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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08808/2026

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olo e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] invirtù di procura speciale a margine del ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via delPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dallaquale è rappresentata e difesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 1 - n. 137/2017, depositata l’11 maggio2017;Numero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20 novembre 2025 dal consigliere relatore dott.

ValentinoLenoci;dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento delquinto, tredicesimo e quattordicesimo motivo, rigettato il resto;uditi per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], e per parte controricorrente l’avvocato delloStato [OSCURATO:PERSONA];1.

A seguito di verifica fiscale, conclusasi con processoverbale di constatazione notificato in data 23 dicembre 2008,l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliarinotificava, in data 29 novembre 2012, a [OSCURATO:PERSONA], titolaredella ditta individuale “Automarket”, avviso di accertamento n.TW3010303954/2012, con il quale l’Ufficio recuperava atassazione, per l’anno d’imposta 2004: a) la ritenuta indebitadeduzione ai fini delle imposte sul reddito di € 44.078.00 el’indebita detrazione ai fini IVA di € 8.815,00, quali costi noninerenti all’attività, nonché l’indebita deduzione, ai fini delleimposte sul reddito, di € 1.1.65,00 e l’indebita detrazione di €23,00 quali spese per carburanti e lubrificanti non inerenti; b) laritenuta indebita deduzione, ai fini delle imposte sul reddito, el’indebita detrazione IVA di costi afferenti ad operazioni ritenutesoggettivamente inesistenti (e, segnatamente, acquisti di veicolida [OSCURATO:SOCIETA]., quale soggetto ritenuto interpostonell’àmbito di una frode IVA, ed operazioni di pulizia fornite dalladitta Service 2000 di [OSCURATO:PERSONA]).R.G.

N. 29307/2017 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026Conseguentemente, l’Ufficio quantificava la maggiore IRPEFdovuta, per l’anno 2004, in € 68.483,00, oltre relativeaddizionali ed oltre contributi previdenziali, nonché unamaggiore IRAP per € 6.966,00 ed una maggiore IVA pari ad €31.283,00, irrogando altresì una sanzione di € 110.868,00.2.

Il contribuente impugnava il suddetto avviso diaccertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diCagliari la quale, con sentenza n. 263/02/2013 del 25 luglio2013 lo rigettava, confermando la legittimità dell’attoimpugnato.3.

Interposto gravame dal [OSCURATO:PERSONA], la Commissione TributariaRegionale della Sardegna – sez. n. 1, con sentenza n. 137/2017,pronunciata il 27 aprile 2017 e depositata in segreteria l’11maggio 2017, rigettava l’appello, confermando la decisioneimpugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spesedi lite.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneCallai Achille, sulla base di quindici motivi (ricorso notificato il 21dicembre 2017).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.5.

Con decreto 18 luglio 2025 è stata fissata per la discussionedel ricorso l’udienza pubblica del 20 novembre 2025.Il ricorrente ha depositato memoria.All’udienza suddetta è intervenuto il Pubblico Ministero, inpersona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del quinto, tredicesimo equattordicesimo motivo.Sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno conclusocome da verbale in atti.R.G.

N. 29307/2017 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026La Corte ha deciso come da dispositivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quindicimotivi.1.1.

Con il primo motivo di ricorso si eccepisce violazione efalsa applicazione degli artt. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, e 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. avevaerroneamente ritenuto applicabile, nel caso di specie, il c.d.raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento, previstodalla normativa vigente ratione temporis, in quanto, ben primadell’accertamento, la notizia di reato riguardante la denunciapresentata dall’Agenzia delle Entrate era stata oggetto diarchiviazione da parte del G.I.P. del Tribunale di Cagliari, suconforme richiesta del P.M.1.2.

Con il secondo motivo il contribuente eccepisce l’omessoesame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c.Rileva, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso di esaminareil dispiegarsi cronologico e di esprimersi sulla rilevanza deglieventi narrati nel ricorso, i quali avrebbero evidenziato chel’Agenzia delle Entrate aveva “strumentalmente” e“pretestuosamente” fruito del raddoppio dei termini, nonostanteche il supposto reato fosse già stato escluso, e non adducendoelementi nuovi e diversi da quelli che, per effetto della originariadenuncia, erano stati oggetto di valutazione da parte del giudicepenale.R.G.

N. 29307/2017 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/20261.3.

Con il terzo motivo di ricorso viene denunciatanuovamente la violazione degli artt. 43, comma 3, d.P.R. n.600/1973, e 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Sostiene il ricorrente che la Corte regionale aveva ritenutolegittimo il raddoppio dei termini per l’accertamento senzaverificare, come richiesto dalla Corte costituzionale e da questaCorte, se sussistessero (ancora) i presupposti dell’obbligo didenuncia, e cioè se fosse configurabile una notizia criminisdotata di fumus, o se invece l’utilizzo del raddoppio dei termininon fosse stato pretestuoso o strumentale.1.4.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la nullità dellasentenza per motivazione “perplessa” e “contraddittoria”, equindi violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132, comma 1,n. 4), c.p.c. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.Sostiene, il ricorrente, che la C.T.R., in manieracontraddittoria, aveva affermato che il raddoppio dei termini siverificava in presenza di “seri indizi di reato”, senza tuttaviaindividuare quali fossero questi indizi, ed escludendo, tuttavia,che il provvedimento di archiviazione per quello stesso reatopotesse avere una qualche rilevanza ai fini dell’esclusione dellaconfigurabilità dei “gravi indizi”.1.5.

Con il quinto motivo di ricorso viene eccepita, ancora, laviolazione degli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 57,comma 3, d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c.Rileva il ricorrente che la sentenza impugnata era illegittima,nella parte in cui estendeva il raddoppio dei termini perR.G.

N. 29307/2017 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026l’accertamento anche per l’IRAP e per i contributi previdenziali,per i quali non era configurabile alcuna ipotesi di reato.1.6.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazionedell’art. 97 Cost., in combinato disposto con l’art. 7 della l. 7agosto 1990, n. 241, nonché con l’art. 41 della Carta dei Diritti27 luglio 2000, n. 212.Rileva il ricorrente che egli aveva presentato delle osservazionial p.v.c. con apposita memoria, e che l’avviso di accertamentoaveva dato atto di avere “visto” tale memoria e di “noncondividere le osservazioni di parte”, con una motivazione,quindi, di mero stile, ed in violazione del principio delcontraddittorio.1.7.

