Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 10786/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bologna ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede dell'8 aprile 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità del medesimo in ordine ai reati di cui agli artt. 497-bis e 477-482 cod. pen. in relazione alla falsificazione di una patente di guida rumena, consumati il 22 settembre 2012, riqualificato i fatti sub b) ai sensi dell'art. 489 cod. pen. e rideterminato la pena.

2. Il rilievo della non manifesta infondatezza dei motivi impone a questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione dei reati, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

2.1. Nel rigettare la questione di procedibilità, proposta ex art. 10 cod. proc. pen., la Corte territoriale ha proceduto alla qualificazione del fatto sub b) incentrando il disvalore penale della condotta nell'uso del documento, trascurando il dato dell'apposizione dell'effige dell'imputato, indicativa del concorso del medesimo, con ignoti, nella contraffazione (Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, Samb, Rv. 282252).

Il tema della qualificazione del fatto - e delle implicazioni in punto di determinazione del dies a quo rilevante ai fini dell'estinzione del reato (Sez. 5, n. 15470 del 12/01/2018, Armeni, Rv. 272681) proposto nel primo motivo è, pertanto, non inammissibilmente formulato.

Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione det,reatq, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dall'accertamento del fatto, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette anni e sei mesi decorrente dalla data indicata nell'imputazione. 3.La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, con la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reatO 5WestintO per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bologna ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede dell'8 aprile 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità del medesimo in ordine ai reati di cui agli artt. 497-bis e 477-482 cod. pen. in relazione alla falsificazione di una patente di guida rumena, consumati il 22 settembre 2012, riqualificato i fatti sub b) ai sensi dell'art. 489 cod. pen. e rideterminato la pena. 2. Il rilievo della non manifesta infondatezza dei motivi impone a questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione dei reati, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2.1. Nel rigettare la questione di procedibilità, proposta ex art. 10 cod. proc. pen., la Corte territoriale ha proceduto alla qualificazione del fatto sub b) incentrando il disvalore penale della condotta nell'uso del documento, trascurando il dato dell'apposizione dell'effige dell'imputato, indicativa del concorso del medesimo, con ignoti, nella contraffazione (Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, Samb, Rv. 282252). Il tema della qualificazione del fatto - e delle implicazioni in punto di determinazione del dies a quo rilevante ai fini dell'estinzione del reato (Sez. 5, n. 15470 del 12/01/2018, Armeni, Rv. 272681) proposto nel primo motivo è, pertanto, non inammissibilmente formulato. Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione det,reatq, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dall'accertamento del fatto, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette anni e sei mesi decorrente dalla data indicata nell'imputazione. 3.La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, con la formula di cui al dispositivo. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reatO 5WestintO per prescrizione. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 10786/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris