CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 17781/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Roberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), codice strada (in Castellammare di Stabia, 7/2/2019), è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al merito, giustificato con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, quanto alla valutazione in ordine alla istanza di conversione ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, codice strada; che, in particolare, la Corte d'appello ha condiviso il giudizio negativo operato dal primo giudice, valorizzando l'avvenuta circolazione in stato di alterazione alcolica in pieno giorno e in zona ad elevata intensità di circolazione, altresì richiamando il precedente specifico in capo all'imputato, così assolvendo all'onere di giustificare una valutazione di natura discrezionale (sez. 4, n. 1015 del 10/12/2015, dep. 2016, Santori, Rv. 265799-01, in cui si è precisato che tale sostituzione non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.; n. 13466 del 17/1/2017, Pacchioli, Rv. 269396-01). ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]