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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22407/2026

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tecontroIFIS [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocatoAntonio [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 1108/2024 del Tribunale di Tivoli, pubblicata il30 settembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ È impugnata per cassazione la sentenza del Tribunale diSez.

I – RG 7800/2025camera di consiglio 16.6.2026 1Numero registro generale 7800/2025Numero sezionale 2696/2026Numero di raccolta generale 22407/2026Data pubblicazione 30/06/2026Tivoli con cui è stato respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la decisione pronunciata in primo grado dal Giudice di pace diSubiaco.

Quest’ultimo aveva rigettato l’opposizione al decretoingiuntivo con cui era stato intimato alla detta Coltellacci il pagamentodella somma di euro 2.775,73, oltre interessi, per un credito rivenientedal mancato rimborso di un finanziamento.2. ─ Il ricorso per cassazione, cui resiste IFIS, consta di un unicomotivo di impugnazione.3. ― È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allospoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..

A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisionedella causa.

Sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― La proposta ha il tenore che segue.«[C]on l’unico motivo di ricorso si oppone la mancata applicazionedegli artt. 34, comma 5, 35 e 36 c. cons.;«chi impugna rimarca che, con riguardo al contratto dedotto inlite, non era stata data ‘alcuna prova che le clausole in esso contenutesiano state oggetto di specifica trattativa’ e che era inconferente ilrichiamo della sentenza impugnata agli artt. 1341 e 1342 c.c.;«il motivo appare inammissibile;«esso non si confronta convenientemente con la decisioneimpugnata, in cui è precisato che la deduzione dell’odierna ricorrentefondata sulla disciplina consumeristica era ‘del tutto generica avendo lastessa contestato tutte le clausole di cui al contratto di finanziamentosenza, tuttavia, fornire alcun elemento specifico, allegare e/o provare imotivi della dedotta vessatorietà e senza disporre neanche unaelencazione delle clausole ritenute vessatorie’; è ― questa ― una ratiodecidendi che si aggiunge a quella basata sulla specifica sottoscrizionedelle clausole rientranti nella previsione dell’art. 1341, comma 2, c.c.:una ratio che la ricorrente ha mancato di impugnare;Sez.

I – RG 7800/2025camera di consiglio 16.6.2026 2Numero registro generale 7800/2025Numero sezionale 2696/2026Numero di raccolta generale 22407/2026Data pubblicazione 30/06/2026va quindi fatta applicazione del principio per cui qualora ladecisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamentesufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formulispecifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppuresotto il profilo del vizio di motivazione (per tutte: Cass. 18 giugno 2019,n. 16314; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293)».2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni, cheresistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nell’istanza didecisione e nella memoria.Al di là dell’imprecisione consistente nell’evocazione, da partedella sentenza impugnata, della pronuncia di Cass. 22 marzo 2006, n.6314 (che fa applicazione della disciplina del codice civile circa leclausole vessatorie), il Tribunale, pronunciandosi sul richiamato motivodi appello, con cui si imputava al Giudice di pace di aver «omesso distatuire in merito alle norme del codice del consumo e agli obblighi ditrattativa di cui all’art. 34, comma 5», ha non solo osservato che lecondizioni di contratto erano state oggetto di sottoscrizione, ma havieppiù rimarcato, nei termini indicati nella proposta, la genericità dellacontestazione sollevata dall’appellante.

Quest’ultima deduzione non èstata specificamente censurata in questa sede di legittimità: l’odiernaricorrente non ha difatti nemmeno menzionato le clausole che nel corsodel giudizio di merito ha indicato essere abusive; clausole che, peressere qualificate tali, dovevano rientrare tra quelle di cui agli artt. 33,comma 2, e 36, comma 2, c. cons., o comunque determinare «a caricodel consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighiderivanti dal contratto» (art. 33, comma 1, c. cons.).

In realtà, dalricorso per cassazione emerge, addirittura, che avanti al Giudice di pacee al Tribunale tale indicazione è del tutto mancata (cfr. pagg. 13, 19 e20 del ricorso per cassazione).3. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.Sez.

I – RG 7800/2025camera di consiglio 16.6.2026 3Numero registro generale 7800/2025Numero sezionale 2696/2026Numero di raccolta generale 22407/2026Data pubblicazione 30/06/20264. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 ecomma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente alpagamento della somma di euro 1.500,00 in favore di partecontroricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulterioresomma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per ilricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 16 giugno 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

I – RG 7800/2025camera di consiglio 16.6.2026 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tecontroIFIS [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocatoAntonio [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 1108/2024 del Tribunale di Tivoli, pubblicata il30 settembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ È impugnata per cassazione la sentenza del Tribunale diSez. I – RG 7800/2025camera di consiglio 16.6.2026 1Numero registro generale 7800/2025Numero sezionale 2696/2026Numero di raccolta generale 22407/2026Data pubblicazione 30/06/2026Tivoli con cui è stato respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la decisione pronunciata in primo grado dal Giudice di pace diSubiaco. Quest’ultimo aveva rigettato l’opposizione al decretoingiuntivo con cui era stato intimato alla detta Coltellacci il pagamentodella somma di euro 2.775,73, oltre interessi, per un credito rivenientedal mancato rimborso di un finanziamento.2. ─ Il ricorso per cassazione, cui resiste IFIS, consta di un unicomotivo di impugnazione.3. ― È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allospoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisionedella causa. Sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― La proposta ha il tenore che segue.«[C]on l’unico motivo di ricorso si oppone la mancata applicazionedegli artt. 34, comma 5, 35 e 36 c. cons.;«chi impugna rimarca che, con riguardo al contratto dedotto inlite, non era stata data ‘alcuna prova che le clausole in esso contenutesiano state oggetto di specifica trattativa’ e che era inconferente ilrichiamo della sentenza impugnata agli artt. 1341 e 1342 c.c.;«il motivo appare inammissibile;«esso non si confronta convenientemente con la decisioneimpugnata, in cui è precisato che la deduzione dell’odierna ricorrentefondata sulla disciplina consumeristica era ‘del tutto generica avendo lastessa contestato tutte le clausole di cui al contratto di finanziamentosenza, tuttavia, fornire alcun elemento specifico, allegare e/o provare imotivi della dedotta vessatorietà e senza disporre neanche unaelencazione delle clausole ritenute vessatorie’; è ― questa ― una ratiodecidendi che si aggiunge a quella basata sulla specifica sottoscrizionedelle clausole rientranti nella previsione dell’art. 1341, comma 2, c.c.:una ratio che la ricorrente ha mancato di impugnare;Sez. I – RG 7800/2025camera di consiglio 16.6.2026 2Numero registro generale 7800/2025Numero sezionale 2696/2026Numero di raccolta generale 22407/2026Data pubblicazione 30/06/2026va quindi fatta applicazione del principio per cui qualora ladecisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamentesufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formulispecifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppuresotto il profilo del vizio di motivazione (per tutte: Cass. 18 giugno 2019,n. 16314; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293)».2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni, cheresistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nell’istanza didecisione e nella memoria.Al di là dell’imprecisione consistente nell’evocazione, da partedella sentenza impugnata, della pronuncia di Cass. 22 marzo 2006, n.6314 (che fa applicazione della disciplina del codice civile circa leclausole vessatorie), il Tribunale, pronunciandosi sul richiamato motivodi appello, con cui si imputava al Giudice di pace di aver «omesso distatuire in merito alle norme del codice del consumo e agli obblighi ditrattativa di cui all’art. 34, comma 5», ha non solo osservato che lecondizioni di contratto erano state oggetto di sottoscrizione, ma havieppiù rimarcato, nei termini indicati nella proposta, la genericità dellacontestazione sollevata dall’appellante. Quest’ultima deduzione non èstata specificamente censurata in questa sede di legittimità: l’odiernaricorrente non ha difatti nemmeno menzionato le clausole che nel corsodel giudizio di merito ha indicato essere abusive; clausole che, peressere qualificate tali, dovevano rientrare tra quelle di cui agli artt. 33,comma 2, e 36, comma 2, c. cons., o comunque determinare «a caricodel consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighiderivanti dal contratto» (art. 33, comma 1, c. cons.). In realtà, dalricorso per cassazione emerge, addirittura, che avanti al Giudice di pacee al Tribunale tale indicazione è del tutto mancata (cfr. pagg. 13, 19 e20 del ricorso per cassazione).3. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.Sez. I – RG 7800/2025camera di consiglio 16.6.2026 3Numero registro generale 7800/2025Numero sezionale 2696/2026Numero di raccolta generale 22407/2026Data pubblicazione 30/06/20264. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 ecomma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente alpagamento della somma di euro 1.500,00 in favore di partecontroricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulterioresomma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per ilricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 16 giugno 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 7800/2025camera di consiglio 16.6.2026 4
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