CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; u,dita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ubb!ico Ministero, in persona del Sostitul:o Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo uc9A-rdif,seffé- FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Napoli, in data 12.4.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati ex artt. 646, 61, n. 1, c.p. (capo a); 482, 477, 61, n. 2), c.p. (capo b), dichiarava non doversi procedere nei confronti del Colella in ordine al reato di cui al capo a), per mancanza di condizione di procedibilità, con conseguente rideterminazione della entità del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato, confermando nel resto la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] viene contestato, nella sua qualità di amministratore di fatto della società "[OSCURATO:PERSONA] srl", la formazione di due false certificazioni di potenza, ex art. 28, d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 dei motori marini specificamente indicati nel capo a) dell'imputazione, qualificate come certificati amministrativi emessi da incaricato di un pubblico servizio, facendole apparire come emesse dalla società "[OSCURATO:SOCIETA]", afirma apocrifa di D'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale si è limitata a fare mero riferimento per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, senza considerare gli articolati, specifici motivi di appello, volti a contestare la configurabilità del reato in contestazione, sul presupposto che documenti consegnati dal Colella all'acquirente dell'imbarcazione cui inerivano i menzionati motori, non avevano valore di certificato amministrativo, in quanto trasmessi solo in formato digitale e privi di ogni attestazione di conformità agli originali. 3. Con requisitoria scritta del 17.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. In via preliminare va rilevato che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161k c.p., il termine di prescrizione del reato per cui si procede, commesso, come da contestazione, in epoca anteriore e prossima al 14.11.2011„ nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti, pari a sette anni e sei mesi, e delle intervenute cause di sospensione del relativo decorso, per un periodo complessivo di 222 giorni, risulta perento alla data del 26.2.2020. Si è pertanto verificata, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta in data 20.1.2020, una causa di estinzione del reato, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, essendo incentrato su questioni di diritto, che, con riferimento, in particolare, al primo motivo di ricorso non appaiono manifestamente infondate. Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass.„ sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761). Ed invero, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. IV, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. II, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che non può ritenersi sussistente nel caso in esame. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato ascritto all'imputato estinto per decorso del relativo termine di prescrizione. 5. Quanto agli effetti civili, su cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578, c.p.p., il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che, pur partendo da una questione di diritto non manifestamente infondata, si risolve in una rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/0112014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n, 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). La non completa soccombenza del ricorrente implica che lo stesso non sia condannato, né al pagamento delle spese proc:essuali di questo grado di giudizio, né al pagamento di una sanzione in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma il 12.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]