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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17149/2026

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, con domicilio digitale come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Mancini e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA]- intimati –Numero registro generale 21049/2024Numero sezionale 1392/2026Numero di raccolta generale 17149/2026Data pubblicazione 31/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 996/2024,pubblicata in data 24 luglio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Teramo i coniugiDomenico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il loro figlio ChristianBasilico, adducendo di essere creditore nei confronti del primodell’importo di euro 650.000 a fronte della cessione delle quotesocietarie di [OSCURATO:SOCIETA]., come convenuto con l’originario accordo del 6aprile 2009, poi modificato con successivo accordo del 18 giugno2012, ai quali era poi aveva poi fatto seguito il rilascio, da parte delconvenuto, di quattro assegni rimasti insoluti e protestati; chiedevadichiararsi l’inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell’atto di compravenditacon cui i coniugi, in regime di comunione legale, avevano venduto alfiglio, al prezzo di euro 3.500, la piena proprietà di un appezzamentodi terreno sito in Silvi, che era per metà di ciascuno.I convenuti costituendosi in giudizio, oltre a chiedere il rigettodella domanda di parte attorea, dispiegavano domandariconvenzionale, chiedendo che venisse accertato l’avvenutoversamento da [OSCURATO:PERSONA] al fratello dell’importo di euro322.333,52, somma maggiore di quella dovuta in forza dell’attopubblico datato 8 aprile 2009 che aveva modificato l’importo dovutoper le quote societarie, e che venisse dichiarata l’illegittimità deiprotesti degli assegni concessi a garanzia del pagamento dellapredetta somma.Interveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale,sostenendo di essere a sua volta creditrice di [OSCURATO:PERSONA] perl’importo di euro 424.440,30, derivante da rapporto di conto correntee da rapporto di smobilizzo commerciale, chiedeva dichiararsiNumero registro generale 21049/2024Numero sezionale 1392/2026Numero di raccolta generale 17149/2026Data pubblicazione 31/05/2026l’inefficacia, anche nei suoi confronti, dell’atto di compravendita del27 marzo 2013.Il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda, dichiaravainefficace nei confronti dell’attore l’atto di compravendita impugnatolimitatamente al valore della quota del debitore [OSCURATO:PERSONA],ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione revocatoria, e rigettavale altre domande.2.

L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stato rigettato dalla Corte d’appello di L’Aquila.Nell’accertare il credito di [OSCURATO:PERSONA] il secondo giudice harilevato che:a) nella scrittura del 18 giugno 2012, da ultimo intervenuta tra ifratelli [OSCURATO:PERSONA], emergeva la rinegoziazione delle modalità dipagamento del debito di [OSCURATO:PERSONA], resasi necessaria inragione dell’impossibilità di quest’ultimo di “rispettare e onorare gliimpegni presi come da accordi verbalizzati il giorno 6 aprile 2009”,4.500 per dodici mesi, oltre al versamento del residuo “alla fine disettembre 2013”;b) alla data del 18 giugno 2012, sulla base della documentazioneprodotta da [OSCURATO:PERSONA], il fratello [OSCURATO:PERSONA] aveva giàriscosso la somma di euro 270.833,40, ma, poiché le parti avevanoprevisto ancora versamenti con la scrittura del 12 giugno 2012,l’obbligazione di pagamento di euro 650.000, assunta in sede discrittura del 6 aprile 2009, costituiva l’impegno che [OSCURATO:PERSONA] inteso effettivamente mantenere;c) dalle dichiarazioni rese nelle querele sporte da [OSCURATO:PERSONA] eGiovanna Rompicapo in data 25 giugno 2014 e 27 giugno 2014 sievinceva un riconoscimento espresso del debito, pari ad euro650.000, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21049/2024Numero sezionale 1392/2026Numero di raccolta generale 17149/2026Data pubblicazione 31/05/2026Considerato l’atto dispositivo come posto in esseresuccessivamente all’assunzione dell’obbligo di pagamento di cui aiverbali di accordo del 6 aprile 2009 e del 18 giugno 2012, la Corteterritoriale ha poi reputato sussistenti l’eventus damni, la scientiadamni e il consilium fraudis, rimarcando che [OSCURATO:PERSONA] nonrisultava intestatario di altri beni immobili utilmente aggredibili oltre aquello oggetto di revocatoria.

Non ha, inoltre, ritenuto meritevole diaccoglimento il secondo motivo di appello, con cui GiovannaRompicapo aveva attinto il capo della sentenza con cui era statacondannata al pagamento delle spese di lite in favore di FaustinoBasilico, sottolineando che l’appellante aveva agito a mezzo dellostesso difensore del marito ed era stata ritenuta dal primo giudice aconoscenza del fatto che con l’atto dispositivo era stata diminuita laconsistenza della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per lacassazione, sulla base di due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] controricorso, illustrato pure con memoria.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1351, 1362,1414 e 2470 c.c., quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].1.1.

Premesso che questione determinante è quella che riguardala determinazione del prezzo dovuto per la cessione delle quote diBBD (euro 650.000 come convenuto nel preliminare del 6 aprile 2009ovvero euro 300.000 come pattuito nel definitivo dell’8 aprile 2009),si evidenzia che la definitiva cessione delle suddette quote è avvenutaesclusivamente con il rogito dell’8 aprile 2009, con il quale ilcorrispettivo era stato consensualmente stabilito in euro 300.000 enon più in euro 650.000; nella “sequenza contrattuale”, però, la CorteNumero registro generale 21049/2024Numero sezionale 1392/2026Numero di raccolta generale 17149/2026Data pubblicazione 31/05/2026d’appello avrebbe ricompreso anche l’accordo del 18 giugno 2012,travisandone il contenuto, e si sarebbe erroneamente avvalsa delleregole interpretative di cui all’art. 1362 c.c. anziché applicare i criteridi cui all’art. 1414 c.c.La Corte territoriale avrebbe potuto correttamente individuare nelpreliminare del 6 aprile 2009 la fonte negoziale del rapportoobbligatorio tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel solo caso incui fosse stata promossa azione simulatoria o fosse stata sollevataeccezione simulatoria in relazione al rogito definitivo dell’8 aprile2009 quanto alla determinazione del prezzo di cessione delle quote; ein ogni caso non sarebbe stata fornita prova del carattere simulatoriodell’accordo negoziale contenuto nel rogito definitivo dell’8 aprile2009, che avrebbe dovuto essere offerta con la produzione in giudiziodella scrittura contenente la controdichiarazione firmata dalle parti odalla parte contro la quale era esibita.Per di più, nel rogito dell’8 aprile 2009 le parti non avrebberoespresso alcuna intenzione di conservare l’intesa del preliminare del 6aprile 2009, per cui, considerato il rapporto di propedeuticitàfunzionale, il nuovo accordo raggiunto in data 8 aprile 2009 avrebbesostituito a tutti gli effetti il precedente accordo del 6 aprile 2009,anche con riferimento alla determinazione del prezzo; né avrebbepotuto valere come controdichiarazione la scrittura del 18 giugno2012, in quanto sprovvista di data certa, intervenuta a distanza dioltre tre anni dal rogito dell’8 aprile 2009 e non contenente alcunaricognizione del carattere simulatorio dell’accordo negoziale dell’8aprile 2009.1.2.

Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili denunciati.I ricorrenti si limitano a muovere critiche alla ricostruzione dellavicenda fattuale operata dal giudice di appello, cui contestano di nonavere adeguatamente interpretato gli accordi negoziali intercorsi tra iNumero registro generale 21049/2024Numero sezionale 1392/2026Numero di raccolta generale 17149/2026Data pubblicazione 31/05/2026germani [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto la cessione delle quote di BBD,soprattutto riguardo alla determinazione del corrispettivo pattuito.Con specifico riferimento alla (presunta) violazione dell’art. 1362c.c., va rilevato che la giurisprudenza di legittimità insegna chel’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito,purché non incorra in violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, denunciabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.; in tale caso, peraltro, la violazione vanecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito sisia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, altrimenti, laricostruzione del contenuto della volontà delle parti in una meraproposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazionecensurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità(cfr. Cass., sez. 3, 18/11/2003 n. 17427; Cass., sez. 1, 27/6/2018 n.16987; Cass., sez.

