CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 settembre 2026
Cassazione n. 34885/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Presidente del [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di applicare lamisura dell’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliareproposta da [OSCURATO:PERSONA]Aniello in quanto questa era priva dell’elezione didomicilio;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge il vizio dimotivazione del decreto impugnato evidenziando che nell’istanza eraespressamente indicato il luogo di residenza e che questo coincide con ildomicilio per cui era superfluo reiterare l’indirizzo del domicilio;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, comepacificamente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, «la richiesta dimisura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc.pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata daldifensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dalcondannato non detenuto» (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv.246720 - 01), con ciò dovendosi ribadire che l’elezione di domicilio è un attoformale che ha valore legale e che prescinde dalla residenza e dalla coincidenzadi questa con il domicilio, ben potendo essere questa effettuata, comenormalmente avviene, presso lo studio del difensore;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]