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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 agosto 2026

Cassazione n. 24842/2026

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nzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 6103/2025 depositato il26/10/2025.Numero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto di citazione notificato il 3.4.2024, [OSCURATO:PERSONA], in qualità diconiuge superstite della de cuius [OSCURATO:PERSONA], convenne ingiudizio, innanzi al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente madre e fratelli della defunta, perchiedere lo scioglimento della comunione ereditaria, la divisione giudiziale,ex art. 713 c.c. e art. 784 c.p.c. e l’accertamento del suo credito, pari adeuro 450.000,00 nei confronti della massa ereditaria della defunta moglie.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituironotardivamente ed eccepirono l’incompetenza per territorio del Tribunale diMilano e l’omessa inclusione nell’asse ereditario della quota dipartecipazione detenuta dalla de cuius nella [OSCURATO:SOCIETA]., avente sede inRoma.Successivamente, con citazione del 16.4.2025, [OSCURATO:PERSONA], IrmaSerena Barile e [OSCURATO:PERSONA] introdussero un altro giudizio, dinanzi alTribunale di Roma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse accertata e dichiaratala nullità e l’inefficacia ovvero la simulazione dell’atto di riscatto da partedei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA] S.r.ldella quota di partecipazione sociale pari al 25% del capitale sociale dellaBrefis s.r.l. già appartenuta alla de cuius [OSCURATO:PERSONA].Si trattava della stessa partecipazione societaria che i convenuti nelgiudizio innanzi al Tribunale di Milano assumevano essere caduta insuccessione, che sarebbe stata riscattata dai soci superstiti in violazionedello statuto sociale e delle disposizioni codicistiche in materia successoriae societaria.1.2.

A seguito dell’introduzione del giudizio innanzi al Tribunale di Roma,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiesero al TribunaleNumero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/2026di Milano di sospendere il giudizio di divisione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.,deducendo la pregiudizialità del giudizio pendente dinanzi al Tribunale diRoma rispetto a quello di divisione ereditaria, sul presupposto chel’accertamento relativo alla titolarità ed alla sorte della partecipazionesociale della de cuius costituisse antecedente logico-giuridicoindispensabile ai fini della determinazione dell’attivo ereditario.1.3.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6103/2025, accolse l’istanza edispose, ai sensi dell’art.295 c.p.c., la sospensione del giudizio divisoriosino alla definizione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale diRoma, ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi.2.

Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso perregolamento di competenza sulla base di due motivi, cui hanno resistitocon controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sono rimasti intimati.Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ordine di prosecuzione delgiudizio sospeso.In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’illegittimità dellasospensione del giudizio perché nel giudizio di divisione la domanda deiconvenuti di inclusione nell’asse ereditario della quota di partecipazionedetenuta dalla de cuius nella [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata propostatardivamente, oltre i termini previsti dall’art. 167 c.p.c., quando erano giàmaturate le preclusioni processuali.

Il ricorrente sostiene che la richiestadi inclusione di un bene nell’asse ereditario integri una domandariconvenzionale da proporre entro il termine di venti giorni antecedentil’udienza di prima comparizione e, non configurando, quindi, néun’eccezione, né una mera difesa, si sarebbe verificata una decadenzaprocessuale, tanto che i convenuti avevano espressamente rinunciato atale domanda.Numero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/2026Il ricorrente, a sostegno della propria tesi, richiama il principio espresso daCass.

S.U. n. 14109/2006, che avrebbe ritenuto applicabile al giudizio didivisione le preclusioni proprie del giudizio contenzioso, affermando che ladeduzione del fatto che un condividente sia tenuto alla collazione di unbene donato costituisce eccezione in senso proprio, in quanto diretta aparalizzare la pretesa di tale condividente a partecipare alla divisione erimarrebbe, pertanto, soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167, secondocomma, cod. proc. civ..In applicazione di tali principi, la quota del 25% della partecipazione dellaBrefis s.r.l. da parte della de cuius non entrerebbe a far parte dell’asseereditario da dividere poiché la domanda di inclusione di tale quota, daparte dei convenuti, sarebbe stata tardivamente proposta.Conseguentemente, pur sussistendo un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra la domanda di divisione e la domanda di nullità diaccertamento del trasferimento delle quote appartenute alla de cuius aisoci superstiti, il Tribunale non avrebbe potuto disporre la sospensione delgiudizio di divisione.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’insussistenza deipresupposti della sospensione necessaria, rilevando come la prosecuzionedei due giudizi non avrebbe determinato un conflitto tra giudicati perché,anche ove fosse accertata l’illegittimità dell’atto di riscatto dei soci el’inclusione della quota di partecipazione della de cuius nell’asse ereditario,potrebbe darsi luogo alla divisione parziale, non versandosi in un’ipotesi dipregiudizialità tecnica, ai sensi dell’art.295 c.p.c.3.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente,sono infondati.3.1.

In punto di fatto, deve essere precisato che, secondo quanto risultadagli atti di causa, il cui esame è consentito in sede di regolamento dicompetenza, la compagine originaria della [OSCURATO:SOCIETA]. era costituita dallaNumero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/2026socia defunta [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], da BruniElena e da [OSCURATO:PERSONA].Avvenuto il decesso di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], i socisuperstiti accrebbero la loro quota e, in data 24.10.2023, con atto pernotar Orlandi, trasferirono l’8,33% del capitale sociale a [OSCURATO:PERSONA].Nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], Irma SerenaBarile e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto accertarsi che i soci superstitiBruni, Ramacci e Folgore non avevano esercitato, nel termine di 90 giorniprevisto dall’art. 8 dello statuto della società, il diritto di opzione perl’acquisto della quota sociale appartenuta alla de cuius Mariangela RossellaBarile, con conseguente nullità e l’inefficacia degli atti compiuti dai soci diaccrescimento della quota della loro dante causa.3.2.

La questione relativa alla tardività della domanda dei convenuti voltaall’inserimento nell’asse ereditario della quota di partecipazione detenutadalla de cuius nella [OSCURATO:SOCIETA]. non costituiva un’eccezione in sensostretto, da proporsi nel termine di cui all’art. 167 c.p.c., ma unaprecisazione dell’unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta alloscioglimento della comunione.La finalità del giudizio di divisione ereditaria è di giungere al completoscioglimento della comunione, e, pur facendo salva l'operatività dellepreclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, è ammessa l'indicazionedei beni anche da parte del condividente che non abbia proposta taledomanda; l’indicazione dei beni costituisce una precisazione dell'unitariaistanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione(Cass. n. 9869/2025; Cass. n. 1065/2022; Cass. n. 6931/2016).Le parti possono, dunque, indicare i beni oggetto della divisione anchedopo aver introdotto la domanda, ma sempre nei limiti delle preclusioniprocessuali, e dunque entro i termini in cui è consentita la precisazione ol'integrazione delle rispettive domande (Cass. n. 28272 /2018).Numero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/2026Ne consegue che l’indicazione, da parte dei convenuti delle quote dipartecipazione della de cuius nella [OSCURATO:SOCIETA]., ai fini della formazionedell’asse ereditario, poteva avvenire con comparsa di costituzionetardivamente depositata, non essendo maturata alcuna preclusione.A seguito dell’indicazione della quota di partecipazione detenuta dalla decuius nella [OSCURATO:SOCIETA]., si pone il problema del rapporto di pregiudizialitàdel giudizio introdotto dai convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo Barile innanzi al Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le quote di partecipazione sociale della de cuius poiché, in talegiudizio, essi avevano lamentato la nullità e l’inefficacia ovvero lasimulazione dell’atto di riscatto da parte dei predetti.3.3.

La quaestio iuris che si pone, dunque, è se la domanda diaccertamento dell’appartenenza del bene alla comunione ereditaria o alcondividente o ad un terzo costituisca questione pregiudiziale che legittimila sospensione del giudizio di divisione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.Deve essere opportunamente rilevato che la problematica relativa al nessodi pregiudizialità tra cause ed alla sospensione del giudizio pregiudicato èstata oggetto di interventi da parte della giurisprudenza di questa Corte,che, dopo la risalente sentenza delle Sezioni Unite N. 2619/1975, èintervenuta con altre due pronunce, la sentenza N. 10027/2012, ribaditain parte qua con la sentenza delle Sezioni Unite N. 21763/21.In tali decisioni è stato affermato che la sospensione ex art. 295 c.p.c.della causa dipendente è necessaria fintanto che la causa pregiudicantependa in primo grado, mentre, una volta che questa sia stata definita consentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può,alternativamente, scegliere di conformarsi alla predetta decisione, ovveroperò, il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previstodall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero, ancora, decidere in senso difformeNumero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/2026quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga chela sentenza emessa nella causa pregiudicante possa essere riformata ocassata.L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di limitare icasi di sospensione, qualora sussista un rapporto di pregiudizialità tecnica,alla contemporanea pendenza dei giudizi in primo grado.Esse si pongono nella giusta ottica di limitare per quanto possibile i casi diapplicazione dell'art. 295 c.p.c., per evitare la dilatazione della durata deiprocessi che la sospensione necessaria comporterebbe e, quindi, perassicurare, nella sua effettività, il principio della durata ragionevole delprocesso, nella specie di quello "pregiudicato", esigenza alla qualecontribuisce una razionale e mirata concezione dell'ambito e deipresupposti di operatività dell'art. 337 c.p.c., comma 2.L'interpretazione di cui alla sentenza delle Sezioni Unite N. 10027/2012 hacercato di coordinare la disciplina dell'art. 295 c.p.c. con le norme e iprincipi che hanno inciso sulla nuova impostazione del sistemaprocessualcivilistico in generale, implicante la necessaria valorizzazione diun'interpretazione costituzionalmente orientata come imposta dalla direttaapplicazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., commi 1 e 2.dipendente resterà comunque soggetta a sospensione ai sensi dell'art. 295c.p.c. mentre, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causapregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, quandofra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quellopregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, lasospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria aisensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere adottata, in via facoltativa, aisensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso delsopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art.336 c.p.c., comma 2.Numero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/20263.4.

Tali principi trovano applicazione anche nel giudizio di divisione, siapure con qualche oscillazione giurisprudenziale, in ordine alla sussistenzadi un rapporto di pregiudizialità tecnica tra giudizio di divisione e giudiziodi accertamento dell’appartenenza del bene alla comunione.È opportuno precisare che il giudizio di divisione si compone di una fasedichiarativa, avente ad oggetto l'accertamento della comunione e delrelativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva,volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali dicomproprietà sul bene comune.Con riferimento alla prima fase, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 785c.p.c., disponga la divisione, al pari della sentenza che, in base all'ultimoinciso della menzionata disposizione, statuisca in maniera espressa suldiritto allo scioglimento della comunione, ancorché non possieda efficaciadi giudicato, preclude un diverso accertamento in altra sede giudiziale, inquanto la non contestazione attribuisce all'esito finale del procedimento,che si concluda con l'ordinanza non impugnabile ex art. 789, comma 3,c.p.c., la medesima stabilità del giudicato sul diritto allo scioglimento dellacomunione pronunciato con sentenza (Cass., n. 2951/2018).Il giudizio di divisione, pur potendo articolarsi in una molteplicità di fasiper la risoluzione delle varie controversie che possono sorgere tra icondividenti, presenta, tuttavia, un carattere unitario e nell'ambito di essonon possono essere riproposte questioni, la decisione delle quali siadivenuta irrevocabile per l'esaurimento rispetto ad esse dei mezzi diimpugnazione.Costituisce tipicamente contestazione del diritto alla divisione, da risolverecon sentenza non definitiva, la deduzione con la quale uno dei condividentineghi l'appartenenza alla massa di un singolo bene oggetto della domanda(Cass. n. 6960/1996).Coerentemente con tale impostazione è stato affermato che il soggettoche vanti l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapioneNumero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/2026non può, nel contempo, introdurre un giudizio per la divisione del benestesso, poiché la relativa domanda si pone in termini di assolutaincompatibilità con l'originaria pretesa di usucapione (Cass. n.8815/1998).Nello stesso modo, il compartecipe che si ritenga proprietario perusucapione di un bene in comunione non può iniziare il giudizio didivisione e, nel caso in cui sia convenuto da uno o più degli altricomproprietari, deve fare valere l'avvenuta usucapione in tale giudiziopoiché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di unacomunione di beni indivisi, presuppone il riconoscimento dell'appartenenzadelle cose in comunione; ove egli, al contrario, non contesti il diritto alladivisione di quel determinato cespite o resti contumace, non può opporresuccessivamente l'usucapione al condividente cui detto bene sia statoassegnato o al terzo aggiudicatario dello stesso in seguito a venditaall'incanto, salvo che non possa impugnare la divisione contestandone ilpresupposto e deducendo un titolo di possesso diverso da ogni altro chepossa derivargli dalla disciolta comunione (Sez. 2 , Sentenza n. 15504 del13/06/2018).Il giudizio di divisione presuppone, quindi, il riconoscimentodell'appartenenza delle cose in comunione.Tale orientamento è stato delineato da Cass. n. 8641/2024 (nonmassimata), cui è seguita Cass. n. 12258/2025, che, sulla base dellanatura del giudizio di divisione e delle sue peculiarità procedimentali, haaffermato l’esistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza in sensotecnico-giuridico tra il giudizio di usucapione e quello di divisione,richiamando gli approdi cui sono giunte le Sezioni Unite con sentenza N.10027/2012, ribadita in parte qua dalla sentenza delle Sezioni UniteN.21763/21 e dall'ordinanza n. 9470/22.