L, 3/7/2024 n. 18214).Nel caso di specie, gli odierni ricorrenti si sono limitati adaffermare, in modo apodittico, il preteso tradimento, da parte delgiudice di merito, della volontà delle parti nonché la non correttezzadell’interpretazione complessiva attribuita ai termini degli attinegoziali richiamati nella motivazione della decisione gravata, inviolazione del canone interpretativo di cui all’art. 1362 c.c.,orientando l’argomentazione critica rivolta nei confrontidell’interpretazione della corte territoriale non attraverso laprospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quellocomune, del senso attribuito al testo e ai comportamenti negozialiinterpretati, o della macroscopica irrazionalità o intimacontraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto, bensìdella lettura interpretativa criticata rispetto a quella reputataNumero registro generale 21049/2024Numero sezionale 1392/2026Numero di raccolta generale 17149/2026Data pubblicazione 31/05/2026preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio dellaviolazione di legge (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)di una – evidentemente non consentita - valutazione di merito.Sul punto, è appena il caso di rilevare che la corte territoriale haproceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negozialiin esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dallegislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significatiestranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosia una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale intermini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale viagiungendo alla ricognizione di un contenuto negozialesufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tuttoscevro da residue incertezze.In particolare, la Corte territoriale, tenendo presenti il preliminareaccordo del 6 aprile, quello successivo dell’8 aprile 2009 e l’ultimascrittura del 18 giugno 2012, ha puntualizzato che in quest’ultima sirinveniva una rinegoziazione delle modalità di pagamento del debito,vista l’impossibilità di [OSCURATO:PERSONA] di onorare l’impegno assuntoin data 6 aprile, e la chiara volontà di confermare l’obbligazione dipagamento dell’importo di euro 650.000, dal momento che, purrisultando alla data del 18 giugno già versata dal debitore la sommadi euro 270.833,40, le parti hanno comunque previsto ulterioriversamenti, dell’importo di euro 4.500 per la durata di dodici mesi,nonché il pagamento della differenza che “sarebbe stato concordatotra le parti a fine di settembre 2013”.Trattasi di interpretazione del tutto plausibile che non può esseresuperata sulla base della diversa e contrapposta ricostruzione dellavolontà negoziale prospettata dai ricorrenti.1.3.

Inammissibile per novità è invece la dedotta violazione degliNumero registro generale 21049/2024Numero sezionale 1392/2026Numero di raccolta generale 17149/2026Data pubblicazione 31/05/2026artt. 1414 e 2470 c.c.Invero, dalla lettura del testo della sentenza d’appello non emergeaffatto l’avvenuta contestazione, da parte degli odierni ricorrenti(allora appellanti), di una domanda volta a far dichiarare il caratteresimulatorio degli accordi intervenuti tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, occorre considerare che, seguendo il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, qualoracon il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non visia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, alfine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi algiudice di merito, ma altresì, in ossequio al principio di puntuale ecompleta allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specificoSuprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzioneprima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. explurimis, Cass., sez. 2, 9/8/2018 n. 20694; Cass., sez. 6 - 1,13/6/2018 n. 15430).Il mancato assolvimento, da parte dei ricorrenti, degli indicationeri di allegazione e produzione comporta l’inevitabile rilievodell’inammissibilità della censura.1.4.

Pure inammissibile è, d’altro canto, la contestata violazionedell’art. 1351 c.c., perché rimasta del tutto inespressa, in spregio delprincipio di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, primo comma,n. 4, c.p.c., che impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare laviolazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo conle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che ètenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che questeNumero registro generale 21049/2024Numero sezionale 1392/2026Numero di raccolta generale 17149/2026Data pubblicazione 31/05/2026ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandareal giudice di legittimità l’onere di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, trascendente dalle sue funzioni - la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(S.U. 28/10/2020 n. 23745).2.

Il secondo motivo, dedotto limitatamente alla posizione diGiovanna Rompicapo, denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 91 e ss. c.p.c., avendo la sentenza d’appello respinto il motivo digravame con cui l’appellante si doleva della sua condanna allarifusione a [OSCURATO:PERSONA] delle spese di primo e di secondo gradodi giudizio.2.1.

Pur riconoscendo di essersi costituita a mezzo dello stessoprocuratore che rappresentava [OSCURATO:PERSONA] con un unico atto,ma con distinte ed autonome linee difensive, la ricorrente osserva checonfronti, dato che il credito dedotto in giudizio atteneva adobbligazioni contratte separatamente da [OSCURATO:PERSONA], coniugein regime di comunione legale, dopo il matrimonio, eccedentil’ordinaria amministrazione e senza il consenso della moglie.2.2.

La censura è fondata.Nel caso in cui l'azione revocatoria, diretta a far valere l'inefficaciadell'intero atto dispositivo, trovi accoglimento limitatamente ai beniimmobili di proprietà del debitore senza che il creditore abbiaspecificato le ragioni in base alle quali le altre parti siano stateconvenute in giudizio, soltanto il debitore suddetto può essereritenuto soccombente e condannato alla rifusione delle spese di lite(Cass., sez. 6 - 3, 24/6/2021 n. 18194).Nel caso de quo, non emerge dalla sentenza che l’odiernocontroricorrente vantasse un credito nei confronti della Rompicapo, laquale, conseguentemente, all’esito del giudizio di merito è risultataNumero registro generale 21049/2024Numero sezionale 1392/2026Numero di raccolta generale 17149/2026Data pubblicazione 31/05/2026vittoriosa, considerato il parziale accoglimento della domandarevocatoria i cui effetti sono stati limitati alla sola quota di proprietàdel bene immobile del debitore, e non all’intero bene; pertanto,rispetto a ciò l’odierna ricorrente è stata erroneamente ritenutasoccombente, in violazione dell'articolo 91 c.p.c.Non è di ostacolo a tale conclusione la circostanza che laRompicapo nelle fasi del giudizio di merito sia stata rappresentatadallo stesso difensore del coniuge, dato che, per un verso, rispetto alrapporto con la controparte processuale non incide, ai fini delle spese,di lite, il divieto per l’avvocato di assumere l’incarico di difesacontemporanea di due parti tra loro in conflitto (anche solopotenziale) di interessi e, per altro verso, a nulla rileva che laricorrente sia stata ritenuta dal giudice di primo grado consapevoledel pregiudizio che l’atto dispositivo arrecava alle ragioni creditorie,dovendo i presupposti dell’azione pauliana essere valutati conesclusivo riferimento alla posizione del debitore alienante e del terzoacquirente (qui [OSCURATO:PERSONA]), litisconsorti necessari, e nonriguardo alla posizione di una parte estranea al rapportodebito/credito.3.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata limitatamente allacensura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversacomposizione, per nuovo esame, nonché per la liquidazione dellespese del giudizio di cassazione.

P.Q.MAccoglie il secondo motivo, disatteso il primo, cassa la sentenza inrelazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila.Così deciso in Roma, il 17 aprile 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, con domicilio digitale come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Mancini e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA]- intimati –Numero registro generale 21049/2024Numero sezionale 1392/2026Numero di raccolta generale 17149/2026Data pubblicazione 31/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 996/2024,pubblicata in data 24 luglio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Teramo i coniugiDomenico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il loro figlio ChristianBasilico, adducendo di essere creditore nei confronti del primodell’importo di euro 650.000 a fronte della cessione delle quotesocietarie di [OSCURATO:SOCIETA]., come convenuto con l’originario accordo del 6aprile 2009, poi modificato con successivo accordo del 18 giugno2012, ai quali era poi aveva poi fatto seguito il rilascio, da parte delconvenuto, di quattro assegni rimasti insoluti e protestati; chiedevadichiararsi l’inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell’atto di compravenditacon cui i coniugi, in regime di comunione legale, avevano venduto alfiglio, al prezzo di euro 3.500, la piena proprietà di un appezzamentodi terreno sito in Silvi, che era per metà di ciascuno.I convenuti costituendosi in giudizio, oltre a chiedere il rigettodella domanda di parte attorea, dispiegavano domandariconvenzionale, chiedendo che venisse accertato l’avvenutoversamento da [OSCURATO:PERSONA] al fratello dell’importo di euro322.333,52, somma maggiore di quella dovuta in forza dell’attopubblico datato 8 aprile 2009 che aveva modificato l’importo dovutoper le quote societarie, e che venisse dichiarata l’illegittimità deiprotesti degli assegni concessi a garanzia del pagamento dellapredetta somma.Interveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale,sostenendo di essere a sua volta creditrice di [OSCURATO:PERSONA] perl’importo di euro 424.440,30, derivante da rapporto di conto correntee da rapporto di smobilizzo commerciale, chiedeva dichiararsiNumero registro generale 21049/2024Numero sezionale 1392/2026Numero di raccolta generale 17149/2026Data pubblicazione 31/05/2026l’inefficacia, anche nei suoi confronti, dell’atto di compravendita del27 marzo 2013.Il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda, dichiaravainefficace nei confronti dell’attore l’atto di compravendita impugnatolimitatamente al valore della quota del debitore [OSCURATO:PERSONA],ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione revocatoria, e rigettavale altre domande.2. L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stato rigettato dalla Corte d’appello di L’Aquila.Nell’accertare il credito di [OSCURATO:PERSONA] il secondo giudice harilevato che:a) nella scrittura del 18 giugno 2012, da ultimo intervenuta tra ifratelli [OSCURATO:PERSONA], emergeva la rinegoziazione delle modalità dipagamento del debito di [OSCURATO:PERSONA], resasi necessaria inragione dell’impossibilità di quest’ultimo di “rispettare e onorare gliimpegni presi come da accordi verbalizzati il giorno 6 aprile 2009”,4.500 per dodici mesi, oltre al versamento del residuo “alla fine disettembre 2013”;b) alla data del 18 giugno 2012, sulla base della documentazioneprodotta da [OSCURATO:PERSONA], il fratello [OSCURATO:PERSONA] aveva giàriscosso la somma di euro 270.833,40, ma, poiché le parti avevanoprevisto ancora versamenti con la scrittura del 12 giugno 2012,l’obbligazione di pagamento di euro 650.000, assunta in sede discrittura del 6 aprile 2009, costituiva l’impegno che [OSCURATO:PERSONA] inteso effettivamente mantenere;c) dalle dichiarazioni rese nelle querele sporte da [OSCURATO:PERSONA] eGiovanna Rompicapo in data 25 giugno 2014 e 27 giugno 2014 sievinceva un riconoscimento espresso del debito, pari ad euro650.000, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21049/2024Numero sezionale 1392/2026Numero di raccolta generale 17149/2026Data pubblicazione 31/05/2026Considerato l’atto dispositivo come posto in esseresuccessivamente all’assunzione dell’obbligo di pagamento di cui aiverbali di accordo del 6 aprile 2009 e del 18 giugno 2012, la Corteterritoriale ha poi reputato sussistenti l’eventus damni, la scientiadamni e il consilium fraudis, rimarcando che [OSCURATO:PERSONA] nonrisultava intestatario di altri beni immobili utilmente aggredibili oltre aquello oggetto di revocatoria. Non ha, inoltre, ritenuto meritevole diaccoglimento il secondo motivo di appello, con cui GiovannaRompicapo aveva attinto il capo della sentenza con cui era statacondannata al pagamento delle spese di lite in favore di FaustinoBasilico, sottolineando che l’appellante aveva agito a mezzo dellostesso difensore del marito ed era stata ritenuta dal primo giudice aconoscenza del fatto che con l’atto dispositivo era stata diminuita laconsistenza della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per lacassazione, sulla base di due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] controricorso, illustrato pure con memoria.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1351, 1362,1414 e 2470 c.c., quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].1.1. Premesso che questione determinante è quella che riguardala determinazione del prezzo dovuto per la cessione delle quote diBBD (euro 650.000 come convenuto nel preliminare del 6 aprile 2009ovvero euro 300.000 come pattuito nel definitivo dell’8 aprile 2009),si evidenzia che la definitiva cessione delle suddette quote è avvenutaesclusivamente con il rogito dell’8 aprile 2009, con il quale ilcorrispettivo era stato consensualmente stabilito in euro 300.000 enon più in euro 650.000; nella “sequenza contrattuale”, però, la CorteNumero registro generale 21049/2024Numero sezionale 1392/2026Numero di raccolta generale 17149/2026Data pubblicazione 31/05/2026d’appello avrebbe ricompreso anche l’accordo del 18 giugno 2012,travisandone il contenuto, e si sarebbe erroneamente avvalsa delleregole interpretative di cui all’art. 1362 c.c. anziché applicare i criteridi cui all’art. 1414 c.c.La Corte territoriale avrebbe potuto correttamente individuare nelpreliminare del 6 aprile 2009 la fonte negoziale del rapportoobbligatorio tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel solo caso incui fosse stata promossa azione simulatoria o fosse stata sollevataeccezione simulatoria in relazione al rogito definitivo dell’8 aprile2009 quanto alla determinazione del prezzo di cessione delle quote; ein ogni caso non sarebbe stata fornita prova del carattere simulatoriodell’accordo negoziale contenuto nel rogito definitivo dell’8 aprile2009, che avrebbe dovuto essere offerta con la produzione in giudiziodella scrittura contenente la controdichiarazione firmata dalle parti odalla parte contro la quale era esibita.Per di più, nel rogito dell’8 aprile 2009 le parti non avrebberoespresso alcuna intenzione di conservare l’intesa del preliminare del 6aprile 2009, per cui, considerato il rapporto di propedeuticitàfunzionale, il nuovo accordo raggiunto in data 8 aprile 2009 avrebbesostituito a tutti gli effetti il precedente accordo del 6 aprile 2009,anche con riferimento alla determinazione del prezzo; né avrebbepotuto valere come controdichiarazione la scrittura del 18 giugno2012, in quanto sprovvista di data certa, intervenuta a distanza dioltre tre anni dal rogito dell’8 aprile 2009 e non contenente alcunaricognizione del carattere simulatorio dell’accordo negoziale dell’8aprile 2009.1.2. Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili denunciati.I ricorrenti si limitano a muovere critiche alla ricostruzione dellavicenda fattuale operata dal giudice di appello, cui contestano di nonavere adeguatamente interpretato gli accordi negoziali intercorsi tra iNumero registro generale 21049/2024Numero sezionale 1392/2026Numero di raccolta generale 17149/2026Data pubblicazione 31/05/2026germani [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto la cessione delle quote di BBD,soprattutto riguardo alla determinazione del corrispettivo pattuito.Con specifico riferimento alla (presunta) violazione dell’art. 1362c.c., va rilevato che la giurisprudenza di legittimità insegna chel’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito,purché non incorra in violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, denunciabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.; in tale caso, peraltro, la violazione vanecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito sisia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, altrimenti, laricostruzione del contenuto della volontà delle parti in una meraproposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazionecensurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità(cfr. Cass., sez. 3, 18/11/2003 n. 17427; Cass., sez. 1, 27/6/2018 n.16987; Cass., sez. L, 3/7/2024 n. 18214).Nel caso di specie, gli odierni ricorrenti si sono limitati adaffermare, in modo apodittico, il preteso tradimento, da parte delgiudice di merito, della volontà delle parti nonché la non correttezzadell’interpretazione complessiva attribuita ai termini degli attinegoziali richiamati nella motivazione della decisione gravata, inviolazione del canone interpretativo di cui all’art. 1362 c.c.,orientando l’argomentazione critica rivolta nei confrontidell’interpretazione della corte territoriale non attraverso laprospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quellocomune, del senso attribuito al testo e ai comportamenti negozialiinterpretati, o della macroscopica irrazionalità o intimacontraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto, bensìdella lettura interpretativa criticata rispetto a quella reputataNumero registro generale 21049/2024Numero sezionale 1392/2026Numero di raccolta generale 17149/2026Data pubblicazione 31/05/2026preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio dellaviolazione di legge (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)di una – evidentemente non consentita - valutazione di merito.Sul punto, è appena il caso di rilevare che la corte territoriale haproceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negozialiin esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dallegislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significatiestranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosia una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale intermini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale viagiungendo alla ricognizione di un contenuto negozialesufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tuttoscevro da residue incertezze.In particolare, la Corte territoriale, tenendo presenti il preliminareaccordo del 6 aprile, quello successivo dell’8 aprile 2009 e l’ultimascrittura del 18 giugno 2012, ha puntualizzato che in quest’ultima sirinveniva una rinegoziazione delle modalità di pagamento del debito,vista l’impossibilità di [OSCURATO:PERSONA] di onorare l’impegno assuntoin data 6 aprile, e la chiara volontà di confermare l’obbligazione dipagamento dell’importo di euro 650.000, dal momento che, purrisultando alla data del 18 giugno già versata dal debitore la sommadi euro 270.833,40, le parti hanno comunque previsto ulterioriversamenti, dell’importo di euro 4.500 per la durata di dodici mesi,nonché il pagamento della differenza che “sarebbe stato concordatotra le parti a fine di settembre 2013”.Trattasi di interpretazione del tutto plausibile che non può esseresuperata sulla base della diversa e contrapposta ricostruzione dellavolontà negoziale prospettata dai ricorrenti.1.3. Inammissibile per novità è invece la dedotta violazione degliNumero registro generale 21049/2024Numero sezionale 1392/2026Numero di raccolta generale 17149/2026Data pubblicazione 31/05/2026artt. 1414 e 2470 c.c.Invero, dalla lettura del testo della sentenza d’appello non emergeaffatto l’avvenuta contestazione, da parte degli odierni ricorrenti(allora appellanti), di una domanda volta a far dichiarare il caratteresimulatorio degli accordi intervenuti tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, occorre considerare che, seguendo il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, qualoracon il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non visia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, alfine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi algiudice di merito, ma altresì, in ossequio al principio di puntuale ecompleta allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specificoSuprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzioneprima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. explurimis, Cass., sez. 2, 9/8/2018 n. 20694; Cass., sez. 6 - 1,13/6/2018 n. 15430).Il mancato assolvimento, da parte dei ricorrenti, degli indicationeri di allegazione e produzione comporta l’inevitabile rilievodell’inammissibilità della censura.1.4. Pure inammissibile è, d’altro canto, la contestata violazionedell’art. 1351 c.c., perché rimasta del tutto inespressa, in spregio delprincipio di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, primo comma,n. 4, c.p.c., che impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare laviolazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo conle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che ètenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che questeNumero registro generale 21049/2024Numero sezionale 1392/2026Numero di raccolta generale 17149/2026Data pubblicazione 31/05/2026ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandareal giudice di legittimità l’onere di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, trascendente dalle sue funzioni - la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(S.U. 28/10/2020 n. 23745).2. Il secondo motivo, dedotto limitatamente alla posizione diGiovanna Rompicapo, denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 91 e ss. c.p.c., avendo la sentenza d’appello respinto il motivo digravame con cui l’appellante si doleva della sua condanna allarifusione a [OSCURATO:PERSONA] delle spese di primo e di secondo gradodi giudizio.2.1. Pur riconoscendo di essersi costituita a mezzo dello stessoprocuratore che rappresentava [OSCURATO:PERSONA] con un unico atto,ma con distinte ed autonome linee difensive, la ricorrente osserva checonfronti, dato che il credito dedotto in giudizio atteneva adobbligazioni contratte separatamente da [OSCURATO:PERSONA], coniugein regime di comunione legale, dopo il matrimonio, eccedentil’ordinaria amministrazione e senza il consenso della moglie.2.2. La censura è fondata.Nel caso in cui l'azione revocatoria, diretta a far valere l'inefficaciadell'intero atto dispositivo, trovi accoglimento limitatamente ai beniimmobili di proprietà del debitore senza che il creditore abbiaspecificato le ragioni in base alle quali le altre parti siano stateconvenute in giudizio, soltanto il debitore suddetto può essereritenuto soccombente e condannato alla rifusione delle spese di lite(Cass., sez. 6 - 3, 24/6/2021 n. 18194).Nel caso de quo, non emerge dalla sentenza che l’odiernocontroricorrente vantasse un credito nei confronti della Rompicapo, laquale, conseguentemente, all’esito del giudizio di merito è risultataNumero registro generale 21049/2024Numero sezionale 1392/2026Numero di raccolta generale 17149/2026Data pubblicazione 31/05/2026vittoriosa, considerato il parziale accoglimento della domandarevocatoria i cui effetti sono stati limitati alla sola quota di proprietàdel bene immobile del debitore, e non all’intero bene; pertanto,rispetto a ciò l’odierna ricorrente è stata erroneamente ritenutasoccombente, in violazione dell'articolo 91 c.p.c.Non è di ostacolo a tale conclusione la circostanza che laRompicapo nelle fasi del giudizio di merito sia stata rappresentatadallo stesso difensore del coniuge, dato che, per un verso, rispetto alrapporto con la controparte processuale non incide, ai fini delle spese,di lite, il divieto per l’avvocato di assumere l’incarico di difesacontemporanea di due parti tra loro in conflitto (anche solopotenziale) di interessi e, per altro verso, a nulla rileva che laricorrente sia stata ritenuta dal giudice di primo grado consapevoledel pregiudizio che l’atto dispositivo arrecava alle ragioni creditorie,dovendo i presupposti dell’azione pauliana essere valutati conesclusivo riferimento alla posizione del debitore alienante e del terzoacquirente (qui [OSCURATO:PERSONA]), litisconsorti necessari, e nonriguardo alla posizione di una parte estranea al rapportodebito/credito.3. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata limitatamente allacensura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversacomposizione, per nuovo esame, nonché per la liquidazione dellespese del giudizio di cassazione. P.Q.MAccoglie il secondo motivo, disatteso il primo, cassa la sentenza inrelazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila.Così deciso in Roma, il 17 aprile 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 17149/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris