CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02454/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con distinti ricorsi - ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di lesioni personali aggravate di cui agli artt. 110,582 e 585 cod. pen. e - il solo [OSCURATO:PERSONA] - anche del reato di cui agli artt. 81 cpv.,612 comma 2 cod. pen.; considerato che il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e quello del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura inerenti al quadro probatorio posto a fondamento della decisione impugnata, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 -6 della sentenza impugnata) - e dunque affetti da genericità - sono anche manifestamente infondati, perché inerenti a presunti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione affatto emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, la Ccrte territoriale si è espressa, con argomentazioni piane, articolate e certo non illogiche sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], e sui riscontri esterni provenienti dai contributi testimoniali dei testi oculari Grossi e Specchia, che hanno efficacemente ricostruito l'andamento della vicenda e la sinergica partecipazione di tutti e due gli imputati all'aggressione fisica in danno del Matera e - quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - in relazione alle "plateali" minacce proferite al suo indirizzo); rilevato, in conclusione, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa deleva-rnmende. Cos