CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 15298/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmer te riformato la sentenza emessa il 20/12/2023 dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ajer Giovanni, rideterminando la pena in anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, a fronte della condanna in primo grado ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 5.000,00 ci multa. L'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, co 'rima 5, D.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo e -oina. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazion di legge, in relazione alla mancata applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatt D ex art. 131- bis c.p.. Con il secondo motivo, lamenta, sotto il profilo della violazione di legg la mancata applicazione della circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62, 1. 4, c.p. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum che, per la configurabilità della causa di esclusione iella punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazi , )ne complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevclezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/20116, Tushaj, Rv. 266590). E che, a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi ii valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6„ Sentenza n. 55107 del 08/11/2018 - Rv. 274647 — 01), dovendo comu ique il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, peli valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile. Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di C. -li all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di consegu2nza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o d alla manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. Ebbene, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi, escludendo la configurabilità della causa di non punibilità in considerazione dei seguenti el amenti: a) la modalità della condotta, consistita nella detenzione di un quantitativo non esigu , ) di eroina (in totale circa 40 dosi tra quelle già confezionate e quelle ricavabili); b) la chiara professionalità nell'attività di spaccio, desumibile dal rinvenimento di materiale per il confe ionamento e bilancino di precisione; c) la presenza di precedenti penali specifici a carico dell'in putato. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione dell'attenuante del lucro di speciale tenuità. Infatti, quanto all'art. 62, n. 4, cod. pen., l'attenuante del conseguimentc di un lucro di speciale tenuità è applicabile solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso ) pericoloso di speciale tenuità (Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024, Rv. 286034 - 01), situazio le nella specie da escludersi. Nella fattispecie, il reddito potenzialmente ricavabile dallo spaccio delle lumerose dosi detenute e pronte per essere cedute (più di trenta) non può ritenersi di spec ale tenuità, in quanto ampiamente superiore al modesto importo di euro 85 indicato dall ) difesa come guadagno effettivamente conseguito dalla cessione di una minima par :e, dovendosi considerare il valore economico complessivo dell'attività di spaccio programmata' 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 co' I.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament.) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il