CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 09223/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr. 6911/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario liquidatore Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 4 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso il decreto n.636/2016 del Tribunale di Bologna depositato il 10/2/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 98 l.fall. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso lo stato passivo della società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa chiedendo l’ammissione al passivo del proprio credito di €165.000,00, già ammesso in via chirografaria, in via privilegiata ex art. 2775 bis c.c., relativo alla somma versata all’atto di sottoscrizione di un “verbale di prenotazione alloggio cooperativo” a titolo di parziale pagamento del prezzo pattuito per l’acquisto dell’appartamento, nonché l’ammissione in privilegio degli interessi maturati e maturandi relativi al credito professionale di euro 54.940,00, già ammesso in privilegio. 2. Il Tribunale di Bologna accoglieva solo la richiesta di ammissione in via privilegiata degli interessi legali relativi al credito professionale di euro 54.940,00, mentre rigettava la richiesta di ammissione al privilegio ex art. 2775 bis c.c. del credito di euro 165.000,00. In particolare, il giudice di merito osservava: a) che, ai fini del riconoscimento del privilegio, l’art. 2775 bis cc presuppone l’esistenza di un contratto preliminare, al quale poteva essere equiparato, per giurisprudenza costante, il verbale di prenotazione di alloggio cooperativo, trascritto prima del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa; b) che nel caso di specie tale presupposto non poteva considerarsi integrato dalla trascrizione della domanda di accertamento giudiziale, atteso che l’art. 2652, comma 1, n. 3, c.c. postula la necessità della trascrizione del titolo, oltre che della domanda; c) che il Naldi non aveva provveduto a trascrivere il verbale di prenotazione e né poteva procedervi in seguito, in quanto, ai sensi dell’art. 45 l.f., le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo l’apertura della procedura, sono senza effetto rispetto agli altri venditori. 3. Avverso il predetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha pr oposto ricorso per c assazione, affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa ha svolto difese tramite controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2652, primo comma, n. 3, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo il giudice di merito errato nel non ritenere applicabile tale norma alle procedure concorsuali, in virtù dell’art. 45 l.f. In particolare si ascrive al tribunale di non aver considerato che la trascrizione prenotativa della domanda giudiziale di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni del verbale di prenotazione di un alloggio cooperativo (atto equipollente al contratto preliminare), effettuata prima dell’apertura della procedura concorsuale amministrativa, vale, all'esito dell'accoglimento della domanda e della trascrizione della sentenza di accertamento giudiziale delle sottoscrizioni e dell’atto, come trascrizione del verbale di prenotazione. In materia di opponibilità della trascrizione della domanda di accertamento della scrittura provata questa Corte (cfr. Cass, n. 26102/2016) ha affermato quanto segue: « La combinazione tra gli effetti della trascrizione della domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni -seguita dalla sentenza di accoglimento ai sensi dell'art. 2652 n. 3 cod. civ. - e gli effetti della successiva trascrizione ai sensi dell'art. 2657 cod. civ. della scrittura privata autenticata giudizialmente comporta che quest'ultima trascrizione «produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda-per come dispone il secondo inciso del n. 3 dell'art. 2652 cod. civ. Trattandosi di scrittura privata contenente trasferimento di un diritto reale immobiliare, gli effetti della trascrizione sono quelli disciplinati dall'art. 2644 c.c., vale a dire sono gli effetti dell'opponibilità vera e propria e retroagiscono alla data di trascrizione della domanda giudiziale in ragione della "prenotazione" assicurata appunto dall'art. 2652 c.c., n. 3 (cfr. Cass. n. 930/97)». Non constano precedenti specifici sull’ulteriore questione che questa Corte è chiamata a decidere e cioè se la medesima sequenza di atti e formalità pubblicitarie possa o meno produrre l’ulteriore effetto equipollente alla trascrizione volontaria del contratto preliminare ai fini dell’attribuzione del privilegio speciale sull’immobile oggetto dell’atto dispositivo che assiste il credito del promissario per la mancata esecuzione del preliminare. PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo, dispone