Con il settimo motivo viene denunciata violazione e falsaapplicazione dell’art .42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, incombinato disposto con l’art. 7, comma 1, e 12, comma 7, dellal. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3),c.p.c.Sostiene il ricorrente che le osservazioni al p.v.c.comportavano per l’Ufficio un obbligo di specifica motivazione, eche erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto che la mancataspecifica motivazione dell’accertamento su tali osservazionicomportava il loro rigetto.1.8.

Con l’ottavo motivo viene eccepita nuovamente laviolazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, in combinato dispostocon l’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inrelazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.Deduce il ricorrente che la C.T.R. aveva ritenuto validol’accertamento, osservando che l’Ufficio aveva prodotto inR.G.

N. 29307/2017 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026giudizio la delega con la quale il funzionario era stato delegatoalla firma dell’atto impositivo, senza verificare se la delega inquestione fosse “impersonale” o nominativa.1.9.

Con il nono motivo di ricorso si eccepisce l’omesso esamecirca fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, num.5), c.p.c.Sostiene il ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di esaminareil contenuto della delega prodotta agli atti dall’Ufficio, e che, sela Corte avesse esaminato il contenuto di tale atto, avrebberitenuto verosimilmente tale delega invalida, in quanto redattaratione officii, e non nominativamente.1.10.

Con il decimo motivo di ricorso viene dedotta laviolazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art.360, comma 1, num. 3), c.p.c.Ritiene il ricorrente che l’accertamento in oggetto contenevaun “modello teorico” ed “astratto” di frode, nel quale mancavaqualsiasi indizio che permettesse di concludere che l’esponenteera coinvolto o, quanto meno, fosse consapevole della frodedella SD Motors, avendo egli, tra l’altro, sin dal primo gradoeccepito la propria buona fede in merito.1.11.

Con l’undicesimo motivo si eccepisce nullità dellasentenza impugnata per “perplessità della motivazione” e per lasua “obiettiva incomprensibilità”, e quindi violazione dell’art. 111Cost., nonché degli artt. 132, comma 1, num. 4) c.p.c. e dell’art.36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num.4), c.p.c.Sostiene il ricorrente che la C.T.R. aveva travisato il contenutodei due rilievi formulati nell’accertamento, ritenendo nonR.G.

N. 29307/2017 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026inerenti i costi sostenuti con SD Motors, nel mentrel’accertamento contestava solo l’inerenza dei costi che egli avevasostenuto con altri fornitori diversi da SD Motors.1.12.

Con il dodicesimo motivo il sig. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce, ancora,nullità della sentenza per “apparenza” e “perplessità” dellamotivazione, e per la sua “obiettiva incomprensibilità”, e quindiviolazione dell’art. 111 Cost., nonché degli artt. 132, comma 1,num. 4), c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che, con riferimento alrilievo n. 1 dell’accertamento, afferente alla non inerenza deicosti di alcuni beni, la Corte regionale affermava la loro noninerenza «in quanto beni dal molteplice utilizzo», senza tuttaviachiarire le ragioni in base alle quali riteneva non inerenti talicosti, nonostante che egli avesse specificato quale fosse stato illoro concreto uso imprenditoriale.1.13.

Con il tredicesimo motivo viene eccepita violazionedell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma1, num. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che, in presenza dioperazioni “soggettivamente inesistenti”, la detrazione dell’IVAda parte del committente doveva considerarsi legittima, sequest’ultimo dimostrava la propria buona fede, ritenendo che leprestazioni fossero state rese proprio dalla società che avevaemesso la fattura, nel mentre, nel caso di specie, la C.T.R.aveva disconosciuto la detrazione dell’IVA esposta nella fatturan. 71/2004 emessa dalla ditta individuale Service 2000 diAngioni Virginia sul solo presupposto che tale ditta non avessepresentato nel 2004 alcuna dichiarazione, addossando alR.G.

N. 29307/2017 8Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026contribuente un onere probatorio che non gli spettava, inquanto risultava incontestato che le prestazioni (pulizia emanutenzione) oggetto della fattura suddetta erano state reseproprio da dipendenti della ditta individuale Service 2000 diAngioni Virginia.1.14.

Con il quattordicesimo motivo il ricorrente denunciaviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, num. 4), dello stesso codice di rito.Lamenta, in particolare, l’omessa pronuncia, da parte dellaC.T.R., sulla richiesta formulata (da ultimo) in grado di appellodi estendere la deduzione dei costi relativi ad operazioni“soggettivamente inesistenti” prevista dall’art. 8 d.l. 2 marzo2012, n. 16, conv. dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, per le impostedirette, anche all’IVA, in considerazione dell’avvenutoriconoscimento, da parte del giudice penale (in sede diarchiviazione), della “buona fede” sul carattere fraudolento delleoperazioni compiute con i propri fornitori.1.15.

Con il quindicesimo motivo, infine, il ricorrente deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 18dicembre 1997, n. 471, nonché degli artt. 6, comma 1, e 5,comma 4, dello stesso d.lgs. n. 471/1997, in combinatodisposto con l’art. 15, comma 1, lett. a) – e) – i) del d.lgs. 5agosto 2015, n. 158, e dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre1997, n. 472, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.Rileva che la C.T.R. aveva convalidato la misura delle sanzioniirrogate, nel mentre queste dovevano essere rideterminare pereffetto del d.lgs. n. 158/2015, in attuazione del principio delfavor rei.R.G.

N. 29307/2017 9Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/20262.

In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile ilcontroricorso dell’Agenzia delle Entrate.Al controricorso, infatti, si applicano le regole di contenutodettate, a pena d'inammissibilità, dall'art. 366 c.p.c. (art. 370,comma 2, c.p.c.).Ciò vuol dire che il controricorso deve contenere una chiaraesposizione delle ragioni con le quali si intende contrastare ilricorso.Nel caso di specie il controricorso depositato dall’Agenzia delleEntrate non contiene alcuna deduzione, fuor della genericaeccezione di inammissibilità ed infondatezza del ricorso.Ne discende, pertanto, che l’atto in questione non può ritenersiidoneo a svolgere la sua funzione, ed è quindi totalmenteinammissibile.3.

Con riferimento ai motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.3.1.

Il primo, terzo e quarto motivo possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto censurano, sotto diversi profili, lasentenza impugnata, nella parte in cui ha riconosciuto legittimal’applicazione del raddoppio dei termini di decadenza perl’accertamento.I motivi sono nel loro complesso infondati.In base all’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, nel testovigente ratione temporis al momento dell’accertamento (testointrodotto dall’art. 37, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223,conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), «in caso di violazioneche comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 delcodice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decretolegislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commiR.G.

N. 29307/2017 10Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di impostain cui è stata commessa la violazione».Nel caso di specie, l’anno d’imposta di riferimento è il 2004,ed il termine per l’accertamento era quello di quattro anni exart. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente rationetemporis; gli accertamenti avrebbero dovuto effettuarsi quindientro il 31 dicembre 2009, ovvero entro il 31 dicembre 2013, incaso di raddoppio dei termini.

L’avviso di accertamento inquestione è stato notificato nel corso del 2012, ritenendosiapplicabile, per l’appunto, il raddoppio dei termini.Orbene, deve rilevarsi che, ai fini del raddoppio dei termini perl’accertamento, previsto dalle disposizioni suindicate, l’unicacondizione prevista è quella dell’obbligo della denuncia penale,indipendentemente dall’adempimento di tale obbligo, e quindiindipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia,dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nelprocesso, come peraltro chiarito anche da Corte cost. 25 luglio2011, n. 247 (Cass. 15 dicembre 2021, n. 40132; Cass. 2 luglio2020, n. 13481; Cass. 28 giugno 2019, n. 17586).A maggior ragione, la lettera della legge impedisce diinterpretare le disposizioni denunciate nel senso che ilraddoppio dei termini presupponga necessariamente unaccertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato, ditalché il raddoppio dei termini deve applicarsi anche nel caso incui la denuncia penale si sia conclusa con un provvedimento diarchiviazione.Nel caso di specie, essendo ipotizzabile il reato di cui all’art. 2del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele medianteuso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti),R.G.

N. 29307/2017 11Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026ricorrevano quindi le condizioni per il raddoppio dei termini perl’accertamento.

Né, peraltro, avrebbe potuto avere rilevanza lacircostanza che il relativo procedimento penale si sia conclusocon l’archiviazione prima della notificazione dell’avviso diaccertamento, in quanto, come si è detto, il raddoppio deitermini opera indipendentemente dagli esiti del procedimentopenale, essendo necessaria unicamente l’astratta ed ipoteticaconfigurabilità del reato al momento della commissione delfatto.Peraltro, l’avviso di accertamento in oggetto è stato notificatoprima dell’entrata in vigore dell’art. 2 del d.lgs. 5 agosto 2015,n. 128, e dell’art. 1, comma 132, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, che hanno previsto la necessità, ai fini del raddoppio deitermini, della presentazione della denuncia penale entro itermini ordinari per l’accertamento.Sul punto, questa Corte ha già chiarito che «in tema diaccertamento tributario, i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R.n. 600/1973 per l'IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633/1973per l'IVA, come modificati dall’art. 37 del d.l. n. 223/2006, conv.dalla legge n. 248/2006, sono raddoppiati in presenza di seriindizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazionedi denuncia penale, anche se archiviata o tardiva, senza che,con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati, relativi aperiodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1,commi da 130 a 132, della legge n. 208/2015, attesa ladisposizione transitoria, ivi introdotta, che richiamal'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128/2015, nella parte incui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, deiR.G.

N. 29307/2017 12Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparireex art. 5 d.lgs. n. 218/1997, già notificati, dimostrando un"favor" del legislatore per il raddoppio dei termini se nonincidente su diritti fondamentali del contribuente, quale il dirittodi difesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53e 112 Cost.» (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33793; Cass. 14maggio 2018, n. 11620).Invero, secondo l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128/2015,sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento,dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrativetributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delleEntrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria,notificati alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cuiall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218notificati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto,nonché dei processi verbali di constatazione redatti ai sensidell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali ilcontribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessadata, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva osanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.Ne consegue, pertanto, che, nel caso di specie, poiché l’avvisodi accertamento è stato notificato prima dell’entrata in vigoredel d.lgs. n. 128/2015, ad esso poteva applicarsi il principio delraddoppio dei termini, quand’anche la denuncia penale fossestata presentata oltre i termini ordinari per l’accertamento (intal senso, da ultimo, Cass. 17 luglio 2023, n. 20605).Non è, peraltro, configurabile nella specie neanche il lamentatovizio di motivazione, di cui, specificamente, al quarto motivo diR.G.

N. 29307/2017 13Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026ricorso, avendo la Corte regionale chiaramente esplicitato leragioni del raddoppio dei termini per l’accertamento,ritenendolo legittimo anche in presenza della dedottaarchiviazione disposta dal G.I.P., quand’anche antecedenteall’accertamento.3.2.

Il secondo motivo è invece inammissibile.Il ricorrente censura la sentenza impugnata, in relazioneall’ipotesi di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c., per omesso esamedei fatti attinenti al “dispiegarsi cronologico” degli eventiriguardanti il procedimento penale che lo ha interessato, dallatrasmissione della comunicazione della notizia di reato, fino aldecreto di archiviazione.Deve rilevarsi, tuttavia, che, ai sensi dell’art. 348-ter, comma5, c.p.c. (nel testo vigente al momento della proposizione delricorso, ora trasfuso nell’art. 360, comma 4, c.p.c.), il ricorsoper cassazione per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c.non è ammissibile, in quanto la sentenza d’appello haconfermato il rigetto già disposto in primo grado.Peraltro, nel caso di specie parte ricorrente lamenta non giàl’omesso esame di un fatto storico-naturalistico, ma semmai ilmancato esame di argomentazioni difensive (riguardanti larilevanza degli esiti del procedimento penale aperto nei suoiconfronti), per cui anche sotto questo profilo il motivo deveritenersi inammissibile.3.3.

Fondato è invece il quinto motivo.Il ricorrente censura la sentenza impugnata per averindistintamente applicato la disciplina del raddoppio dei terminisia rispetto all’IRES, sia per quello riguardante l’IRAP.R.G.

N. 29307/2017 14Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026In materia di IRAP, infatti, come la giurisprudenza dilegittimità ha chiarito in modo ormai consolidato, il c.d."raddoppio dei termini", previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art.43, non può trovare applicazione anche per l'IRAP, poiché leviolazioni delle relative disposizioni non sono presidiate dasanzioni penali (cfr., da ultimo Cass. 9 agosto 2023, n. 24244;Cass. 2 agosto 2023, n. 23492; Cass. 17 luglio 2023, n. 20605;Cass. 3 maggio 2018, 10483).Il motivo in questione, quindi, deve trovare accoglimento.3.4.

Il sesto ed il settimo motivo possono essere anch’essiesaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, esono infondati.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, e sulla base delladisciplina vigente ratione temporis [e quindi prima dell’entratain vigore dell’art. 6-bis della l. n. 212/2000, in forza dell’art. 1,comma 1, lett. e), d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219], ai fini dellavalidità dell’avviso di accertamento non è necessario chel’Ufficio menzioni specificamente le osservazioni delcontribuente ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, atteso che,da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le qualiè espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva unalesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire laproduzione di ogni effetto e che, dall'altro lato,l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, manon di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (daultimo Cass. 7 maggio 2024, n. 12343; Cass. 3 maggio 2022,n. 1398, in motivazione; Cass. 10/05/2021, n. 12268, inmotivazione; Cass. 31 marzo 2017, n. 8378; Cass. 24 febbraio2016, n. 3583).R.G.

N. 29307/2017 15Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato chel’Amministrazione abbia esaminato le osservazioni formulate dalcontribuente con le memorie difensive al p.v.c., e che abbiacomunque motivato in merito all’accertamento; non sussisteva,pertanto, un obbligo di motivazione particolare, con riferimentoalle osservazioni formulate da parte ricorrente.3.5.

L’ottavo motivo è invece inammissibile.La questione dell’invalidità della delega del direttoredell’Ufficio viene introdotta per la prima volta in sede dilegittimità, mentre l’originaria censura riguardava l’assenza ditale provvedimento.La censura, in ogni caso, è totalmente infondata, in quanto, aifini della validità della delega, non è necessaria l’indicazionenominativa del delegato, potendo avvenire – come nel caso dispecie - anche mediante ordini di servizio, senza necessità diindicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazionedella qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la qualeconsente la successiva verifica della corrispondenza trasottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. 18dicembre 2024, n. 33195; Cass. 19 aprile 2019, n. 11013).3.6.

Anche il nono motivo è inammissibile.Il ricorrente lamenta l’omesso esame, da parte della C.T.R.,del contenuto della delega alla sottoscrizione dell’avviso diaccertamento.Al contrario, la Corte regionale ha tenuto conto dell’esistenzadella delega, e quindi ne ha esaminato anche il contenuto (v.pag. 5 della sentenza impugnata, righi 7-8), e, in ogni caso,versandosi in un’ipotesi di “doppia conforme”, la censura inR.G.

N. 29307/2017 16Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026esame non è ammissibile, sulla base di quanto già indicato inrelazione al secondo motivo.3.7.

Anche il decimo motivo è inammissibile.Attraverso la lamentata violazione dell’art. 19 d.P.R. n.633/1972, infatti, il ricorrente censura, in realtà, la valutazionedi fatto operata dalla C.T.R., contestando la ricostruzioneeffettuata in relazione ai rapporti tra la ditta Automarket ed ilsuo fornitore SD Motors, in relazione all’acquisto di n. 7autoveicoli ritenuti relativi ad operazioni soggettivamenteinesistenti, ed al coinvolgimento del contribuente nella frodeascritta al fornitore suddetto, mirando, nella sostanza, ad unarivalutazione dei fatti storici operata in merito.3.8.

L’undicesimo ed il dodicesimo motivo possono essereesaminati congiuntamente, e sono infondati.La sentenza impugnata appare ampiamente motivata, eperaltro la questione prospettata dal ricorrente (e cioè che igiudici di appello avrebbero riferito ad un determinato fornitoreconsiderazioni che, nell’avviso di accertamento, riguardavanoun diverso soggetto) non rileva in alcun modo ai fini dellamotivazione apparente, integrando, al massimo, una situazionedi travisamento del fatto, ovvero un’omessa pronuncia su unmotivo di appello (ma nessuna censura viene effettuata in talsenso).Anche le considerazioni svolte dalla C.T.R. circa la noninerenza di alcuni beni, poi, soddisfano pienamente il minimocostituzionale, a fini della validità della sentenza.3.9.

Il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo possonoanch’essi essere esaminati congiuntamente, e sono invecefondati.R.G.

N. 29307/2017 17Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026La C.T.R. ha qualificato come non inerenti le operazioniintercorse con la SD Motors, e come oggettivamente inesistentiquelle di cui alla fattura n. 71/2004 emessa dalla Service 2000di [OSCURATO:PERSONA], nel mentre la contestazione riguardaval’inesistenza soggettiva di tali operazioni, e quindi la C.T.R.avrebbe dovuto valutare l’esistenza/inesistenza della “buonafede” del contribuente, in relazione alla sua consapevolezza dipartecipazione ad una c.d. frode carosello.Avendo fin dall’inizio del giudizio il contribuente reclamato ilproprio stato di inconsapevolezza dell’inesistenza soggettiva deifornitori, ed avendo la C.T.R. omesso qualsiasi valutazione sulpunto, i motivi in questione appaiono quindi fondati, dovendosirinviare alla Corte territoriale affinché effettui una specificavalutazione sul punto.3.10.

In considerazioni dell’accoglimento del quinto,tredicesimo e quattordicesimo motivo, il quindicesimo motivodeve ritenersi assorbito, riguardando le sanzioni la cuideterminazione dovrà essere rivista all’esito delle nuovevalutazioni da parte della Corte regionale.4.

Devono quindi essere accolti il quinto, tredicesimo equattordicesimo motivo; devono invece essere dichiaratiinammissibili il secondo, ottavo, nono e decimo motivo, edinfondati il primo, terzo, quarto, sesto, settimo, undicesimo edodicesimo; assorbito il quindicesimo motivo.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, inrelazione ai motivi accolti, con rinvio, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, indiversa composizione, la quale procederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.R.G.

N. 29307/2017 18Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il quinto, tredicesimo e quattordicesimomotivo; dichiara inammissibili il secondo, ottavo, nono e decimomotivo, rigetta il primo, terzo, quarto, sesto, settimo,undicesimo e dodicesimo motivo, e dichiara assorbito ilquindicesimo motivo.Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Sardegna, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 20 novembre 2025.Il Consigliere est.

Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA]) (Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 29307/2017 19Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olo e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] invirtù di procura speciale a margine del ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via delPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dallaquale è rappresentata e difesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 1 - n. 137/2017, depositata l’11 maggio2017;Numero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20 novembre 2025 dal consigliere relatore dott. ValentinoLenoci;dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento delquinto, tredicesimo e quattordicesimo motivo, rigettato il resto;uditi per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], e per parte controricorrente l’avvocato delloStato [OSCURATO:PERSONA];1. A seguito di verifica fiscale, conclusasi con processoverbale di constatazione notificato in data 23 dicembre 2008,l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliarinotificava, in data 29 novembre 2012, a [OSCURATO:PERSONA], titolaredella ditta individuale “Automarket”, avviso di accertamento n.TW3010303954/2012, con il quale l’Ufficio recuperava atassazione, per l’anno d’imposta 2004: a) la ritenuta indebitadeduzione ai fini delle imposte sul reddito di € 44.078.00 el’indebita detrazione ai fini IVA di € 8.815,00, quali costi noninerenti all’attività, nonché l’indebita deduzione, ai fini delleimposte sul reddito, di € 1.1.65,00 e l’indebita detrazione di €23,00 quali spese per carburanti e lubrificanti non inerenti; b) laritenuta indebita deduzione, ai fini delle imposte sul reddito, el’indebita detrazione IVA di costi afferenti ad operazioni ritenutesoggettivamente inesistenti (e, segnatamente, acquisti di veicolida [OSCURATO:SOCIETA]., quale soggetto ritenuto interpostonell’àmbito di una frode IVA, ed operazioni di pulizia fornite dalladitta Service 2000 di [OSCURATO:PERSONA]).R.G. N. 29307/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026Conseguentemente, l’Ufficio quantificava la maggiore IRPEFdovuta, per l’anno 2004, in € 68.483,00, oltre relativeaddizionali ed oltre contributi previdenziali, nonché unamaggiore IRAP per € 6.966,00 ed una maggiore IVA pari ad €31.283,00, irrogando altresì una sanzione di € 110.868,00.2. Il contribuente impugnava il suddetto avviso diaccertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diCagliari la quale, con sentenza n. 263/02/2013 del 25 luglio2013 lo rigettava, confermando la legittimità dell’attoimpugnato.3. Interposto gravame dal [OSCURATO:PERSONA], la Commissione TributariaRegionale della Sardegna – sez. n. 1, con sentenza n. 137/2017,pronunciata il 27 aprile 2017 e depositata in segreteria l’11maggio 2017, rigettava l’appello, confermando la decisioneimpugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spesedi lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneCallai Achille, sulla base di quindici motivi (ricorso notificato il 21dicembre 2017).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.5. Con decreto 18 luglio 2025 è stata fissata per la discussionedel ricorso l’udienza pubblica del 20 novembre 2025.Il ricorrente ha depositato memoria.All’udienza suddetta è intervenuto il Pubblico Ministero, inpersona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del quinto, tredicesimo equattordicesimo motivo.Sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno conclusocome da verbale in atti.R.G. N. 29307/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026La Corte ha deciso come da dispositivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quindicimotivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce violazione efalsa applicazione degli artt. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, e 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. avevaerroneamente ritenuto applicabile, nel caso di specie, il c.d.raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento, previstodalla normativa vigente ratione temporis, in quanto, ben primadell’accertamento, la notizia di reato riguardante la denunciapresentata dall’Agenzia delle Entrate era stata oggetto diarchiviazione da parte del G.I.P. del Tribunale di Cagliari, suconforme richiesta del P.M.1.2. Con il secondo motivo il contribuente eccepisce l’omessoesame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c.Rileva, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso di esaminareil dispiegarsi cronologico e di esprimersi sulla rilevanza deglieventi narrati nel ricorso, i quali avrebbero evidenziato chel’Agenzia delle Entrate aveva “strumentalmente” e“pretestuosamente” fruito del raddoppio dei termini, nonostanteche il supposto reato fosse già stato escluso, e non adducendoelementi nuovi e diversi da quelli che, per effetto della originariadenuncia, erano stati oggetto di valutazione da parte del giudicepenale.R.G. N. 29307/2017 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/20261.3. Con il terzo motivo di ricorso viene denunciatanuovamente la violazione degli artt. 43, comma 3, d.P.R. n.600/1973, e 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Sostiene il ricorrente che la Corte regionale aveva ritenutolegittimo il raddoppio dei termini per l’accertamento senzaverificare, come richiesto dalla Corte costituzionale e da questaCorte, se sussistessero (ancora) i presupposti dell’obbligo didenuncia, e cioè se fosse configurabile una notizia criminisdotata di fumus, o se invece l’utilizzo del raddoppio dei termininon fosse stato pretestuoso o strumentale.1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la nullità dellasentenza per motivazione “perplessa” e “contraddittoria”, equindi violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132, comma 1,n. 4), c.p.c. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.Sostiene, il ricorrente, che la C.T.R., in manieracontraddittoria, aveva affermato che il raddoppio dei termini siverificava in presenza di “seri indizi di reato”, senza tuttaviaindividuare quali fossero questi indizi, ed escludendo, tuttavia,che il provvedimento di archiviazione per quello stesso reatopotesse avere una qualche rilevanza ai fini dell’esclusione dellaconfigurabilità dei “gravi indizi”.1.5. Con il quinto motivo di ricorso viene eccepita, ancora, laviolazione degli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 57,comma 3, d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c.Rileva il ricorrente che la sentenza impugnata era illegittima,nella parte in cui estendeva il raddoppio dei termini perR.G. N. 29307/2017 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026l’accertamento anche per l’IRAP e per i contributi previdenziali,per i quali non era configurabile alcuna ipotesi di reato.1.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazionedell’art. 97 Cost., in combinato disposto con l’art. 7 della l. 7agosto 1990, n. 241, nonché con l’art. 41 della Carta dei Diritti27 luglio 2000, n. 212.Rileva il ricorrente che egli aveva presentato delle osservazionial p.v.c. con apposita memoria, e che l’avviso di accertamentoaveva dato atto di avere “visto” tale memoria e di “noncondividere le osservazioni di parte”, con una motivazione,quindi, di mero stile, ed in violazione del principio delcontraddittorio.1.7. Con il settimo motivo viene denunciata violazione e falsaapplicazione dell’art .42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, incombinato disposto con l’art. 7, comma 1, e 12, comma 7, dellal. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3),c.p.c.Sostiene il ricorrente che le osservazioni al p.v.c.comportavano per l’Ufficio un obbligo di specifica motivazione, eche erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto che la mancataspecifica motivazione dell’accertamento su tali osservazionicomportava il loro rigetto.1.8. Con l’ottavo motivo viene eccepita nuovamente laviolazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, in combinato dispostocon l’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inrelazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.Deduce il ricorrente che la C.T.R. aveva ritenuto validol’accertamento, osservando che l’Ufficio aveva prodotto inR.G. N. 29307/2017 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026giudizio la delega con la quale il funzionario era stato delegatoalla firma dell’atto impositivo, senza verificare se la delega inquestione fosse “impersonale” o nominativa.1.9. Con il nono motivo di ricorso si eccepisce l’omesso esamecirca fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, num.5), c.p.c.Sostiene il ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di esaminareil contenuto della delega prodotta agli atti dall’Ufficio, e che, sela Corte avesse esaminato il contenuto di tale atto, avrebberitenuto verosimilmente tale delega invalida, in quanto redattaratione officii, e non nominativamente.1.10. Con il decimo motivo di ricorso viene dedotta laviolazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art.360, comma 1, num. 3), c.p.c.Ritiene il ricorrente che l’accertamento in oggetto contenevaun “modello teorico” ed “astratto” di frode, nel quale mancavaqualsiasi indizio che permettesse di concludere che l’esponenteera coinvolto o, quanto meno, fosse consapevole della frodedella SD Motors, avendo egli, tra l’altro, sin dal primo gradoeccepito la propria buona fede in merito.1.11. Con l’undicesimo motivo si eccepisce nullità dellasentenza impugnata per “perplessità della motivazione” e per lasua “obiettiva incomprensibilità”, e quindi violazione dell’art. 111Cost., nonché degli artt. 132, comma 1, num. 4) c.p.c. e dell’art.36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num.4), c.p.c.Sostiene il ricorrente che la C.T.R. aveva travisato il contenutodei due rilievi formulati nell’accertamento, ritenendo nonR.G. N. 29307/2017 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026inerenti i costi sostenuti con SD Motors, nel mentrel’accertamento contestava solo l’inerenza dei costi che egli avevasostenuto con altri fornitori diversi da SD Motors.1.12. Con il dodicesimo motivo il sig. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce, ancora,nullità della sentenza per “apparenza” e “perplessità” dellamotivazione, e per la sua “obiettiva incomprensibilità”, e quindiviolazione dell’art. 111 Cost., nonché degli artt. 132, comma 1,num. 4), c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che, con riferimento alrilievo n. 1 dell’accertamento, afferente alla non inerenza deicosti di alcuni beni, la Corte regionale affermava la loro noninerenza «in quanto beni dal molteplice utilizzo», senza tuttaviachiarire le ragioni in base alle quali riteneva non inerenti talicosti, nonostante che egli avesse specificato quale fosse stato illoro concreto uso imprenditoriale.1.13. Con il tredicesimo motivo viene eccepita violazionedell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma1, num. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che, in presenza dioperazioni “soggettivamente inesistenti”, la detrazione dell’IVAda parte del committente doveva considerarsi legittima, sequest’ultimo dimostrava la propria buona fede, ritenendo che leprestazioni fossero state rese proprio dalla società che avevaemesso la fattura, nel mentre, nel caso di specie, la C.T.R.aveva disconosciuto la detrazione dell’IVA esposta nella fatturan. 71/2004 emessa dalla ditta individuale Service 2000 diAngioni Virginia sul solo presupposto che tale ditta non avessepresentato nel 2004 alcuna dichiarazione, addossando alR.G. N. 29307/2017 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026contribuente un onere probatorio che non gli spettava, inquanto risultava incontestato che le prestazioni (pulizia emanutenzione) oggetto della fattura suddetta erano state reseproprio da dipendenti della ditta individuale Service 2000 diAngioni Virginia.1.14. Con il quattordicesimo motivo il ricorrente denunciaviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, num. 4), dello stesso codice di rito.Lamenta, in particolare, l’omessa pronuncia, da parte dellaC.T.R., sulla richiesta formulata (da ultimo) in grado di appellodi estendere la deduzione dei costi relativi ad operazioni“soggettivamente inesistenti” prevista dall’art. 8 d.l. 2 marzo2012, n. 16, conv. dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, per le impostedirette, anche all’IVA, in considerazione dell’avvenutoriconoscimento, da parte del giudice penale (in sede diarchiviazione), della “buona fede” sul carattere fraudolento delleoperazioni compiute con i propri fornitori.1.15. Con il quindicesimo motivo, infine, il ricorrente deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 18dicembre 1997, n. 471, nonché degli artt. 6, comma 1, e 5,comma 4, dello stesso d.lgs. n. 471/1997, in combinatodisposto con l’art. 15, comma 1, lett. a) – e) – i) del d.lgs. 5agosto 2015, n. 158, e dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre1997, n. 472, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.Rileva che la C.T.R. aveva convalidato la misura delle sanzioniirrogate, nel mentre queste dovevano essere rideterminare pereffetto del d.lgs. n. 158/2015, in attuazione del principio delfavor rei.R.G. N. 29307/2017 9Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/20262. In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile ilcontroricorso dell’Agenzia delle Entrate.Al controricorso, infatti, si applicano le regole di contenutodettate, a pena d'inammissibilità, dall'art. 366 c.p.c. (art. 370,comma 2, c.p.c.).Ciò vuol dire che il controricorso deve contenere una chiaraesposizione delle ragioni con le quali si intende contrastare ilricorso.Nel caso di specie il controricorso depositato dall’Agenzia delleEntrate non contiene alcuna deduzione, fuor della genericaeccezione di inammissibilità ed infondatezza del ricorso.Ne discende, pertanto, che l’atto in questione non può ritenersiidoneo a svolgere la sua funzione, ed è quindi totalmenteinammissibile.3. Con riferimento ai motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.3.1. Il primo, terzo e quarto motivo possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto censurano, sotto diversi profili, lasentenza impugnata, nella parte in cui ha riconosciuto legittimal’applicazione del raddoppio dei termini di decadenza perl’accertamento.I motivi sono nel loro complesso infondati.In base all’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, nel testovigente ratione temporis al momento dell’accertamento (testointrodotto dall’art. 37, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223,conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), «in caso di violazioneche comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 delcodice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decretolegislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commiR.G. N. 29307/2017 10Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di impostain cui è stata commessa la violazione».Nel caso di specie, l’anno d’imposta di riferimento è il 2004,ed il termine per l’accertamento era quello di quattro anni exart. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente rationetemporis; gli accertamenti avrebbero dovuto effettuarsi quindientro il 31 dicembre 2009, ovvero entro il 31 dicembre 2013, incaso di raddoppio dei termini. L’avviso di accertamento inquestione è stato notificato nel corso del 2012, ritenendosiapplicabile, per l’appunto, il raddoppio dei termini.Orbene, deve rilevarsi che, ai fini del raddoppio dei termini perl’accertamento, previsto dalle disposizioni suindicate, l’unicacondizione prevista è quella dell’obbligo della denuncia penale,indipendentemente dall’adempimento di tale obbligo, e quindiindipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia,dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nelprocesso, come peraltro chiarito anche da Corte cost. 25 luglio2011, n. 247 (Cass. 15 dicembre 2021, n. 40132; Cass. 2 luglio2020, n. 13481; Cass. 28 giugno 2019, n. 17586).A maggior ragione, la lettera della legge impedisce diinterpretare le disposizioni denunciate nel senso che ilraddoppio dei termini presupponga necessariamente unaccertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato, ditalché il raddoppio dei termini deve applicarsi anche nel caso incui la denuncia penale si sia conclusa con un provvedimento diarchiviazione.Nel caso di specie, essendo ipotizzabile il reato di cui all’art. 2del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele medianteuso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti),R.G. N. 29307/2017 11Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026ricorrevano quindi le condizioni per il raddoppio dei termini perl’accertamento. Né, peraltro, avrebbe potuto avere rilevanza lacircostanza che il relativo procedimento penale si sia conclusocon l’archiviazione prima della notificazione dell’avviso diaccertamento, in quanto, come si è detto, il raddoppio deitermini opera indipendentemente dagli esiti del procedimentopenale, essendo necessaria unicamente l’astratta ed ipoteticaconfigurabilità del reato al momento della commissione delfatto.Peraltro, l’avviso di accertamento in oggetto è stato notificatoprima dell’entrata in vigore dell’art. 2 del d.lgs. 5 agosto 2015,n. 128, e dell’art. 1, comma 132, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, che hanno previsto la necessità, ai fini del raddoppio deitermini, della presentazione della denuncia penale entro itermini ordinari per l’accertamento.Sul punto, questa Corte ha già chiarito che «in tema diaccertamento tributario, i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R.n. 600/1973 per l'IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633/1973per l'IVA, come modificati dall’art. 37 del d.l. n. 223/2006, conv.dalla legge n. 248/2006, sono raddoppiati in presenza di seriindizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazionedi denuncia penale, anche se archiviata o tardiva, senza che,con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati, relativi aperiodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1,commi da 130 a 132, della legge n. 208/2015, attesa ladisposizione transitoria, ivi introdotta, che richiamal'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128/2015, nella parte incui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, deiR.G. N. 29307/2017 12Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparireex art. 5 d.lgs. n. 218/1997, già notificati, dimostrando un"favor" del legislatore per il raddoppio dei termini se nonincidente su diritti fondamentali del contribuente, quale il dirittodi difesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53e 112 Cost.» (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33793; Cass. 14maggio 2018, n. 11620).Invero, secondo l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128/2015,sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento,dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrativetributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delleEntrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria,notificati alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cuiall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218notificati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto,nonché dei processi verbali di constatazione redatti ai sensidell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali ilcontribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessadata, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva osanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.Ne consegue, pertanto, che, nel caso di specie, poiché l’avvisodi accertamento è stato notificato prima dell’entrata in vigoredel d.lgs. n. 128/2015, ad esso poteva applicarsi il principio delraddoppio dei termini, quand’anche la denuncia penale fossestata presentata oltre i termini ordinari per l’accertamento (intal senso, da ultimo, Cass. 17 luglio 2023, n. 20605).Non è, peraltro, configurabile nella specie neanche il lamentatovizio di motivazione, di cui, specificamente, al quarto motivo diR.G. N. 29307/2017 13Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026ricorso, avendo la Corte regionale chiaramente esplicitato leragioni del raddoppio dei termini per l’accertamento,ritenendolo legittimo anche in presenza della dedottaarchiviazione disposta dal G.I.P., quand’anche antecedenteall’accertamento.3.2. Il secondo motivo è invece inammissibile.Il ricorrente censura la sentenza impugnata, in relazioneall’ipotesi di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c., per omesso esamedei fatti attinenti al “dispiegarsi cronologico” degli eventiriguardanti il procedimento penale che lo ha interessato, dallatrasmissione della comunicazione della notizia di reato, fino aldecreto di archiviazione.Deve rilevarsi, tuttavia, che, ai sensi dell’art. 348-ter, comma5, c.p.c. (nel testo vigente al momento della proposizione delricorso, ora trasfuso nell’art. 360, comma 4, c.p.c.), il ricorsoper cassazione per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c.non è ammissibile, in quanto la sentenza d’appello haconfermato il rigetto già disposto in primo grado.Peraltro, nel caso di specie parte ricorrente lamenta non giàl’omesso esame di un fatto storico-naturalistico, ma semmai ilmancato esame di argomentazioni difensive (riguardanti larilevanza degli esiti del procedimento penale aperto nei suoiconfronti), per cui anche sotto questo profilo il motivo deveritenersi inammissibile.3.3. Fondato è invece il quinto motivo.Il ricorrente censura la sentenza impugnata per averindistintamente applicato la disciplina del raddoppio dei terminisia rispetto all’IRES, sia per quello riguardante l’IRAP.R.G. N. 29307/2017 14Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026In materia di IRAP, infatti, come la giurisprudenza dilegittimità ha chiarito in modo ormai consolidato, il c.d."raddoppio dei termini", previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art.43, non può trovare applicazione anche per l'IRAP, poiché leviolazioni delle relative disposizioni non sono presidiate dasanzioni penali (cfr., da ultimo Cass. 9 agosto 2023, n. 24244;Cass. 2 agosto 2023, n. 23492; Cass. 17 luglio 2023, n. 20605;Cass. 3 maggio 2018, 10483).Il motivo in questione, quindi, deve trovare accoglimento.3.4. Il sesto ed il settimo motivo possono essere anch’essiesaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, esono infondati.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, e sulla base delladisciplina vigente ratione temporis [e quindi prima dell’entratain vigore dell’art. 6-bis della l. n. 212/2000, in forza dell’art. 1,comma 1, lett. e), d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219], ai fini dellavalidità dell’avviso di accertamento non è necessario chel’Ufficio menzioni specificamente le osservazioni delcontribuente ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, atteso che,da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le qualiè espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva unalesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire laproduzione di ogni effetto e che, dall'altro lato,l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, manon di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (daultimo Cass. 7 maggio 2024, n. 12343; Cass. 3 maggio 2022,n. 1398, in motivazione; Cass. 10/05/2021, n. 12268, inmotivazione; Cass. 31 marzo 2017, n. 8378; Cass. 24 febbraio2016, n. 3583).R.G. N. 29307/2017 15Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato chel’Amministrazione abbia esaminato le osservazioni formulate dalcontribuente con le memorie difensive al p.v.c., e che abbiacomunque motivato in merito all’accertamento; non sussisteva,pertanto, un obbligo di motivazione particolare, con riferimentoalle osservazioni formulate da parte ricorrente.3.5. L’ottavo motivo è invece inammissibile.La questione dell’invalidità della delega del direttoredell’Ufficio viene introdotta per la prima volta in sede dilegittimità, mentre l’originaria censura riguardava l’assenza ditale provvedimento.La censura, in ogni caso, è totalmente infondata, in quanto, aifini della validità della delega, non è necessaria l’indicazionenominativa del delegato, potendo avvenire – come nel caso dispecie - anche mediante ordini di servizio, senza necessità diindicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazionedella qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la qualeconsente la successiva verifica della corrispondenza trasottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. 18dicembre 2024, n. 33195; Cass. 19 aprile 2019, n. 11013).3.6. Anche il nono motivo è inammissibile.Il ricorrente lamenta l’omesso esame, da parte della C.T.R.,del contenuto della delega alla sottoscrizione dell’avviso diaccertamento.Al contrario, la Corte regionale ha tenuto conto dell’esistenzadella delega, e quindi ne ha esaminato anche il contenuto (v.pag. 5 della sentenza impugnata, righi 7-8), e, in ogni caso,versandosi in un’ipotesi di “doppia conforme”, la censura inR.G. N. 29307/2017 16Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026esame non è ammissibile, sulla base di quanto già indicato inrelazione al secondo motivo.3.7. Anche il decimo motivo è inammissibile.Attraverso la lamentata violazione dell’art. 19 d.P.R. n.633/1972, infatti, il ricorrente censura, in realtà, la valutazionedi fatto operata dalla C.T.R., contestando la ricostruzioneeffettuata in relazione ai rapporti tra la ditta Automarket ed ilsuo fornitore SD Motors, in relazione all’acquisto di n. 7autoveicoli ritenuti relativi ad operazioni soggettivamenteinesistenti, ed al coinvolgimento del contribuente nella frodeascritta al fornitore suddetto, mirando, nella sostanza, ad unarivalutazione dei fatti storici operata in merito.3.8. L’undicesimo ed il dodicesimo motivo possono essereesaminati congiuntamente, e sono infondati.La sentenza impugnata appare ampiamente motivata, eperaltro la questione prospettata dal ricorrente (e cioè che igiudici di appello avrebbero riferito ad un determinato fornitoreconsiderazioni che, nell’avviso di accertamento, riguardavanoun diverso soggetto) non rileva in alcun modo ai fini dellamotivazione apparente, integrando, al massimo, una situazionedi travisamento del fatto, ovvero un’omessa pronuncia su unmotivo di appello (ma nessuna censura viene effettuata in talsenso).Anche le considerazioni svolte dalla C.T.R. circa la noninerenza di alcuni beni, poi, soddisfano pienamente il minimocostituzionale, a fini della validità della sentenza.3.9. Il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo possonoanch’essi essere esaminati congiuntamente, e sono invecefondati.R.G. N. 29307/2017 17Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026La C.T.R. ha qualificato come non inerenti le operazioniintercorse con la SD Motors, e come oggettivamente inesistentiquelle di cui alla fattura n. 71/2004 emessa dalla Service 2000di [OSCURATO:PERSONA], nel mentre la contestazione riguardaval’inesistenza soggettiva di tali operazioni, e quindi la C.T.R.avrebbe dovuto valutare l’esistenza/inesistenza della “buonafede” del contribuente, in relazione alla sua consapevolezza dipartecipazione ad una c.d. frode carosello.Avendo fin dall’inizio del giudizio il contribuente reclamato ilproprio stato di inconsapevolezza dell’inesistenza soggettiva deifornitori, ed avendo la C.T.R. omesso qualsiasi valutazione sulpunto, i motivi in questione appaiono quindi fondati, dovendosirinviare alla Corte territoriale affinché effettui una specificavalutazione sul punto.3.10. In considerazioni dell’accoglimento del quinto,tredicesimo e quattordicesimo motivo, il quindicesimo motivodeve ritenersi assorbito, riguardando le sanzioni la cuideterminazione dovrà essere rivista all’esito delle nuovevalutazioni da parte della Corte regionale.4. Devono quindi essere accolti il quinto, tredicesimo equattordicesimo motivo; devono invece essere dichiaratiinammissibili il secondo, ottavo, nono e decimo motivo, edinfondati il primo, terzo, quarto, sesto, settimo, undicesimo edodicesimo; assorbito il quindicesimo motivo.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, inrelazione ai motivi accolti, con rinvio, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, indiversa composizione, la quale procederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.R.G. N. 29307/2017 18Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29307/2017Numero sezionale 762/2025Numero di raccolta generale 8808/2026Data pubblicazione 08/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il quinto, tredicesimo e quattordicesimomotivo; dichiara inammissibili il secondo, ottavo, nono e decimomotivo, rigetta il primo, terzo, quarto, sesto, settimo,undicesimo e dodicesimo motivo, e dichiara assorbito ilquindicesimo motivo.Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Sardegna, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 20 novembre 2025.Il Consigliere est. Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA]) (Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 29307/2017 19Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08808/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris