CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 02049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; otetk- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Loriano ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Grosseto che lo aveva riconosciuto colpevole del furto di due borse all'interno di locale da ballo e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. attesa la modestia del valore dei beni sottratti e si duole del giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano inam- missibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evi- denziato come il valore dei beni sottratti non fosse irrisorio, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudi- zievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, n.6635 del 19.1.2017, Sicu, Rv.269241). Va inoltre considerato che ai fini del ricono- scimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il mo- mento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di spe- ciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 — 01). 4. Parimenti manifestamente infondate sono le censure relative al giu- dizio di valenza tra circostanze, avendo il giudice territoriale rappresen- tato, con argomento logico e lineare, le ragioni della scelta operata esclu- dendo profili di meritevolezza nella condotta del prevenuto che giustifi- cassero un giudizio di comparazione di maggiore favore nei confronti dell'imputato. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 Il consigliere