CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 34866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24524-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 252, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4998/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMAdel 2/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Roma, che aveva parzialmente accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] (e poi dei suoi eredi Alberto ed [OSCURATO:PERSONA]) contro la decisione del Tribunale di Roma. Quest’ultimo aveva respinto le domande proposte dalla Montuoro, a mezzo della sua procuratrice [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere l’annullamento dell’atto di vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale [OSCURATO:PERSONA], abusando della procura a vendere rilasciatagli dalla Montuoro ed all’insaputa della stessa, aveva venduto la quota del 50% del diritto di proprietà dell’immobile sito in Roma alla via Paesiello n. 37/a alla [OSCURATO:PERSONA]; che la Corte d’appello, considerato come l’originaria attrice avesse sempre invocato la nullità della compravendita adducendo l’esistenza di una truffa in suo danno e, in particolare, l’assenza di una causa concreta nel contratto traslativo, aveva ricondotto la “causa petendi” ed il“petitum” - posti dalla Montuoro a fondamento della propria azione giudiziale - alle nullità per cause illecite in frode alla legge ex art. 1344 C.C. o all’ipotesi di violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 C.C; Considerato: che il ricorso è affidato a cinque formali motivi; che, col primo, si invoca la violazione e falsa applicazione degli articoli 2652 e 2653 c.c. in combinato disposto con l’art. 183 cpc in relazione all’articolo 360 nn. 3 e 5 c.p.c., giacché controparte - nell’esercitare l’azione di nullità ovvero di esecuzione in forma specifica – avrebbe avuto l’onere, a pena di procedibilità, di documentare l’avvenuta trascrizione della domanda giudiziale di nullità dell’atto di compravendita del 2004 ovvero dell’azione ex articolo 2932 c.c.; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1159 c.c. in combinato disposto con l’articolo 360 nn. 3 e 5 c.p.c., giacché sarebbe decorso oltre un decennio tra l’atto notarile di compravendita, assertivamente viziato da nullità, e l’introduzione del giudizio: il diritto di proprietà consacrato nell’atto di compravendita del 30 settembre 2004 si sarebbe quindi consolidato in via autonoma per il decorso del tempo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1159 c.c.; che la terza censura è volta a contestare la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in combinato disposto con l’articolo 101 c.p.c. e con l’articolo 24 Cost., in relazione all’articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c., in quanto la domanda giudiziale avversaria avrebbe riguardato una nullità dell’atto di alienazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per vizio del consenso della cedente ovvero per difetto del corrispettivo, giammai per la violazione dei canoni codicistici assunti dal giudice collegiale per dichiarare la nullità del negozio e quindi, conseguentemente, viziando la decisione per essere la stessa stata assunta oltre quanto richiesto dall’attrice; che la quarta lagnanza denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con l’articolo 2967 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c.., giacché la sentenza impugnata avrebbe irritualmente qualificato come prove le indagini investigative della Guardia di Finanza o le deduzioni della Montuoro: le operazioni di indagine della Guardia di Finanza sarebbero state di parte e non avrebbero potuto essere assunte come elemento di veridicità e di fondatezza; che, mediante l’ultimo mezzo d’impugnazione, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con l’articolo 2967 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., riguardo all’attribuita efficacia negoziale alla delibera societaria che aveva riconosciuto la nullità dell’atto di acquisto per cui è causa “per mancanza dell’elemento prezzo” e si era impegnata, aderendo alla richiesta della madre dei resistenti, a retrocederle l’immobile. Tale delibera sarebbe stata erroneamente assimilata ad un contratto preliminare, disattendendo la reale genesi e funzione delle delibere societarie che sarebbero stati esclusivamente atti endo-societari, idonei a regolare la vita interna della persona giuridica, validi ed efficaci nei rapporti interni, tra i soci e tra questi ultimi e l’organo di controllo o amministrativo, mentre nonrivestirebbero alcuna valenza esterna; che Alberto ed [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso per resistere al ricorso avversario, depositando altresì memoria ex art. 380 bis c.p.c; che il primo motivo è inammissibile; che l’eccezione di mancata trascrizione della domanda giudiziale di nullità dell’atto di compravendita del 2004 ovvero dell’azione ex articolo 2932 c.c. è stata formulata solo in questa sede ed è dunque tardiva, anche considerando che, in subjecta materia, la trascrizione non ha effetto costitutivo, ma serve a porre in grado i terzi di conoscere l’esistenza della domanda giudiziale, sicché esplica una mera funzione di prenotazione: conseguentemente la sua mancanza non si riverbera sulla proponibilità della domanda e non è rilevabile d’ufficio; che il secondo motivo è inammissibile; che l’eccezione di prescrizione del diritto avversario per intervenuta usucapione abbreviata non fa parte del thema decidendum, non essendo stata sollevata nei gradi di merito, oltre alla considerazione che l’art. 1159 bis c.c. sarebbe inapplicabile alla fattispecie, giacché la norma prescrive la sussistenza della buona fede in capo all’acquirente, che nella specie risulta esclusa per quanto detto in precedenza; che il terzo motivo è destituito di fondamento; che la Corte territoriale ha affermato “Dalle molteplici, gravità ed univocità degli elementi probatori acquisiti, dunque, può pervenirsi alla declaratoria di nullità della compravendita per violazione del divieto ex art. 2744 C.C. o comunque in ragione della causa illecita in frode alla legge ex art. 1344 C.C. Ciò è possibile in ragione della qualificazione dell’azione che questa Corte si è fatta carico di effettuare, essendo nei propri poteri anche d’ufficio e senza necessità di procedere ai sensi dell’art. 101 comma 2 CPC, atteso che la nullità era stata già richiesta dalla Montuoro, che la “causa petendi” era stata già formulata dalla stessa sulla base della condotta illecita consistita in artifici e raggiri da parte di Lombardo, Callegari e Cordero di Montezemolo, di rilievo penale ai sensi dell’art. 640 CPC e della inesistenza in concreto della causa del contratto di compravendita. Infatti, la questione sollevata d’ufficio non è idonea a modificare il quadro fattuale eda determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, sicché non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (v. Cass. n. 6218/19). D’altro canto, l’intenzione di parte attrice è stata sempreesplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e di svolgere un'adeguata difesa, sicché la qualificazione del petitum e della causa petendi operata in questa sede non comporta alcuna variazione negli elementi fattuali già allegati in primo grado e ormai acquisiti al giudizio a seguito del pieno contraddittorio.”; che al giudice va riconosciuto il potere - dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa,modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Sez.2, n. 5153 del 21 febbraio 2019); che la Corte d’appello di Roma ha applicato del tutto correttamente il principio di cui sopra; che il quarto ed il quinto mezzo d’impugnazione – che, per la loro connessione logica, possono essere trattati congiuntamente – sono inammissibili; che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del m ateriale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del p roprio convincimento (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019); che la differente lettura proposta dalla società ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013); che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Alberto ed [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00(quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribut