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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27163/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3745/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Massimo , in proprio ex art . 86 cod. proc. civ. nonché rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o digitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'Avv . [OSCURATO:PERSONA],domiciliati digitalmente ex lege ; –controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] professionale ─ Associazione tra professionisti ─Obbligo solidale dei singoli associati ─ Decadenza ex art. 1957 cod. civ. ─ [OSCURATO:PERSONA] assuntori del rischio di cui al certificato n. 10451381t; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, n. 2167/2023 , depositata in data 26 ottobre2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, nel 2016, davanti al Tribunale di Lucca il rag. [OSCURATO:PERSONA] e il dott. comm. [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da responsabilità professionale; dedusse che, nell’espletamento dell’incarico di consulenti fiscali e tributari del suo studio legale, i convenuti avevano agito con negligenza, facendogli pagare l'Irapdal 1998 al 2014, nonostante non nesussistessero i presupposti; esteso il contraddittorio nei confronti degli «[OSCURATO:PERSONA] assuntori del rischio di cui al certificato n. 10451381t», chiamati dai convenuti per esserne manlevati in caso di soccombenza , l’adito Tribunale, con sentenza n. 355del 2020, in parziale accoglimento della domanda,condannò il Maffei ed il Marraccini, in solido, al pagamento dell’importo di Euro86.126,89, maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali, in relazione all’indebito versamento Irapdal 1998 al 2010, escludendo dal computole annualità dal 2011 al 2014, poiché l'Agenzia delle Entrate aveva già restituito le imposte indebitamente versate per quegli anni; in accoglimento, inoltre , della domanda di manleva condannò gli assicuratori dei Lloyd’s a tenere indenni i due professionistidelle somme poste a loro ca rico , nei limiti del contratto di garanzia; in accoglimento del gravame interposto dai soccombenti e in riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2167/2023, resa pubblicail 26 ottobre 2023, ha rigettato la domanda risarcitoria dichiarando decaduto il Sorbo dalla relativa pretesa «ai sensi del combinato disposto dell’art. 38 comma 2 c.c. e dell’art. 1957 comma 1 c.c.»; ha per l’effetto “revocato” entrambe le statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado, condannando l’attore/appellatoalle spese del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti; in motivazione i giudici d’appellohanno in premess a rilevato che, benché risultasse fondata la doglianza del Maffei secondo cui l’incarico in questione non era stato a lui conferito personalmente ma allo studio associato Maffei-Marraccini, cui non era diretta la domanda, ne sussisteva comunque la legittimazione passiva, quale obbligato in solidoex art. 38 c.c. , in quanto associato che aveva svolto un ruolo attivo nell’ambito del rapporto d’opera professionale; hanno,però, ritenuto fondato il secondo motivo di gravame con il quale gli appellanti avevano iterato l’eccezione di liberazione degli associati dall’obbligazione risarcitoria ai sensi dell’art. 1957 c.c., non avendo l’attore intrapreso tempestivamente azioni giudiziarie contro lo studio associato; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] impugna tale decisione con ricorso per cassazione affidatoa due motivi, cui resistono gli intimati, depositando controricorso; gli altri intimati ─ «[OSCURATO:PERSONA] assuntori del rischio di cui al certificato n. 10451381t» ─ già contumaci in appello, non svolgono difese nella presente sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; sia il ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorie; considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 38 cod. civ. e falsa applicazione alla fattispecie dell’art. 1957, primo comma, cod. civ.»; sostiene che erroneamente l a Corte d’ a ppello ha ritenuto applicabile l’art. 1957 c.c. in combinato disposto con l’art. 38 c.c., argomentando al riguardo che: ─l’art. 38 c.c. non prescrive affatto, a tutela delle persone fisiche che abbiano agito in nome e per conto dell’ente collettivo, norme limitative della loro responsabilità, ovvero previ oneri di comportamento da adempiere a cura del creditore dell’associazione non riconosciuta, nérichiama l’art. 1957 c.c. o alcuna delle altr e norme dettate per la fideiussione;l’astratta fattispecie prevista dall’art. 38 c.c. -in cui spicca l’avverbio « anche » senza ulteriori indicazioni e precisazioni- è specifica ed aff atto diversa, per struttura sostanziale, da quella prevista per la fideiussione; ─ la responsabilità di chi agisce per un’associazione non riconosciuta è una responsabilità diretta e solidale, derivante dall’aver agito in nome e per conto dell’associazione, mentre la fattispecie costitutiva del diritto del creditore verso il fideiussore si compone del rapporto obbligatorioprincipale e di un distinto rapporto di garanzia; ─ l’applicazione dell’art. 1957 c.c. comporta un ingiustificato vantaggio per chi agisce in nome di un’associazione non riconosciuta, limitando la responsabilità solidale prevista dall’art. 38 c.c. e contravvenendo al principio di tutela del creditore; con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in subordine, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art.1957, primo comma, c.c., per avere la Corte ritenuto maturata la decadenza; sostiene che l’art. 1957 c.c. non richiede che l’azione sia proposta necessariamente contro il debitore principale (l’associazione), ma è sufficiente che sia proposta contro uno dei coobbligati solidali ( in questo caso, i professionisti): ratio della norma essendo quella di tutelare il fideiussore, essa è soddisfatta dall’azione tempestiva nei suoi confronti promossa; la Corte di merito avrebbe inoltre dovuto considera re che, trattandosi di obbligazione solidale, l’azione contro i professionisti interrompe la decadenza anche nei confronti dell’associazione, in base agli artt. 1292 e 1294 c.c.; il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.; la Corte di merito ha,infatti, deciso la questione ad essa sottoposta conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; ed invero, s econdo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di associazioni non riconosciute ─ alle quali le più recenti decisioni di questa Corte ormai pacificamente riconducono l’associazione tra professionisti, sub specie di studio associato(v. ex aliis Cass. Sez. 1, sentenza n. 15694 del 15/07/2011; Sez. 2,ordinanza n. 17718 del 2/07/2019; Sez. 2, ordinanza n. 11940 del 3/05/2024) ─ la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione è inquadrabile tra le garanzie ex legeassimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 c.c. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero attesa la durata semestrale (e, dunque,non meramente apparente) del termine decadenziale leda il dirittodi azione del creditore (v. ex plurimis Cass. n. 12508 del 17/06/2015, Rv. 635870; Sez. 3, n. 3421 del 13/02/2018 ; Sez. 1, n. 10490 del 18/04/2024; Sez. 5, n. 11593 del 3/05/2025); come è stato ripetutamente evidenziato, in termini idonei a confutare ciascuno degli argomenti spesi in ricorso, tale principio si spiega in ragione del fatto che la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta: ─ non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione dirapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità ègravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (cfr., ex plurimis: Cass., Sez.

L,n. 1657 del 26/02/1985; Sez.

L, n. 5089 del 21/05/1998; Sez.

L, n. 8919 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 3, n. 718 del 16/01/2006; Sez. 3, n. 26290 del14/12/2007; Sez. 3, n. 25748 del 24/10/2008; Sez.

L, n. 11207 del 14/05/2009; Sez. 3, n. 18188 del 25/08/2014; Sez. 6 L, n. 8752 del 4/04/2017; Sez. 3, n. 12714 del 14/05/2019); ─ non concerne, neppure in parte, un debito propriodell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primariadell'associazione stessa, ed è disposta a tutela dei terzi, che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro (cfr., ex plurimis , Cass., Sez.

L, n. 1655 del 26/02/1985; Sez.

L, n. 13946 del 27/12/1991; Sez.

L, n. 2471 del 4/03/2000; Sez. 3, n. 11759 del 6/08/2002; Sez. 3, n. 22982 del 7/12/2004; Sez. 3, n. 25748 del 24/10/2008; Sez. 3, n. 29733 del 29/12/2011; Sez. 1, n. 12508 del 17/06/2015; Sez. 3, n. 3421 del 13/02/2018 ; Sez. 1, n. 10490del 18/04/2024); è invece fondato il secondo motivo; va al riguardo rilevato in premessa che la Corte d’appello afferma di prendere in considerazione, «perfavor creditoris», quale dies a quo per la decorrenza del termine semestrale di decadenza, quello della interruzione del rapporto per effetto «della revoca ad opera dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del mandato del settembre 2016» (v. sentenza, pag. 18, primo cpv.); tale affermazione è, da un lato, nella sua componente fattuale (la datazione della revoca del mandato a settembre 2016), insindacabile in mancanza di impugnazione incidentale condizionata da parte degli intimati; dall’altro, sotto il profilo giuridico, corretta, essendo quella data ragionevolmente considerata, in mancanza di altri elementi, quale indice inequivoco dell’acquisita consapevolezza in capo al creditore della negligente esecuzione della prestazione professionale e del danno derivatone; sul punto la decisione di merito si conforma a pacifico insegnamento di questa Corte secondo cui, «agli effetti previsti dall'art. 1957 c. c., per aversi scadenza dell'obbligazione principale, ove questa abbia per oggetto il risarcimento del danno da obbligazione contrattuale, deve ritenersi sufficiente che detta obbligazione sia sorta e quindi sia suscettibile di essere accertata giudizialmente per avere il creditore avuto conoscenza del fatto da cui l'obbligazione deriva» (Cass. 18/07/1984, n. 4189, v. anche Cass. 18/02/1982, n. 1025 , secondo cui «il momento di decorrenza del termine per la proposizione delle istanze nei confronti del debitore principale, ai fini previsti dall'art. 1957 c. c., coincide con quello di azionabilità del relativo diritto e perciò con il momento di scadenza della obbligazione principale, ove si tratti della prestazione indotta in contratto, ovvero con quello in cui il creditore ha la giuridica possibilità di domandare il succedaneo risarcimento del danno»); posta dunque tale decorrenza del relativo termine, nessuna decadenza potevanella specie predicarsi , dal momento che ben prima di sei mesi, e segnatamente nell’ottobre del 2016, è stata pacificamente notificata la domanda giudiziale nei confronti degli odierni resistenti; al riguardo erroneamente la Corte territoriale mostra di ritenere che il termine semestrale di decadenza ex art. 1957 cod. civ. possa essere interrotto solo da iniziativa giudiziale nei confronti del debitore principale(nella specie, lo studio professionale), essendo invece idonea allo scopo anche l’azione rivolta nei confronti dello stesso fideiussore; ed infatti, secondo indirizzoaltrettanto consolidato ─ e richiamato anche nella sentenza impugnata (là dove cita testualmente, a pag. 17, in fine, uno stralcio della motivazione di Cass. n. 12508 del 2015) ─ secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Cass. Sez. 3, n. 11759 del6/08/2002; n. 3421 del 2018, cit.); in accoglimento, dunque,del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio; P.Q.M accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Firenze , in dive

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3745/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Massimo , in proprio ex art . 86 cod. proc. civ. nonché rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o digitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'Avv . [OSCURATO:PERSONA],domiciliati digitalmente ex lege ; –controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] professionale ─ Associazione tra professionisti ─Obbligo solidale dei singoli associati ─ Decadenza ex art. 1957 cod. civ. ─ [OSCURATO:PERSONA] assuntori del rischio di cui al certificato n. 10451381t; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, n. 2167/2023 , depositata in data 26 ottobre2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, nel 2016, davanti al Tribunale di Lucca il rag. [OSCURATO:PERSONA] e il dott. comm. [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da responsabilità professionale; dedusse che, nell’espletamento dell’incarico di consulenti fiscali e tributari del suo studio legale, i convenuti avevano agito con negligenza, facendogli pagare l'Irapdal 1998 al 2014, nonostante non nesussistessero i presupposti; esteso il contraddittorio nei confronti degli «[OSCURATO:PERSONA] assuntori del rischio di cui al certificato n. 10451381t», chiamati dai convenuti per esserne manlevati in caso di soccombenza , l’adito Tribunale, con sentenza n. 355del 2020, in parziale accoglimento della domanda,condannò il Maffei ed il Marraccini, in solido, al pagamento dell’importo di Euro86.126,89, maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali, in relazione all’indebito versamento Irapdal 1998 al 2010, escludendo dal computole