CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 30367/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Brindisi; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; ("dita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi, afferenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen., in ordine all'omessa motivazione da parte del Giudice circa la sussistenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, essendo inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge o di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore esi