CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 16053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9834/2021R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. CONS. AR.L.; -intimata- avverso la sentenza n. 365/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il 06/10/2020 , R.G.N. 576/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 6/10/20 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 21/5/19 del tribunale della stessa sede, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo con il quale l'INPS aveva chiesto il pagamento di contributi alla società in epigrafe quale responsabile solidale ex articolo 29 decreto legislativo n. 276/03 limitatamente alle sanzioni civili, ritenendo applicabile anche per il passato l’esclusione legale della responsabilità del committente stabilita dall’art. 21 decreto legislativo n. 5/12,convertito in legge 35/12. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, la società è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo deduce violazione degli articoli 29 comma 1, 11 preleggi e 21 decreto legge 5/12 convertito in legge 35/12, per avere la corte territoriale escluso la responsabilità per le sanzioni per gli obblighi contributivi relativi a periodo precedente l’entrata in vigore del citato decreto 5/12. Il motivo è fondato. La considerazione della natura delle sanzioni civili che accedono al credito contributivo e le osservazioni contenute nella pronuncia costituzionale n. 254 del 2014 (che consente discipline sanzionatorie di fferenti in diversi periodicontributivi sulla base del mutato quadro normativo vigente) sono elementi per affermare la natura innovativa della disposizione del decreto n. 5/12, con conseguente in applicabilità dell’esenzione di responsabilità del committente per le sanzioni civili ove riferite ad obbligazioni contributive precedenti l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. In tal senso si è pronunciata anche questa Corte, che ha affermato (Sez. L -, Ordinanza n. 20849 del 02/08/2019, Rv. 654648 - 01; Sez. L - , Sentenza n. 18259 del 11/07/2018, Rv. 649848 - 01) che, in tema di ritenute fiscali sui redditi e contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 35, comma 28, del d.l. 233 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006, applicabile "ratione temporis", sussiste la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore che va estesa alle sanzioni civili, benché la lettera della legge non lo preveda espressamente, attesa la natura accessoria, automatica e predeterminata delle stesse. Nella vigenza di tale regime non può trovare invece applicazione l'art. 21, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. in l. n. 35 del 2012, che, per l'omissione contributiva negli appalti ha previsto la responsabilità del solo inadempiente, poiché detta norma, avendo natura innovativa e non interpretativa, non è retroattiva. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, deve essere cassata. La causa va rinviata alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame in relazione al motivo accolto, ed anche per le spese del presente giudizio. p.q.m. Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed an