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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 16974/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19969-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante 2022 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA 1574 [OSCURATO:PERSONA] N. 71, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 19969/2019 - controricorrente - Numero sezionale 1574/2022 Numero di raccolta generale 16974/2022 avverso la sentenza n. 172/2019 della CORTE Data pubblicazione 25/05/2022 D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/04/2019 R.G.N. 498/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 172 del 2019 la Corte di appello di Ancona, in riforma del provvedimento del giudice di primo grado, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. alla data del licenziamento (del 19.4.2017), licenziamento da ritenersi illegittimo con conseguente condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avendo accertato la sussistenza di una situazione di crisi aziendale ma l’inottemperanza all’obbligo di repêchage nella diversa sede di Milano o nelle sedi viciniori in posti compatibili con la situazione sanitaria presentata dal lavoratore.

Avverso questa decisione il lavoratore propone ricorso in Cassazione affidato a tre motivi.

La società resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con memoria ex art. 380 bis1 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia.

F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 19969/2019 Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso Numero sezionale 1574/2022 comporta l'estinzione del processo ai sensi degli Numero di raccolta generale 16974/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 artt. 390 e 391 c.p.c.

Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dal rispettivo difensore munito di procura generale.

Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore.

Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006) P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 magio 2022. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19969-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante 2022 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA 1574 [OSCURATO:PERSONA] N. 71, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 19969/2019 - controricorrente - Numero sezionale 1574/2022 Numero di raccolta generale 16974/2022 avverso la sentenza n. 172/2019 della CORTE Data pubblicazione 25/05/2022 D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/04/2019 R.G.N. 498/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 172 del 2019 la Corte di appello di Ancona, in riforma del provvedimento del giudice di primo grado, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. alla data del licenziamento (del 19.4.2017), licenziamento da ritenersi illegittimo con conseguente condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avendo accertato la sussistenza di una situazione di crisi aziendale ma l’inottemperanza all’obbligo di repêchage nella diversa sede di Milano o nelle sedi viciniori in posti compatibili con la situazione sanitaria presentata dal lavoratore. Avverso questa decisione il lavoratore propone ricorso in Cassazione affidato a tre motivi. La società resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con memoria ex art. 380 bis1 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 19969/2019 Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso Numero sezionale 1574/2022 comporta l'estinzione del processo ai sensi degli Numero di raccolta generale 16974/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 artt. 390 e 391 c.p.c. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dal rispettivo difensore munito di procura generale. Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006) P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla spese. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 magio 2022. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A
Sentenza Cassazione n. 16974/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris