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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2017

ECLI:EU:C:2017:768
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016CC0467

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 18 ottobre 2017 ( 1 ) Causa C‑467/16

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA]

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda, Germania)] «Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] II – Articoli 27 e 30 – Litispendenza – Nozione di “giudice”»

1. La questione centrale della fattispecie in esame è chiara: se, ai fini della litispendenza ai sensi della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 ( GU 2009, L 147, pag. 1 ; in prosieguo: la «convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II»), un «giudice» è adito quando è stata presentata una domanda in materia di obbligazioni alimentari dinanzi a un’autorità di conciliazione, come obbligatoriamente richiesto dal diritto processuale nazionale.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda, Germania) fornisce alla Corte una rara opportunità di interpretare disposizioni della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]

II. Contesto normativo Diritto internazionale

2. L’articolo 5, contenuto nel titolo II («Competenza»), sezione 2 («Competenze speciali»), della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, così dispone: «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione: (…) 2) in materia di obbligazioni alimentari: a) davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale; (…)».

3. La sezione 9 del titolo II della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, intitolata «Litispendenza e connessione», comprende gli articoli da 27 a 30 della suddetta convenzione.

4. L’articolo 27 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II è così formulato: «1.

Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».

5. L’articolo 30 della medesima convenzione dispone quanto segue: «Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito: 1) quando la domanda giudiziale o atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto; o 2) se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso il giudice».

6. L’articolo 62 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, che figura al titolo V («Disposizioni generali»), così dispone: «Ai fini della presente convenzione, con “giudice” si intende l’autorità designata da uno Stato vincolato dalla presente convenzione come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione della presente convenzione».

7. Il titolo VII della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, recante il titolo «Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001 ( 2 ) del Consiglio e gli altri atti normativi», contiene l’articolo 64, il quale è così formulato: «1.

La presente convenzione non pregiudica l’applicazione da parte degli Stati membri della Comunità europea del regolamento [n. 44/2001] del Consiglio, e successive modifiche, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 27 settembre 1968, e del protocollo relativo all’interpretazione di detta convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle convenzioni di adesione a detta convenzione e a detto protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunità europee, nonché dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a [OSCURATO:PERSONA] il 19 ottobre 2005.

2. Tuttavia, la presente convenzione si applica comunque: a) in materia di competenza giurisdizionale, qualora il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato in cui si applica la presente convenzione ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, ovvero qualora gli articoli 22 o 23 della presente convenzione attribuiscano la competenza ai giudici di quello Stato; b) in materia di litispendenza o di connessione contemplate dagli articoli 27 e 28, ove siano state proposte azioni in uno Stato in cui si applica la presente convenzione, ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, e in uno Stato in cui si applicano sia la presente convenzione che un atto normativo di cui al paragrafo 1; (…)».

Codice di procedura civile svizzero

8. L’articolo 62, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] (codice di procedura civile svizzero; in prosieguo: il «codice di procedura civile») ( 3 ) disciplina l’inizio della pendenza della causa ed è così formulato: «Il deposito dell’istanza di conciliazione, della petizione, dell’istanza introduttiva del giudizio o della richiesta comune di divorzio determina la pendenza della causa».

9. L’articolo 197 del codice di procedura civile ( 4 ) prevede quanto segue: «La procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un’autorità di conciliazione».

10. L’articolo 209 del codice di procedura civile, rubricato «Autorizzazione ad agire», così dispone: «1) Se non si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l’autorizzazione ad agire: (…) b) (…) all’attore. 3) L’autorizzazione ad agire permette di inoltrare la causa al tribunale entro tre mesi dalla notificazione. (…)».

Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

11. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], residente in Svizzera, è la figlia della sig.ra H.S., la quale, in ragione delle sue esigenze assistenziali, riceve in Germania prestazioni supplementari di assistenza sociale dal [OSCURATO:PERSONA] (autorità amministrativa del distretto di [OSCURATO:PERSONA]).

12. In base al diritto tedesco, le prestazioni pubbliche sono fornite dagli enti di previdenza sociale, i quali possono chiederne il rimborso ai figli dei destinatari in via di regresso, in presenza di capacità contributiva di questi ultimi.

13. Il 16 ottobre 2015, al fine di far valere un diritto di regresso, il [OSCURATO:PERSONA] presentava un’istanza di conciliazione nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dinanzi all’autorità di conciliazione («Schlichtungsbehörde»), competente in base al diritto svizzero, del Friedensrichteramt des [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio del giudice di pace del distretto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Sciaffusa, Svizzera; in prosieguo: il «Friedensrichteramt»).

Nell’istanza di conciliazione veniva richiesto un importo minimo di EUR 5000,00, con riserva di corrispondente adeguamento una volta ottenute informazioni complete da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

14. Il 25 gennaio 2016, atteso che le parti del procedimento in esame non erano giunte a un’intesa, il Friedensrichteramt rilasciava un’autorizzazione ad agire che veniva notificata ai rappresentanti del [OSCURATO:PERSONA] il 26 gennaio 2016.

15. Con azione proposta in data 11 maggio 2016 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale cantonale di Sciaffusa, Svizzera), veniva chiesto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata al versamento di un importo minimo a titolo di prestazioni alimentari e a fornire informazioni aggiuntive.

16. Nel frattempo, vale a dire dopo l’avvio della procedura di conciliazione ma prima della proposizione dell’azione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale cantonale di Sciaffusa), con atto scritto del 19 febbraio 2016, pervenuto inizialmente presso l’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione competente per il diritto di famiglia, Germania) in data 22 febbraio 2016, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato una domanda di accertamento negativo di obbligazioni alimentari derivanti dalla surrogazione nei diritti.

17. Con ordinanza del 7 marzo 2016, il [OSCURATO:PERSONA] (giudice competente per il diritto di famiglia di [OSCURATO:PERSONA]), adito ai sensi dell’articolo 3, lettera a) e/o b), del regolamento (CE) n. 4/2009 ( 5 ), dichiarava la propria incompetenza territoriale, rinviando il procedimento all’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda, Sezione competente per il diritto di famiglia), investito dello stesso il 21 marzo 2016.

18. In seguito alla notifica della domanda al [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 26 aprile 2016, quest’ultimo respingeva, in data 17 maggio 2016, detta domanda giacché la pendenza di un procedimento avviato in Svizzera ostava alla trattazione della domanda da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda, Sezione competente per il diritto di famiglia), ragion per cui il giudice tedesco doveva sospendere il procedimento in conformità dell’articolo 27, paragrafo 1, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II.

19. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si oppone alla sospensione del procedimento, per il motivo che la Schlichtungsbehörde non è un «giudice» ai sensi della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II.

20. È nell’ambito del suddetto procedimento che, con ordinanza dell’8 agosto 2016, pervenuta alla Corte il 22 agosto 2016, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda) ha sollevato la seguente questione pregiudiziale: «Se un’autorità di conciliazione ai sensi del diritto svizzero rientri parimenti nella nozione di “giudice” ricompresa nella sfera di applicazione degli articoli 27 e 30 della [convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II]».

21. Hanno presentato osservazioni scritte le parti del procedimento principale, il governo svizzero e la Commissione europea.

Inoltre, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il governo svizzero e la Commissione europea hanno svolto osservazioni orali all’udienza tenutasi il 5 luglio 2017.

Analisi

22. Con la sua questione volta a stabilire se una Schlichtungsbehörde ai sensi del diritto svizzero rientri nella nozione di «giudice», ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, il giudice del rinvio cerca, in sostanza, di stabilire se, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, sia stato adito un giudice ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]

II. Osservazioni preliminari

23. La giurisprudenza della Corte sul regime della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] è piuttosto scarsa ( 6 ), data l’assenza di competenza della Corte in merito alla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1988 ( 7 ) e poiché, a partire dall’entrata in vigore della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, avvenuta il 1 o gennaio 2010 ( 8 ), le cause sono state poche.

Posto che l’obiettivo della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II consiste nel rafforzare la cooperazione giudiziaria ed economica estendendo i principi sanciti nel regolamento n. 44/2001 ( 9 ) alle parti contraenti, essa deve essere esaminata nel quadro di una costante interazione tra il regime di [OSCURATO:PERSONA] e il regime di [OSCURATO:PERSONA].

24. La Corte ha quindi in precedenza stabilito che l’obiettivo della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II coincide con quello del regolamento n. 44/2001.

Le rispettive disposizioni attuano la stessa sistematica, in particolare utilizzando le medesime norme sulla competenza, il che garantisce la coerenza tra i due strumenti giuridici ( 10 ).

25. Poiché che il regolamento n. 44/2001 sostituisce la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ( 11 ), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali strumenti dell’Unione possono essere qualificate come equivalenti ( 12 ).

Lo stesso vale per i regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012 ( 13 ).

26. A mio avviso, in linea di principio, lo stesso parallelismo interpretativo dovrebbe applicarsi anche tra il «regime di [OSCURATO:PERSONA]», ovvero la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e i regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012, e la convenzione di [OSCURATO:PERSONA]

II. Sono ben consapevole del fatto che, contrariamente al regime di [OSCURATO:PERSONA], la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II non comprende unicamente Stati membri dell’Unione.

Tuttavia, posto che la ratio e l’oggetto chiaramente definito della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II coincidono palesemente con quelli del regime di [OSCURATO:PERSONA] ( 14 ), non vedo perché non si dovrebbero, in linea di principio, tracciare analogie tra disposizioni equivalenti della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II e dei regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012.

27. Inoltre, l’articolo 1 del protocollo 2 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, relativo all’interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente ( 15 ), prevede che, nell’applicare e interpretare le disposizioni di detta convenzione, i giudici tengono debitamente conto dei principi definiti dalle pertinenti decisioni dei giudici degli Stati vincolati dalla suddetta convenzione e della Corte di giustizia in relazione a dette disposizioni o a disposizioni analoghe della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1988 o degli atti normativi di cui all’articolo 64, paragrafo 1, della convenzione [OSCURATO:PERSONA]

II. L’articolo 64, paragrafo 1, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II richiama il regolamento n. 44/2001.

Ne deduco che i giudici interessati, compresa la Corte di giustizia, sono giuridicamente tenuti a garantire un’interpretazione convergente di disposizioni equivalenti ( 16 ).

Applicabilità della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II

28. A norma del suo articolo 64, paragrafo 2, lettera b), la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II si applica comunque in materia di litispendenza o di connessione contemplate dagli articoli 27 e 28, ove siano state proposte azioni in uno Stato in cui si applica tale convenzione, ma non un atto normativo di cui all’articolo 64, paragrafo 1, della stessa e in uno Stato in cui si applicano sia la suddetta convenzione che un atto normativo di cui all’articolo 64, paragrafo 1, di quest’ultima.

29. L’articolo 64, paragrafo 1, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II richiama, a sua volta, il regolamento n. 44/2001 e le sue successive modifiche.

30. All’epoca della redazione e della successiva adozione della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, il regolamento n. 44/2001 disciplinava le obbligazioni alimentari.

Pertanto, il fatto che il regolamento n. 4/2009, adottato successivamente ( 17 ), non sia menzionato nell’articolo 64, paragrafo 1, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II è irrilevante ( 18 ).

Litispendenza

31. Come emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, i due procedimenti sono identici in quanto hanno lo stesso titolo e lo stesso oggetto e riguardano le medesime parti.

Il titolo comprende i fatti e la norma giuridica addotta a fondamento della domanda ( 19 ), mentre l’oggetto consiste nello scopo della domanda ( 20 ).

È sufficiente che le controversie abbiano, in sostanza, il medesimo oggetto, mentre non è necessario che le domande presentino un’identità formale ( 21 ).

È stata affrontata anche la situazione opposta di una domanda di declaratoria di non responsabilità seguita da una domanda di risarcimento danni ( 22 ).

In tal senso, la seconda domanda ha lo stesso oggetto della prima, poiché la questione dell’esistenza o meno di una responsabilità costituisce il fulcro dei due procedimenti.

Il fatto che le conclusioni siano formulate in maniera diversa non implica che le due azioni abbiano oggetti diversi ( 23 ).

32. Pertanto, sia la richiesta di pagamento e di informazioni presentata in Svizzera che la domanda di accertamento negativo proposta in Germania si basano sulla medesima situazione di fatto, ossia sulle medesime obbligazioni alimentari derivanti da un concreto vincolo di parentela, da cui scaturisce la questione se e in quale misura la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] debba rispondere di obbligazioni alimentari per effetto di una surrogazione nei diritti.

33. Tralasciando la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, in base al diritto svizzero, un giudice è stato investito della controversia in questione, con la conseguenza che sussiste chiaramente una situazione di litispendenza.

A norma dell’articolo 62, paragrafo 1, del codice di procedura civile, in particolare, il deposito dell’istanza di conciliazione o della petizione determina la pendenza della causa.

Inoltre, secondo l’articolo 9, paragrafo 2, della legge federale svizzera sul diritto internazionale privato, determinante ai fini della litispendenza in Svizzera è il momento del primo atto procedurale necessario all’introduzione dell’azione, bastando, a tal fine, l’apertura della procedura di conciliazione.

34. E per quanto riguarda le disposizioni in materia di litispendenza di cui alla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II?

35. La ratio delle suddette disposizioni è di prevenire decisioni incompatibili provenienti da diversi Stati contraenti ( 24 ).

A tal fine, la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II ha introdotto un meccanismo che mira a limitare il rischio di procedimenti paralleli in diversi Stati contraenti.

36. A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati da detta convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

Il successivo paragrafo 2 del medesimo articolo prevede, a sua volta, che se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

37. Pertanto, l’articolo 27 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II prevede un sistema del «primo arrivato, primo servito» a favore del giudice precedentemente adito.

La disposizione di cui trattasi impone al giudice che non sia stato adito per primo di sospendere il procedimento.

38. La questione del quando un giudice debba ritenersi precedentemente adito è affrontata dall’articolo 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II.

39. Il punto 1 della suddetta disposizione prevede che un giudice è considerato adito quando la domanda giudiziale o atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto.

40. Il precedente meccanismo di accertamento della litispendenza in base alla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1988 non conteneva una disposizione equivalente all’articolo 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]

II. Non vi era alcuna definizione autonoma del momento in cui un’azione doveva essere considerata come pendente dinanzi a un giudice.

Di conseguenza, la determinazione del momento in cui un giudice doveva essere considerato adito era rimessa al diritto nazionale ( 25 ).

41. Attualmente, nel quadro della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II ( 26 ), sussiste pertanto una definizione autonoma del momento in cui un giudice è adito per primo.

Procedura di conciliazione

42. Tuttavia, né l’articolo 27 né l’articolo 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II contengono una qualche indicazione su come occorra procedere quando il diritto nazionale richiede che un procedimento giudiziario sia preceduto da una procedura di conciliazione.

43. Benché la formulazione delle suddette disposizioni («[il] giudice adito in precedenza» e «depositato presso il giudice») possa apparire chiara, ritengo opportuno non concentrarsi in maniera schematica sul termine «giudice», ma interpretare invece la procedura prevista dalle disposizioni di cui trattasi in maniera funzionale.

44. In una situazione siffatta, non credo che si debba ritenere che l’accertamento della litispendenza debba essere rimesso unicamente al diritto nazionale.

Come dimostra l’introduzione dell’articolo 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, esiste una tendenza verso una maggiore «autonomia» delle disposizioni in materia di litispendenza.

Invocare il diritto nazionale per questioni di tale rilevanza contrasterebbe con tale tendenza.

45. A mio avviso, non va sposata neppure una lettura formalista e statica del termine «giudice» di cui agli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, escludendo ‑ per l’effetto ‑ i procedimenti dinanzi ad autorità che non si qualificano come «giudice» nel senso astratto del termine.

46. Ritengo che la risposta al problema vada ricercata tra i due possibili estremi appena descritti e che debba essere adottata un’interpretazione funzionale.

47. Pertanto, una situazione di litispendenza dovrebbe essere ravvisata laddove, come nel caso di specie, una procedura di conciliazione costituisca un primo passo obbligatorio preliminare alla proposizione di una domanda dinanzi a un giudice e laddove la procedura di conciliazione e il successivo procedimento dinanzi a un giudice siano considerati come configuranti due fasi distinte (e complementari) del procedimento giudiziario.

A mio avviso, solo un approccio siffatto permette di rispettare la ratio delle disposizioni della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II in materia di litispendenza, ossia che l’esame della controversia spetta al giudice adito per primo.

48. Ritengo dunque irrilevante stabilire se una Schlichtungsbehörde costituisca o meno di per sé un «giudice» nel senso astratto del termine.

In un caso come quello controverso nella fattispecie, in cui la suddetta autorità rilascia un’autorizzazione ad agire in giudizio, ciò che è essenziale è il fatto che la procedura dinanzi ad essa costituisce parte integrante di un procedimento dinanzi a un giudice (ordinario).

Pertanto, adire la Schlichtungsbehörde equivale ad adire un giudice ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II.

49. Tuttavia, in linea con le osservazioni formulate dalla Commissione, desidero aggiungere un ulteriore criterio: ove non venga raggiunto un accordo dinanzi alla Schlichtungsbehörde e quest’ultima rilasci all’attore un’autorizzazione ad agire, il che gli permette di agire giudizialmente entro tre mesi, sussiste litispendenza solo a condizione che il suddetto attore abbia adottato tutte le misure che è tenuto ad adottare per portare avanti il procedimento dinanzi a un giudice.

50. Inoltre, è opportuno sottolineare che la giurisprudenza e la dottrina svizzere maggioritarie adottano l’approccio funzionale proposto, individuando nel momento in cui è adita la Schlichtungsbehörde il momento dirimente ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II ( 27 ).

Inoltre, anche la [OSCURATO:PERSONA] of Justice of England and Wales ([OSCURATO:PERSONA]) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Divisione della cancelleria] ha condiviso tale approccio in un caso riguardante una Schlichtungsbehörde ( 28 ).

51. Pertanto, in conclusione, un giudice ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II è adito quando, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, è adita la Schlichtungsbehörde.

Un approccio diverso comporterebbe sistematicamente uno svantaggio a carico di una parte che intenda avviare un procedimento in un paese in cui vige un sistema come quello in esame nel caso controverso.

Ciò potrebbe risultare problematico sotto il profilo della parità delle armi tra le parti.

52. Pertanto, propongo di rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui una procedura di conciliazione costituisce un passo obbligatorio preliminare alla proposizione di una domanda dinanzi a un giudice e in cui la procedura di conciliazione e il successivo procedimento dinanzi a un giudice sono considerati come configuranti due fasi distinte del procedimento giudiziario, un giudice è adito ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II nel momento in cui è adita l’autorità di conciliazione, a condizione che l’attore abbia adottato tutte le misure che è tenuto ad adottare per portare avanti il procedimento dinanzi a un giudice.

Sulla natura di «giudice» della Schlichtungsbehörde

53. Di conseguenza, non è necessario analizzare se, in termini astratti, una Schlichtungsbehörde, come prevista dal diritto processuale civile svizzero, costituisca un giudice ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]

II. L’analisi che segue ha pertanto carattere puramente ipotetico. 54.

Mentre la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Schlichtungsbehörde non costituisca un «giudice» ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, il governo svizzero afferma il contrario.

Quanto alla Commissione, detta istituzione non risponde a tale questione in termini astratti, posto che essa concentra il suo intervento unicamente sulla questione della sussistenza o meno della litispendenza.

55. In questa fase, è necessario analizzare con maggiore attenzione le competenze e le tipologie di decisione della Schlichtungsbehörde.

In base alle disposizioni pertinenti del codice di procedura civile svizzero, una procedura di conciliazione può essere conclusa in quattro modi ( 29 ): in primis, con un’intesa tre le parti ( 30 ) che ha l’effetto di una decisione passata in giudicato ( 31 ).

In secondo luogo, ove, come nel caso di specie, non si giunga a un’intesa, la Schlichtungsbehörde verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l’autorizzazione ad agire ( 32 ).

In terzo luogo, per le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2000 franchi svizzeri (CHF), la Schlichtungsbehörde emette una decisione vincolante di primo grado ( 33 ).

E in quarto luogo, per le controversie patrimoniali fino, in generale, a un valore litigioso di CHF 5000 (vale a dire per casi come quello in esame), la Schlichtungsbehörde sottopone alle parti una proposta di giudizio che ha l’effetto di una decisione passata in giudicato se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni.

56. Senza che sia necessario definire in termini astratti la nozione di «giudice» di cui agli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, a mio avviso, è difficile negare una tale qualifica a un’autorità come la Schlichtungsbehörde, per la semplice ragione che una siffatta autorità, che è pienamente disciplinata dal codice di procedura civile, emette decisioni vincolanti ( 34 ).

57. La convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II non contiene una definizione positiva di cosa si intenda per «giudice», poiché, a mio avviso, è pressoché impossibile formulare una tale definizione all’interno di un breve testo legislativo.

Nemmeno i regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012 contengono una siffatta definizione.

58. Tuttavia, la nozione di «giudice» di cui alla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II differisce da quella contenuta nei regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012, poiché tale convenzione contiene un articolo che non ha corrispondenti nei due strumenti da ultimo citati.

L’articolo 62 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II stabilisce che con «giudice» s’intende l’autorità designata da uno Stato vincolato da detta convenzione come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione di quest’ultima.

In base alla relazione esplicativa del professor Pocar relativa alla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II ( 35 ), tale formulazione dell’articolo 62 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II è diretta ad assegnare al termine «giudice» un significato più ampio rispetto alla disposizione equivalente contenuta nella convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1988 ( 36 ).

In realtà, l’articolo V bis del protocollo 1 ( 37 ) della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 1988 aveva espressamente incluso nei termini «giudice», «tribunale», «organi giurisdizionali» e «autorità giudiziaria» le autorità amministrative danesi, islandesi e norvegesi.

Come specificato dalla relazione esplicativa del professor Pocar relativa alla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II «[di]versamente dalla specifica disposizione dell’art.

V-bis del protocollo n. 1 – e dalla parallela disposizione dell’art. 62 del [OSCURATO:PERSONA] I– il carattere generale dell’art. 62 permette di farvi rientrare autorità amministrative anche diverse da quelle attualmente esistenti (…)» ( 38 ).

59. Ora, dunque, sotto la vigenza della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, la determinazione degli organi giurisdizionali implicati nell’applicazione della convenzione dipende dalla funzione che svolgono piuttosto che dalla loro qualificazione formale in base al diritto nazionale ( 39 ).

Benché, a mio avviso, la ratio dell’articolo 62 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II sia di ricomprendere nel termine «giudice» quegli organi che, in alcuni Stati, si collocano completamente al di fuori del sistema giudiziario ( 40 ), è innegabile che alla suddetta disposizione si intendesse dare un’interpretazione estensiva e che gli Stati membri possono designare autorità aventi competenza nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II ( 41 ).

60. Pertanto, ritengo che un’autorità investita delle competenze di una Schlichtungsbehörde e incaricata da uno Stato membro di svolgere funzioni giurisdizionali costituisca un «giudice» ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]

II. Conclusione

61. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla questione sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda, Germania) come segue:

62. In una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui una procedura di conciliazione costituisce un passo obbligatorio preliminare alla proposizione di una domanda dinanzi a un giudice e in cui la procedura di conciliazione e il successivo procedimento dinanzi a un giudice sono considerati come configuranti due fasi distinte del procedimento giudiziario, un giudice è adito ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, nel momento in cui è adita l’autorità di conciliazione, a condizione che l’attore abbia adottato tutte le misure che è tenuto ad adottare per portare avanti il procedimento dinanzi a un giudice. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) [OSCURATO:PERSONA] del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ). ( 3 ) Contenuto nella parte prima («Disposizioni generali»), titolo quarto («Pendenza della causa ed effetti della desistenza») del suddetto codice. ( 4 ) Contenuto nella parte seconda («Disposizioni speciali»), titolo primo («Tentativo di conciliazione»), capitolo 1 («Campo d’applicazione e autorità di conciliazione») di tale codice. ( 5 ) [OSCURATO:PERSONA] del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( GU 2009, L 7, pag. 1 ). ( 6 ) Nel parere 1/03 ( [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ) del 7 febbraio 2006 ( EU:C:2006:81 ), la Corte ha ritenuto che la conclusione della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II rientrasse interamente nella competenza esclusiva della (allora) Comunità europea.

Nella sentenza del 4 dicembre 2014, H ( C‑295/13 , EU:C:2014:2410 , punto 32 ), la Corte si è occupata della delimitazione degli ambiti di applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ( GU 2000, L 160, pag. 1 ), da un lato, e del regolamento n. 44/2001 e della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, dall’altro, pervenendo alla conclusione che, con riferimento alla suddetta delimitazione, i due ultimi strumenti citati devono essere interpretati allo stesso modo. ( 7 ) [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (88/592/CEE) ( GU 1988, L 319, pag. 9 ). ( 8 ) Occorre precisare che la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II è entrata in vigore in tale data per l’Unione europea, per la Danimarca (che è parte a sé stante in ragione del suo opt-out in materia civile) e per la Norvegia.

Per la Svizzera, l’entrata in vigore è intervenuta un anno più tardi, il 1 o gennaio 2011.

Per completare il quadro, per l’Islanda, la convenzione è entrata in vigore il 1 o maggio 2011. ( 9 ) Sostituito nel frattempo dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 10 )

V. parere 1/03 ( [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ) del 7 febbraio 2006 ( EU:C:2006:81 , punto 152 ).

Ciò trova riscontro, inoltre, nel considerando 4 della decisione del Consiglio, del 27 novembre 2009, relativa alla conclusione della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II (2009/430/CE) ( GU 2009, L 147, pag. 1 ) il quale prevede che, visto il parallelismo tra i regimi instaurati dalla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e dalla convenzione di [OSCURATO:PERSONA], è opportuno allineare le disposizioni della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] a quelle del regolamento (CE) n. 44/2001, per raggiungere lo stesso grado di circolazione delle decisioni tra gli Stati membri e i paesi EFTA interessati. ( 11 ) [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 1972, L 299, pag. 32 ), come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione. ( 12 )

V. sentenza del 16 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑12/15 , EU:C:2016:449 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). ( 13 )

V. sentenza del 16 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑417/15 , EU:C:2016:881 , punto 26 ). ( 14 ) Inoltre, i tre Stati extra-UE vincolati dalla suddetta convenzione sono tutti strettamente collegati al mercato interno dell’Unione, quali membri dello Spazio economico europeo (Islanda e Norvegia) o attraverso ampi accordi bilaterali (Svizzera). ( 15 ) GU 2007, L 339, pag. 27 . ( 16 ) Ciò si evince anche dall’ultimo considerando del protocollo 2, secondo cui le alte parti contraenti desiderano impedire interpretazioni divergenti e conseguire un’interpretazione quanto più uniforme delle disposizioni della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II e di quelle del regolamento n. 44/2001, la cui sostanza è recepita nella convenzione [OSCURATO:PERSONA]

II. ( 17 ) In base all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 4/2009, è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente. ( 18 ) Il rinvio al regolamento n. 44/2001 dovrebbe pertanto essere inteso nel senso che ricomprende anche il regolamento n. 4/2009, poiché l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 stabilisce che detto regolamento modifica il regolamento n. 44/2001 sostituendone le disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari.

Ciò trova riscontro anche nel considerando 44 del regolamento n. 4/2009, secondo cui tale regolamento dovrebbe modificare il regolamento n. 44/2001 sostituendo le disposizioni di quest’ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari e, fatte salve le disposizioni transitorie del regolamento n. 4/2009, in materia di obbligazioni alimentari gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni del regolamento n. 4/2009 sulla competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni e sul patrocinio dello Stato invece di quelle del regolamento n. 44/2001 a decorrere dalla data di applicazione del regolamento n. 4/2009. ( 19 )

V. sentenza del 6 dicembre 1994, Tatry ( C‑406/92 , EU:C:1994:400 , punto 39 ).

È opportuno osservare che, diversamente da talune altre versioni linguistiche dell’articolo 27 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, né quella inglese né quella tedesca operano una distinzione tra «titolo» e «oggetto» di un’azione.

La versione inglese si limita a richiamare la «cause», mentre quella tedesca parla di uno stesso «Anspruch». ( 20 )

V. sentenza del 6 dicembre 1994, Tatry ( C‑406/92 , EU:C:1994:400 , punto 41 ). ( 21 )

V. sentenza dell’8 dicembre 1987, [OSCURATO:PERSONA] ( 144/86 , EU:C:1987:528 , punto 17 ).

Sulla base dei suddetti criteri, la Corte ha così riconosciuto l’esistenza di domande identiche quando la prima domanda era diretta a ottenere l’esecuzione di un contratto e la seconda, per contro, era diretta ad ottenerne l’annullamento o la risoluzione: v. sentenza dell’8 dicembre 1987, [OSCURATO:PERSONA] ( 144/86 , EU:C:1987:528 , punto 16 ). ( 22 )

V. sentenza del 6 dicembre 1994, Tatry ( C‑406/92 , EU:C:1994:400 , punto 43 ). ( 23 ) Ibid. ( 24 )

V. Mabillard, R., in Oetiker, Chr., Weibel, Th. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA]Übereinkommen , 2 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, articolo 27, punto

1. ( 25 )

V. sentenza del 7 giugno 1984, Zelger ( 129/83 , EU:C:1984:215 , punto 15 ). ( 26 ) La quale riproduce incidentalmente, a tale riguardo, l’articolo 30 del regolamento n. 44/2001.

Con riferimento a tale disposizione, v. sentenza del 4 maggio 2017, HanseYachts ( C‑29/16 , EU:C:2017:343 , punto 30 ), in cui la Corte sostiene che essa ha lo scopo di ridurre le incertezze del diritto causate dalla grande varietà dei meccanismi che esistevano negli Stati membri per determinare la data in cui un giudice è stato adito, grazie a una regola sostanziale che consenta di individuare tale data in modo semplice e uniformato. ( 27

) V. [OSCURATO:PERSONA], J.,

LugÜ ([OSCURATO:PERSONA]) , orell füssli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2015, Articolo 30, punto 3; Bucher, A., in Bucher, A. (a cura di), Convention de [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2011, Articolo 30, punto 4; Dasser , F., in Dasser, F., Oberhammer, P. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA]-Übereinkommen (LugÜ) , 2 a ed., [OSCURATO:PERSONA] AG, Berna, 2011, Articolo 27, punto 21; Mabillard, R., op. cit., in Oetiker, Chr., Weibel, Th., [OSCURATO:PERSONA]Übereinkommen , 2 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, Articolo 30, punto

11. Con riferimento all’equivalente funzionale nel regolamento n. 1215/2012, v.

Fentiman, R., in Magnus, U., Mankowski, P. (a cura di), Brussels I bis [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, Articolo 32, punto

6. La questione sollevata è lasciata aperta da Leible, S., in Rauscher, Th., Rauscher (a cura di),

[OSCURATO:PERSONA]VO

, 4 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, Articolo 29, punto

6. ( 28 ) Sentenza del 6 agosto 2014, [OSCURATO:PERSONA] AG v [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Anor [2014] EWHC 2782 (Ch). ( 29 )

V. articoli da 208 a 212 del codice di procedura civile. ( 30 ) Sotto forma di transazione, acquiescenza o desistenza incondizionata dall’azione, v. articolo 208, paragrafo 1, del codice di procedura civile. ( 31 )

V. articolo 208, paragrafo 2, del codice di procedura civile. ( 32 )

V. articolo 209 del codice di procedura civile. ( 33 )

V. articolo 212, paragrafo 1, del codice di procedura civile. ( 34 ) Di certo, nelle situazioni prima e terza descritte nel paragrafo che precede, vale a dire 1) se si giunge a un’intesa: transazione, acquiescenza o desistenza incondizionata dall’azione, che, a norma dell’articolo 208, paragrafo 2, del codice di procedura civile, ha l’effetto di una decisione passata in giudicato) o 2) in caso di controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a CHF 2000. ( 35 ) Si tratta ovviamente di una relazione esplicativa e non giuridicamente vincolante.

Tuttavia, ad essa è stato fatto ricorso a fondamento di argomentazioni svolte all’interno di decisioni della Corte, v. sentenza del 21 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑322/14 , EU:C:2015:334 , punto 34 ), nonché da taluni avvocati generali, v., ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa CDC [OSCURATO:PERSONA] ( C‑352/13 , EU:C:2014:2443 , nota 115). ( 36 )

V. relazione esplicativa del professor Pocar, relativa alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 30 ottobre 2007 ( GU 2009, C 319, pag. 1 , punto 175). ( 37 ) Relativo a taluni problemi di competenza, di procedura e di esecuzione. ( 38 )

V. relazione esplicativa del professor Pocar, op. cit.. ( 39 ) Ibid. ( 40 ) E non sono, come nel caso di una Schlichtungsbehörde, integrati in un modo o nell’altro, nel sistema giudiziario. ( 41 ) Di conseguenza, non è impossibile che un organismo che non si qualifica come «giudice» in base al regime di [OSCURATO:PERSONA] possa rivestire tale qualifica nell’ambito della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]

II. Sulla nozione di «giudice» nel quadro del regolamento n. 1215/2012, v. sentenza del 9 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑551/15 , EU:C:2017:193 ) e conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella medesima causa ( C‑551/15 , EU:C:2016:825 , paragrafi 68 e segg.).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CC0467 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 18 ottobre 2017 ( 1 ) Causa C‑467/16 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda, Germania)] «Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] II – Articoli 27 e 30 – Litispendenza – Nozione di “giudice”» 1. La questione centrale della fattispecie in esame è chiara: se, ai fini della litispendenza ai sensi della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 ( GU 2009, L 147, pag. 1 ; in prosieguo: la «convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II»), un «giudice» è adito quando è stata presentata una domanda in materia di obbligazioni alimentari dinanzi a un’autorità di conciliazione, come obbligatoriamente richiesto dal diritto processuale nazionale. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda, Germania) fornisce alla Corte una rara opportunità di interpretare disposizioni della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II. Contesto normativo Diritto internazionale 2. L’articolo 5, contenuto nel titolo II («Competenza»), sezione 2 («Competenze speciali»), della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, così dispone: «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione: (…) 2) in materia di obbligazioni alimentari: a) davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale; (…)». 3. La sezione 9 del titolo II della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, intitolata «Litispendenza e connessione», comprende gli articoli da 27 a 30 della suddetta convenzione. 4. L’articolo 27 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II è così formulato: «1.   Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. 2.   Se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo». 5. L’articolo 30 della medesima convenzione dispone quanto segue: «Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito: 1) quando la domanda giudiziale o atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto; o 2) se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso il giudice». 6. L’articolo 62 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, che figura al titolo V («Disposizioni generali»), così dispone: «Ai fini della presente convenzione, con “giudice” si intende l’autorità designata da uno Stato vincolato dalla presente convenzione come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione della presente convenzione». 7. Il titolo VII della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, recante il titolo «Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001 ( 2 ) del Consiglio e gli altri atti normativi», contiene l’articolo 64, il quale è così formulato: «1.   La presente convenzione non pregiudica l’applicazione da parte degli Stati membri della Comunità europea del regolamento [n. 44/2001] del Consiglio, e successive modifiche, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 27 settembre 1968, e del protocollo relativo all’interpretazione di detta convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle convenzioni di adesione a detta convenzione e a detto protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunità europee, nonché dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a [OSCURATO:PERSONA] il 19 ottobre 2005. 2.   Tuttavia, la presente convenzione si applica comunque: a) in materia di competenza giurisdizionale, qualora il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato in cui si applica la presente convenzione ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, ovvero qualora gli articoli 22 o 23 della presente convenzione attribuiscano la competenza ai giudici di quello Stato; b) in materia di litispendenza o di connessione contemplate dagli articoli 27 e 28, ove siano state proposte azioni in uno Stato in cui si applica la presente convenzione, ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, e in uno Stato in cui si applicano sia la presente convenzione che un atto normativo di cui al paragrafo 1; (…)». Codice di procedura civile svizzero 8. L’articolo 62, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] (codice di procedura civile svizzero; in prosieguo: il «codice di procedura civile») ( 3 ) disciplina l’inizio della pendenza della causa ed è così formulato: «Il deposito dell’istanza di conciliazione, della petizione, dell’istanza introduttiva del giudizio o della richiesta comune di divorzio determina la pendenza della causa». 9. L’articolo 197 del codice di procedura civile ( 4 ) prevede quanto segue: «La procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un’autorità di conciliazione». 10. L’articolo 209 del codice di procedura civile, rubricato «Autorizzazione ad agire», così dispone: «1)   Se non si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l’autorizzazione ad agire: (…) b) (…) all’attore. 3)   L’autorizzazione ad agire permette di inoltrare la causa al tribunale entro tre mesi dalla notificazione. (…)». Fatti, procedimento e questione pregiudiziale 11. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], residente in Svizzera, è la figlia della sig.ra H.S., la quale, in ragione delle sue esigenze assistenziali, riceve in Germania prestazioni supplementari di assistenza sociale dal [OSCURATO:PERSONA] (autorità amministrativa del distretto di [OSCURATO:PERSONA]). 12. In base al diritto tedesco, le prestazioni pubbliche sono fornite dagli enti di previdenza sociale, i quali possono chiederne il rimborso ai figli dei destinatari in via di regresso, in presenza di capacità contributiva di questi ultimi. 13. Il 16 ottobre 2015, al fine di far valere un diritto di regresso, il [OSCURATO:PERSONA] presentava un’istanza di conciliazione nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dinanzi all’autorità di conciliazione («Schlichtungsbehörde»), competente in base al diritto svizzero, del Friedensrichteramt des [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio del giudice di pace del distretto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Sciaffusa, Svizzera; in prosieguo: il «Friedensrichteramt»). Nell’istanza di conciliazione veniva richiesto un importo minimo di EUR 5000,00, con riserva di corrispondente adeguamento una volta ottenute informazioni complete da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 14. Il 25 gennaio 2016, atteso che le parti del procedimento in esame non erano giunte a un’intesa, il Friedensrichteramt rilasciava un’autorizzazione ad agire che veniva notificata ai rappresentanti del [OSCURATO:PERSONA] il 26 gennaio 2016. 15. Con azione proposta in data 11 maggio 2016 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale cantonale di Sciaffusa, Svizzera), veniva chiesto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata al versamento di un importo minimo a titolo di prestazioni alimentari e a fornire informazioni aggiuntive. 16. Nel frattempo, vale a dire dopo l’avvio della procedura di conciliazione ma prima della proposizione dell’azione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale cantonale di Sciaffusa), con atto scritto del 19 febbraio 2016, pervenuto inizialmente presso l’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione competente per il diritto di famiglia, Germania) in data 22 febbraio 2016, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato una domanda di accertamento negativo di obbligazioni alimentari derivanti dalla surrogazione nei diritti. 17. Con ordinanza del 7 marzo 2016, il [OSCURATO:PERSONA] (giudice competente per il diritto di famiglia di [OSCURATO:PERSONA]), adito ai sensi dell’articolo 3, lettera a) e/o b), del regolamento (CE) n. 4/2009 ( 5 ), dichiarava la propria incompetenza territoriale, rinviando il procedimento all’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda, Sezione competente per il diritto di famiglia), investito dello stesso il 21 marzo 2016. 18. In seguito alla notifica della domanda al [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 26 aprile 2016, quest’ultimo respingeva, in data 17 maggio 2016, detta domanda giacché la pendenza di un procedimento avviato in Svizzera ostava alla trattazione della domanda da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda, Sezione competente per il diritto di famiglia), ragion per cui il giudice tedesco doveva sospendere il procedimento in conformità dell’articolo 27, paragrafo 1, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II. 19. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si oppone alla sospensione del procedimento, per il motivo che la Schlichtungsbehörde non è un «giudice» ai sensi della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II. 20. È nell’ambito del suddetto procedimento che, con ordinanza dell’8 agosto 2016, pervenuta alla Corte il 22 agosto 2016, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda) ha sollevato la seguente questione pregiudiziale: «Se un’autorità di conciliazione ai sensi del diritto svizzero rientri parimenti nella nozione di “giudice” ricompresa nella sfera di applicazione degli articoli 27 e 30 della [convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II]». 21. Hanno presentato osservazioni scritte le parti del procedimento principale, il governo svizzero e la Commissione europea. Inoltre, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il governo svizzero e la Commissione europea hanno svolto osservazioni orali all’udienza tenutasi il 5 luglio 2017. Analisi 22. Con la sua questione volta a stabilire se una Schlichtungsbehörde ai sensi del diritto svizzero rientri nella nozione di «giudice», ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, il giudice del rinvio cerca, in sostanza, di stabilire se, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, sia stato adito un giudice ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II. Osservazioni preliminari 23. La giurisprudenza della Corte sul regime della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] è piuttosto scarsa ( 6 ), data l’assenza di competenza della Corte in merito alla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1988 ( 7 ) e poiché, a partire dall’entrata in vigore della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, avvenuta il 1 o gennaio 2010 ( 8 ), le cause sono state poche. Posto che l’obiettivo della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II consiste nel rafforzare la cooperazione giudiziaria ed economica estendendo i principi sanciti nel regolamento n. 44/2001 ( 9 ) alle parti contraenti, essa deve essere esaminata nel quadro di una costante interazione tra il regime di [OSCURATO:PERSONA] e il regime di [OSCURATO:PERSONA]. 24. La Corte ha quindi in precedenza stabilito che l’obiettivo della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II coincide con quello del regolamento n. 44/2001. Le rispettive disposizioni attuano la stessa sistematica, in particolare utilizzando le medesime norme sulla competenza, il che garantisce la coerenza tra i due strumenti giuridici ( 10 ). 25. Poiché che il regolamento n. 44/2001 sostituisce la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ( 11 ), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali strumenti dell’Unione possono essere qualificate come equivalenti ( 12 ). Lo stesso vale per i regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012 ( 13 ). 26. A mio avviso, in linea di principio, lo stesso parallelismo interpretativo dovrebbe applicarsi anche tra il «regime di [OSCURATO:PERSONA]», ovvero la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e i regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012, e la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II. Sono ben consapevole del fatto che, contrariamente al regime di [OSCURATO:PERSONA], la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II non comprende unicamente Stati membri dell’Unione. Tuttavia, posto che la ratio e l’oggetto chiaramente definito della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II coincidono palesemente con quelli del regime di [OSCURATO:PERSONA] ( 14 ), non vedo perché non si dovrebbero, in linea di principio, tracciare analogie tra disposizioni equivalenti della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II e dei regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012. 27. Inoltre, l’articolo 1 del protocollo 2 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, relativo all’interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente ( 15 ), prevede che, nell’applicare e interpretare le disposizioni di detta convenzione, i giudici tengono debitamente conto dei principi definiti dalle pertinenti decisioni dei giudici degli Stati vincolati dalla suddetta convenzione e della Corte di giustizia in relazione a dette disposizioni o a disposizioni analoghe della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1988 o degli atti normativi di cui all’articolo 64, paragrafo 1, della convenzione [OSCURATO:PERSONA] II. L’articolo 64, paragrafo 1, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II richiama il regolamento n. 44/2001. Ne deduco che i giudici interessati, compresa la Corte di giustizia, sono giuridicamente tenuti a garantire un’interpretazione convergente di disposizioni equivalenti ( 16 ). Applicabilità della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II 28. A norma del suo articolo 64, paragrafo 2, lettera b), la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II si applica comunque in materia di litispendenza o di connessione contemplate dagli articoli 27 e 28, ove siano state proposte azioni in uno Stato in cui si applica tale convenzione, ma non un atto normativo di cui all’articolo 64, paragrafo 1, della stessa e in uno Stato in cui si applicano sia la suddetta convenzione che un atto normativo di cui all’articolo 64, paragrafo 1, di quest’ultima. 29. L’articolo 64, paragrafo 1, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II richiama, a sua volta, il regolamento n. 44/2001 e le sue successive modifiche. 30. All’epoca della redazione e della successiva adozione della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, il regolamento n. 44/2001 disciplinava le obbligazioni alimentari. Pertanto, il fatto che il regolamento n. 4/2009, adottato successivamente ( 17 ), non sia menzionato nell’articolo 64, paragrafo 1, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II è irrilevante ( 18 ). Litispendenza 31. Come emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, i due procedimenti sono identici in quanto hanno lo stesso titolo e lo stesso oggetto e riguardano le medesime parti. Il titolo comprende i fatti e la norma giuridica addotta a fondamento della domanda ( 19 ), mentre l’oggetto consiste nello scopo della domanda ( 20 ). È sufficiente che le controversie abbiano, in sostanza, il medesimo oggetto, mentre non è necessario che le domande presentino un’identità formale ( 21 ). È stata affrontata anche la situazione opposta di una domanda di declaratoria di non responsabilità seguita da una domanda di risarcimento danni ( 22 ). In tal senso, la seconda domanda ha lo stesso oggetto della prima, poiché la questione dell’esistenza o meno di una responsabilità costituisce il fulcro dei due procedimenti. Il fatto che le conclusioni siano formulate in maniera diversa non implica che le due azioni abbiano oggetti diversi ( 23 ). 32. Pertanto, sia la richiesta di pagamento e di informazioni presentata in Svizzera che la domanda di accertamento negativo proposta in Germania si basano sulla medesima situazione di fatto, ossia sulle medesime obbligazioni alimentari derivanti da un concreto vincolo di parentela, da cui scaturisce la questione se e in quale misura la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] debba rispondere di obbligazioni alimentari per effetto di una surrogazione nei diritti. 33. Tralasciando la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, in base al diritto svizzero, un giudice è stato investito della controversia in questione, con la conseguenza che sussiste chiaramente una situazione di litispendenza. A norma dell’articolo 62, paragrafo 1, del codice di procedura civile, in particolare, il deposito dell’istanza di conciliazione o della petizione determina la pendenza della causa. Inoltre, secondo l’articolo 9, paragrafo 2, della legge federale svizzera sul diritto internazionale privato, determinante ai fini della litispendenza in Svizzera è il momento del primo atto procedurale necessario all’introduzione dell’azione, bastando, a tal fine, l’apertura della procedura di conciliazione. 34. E per quanto riguarda le disposizioni in materia di litispendenza di cui alla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II? 35. La ratio delle suddette disposizioni è di prevenire decisioni incompatibili provenienti da diversi Stati contraenti ( 24 ). A tal fine, la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II ha introdotto un meccanismo che mira a limitare il rischio di procedimenti paralleli in diversi Stati contraenti. 36. A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati da detta convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. Il successivo paragrafo 2 del medesimo articolo prevede, a sua volta, che se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo. 37. Pertanto, l’articolo 27 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II prevede un sistema del «primo arrivato, primo servito» a favore del giudice precedentemente adito. La disposizione di cui trattasi impone al giudice che non sia stato adito per primo di sospendere il procedimento. 38. La questione del quando un giudice debba ritenersi precedentemente adito è affrontata dall’articolo 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II. 39. Il punto 1 della suddetta disposizione prevede che un giudice è considerato adito quando la domanda giudiziale o atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto. 40. Il precedente meccanismo di accertamento della litispendenza in base alla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1988 non conteneva una disposizione equivalente all’articolo 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II. Non vi era alcuna definizione autonoma del momento in cui un’azione doveva essere considerata come pendente dinanzi a un giudice. Di conseguenza, la determinazione del momento in cui un giudice doveva essere considerato adito era rimessa al diritto nazionale ( 25 ). 41. Attualmente, nel quadro della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II ( 26 ), sussiste pertanto una definizione autonoma del momento in cui un giudice è adito per primo. Procedura di conciliazione 42. Tuttavia, né l’articolo 27 né l’articolo 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II contengono una qualche indicazione su come occorra procedere quando il diritto nazionale richiede che un procedimento giudiziario sia preceduto da una procedura di conciliazione. 43. Benché la formulazione delle suddette disposizioni («[il] giudice adito in precedenza» e «depositato presso il giudice») possa apparire chiara, ritengo opportuno non concentrarsi in maniera schematica sul termine «giudice», ma interpretare invece la procedura prevista dalle disposizioni di cui trattasi in maniera funzionale. 44. In una situazione siffatta, non credo che si debba ritenere che l’accertamento della litispendenza debba essere rimesso unicamente al diritto nazionale. Come dimostra l’introduzione dell’articolo 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, esiste una tendenza verso una maggiore «autonomia» delle disposizioni in materia di litispendenza. Invocare il diritto nazionale per questioni di tale rilevanza contrasterebbe con tale tendenza. 45. A mio avviso, non va sposata neppure una lettura formalista e statica del termine «giudice» di cui agli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, escludendo ‑ per l’effetto ‑ i procedimenti dinanzi ad autorità che non si qualificano come «giudice» nel senso astratto del termine. 46. Ritengo che la risposta al problema vada ricercata tra i due possibili estremi appena descritti e che debba essere adottata un’interpretazione funzionale. 47. Pertanto, una situazione di litispendenza dovrebbe essere ravvisata laddove, come nel caso di specie, una procedura di conciliazione costituisca un primo passo obbligatorio preliminare alla proposizione di una domanda dinanzi a un giudice e laddove la procedura di conciliazione e il successivo procedimento dinanzi a un giudice siano considerati come configuranti due fasi distinte (e complementari) del procedimento giudiziario. A mio avviso, solo un approccio siffatto permette di rispettare la ratio delle disposizioni della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II in materia di litispendenza, ossia che l’esame della controversia spetta al giudice adito per primo. 48. Ritengo dunque irrilevante stabilire se una Schlichtungsbehörde costituisca o meno di per sé un «giudice» nel senso astratto del termine. In un caso come quello controverso nella fattispecie, in cui la suddetta autorità rilascia un’autorizzazione ad agire in giudizio, ciò che è essenziale è il fatto che la procedura dinanzi ad essa costituisce parte integrante di un procedimento dinanzi a un giudice (ordinario). Pertanto, adire la Schlichtungsbehörde equivale ad adire un giudice ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II. 49. Tuttavia, in linea con le osservazioni formulate dalla Commissione, desidero aggiungere un ulteriore criterio: ove non venga raggiunto un accordo dinanzi alla Schlichtungsbehörde e quest’ultima rilasci all’attore un’autorizzazione ad agire, il che gli permette di agire giudizialmente entro tre mesi, sussiste litispendenza solo a condizione che il suddetto attore abbia adottato tutte le misure che è tenuto ad adottare per portare avanti il procedimento dinanzi a un giudice. 50. Inoltre, è opportuno sottolineare che la giurisprudenza e la dottrina svizzere maggioritarie adottano l’approccio funzionale proposto, individuando nel momento in cui è adita la Schlichtungsbehörde il momento dirimente ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II ( 27 ). Inoltre, anche la [OSCURATO:PERSONA] of Justice of England and Wales ([OSCURATO:PERSONA]) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Divisione della cancelleria] ha condiviso tale approccio in un caso riguardante una Schlichtungsbehörde ( 28 ). 51. Pertanto, in conclusione, un giudice ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II è adito quando, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, è adita la Schlichtungsbehörde. Un approccio diverso comporterebbe sistematicamente uno svantaggio a carico di una parte che intenda avviare un procedimento in un paese in cui vige un sistema come quello in esame nel caso controverso. Ciò potrebbe risultare problematico sotto il profilo della parità delle armi tra le parti. 52. Pertanto, propongo di rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui una procedura di conciliazione costituisce un passo obbligatorio preliminare alla proposizione di una domanda dinanzi a un giudice e in cui la procedura di conciliazione e il successivo procedimento dinanzi a un giudice sono considerati come configuranti due fasi distinte del procedimento giudiziario, un giudice è adito ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II nel momento in cui è adita l’autorità di conciliazione, a condizione che l’attore abbia adottato tutte le misure che è tenuto ad adottare per portare avanti il procedimento dinanzi a un giudice. Sulla natura di «giudice» della Schlichtungsbehörde 53. Di conseguenza, non è necessario analizzare se, in termini astratti, una Schlichtungsbehörde, come prevista dal diritto processuale civile svizzero, costituisca un giudice ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II. L’analisi che segue ha pertanto carattere puramente ipotetico. 54. Mentre la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Schlichtungsbehörde non costituisca un «giudice» ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, il governo svizzero afferma il contrario. Quanto alla Commissione, detta istituzione non risponde a tale questione in termini astratti, posto che essa concentra il suo intervento unicamente sulla questione della sussistenza o meno della litispendenza. 55. In questa fase, è necessario analizzare con maggiore attenzione le competenze e le tipologie di decisione della Schlichtungsbehörde. In base alle disposizioni pertinenti del codice di procedura civile svizzero, una procedura di conciliazione può essere conclusa in quattro modi ( 29 ): in primis, con un’intesa tre le parti ( 30 ) che ha l’effetto di una decisione passata in giudicato ( 31 ). In secondo luogo, ove, come nel caso di specie, non si giunga a un’intesa, la Schlichtungsbehörde verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l’autorizzazione ad agire ( 32 ). In terzo luogo, per le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2000 franchi svizzeri (CHF), la Schlichtungsbehörde emette una decisione vincolante di primo grado ( 33 ). E in quarto luogo, per le controversie patrimoniali fino, in generale, a un valore litigioso di CHF 5000 (vale a dire per casi come quello in esame), la Schlichtungsbehörde sottopone alle parti una proposta di giudizio che ha l’effetto di una decisione passata in giudicato se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni. 56. Senza che sia necessario definire in termini astratti la nozione di «giudice» di cui agli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, a mio avviso, è difficile negare una tale qualifica a un’autorità come la Schlichtungsbehörde, per la semplice ragione che una siffatta autorità, che è pienamente disciplinata dal codice di procedura civile, emette decisioni vincolanti ( 34 ). 57. La convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II non contiene una definizione positiva di cosa si intenda per «giudice», poiché, a mio avviso, è pressoché impossibile formulare una tale definizione all’interno di un breve testo legislativo. Nemmeno i regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012 contengono una siffatta definizione. 58. Tuttavia, la nozione di «giudice» di cui alla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II differisce da quella contenuta nei regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012, poiché tale convenzione contiene un articolo che non ha corrispondenti nei due strumenti da ultimo citati. L’articolo 62 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II stabilisce che con «giudice» s’intende l’autorità designata da uno Stato vincolato da detta convenzione come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione di quest’ultima. In base alla relazione esplicativa del professor Pocar relativa alla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II ( 35 ), tale formulazione dell’articolo 62 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II è diretta ad assegnare al termine «giudice» un significato più ampio rispetto alla disposizione equivalente contenuta nella convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1988 ( 36 ). In realtà, l’articolo V bis del protocollo 1 ( 37 ) della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 1988 aveva espressamente incluso nei termini «giudice», «tribunale», «organi giurisdizionali» e «autorità giudiziaria» le autorità amministrative danesi, islandesi e norvegesi. Come specificato dalla relazione esplicativa del professor Pocar relativa alla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II «[di]versamente dalla specifica disposizione dell’art. V-bis del protocollo n. 1 – e dalla parallela disposizione dell’art. 62 del [OSCURATO:PERSONA] I– il carattere generale dell’art. 62 permette di farvi rientrare autorità amministrative anche diverse da quelle attualmente esistenti (…)» ( 38 ). 59. Ora, dunque, sotto la vigenza della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, la determinazione degli organi giurisdizionali implicati nell’applicazione della convenzione dipende dalla funzione che svolgono piuttosto che dalla loro qualificazione formale in base al diritto nazionale ( 39 ). Benché, a mio avviso, la ratio dell’articolo 62 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II sia di ricomprendere nel termine «giudice» quegli organi che, in alcuni Stati, si collocano completamente al di fuori del sistema giudiziario ( 40 ), è innegabile che alla suddetta disposizione si intendesse dare un’interpretazione estensiva e che gli Stati membri possono designare autorità aventi competenza nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II ( 41 ). 60. Pertanto, ritengo che un’autorità investita delle competenze di una Schlichtungsbehörde e incaricata da uno Stato membro di svolgere funzioni giurisdizionali costituisca un «giudice» ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II. Conclusione 61. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla questione sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda, Germania) come segue: 62. In una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui una procedura di conciliazione costituisce un passo obbligatorio preliminare alla proposizione di una domanda dinanzi a un giudice e in cui la procedura di conciliazione e il successivo procedimento dinanzi a un giudice sono considerati come configuranti due fasi distinte del procedimento giudiziario, un giudice è adito ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, nel momento in cui è adita l’autorità di conciliazione, a condizione che l’attore abbia adottato tutte le misure che è tenuto ad adottare per portare avanti il procedimento dinanzi a un giudice. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) [OSCURATO:PERSONA] del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ). ( 3 ) Contenuto nella parte prima («Disposizioni generali»), titolo quarto («Pendenza della causa ed effetti della desistenza») del suddetto codice. ( 4 ) Contenuto nella parte seconda («Disposizioni speciali»), titolo primo («Tentativo di conciliazione»), capitolo 1 («Campo d’applicazione e autorità di conciliazione») di tale codice. ( 5 ) [OSCURATO:PERSONA] del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( GU 2009, L 7, pag. 1 ). ( 6 ) Nel parere 1/03 ( [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ) del 7 febbraio 2006 ( EU:C:2006:81 ), la Corte ha ritenuto che la conclusione della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II rientrasse interamente nella competenza esclusiva della (allora) Comunità europea. Nella sentenza del 4 dicembre 2014, H ( C‑295/13 , EU:C:2014:2410 , punto 32 ), la Corte si è occupata della delimitazione degli ambiti di applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ( GU 2000, L 160, pag. 1 ), da un lato, e del regolamento n. 44/2001 e della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, dall’altro, pervenendo alla conclusione che, con riferimento alla suddetta delimitazione, i due ultimi strumenti citati devono essere interpretati allo stesso modo. ( 7 ) [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (88/592/CEE) ( GU 1988, L 319, pag. 9 ). ( 8 ) Occorre precisare che la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II è entrata in vigore in tale data per l’Unione europea, per la Danimarca (che è parte a sé stante in ragione del suo opt-out in materia civile) e per la Norvegia. Per la Svizzera, l’entrata in vigore è intervenuta un anno più tardi, il 1 o gennaio 2011. Per completare il quadro, per l’Islanda, la convenzione è entrata in vigore il 1 o maggio 2011. ( 9 ) Sostituito nel frattempo dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 10 ) V. parere 1/03 ( [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ) del 7 febbraio 2006 ( EU:C:2006:81 , punto 152 ). Ciò trova riscontro, inoltre, nel considerando 4 della decisione del Consiglio, del 27 novembre 2009, relativa alla conclusione della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II (2009/430/CE) ( GU 2009, L 147, pag. 1 ) il quale prevede che, visto il parallelismo tra i regimi instaurati dalla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e dalla convenzione di [OSCURATO:PERSONA], è opportuno allineare le disposizioni della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] a quelle del regolamento (CE) n. 44/2001, per raggiungere lo stesso grado di circolazione delle decisioni tra gli Stati membri e i paesi EFTA interessati. ( 11 ) [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 1972, L 299, pag. 32 ), come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione. ( 12 ) V. sentenza del 16 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑12/15 , EU:C:2016:449 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). ( 13 ) V. sentenza del 16 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑417/15 , EU:C:2016:881 , punto 26 ). ( 14 ) Inoltre, i tre Stati extra-UE vincolati dalla suddetta convenzione sono tutti strettamente collegati al mercato interno dell’Unione, quali membri dello Spazio economico europeo (Islanda e Norvegia) o attraverso ampi accordi bilaterali (Svizzera). ( 15 ) GU 2007, L 339, pag. 27 . ( 16 ) Ciò si evince anche dall’ultimo considerando del protocollo 2, secondo cui le alte parti contraenti desiderano impedire interpretazioni divergenti e conseguire un’interpretazione quanto più uniforme delle disposizioni della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II e di quelle del regolamento n. 44/2001, la cui sostanza è recepita nella convenzione [OSCURATO:PERSONA] II. ( 17 ) In base all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 4/2009, è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente. ( 18 ) Il rinvio al regolamento n. 44/2001 dovrebbe pertanto essere inteso nel senso che ricomprende anche il regolamento n. 4/2009, poiché l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 stabilisce che detto regolamento modifica il regolamento n. 44/2001 sostituendone le disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari. Ciò trova riscontro anche nel considerando 44 del regolamento n. 4/2009, secondo cui tale regolamento dovrebbe modificare il regolamento n. 44/2001 sostituendo le disposizioni di quest’ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari e, fatte salve le disposizioni transitorie del regolamento n. 4/2009, in materia di obbligazioni alimentari gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni del regolamento n. 4/2009 sulla competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni e sul patrocinio dello Stato invece di quelle del regolamento n. 44/2001 a decorrere dalla data di applicazione del regolamento n. 4/2009. ( 19 ) V. sentenza del 6 dicembre 1994, Tatry ( C‑406/92 , EU:C:1994:400 , punto 39 ). È opportuno osservare che, diversamente da talune altre versioni linguistiche dell’articolo 27 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II, né quella inglese né quella tedesca operano una distinzione tra «titolo» e «oggetto» di un’azione. La versione inglese si limita a richiamare la «cause», mentre quella tedesca parla di uno stesso «Anspruch». ( 20 ) V. sentenza del 6 dicembre 1994, Tatry ( C‑406/92 , EU:C:1994:400 , punto 41 ). ( 21 ) V. sentenza dell’8 dicembre 1987, [OSCURATO:PERSONA] ( 144/86 , EU:C:1987:528 , punto 17 ). Sulla base dei suddetti criteri, la Corte ha così riconosciuto l’esistenza di domande identiche quando la prima domanda era diretta a ottenere l’esecuzione di un contratto e la seconda, per contro, era diretta ad ottenerne l’annullamento o la risoluzione: v. sentenza dell’8 dicembre 1987, [OSCURATO:PERSONA] ( 144/86 , EU:C:1987:528 , punto 16 ). ( 22 ) V. sentenza del 6 dicembre 1994, Tatry ( C‑406/92 , EU:C:1994:400 , punto 43 ). ( 23 ) Ibid. ( 24 ) V. Mabillard, R., in Oetiker, Chr., Weibel, Th. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA]Übereinkommen , 2 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, articolo 27, punto 1. ( 25 ) V. sentenza del 7 giugno 1984, Zelger ( 129/83 , EU:C:1984:215 , punto 15 ). ( 26 ) La quale riproduce incidentalmente, a tale riguardo, l’articolo 30 del regolamento n. 44/2001. Con riferimento a tale disposizione, v. sentenza del 4 maggio 2017, HanseYachts ( C‑29/16 , EU:C:2017:343 , punto 30 ), in cui la Corte sostiene che essa ha lo scopo di ridurre le incertezze del diritto causate dalla grande varietà dei meccanismi che esistevano negli Stati membri per determinare la data in cui un giudice è stato adito, grazie a una regola sostanziale che consenta di individuare tale data in modo semplice e uniformato. ( 27 ) V. [OSCURATO:PERSONA], J., LugÜ ([OSCURATO:PERSONA]) , orell füssli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2015, Articolo 30, punto 3; Bucher, A., in Bucher, A. (a cura di), Convention de [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2011, Articolo 30, punto 4; Dasser , F., in Dasser, F., Oberhammer, P. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA]-Übereinkommen (LugÜ) , 2 a ed., [OSCURATO:PERSONA] AG, Berna, 2011, Articolo 27, punto 21; Mabillard, R., op. cit., in Oetiker, Chr., Weibel, Th., [OSCURATO:PERSONA]Übereinkommen , 2 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, Articolo 30, punto 11. Con riferimento all’equivalente funzionale nel regolamento n. 1215/2012, v. Fentiman, R., in Magnus, U., Mankowski, P. (a cura di), Brussels I bis [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, Articolo 32, punto 6. La questione sollevata è lasciata aperta da Leible, S., in Rauscher, Th., Rauscher (a cura di), [OSCURATO:PERSONA]VO , 4 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, Articolo 29, punto 6. ( 28 ) Sentenza del 6 agosto 2014, [OSCURATO:PERSONA] AG v [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Anor [2014] EWHC 2782 (Ch). ( 29 ) V. articoli da 208 a 212 del codice di procedura civile. ( 30 ) Sotto forma di transazione, acquiescenza o desistenza incondizionata dall’azione, v. articolo 208, paragrafo 1, del codice di procedura civile. ( 31 ) V. articolo 208, paragrafo 2, del codice di procedura civile. ( 32 ) V. articolo 209 del codice di procedura civile. ( 33 ) V. articolo 212, paragrafo 1, del codice di procedura civile. ( 34 ) Di certo, nelle situazioni prima e terza descritte nel paragrafo che precede, vale a dire 1) se si giunge a un’intesa: transazione, acquiescenza o desistenza incondizionata dall’azione, che, a norma dell’articolo 208, paragrafo 2, del codice di procedura civile, ha l’effetto di una decisione passata in giudicato) o 2) in caso di controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a CHF 2000. ( 35 ) Si tratta ovviamente di una relazione esplicativa e non giuridicamente vincolante. Tuttavia, ad essa è stato fatto ricorso a fondamento di argomentazioni svolte all’interno di decisioni della Corte, v. sentenza del 21 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑322/14 , EU:C:2015:334 , punto 34 ), nonché da taluni avvocati generali, v., ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa CDC [OSCURATO:PERSONA] ( C‑352/13 , EU:C:2014:2443 , nota 115). ( 36 ) V. relazione esplicativa del professor Pocar, relativa alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 30 ottobre 2007 ( GU 2009, C 319, pag. 1 , punto 175). ( 37 ) Relativo a taluni problemi di competenza, di procedura e di esecuzione. ( 38 ) V. relazione esplicativa del professor Pocar, op. cit.. ( 39 ) Ibid. ( 40 ) E non sono, come nel caso di una Schlichtungsbehörde, integrati in un modo o nell’altro, nel sistema giudiziario. ( 41 ) Di conseguenza, non è impossibile che un organismo che non si qualifica come «giudice» in base al regime di [OSCURATO:PERSONA] possa rivestire tale qualifica nell’ambito della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] II. Sulla nozione di «giudice» nel quadro del regolamento n. 1215/2012, v. sentenza del 9 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑551/15 , EU:C:2017:193 ) e conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella medesima causa ( C‑551/15 , EU:C:2016:825 , paragrafi 68 e segg.).
Sentenza Corte di giustizia UE/2017 — Fons Iuris — Fons Iuris