annualità dal 2011 al 2014, poiché l'Agenzia delle Entrate aveva già restituito le imposte indebitamente versate per quegli anni; in accoglimento, inoltre , della domanda di manleva condannò gli assicuratori dei Lloyd’s a tenere indenni i due professionistidelle somme poste a loro ca rico , nei limiti del contratto di garanzia; in accoglimento del gravame interposto dai soccombenti e in riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2167/2023, resa pubblicail 26 ottobre 2023, ha rigettato la domanda risarcitoria dichiarando decaduto il Sorbo dalla relativa pretesa «ai sensi del combinato disposto dell’art. 38 comma 2 c.c. e dell’art. 1957 comma 1 c.c.»; ha per l’effetto “revocato” entrambe le statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado, condannando l’attore/appellatoalle spese del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti; in motivazione i giudici d’appellohanno in premess a rilevato che, benché risultasse fondata la doglianza del Maffei secondo cui l’incarico in questione non era stato a lui conferito personalmente ma allo studio associato Maffei-Marraccini, cui non era diretta la domanda, ne sussisteva comunque la legittimazione passiva, quale obbligato in solidoex art. 38 c.c. , in quanto associato che aveva svolto un ruolo attivo nell’ambito del rapporto d’opera professionale; hanno,però, ritenuto fondato il secondo motivo di gravame con il quale gli appellanti avevano iterato l’eccezione di liberazione degli associati dall’obbligazione risarcitoria ai sensi dell’art. 1957 c.c., non avendo l’attore intrapreso tempestivamente azioni giudiziarie contro lo studio associato; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] impugna tale decisione con ricorso per cassazione affidatoa due motivi, cui resistono gli intimati, depositando controricorso; gli altri intimati ─ «[OSCURATO:PERSONA] assuntori del rischio di cui al certificato n. 10451381t» ─ già contumaci in appello, non svolgono difese nella presente sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; sia il ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorie; considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 38 cod. civ. e falsa applicazione alla fattispecie dell’art. 1957, primo comma, cod. civ.»; sostiene che erroneamente l a Corte d’ a ppello ha ritenuto applicabile l’art. 1957 c.c. in combinato disposto con l’art. 38 c.c., argomentando al riguardo che: ─l’art. 38 c.c. non prescrive affatto, a tutela delle persone fisiche che abbiano agito in nome e per conto dell’ente collettivo, norme limitative della loro responsabilità, ovvero previ oneri di comportamento da adempiere a cura del creditore dell’associazione non riconosciuta, nérichiama l’art. 1957 c.c. o alcuna delle altr e norme dettate per la fideiussione;l’astratta fattispecie prevista dall’art. 38 c.c. -in cui spicca l’avverbio « anche » senza ulteriori indicazioni e precisazioni- è specifica ed aff atto diversa, per struttura sostanziale, da quella prevista per la fideiussione; ─ la responsabilità di chi agisce per un’associazione non riconosciuta è una responsabilità diretta e solidale, derivante dall’aver agito in nome e per conto dell’associazione, mentre la fattispecie costitutiva del diritto del creditore verso il fideiussore si compone del rapporto obbligatorioprincipale e di un distinto rapporto di garanzia; ─ l’applicazione dell’art. 1957 c.c. comporta un ingiustificato vantaggio per chi agisce in nome di un’associazione non riconosciuta, limitando la responsabilità solidale prevista dall’art. 38 c.c. e contravvenendo al principio di tutela del creditore; con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in subordine, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art.1957, primo comma, c.c., per avere la Corte ritenuto maturata la decadenza; sostiene che l’art. 1957 c.c. non richiede che l’azione sia proposta necessariamente contro il debitore principale (l’associazione), ma è sufficiente che sia proposta contro uno dei coobbligati solidali ( in questo caso, i professionisti): ratio della norma essendo quella di tutelare il fideiussore, essa è soddisfatta dall’azione tempestiva nei suoi confronti promossa; la Corte di merito avrebbe inoltre dovuto considera re che, trattandosi di obbligazione solidale, l’azione contro i professionisti interrompe la decadenza anche nei confronti dell’associazione, in base agli artt. 1292 e 1294 c.c.; il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.; la Corte di merito ha,infatti, deciso la questione ad essa sottoposta conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; ed invero, s econdo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di associazioni non riconosciute ─ alle quali le più recenti decisioni di questa Corte ormai pacificamente riconducono l’associazione tra professionisti, sub specie di studio associato(v. ex aliis Cass. Sez. 1, sentenza n. 15694 del 15/07/2011; Sez. 2,ordinanza n. 17718 del 2/07/2019; Sez. 2, ordinanza n. 11940 del 3/05/2024) ─ la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione è inquadrabile tra le garanzie ex legeassimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 c.c. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero attesa la durata semestrale (e, dunque,non meramente apparente) del termine decadenziale leda il dirittodi azione del creditore (v. ex plurimis Cass. n. 12508 del 17/06/2015, Rv. 635870; Sez. 3, n. 3421 del 13/02/2018 ; Sez. 1, n. 10490 del 18/04/2024; Sez. 5, n. 11593 del 3/05/2025); come è stato ripetutamente evidenziato, in termini idonei a confutare ciascuno degli argomenti spesi in ricorso, tale principio si spiega in ragione del fatto che la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta: ─ non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione dirapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità ègravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. L,n. 1657 del 26/02/1985; Sez. L, n. 5089 del 21/05/1998; Sez. L, n. 8919 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 3, n. 718 del 16/01/2006; Sez. 3, n. 26290 del14/12/2007; Sez. 3, n. 25748 del 24/10/2008; Sez. L, n. 11207 del 14/05/2009; Sez. 3, n. 18188 del 25/08/2014; Sez. 6 L, n. 8752 del 4/04/2017; Sez. 3, n. 12714 del 14/05/2019); ─ non concerne, neppure in parte, un debito propriodell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primariadell'associazione stessa, ed è disposta a tutela dei terzi, che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro (cfr., ex plurimis , Cass., Sez. L, n. 1655 del 26/02/1985; Sez. L, n. 13946 del 27/12/1991; Sez. L, n. 2471 del 4/03/2000; Sez. 3, n. 11759 del 6/08/2002; Sez. 3, n. 22982 del 7/12/2004; Sez. 3, n. 25748 del 24/10/2008; Sez. 3, n. 29733 del 29/12/2011; Sez. 1, n. 12508 del 17/06/2015; Sez. 3, n. 3421 del 13/02/2018 ; Sez. 1, n. 10490del 18/04/2024); è invece fondato il secondo motivo; va al riguardo rilevato in premessa che la Corte d’appello afferma di prendere in considerazione, «perfavor creditoris», quale dies a quo per la decorrenza del termine semestrale di decadenza, quello della interruzione del rapporto per effetto «della revoca ad opera dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del mandato del settembre 2016» (v. sentenza, pag. 18, primo cpv.); tale affermazione è, da un lato, nella sua componente fattuale (la datazione della revoca del mandato a settembre 2016), insindacabile in mancanza di impugnazione incidentale condizionata da parte degli intimati; dall’altro, sotto il profilo giuridico, corretta, essendo quella data ragionevolmente considerata, in mancanza di altri elementi, quale indice inequivoco dell’acquisita consapevolezza in capo al creditore della negligente esecuzione della prestazione professionale e del danno derivatone; sul punto la decisione di merito si conforma a pacifico insegnamento di questa Corte secondo cui, «agli effetti previsti dall'art. 1957 c. c., per aversi scadenza dell'obbligazione principale, ove questa abbia per oggetto il risarcimento del danno da obbligazione contrattuale, deve ritenersi sufficiente che detta obbligazione sia sorta e quindi sia suscettibile di essere accertata giudizialmente per avere il creditore avuto conoscenza del fatto da cui l'obbligazione deriva» (Cass. 18/07/1984, n. 4189, v. anche Cass. 18/02/1982, n. 1025 , secondo cui «il momento di decorrenza del termine per la proposizione delle istanze nei confronti del debitore principale, ai fini previsti dall'art. 1957 c. c., coincide con quello di azionabilità del relativo diritto e perciò con il momento di scadenza della obbligazione principale, ove si tratti della prestazione indotta in contratto, ovvero con quello in cui il creditore ha la giuridica possibilità di domandare il succedaneo risarcimento del danno»); posta dunque tale decorrenza del relativo termine, nessuna decadenza potevanella specie predicarsi , dal momento che ben prima di sei mesi, e segnatamente nell’ottobre del 2016, è stata pacificamente notificata la domanda giudiziale nei confronti degli odierni resistenti; al riguardo erroneamente la Corte territoriale mostra di ritenere che il termine semestrale di decadenza ex art. 1957 cod. civ. possa essere interrotto solo da iniziativa giudiziale nei confronti del debitore principale(nella specie, lo studio professionale), essendo invece idonea allo scopo anche l’azione rivolta nei confronti dello stesso fideiussore; ed infatti, secondo indirizzoaltrettanto consolidato ─ e richiamato anche nella sentenza impugnata (là dove cita testualmente, a pag. 17, in fine, uno stralcio della motivazione di Cass. n. 12508 del 2015) ─ secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Cass. Sez. 3, n. 11759 del6/08/2002; n. 3421 del 2018, cit.); in accoglimento, dunque,del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio; P.Q.M accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Firenze , in dive
Sentenza Cassazione n. 27163/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris