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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2021

Cassazione n. 39471/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 gennaio 2021 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 24 novembre 2017 del Tribunale di Firenze, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo, quanto al dedotto vizio di motivazione, il ricorrente ha osservato che non vi era gravità, precisione e concordanza negli indizi che ascrivevano alla [OSCURATO:SOCIETA], società di cui il ricorrente era legale rappresentante, il trasporto dei materiali rinvenuti nell'area di seicentosessanta metri quadrati.

In particolare, il materiale senz'altro trasportato dalla Scaviter era costituito da terra vegetale, come si evinceva dalle prove testimoniali.

Al contempo, rappresentava prova inutilizzabile la testimonianza del teste Migliorini, che aveva riferito di voci circa il passaggio di più camion, mentre il teste Biagiotti, agricoltore della zona, aveva dato conto del transito di un solo automezzo, e non vi erano riferimenti alla società dell'imputato.

Né, in proposito, la circostanza della datazione del preventivo e della previsione di fine lavori costituivano elemento indiziario univoco ai fini della determinazione di responsabilità, al pari della presenza di un escavatore della Scaviter sui luoghi.

Nulla era stato riferito circa l'origine del materiale esistente i in zona, né era significativo che la Scaviter svolgesse attività edilizia.

Non vi era stata quindi corretta valutazione della prova indiziaria, né poteva procedersi in via atomistica e parcellizzata, laddove in esito al dibattimento poteva ascriversi alla Scaviter solamente il trasporto di un solo camion con terra vegetale.

2.2. Col secondo motivo, quanto alla determinazione della pena, faceva difetto l'indicazione della quantità di rifiuti smaltita, in base alla quale era stato negato il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il calcolo della pena andava ritenuto invece pressoché casuale, mancando il riferimento ai viaggi compiuti, alla quantità di materiale trasportata e all'area effettivamente occupata dallo sversamento. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In relazione infatti al primo motivo di censura, sono invero precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3.1.1. Al riguardo, a prescindere dall'intestazione formale del motivo di censura, l'impugnazione è tesa ad accreditare una diversa interpretazione del materiale processuale, leggendo in modo differente sia le deposizioni testimoniali ma soprattutto i collegamenti esistenti tra gli elementi oggettivi, quali la presenza nei luoghi di sversamento di mezzi della società del ricorrente, il contratto di conferimento di terre tra la Scaviter e i proprietari dell'area e le scadenze di adempimento colà previste, la tipologia del materiale rinvenuto e l'inverosimiglianza di apporti di materiali da parte di terzi ignoti (la presenza di ulteriori cumuli comunque confermando le notizie di pregresse movimentazioni), le difformità tra documenti di trasporto ed effettività dei rifiuti rintracciati.

In definitiva, il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245880).

Alla stregua dei richiamati principi, il percorso argomentativo dei Giudici del merito - anche richiamando deposizioni di soggetti rappresentanti di pubbliche istituzioni, di per sé disinteressati a qualsivoglia esito del procedimento - non soffre certamente di illogicità vistose, laddove tra l'altro il ricorso - a conferma che trattasi in sostanza di inammissibili ulteriori censure di merito - ripercorre i motivi di appello, cui la Corte territoriale ha fornito appunto risposta esente dai vizi sindacabili in sede di legittimità.

3.2. In ordine al secondo motivo, per un verso la sentenza impugnata ha dato atto che non erano stati allegati elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440), e dall'altro ha giustificato la sanzione detentiva, comunque inferiore alla relativa media edittale, anche in ragione della natura fraudolenta delle condotte tenute.

3.2.1. Non si ravvisa pertanto alcun indizio di un eventuale scorretto uso del potere discrezionale, istituzionalmente spettante al Giudice del merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio.4.

Ne consegue quindi senz'altro, attesa la complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione in considerazione delle osservazioni che precedono, l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 gennaio 2021 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 24 novembre 2017 del Tribunale di Firenze, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo, quanto al dedotto vizio di motivazione, il ricorrente ha osservato che non vi era gravità, precisione e concordanza negli indizi che ascrivevano alla [OSCURATO:SOCIETA], società di cui il ricorrente era legale rappresentante, il trasporto dei materiali rinvenuti nell'area di seicentosessanta metri quadrati. In particolare, il materiale senz'altro trasportato dalla Scaviter era costituito da terra vegetale, come si evinceva dalle prove testimoniali. Al contempo, rappresentava prova inutilizzabile la testimonianza del teste Migliorini, che aveva riferito di voci circa il passaggio di più camion, mentre il teste Biagiotti, agricoltore della zona, aveva dato conto del transito di un solo automezzo, e non vi erano riferimenti alla società dell'imputato. Né, in proposito, la circostanza della datazione del preventivo e della previsione di fine lavori costituivano elemento indiziario univoco ai fini della determinazione di responsabilità, al pari della presenza di un escavatore della Scaviter sui luoghi. Nulla era stato riferito circa l'origine del materiale esistente i in zona, né era significativo che la Scaviter svolgesse attività edilizia. Non vi era stata quindi corretta valutazione della prova indiziaria, né poteva procedersi in via atomistica e parcellizzata, laddove in esito al dibattimento poteva ascriversi alla Scaviter solamente il trasporto di un solo camion con terra vegetale. 2.2. Col secondo motivo, quanto alla determinazione della pena, faceva difetto l'indicazione della quantità di rifiuti smaltita, in base alla quale era stato negato il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il calcolo della pena andava ritenuto invece pressoché casuale, mancando il riferimento ai viaggi compiuti, alla quantità di materiale trasportata e all'area effettivamente occupata dallo sversamento. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione infatti al primo motivo di censura, sono invero precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.1.1. Al riguardo, a prescindere dall'intestazione formale del motivo di censura, l'impugnazione è tesa ad accreditare una diversa interpretazione del materiale processuale, leggendo in modo differente sia le deposizioni testimoniali ma soprattutto i collegamenti esistenti tra gli elementi oggettivi, quali la presenza nei luoghi di sversamento di mezzi della società del ricorrente, il contratto di conferimento di terre tra la Scaviter e i proprietari dell'area e le scadenze di adempimento colà previste, la tipologia del materiale rinvenuto e l'inverosimiglianza di apporti di materiali da parte di terzi ignoti (la presenza di ulteriori cumuli comunque confermando le notizie di pregresse movimentazioni), le difformità tra documenti di trasporto ed effettività dei rifiuti rintracciati. In definitiva, il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245880). Alla stregua dei richiamati principi, il percorso argomentativo dei Giudici del merito - anche richiamando deposizioni di soggetti rappresentanti di pubbliche istituzioni, di per sé disinteressati a qualsivoglia esito del procedimento - non soffre certamente di illogicità vistose, laddove tra l'altro il ricorso - a conferma che trattasi in sostanza di inammissibili ulteriori censure di merito - ripercorre i motivi di appello, cui la Corte territoriale ha fornito appunto risposta esente dai vizi sindacabili in sede di legittimità. 3.2. In ordine al secondo motivo, per un verso la sentenza impugnata ha dato atto che non erano stati allegati elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440), e dall'altro ha giustificato la sanzione detentiva, comunque inferiore alla relativa media edittale, anche in ragione della natura fraudolenta delle condotte tenute. 3.2.1. Non si ravvisa pertanto alcun indizio di un eventuale scorretto uso del potere discrezionale, istituzionalmente spettante al Giudice del merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio.4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione in considerazione delle osservazioni che precedono, l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom
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