In tale decisione, applicativadella sentenza delle Sezioni Unite n. 21763/2021, si afferma che, qualoratra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art.Numero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/2026295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causapregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa siadefinita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice dellacausa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione,sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte delgiudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la suastabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato disospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'eserciziodel potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2,c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di unaragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possaessere riformata o cassata.3.5.

Le citate pronunce hanno composto il contrasto giurisprudenziale chesi era determinato in seguito all’enunciazione del principio di diritto,secondo cui tra la domanda di scioglimento di una comunione immobiliaree la domanda di usucapione di uno degli immobili da dividere non sussisteun rapporto di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c (Cass. n.4183/2016).In consapevole contrasto con tale principio si era posta Cass. n.2951/2018, rilevando le implicazioni dell’affermazione secondo cui ladecisione della causa di usucapione di alcuni dei beni oggetto dellacomunione non impediva la decisione della causa di divisione ereditaria,ben potendo successivamente, ove la causa di usucapione fosse statadecisa in senso favorevole, ripartirsi diversamente le quote tra i coeredi,ferma restando la possibilità di procedere a una divisione parziale dei beninon oggetto di contestazione.

Si osserva in sentenza come taleaffermazione finiva per ammettere l'influenza della sentenza di usucapionesul processo divisionale, senza considerare che, qualora la divisione siapronunciata con sentenza e non con l’approvazione del progetto didivisione, sia ineludibile la potenzialità di giudicati contraddittori.Numero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/20264.

Nel caso di specie, esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica tra ilgiudizio di divisione pendente innanzi al Tribunale di Milano tra Robertodi nullità, inefficacia ovvero di simulazione dell’atto di riscatto da parte deisoci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA] inrelazione alla quota di partecipazione del 25% del capitale sociale dellaBrefis s.r.l., già appartenuta alla de cuius [OSCURATO:PERSONA], che iconvenuti hanno chiesto inserirsi nell’asse ereditario.Il giudizio pregiudicato, pendente innanzi al Tribunale di Milano, è statocorrettamente sospeso con l’ordinanza impugnata in attesa delladefinizione del giudizio pregiudicato pendente innanzi al Tribunale diRoma.Una volta che la causa innanzi al Tribunale di Roma sia stata definita consentenza non passata in giudicato, spetterà al giudice della causadipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo ilvincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudiziopregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la suastabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato disospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'eserciziodel potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2,c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di unaragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possaessere riformata o cassata.5.

Il ricorso per regolamento di competenza deve, pertanto, essererigettato, confermandosi il provvedimento di sospensione.In ragione del suindicato contrasto giurisprudenziale, le spese del presentegiudizio devono essere integralmente compensate.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13,se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese delpresente regolamento.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 14 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 6103/2025 depositato il26/10/2025.Numero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di citazione notificato il 3.4.2024, [OSCURATO:PERSONA], in qualità diconiuge superstite della de cuius [OSCURATO:PERSONA], convenne ingiudizio, innanzi al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente madre e fratelli della defunta, perchiedere lo scioglimento della comunione ereditaria, la divisione giudiziale,ex art. 713 c.c. e art. 784 c.p.c. e l’accertamento del suo credito, pari adeuro 450.000,00 nei confronti della massa ereditaria della defunta moglie.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituironotardivamente ed eccepirono l’incompetenza per territorio del Tribunale diMilano e l’omessa inclusione nell’asse ereditario della quota dipartecipazione detenuta dalla de cuius nella [OSCURATO:SOCIETA]., avente sede inRoma.Successivamente, con citazione del 16.4.2025, [OSCURATO:PERSONA], IrmaSerena Barile e [OSCURATO:PERSONA] introdussero un altro giudizio, dinanzi alTribunale di Roma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse accertata e dichiaratala nullità e l’inefficacia ovvero la simulazione dell’atto di riscatto da partedei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA] S.r.ldella quota di partecipazione sociale pari al 25% del capitale sociale dellaBrefis s.r.l. già appartenuta alla de cuius [OSCURATO:PERSONA].Si trattava della stessa partecipazione societaria che i convenuti nelgiudizio innanzi al Tribunale di Milano assumevano essere caduta insuccessione, che sarebbe stata riscattata dai soci superstiti in violazionedello statuto sociale e delle disposizioni codicistiche in materia successoriae societaria.1.2. A seguito dell’introduzione del giudizio innanzi al Tribunale di Roma,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiesero al TribunaleNumero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/2026di Milano di sospendere il giudizio di divisione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.,deducendo la pregiudizialità del giudizio pendente dinanzi al Tribunale diRoma rispetto a quello di divisione ereditaria, sul presupposto chel’accertamento relativo alla titolarità ed alla sorte della partecipazionesociale della de cuius costituisse antecedente logico-giuridicoindispensabile ai fini della determinazione dell’attivo ereditario.1.3. Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6103/2025, accolse l’istanza edispose, ai sensi dell’art.295 c.p.c., la sospensione del giudizio divisoriosino alla definizione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale diRoma, ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi.2. Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso perregolamento di competenza sulla base di due motivi, cui hanno resistitocon controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sono rimasti intimati.Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ordine di prosecuzione delgiudizio sospeso.In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’illegittimità dellasospensione del giudizio perché nel giudizio di divisione la domanda deiconvenuti di inclusione nell’asse ereditario della quota di partecipazionedetenuta dalla de cuius nella [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata propostatardivamente, oltre i termini previsti dall’art. 167 c.p.c., quando erano giàmaturate le preclusioni processuali. Il ricorrente sostiene che la richiestadi inclusione di un bene nell’asse ereditario integri una domandariconvenzionale da proporre entro il termine di venti giorni antecedentil’udienza di prima comparizione e, non configurando, quindi, néun’eccezione, né una mera difesa, si sarebbe verificata una decadenzaprocessuale, tanto che i convenuti avevano espressamente rinunciato atale domanda.Numero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/2026Il ricorrente, a sostegno della propria tesi, richiama il principio espresso daCass. S.U. n. 14109/2006, che avrebbe ritenuto applicabile al giudizio didivisione le preclusioni proprie del giudizio contenzioso, affermando che ladeduzione del fatto che un condividente sia tenuto alla collazione di unbene donato costituisce eccezione in senso proprio, in quanto diretta aparalizzare la pretesa di tale condividente a partecipare alla divisione erimarrebbe, pertanto, soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167, secondocomma, cod. proc. civ..In applicazione di tali principi, la quota del 25% della partecipazione dellaBrefis s.r.l. da parte della de cuius non entrerebbe a far parte dell’asseereditario da dividere poiché la domanda di inclusione di tale quota, daparte dei convenuti, sarebbe stata tardivamente proposta.Conseguentemente, pur sussistendo un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra la domanda di divisione e la domanda di nullità diaccertamento del trasferimento delle quote appartenute alla de cuius aisoci superstiti, il Tribunale non avrebbe potuto disporre la sospensione delgiudizio di divisione.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’insussistenza deipresupposti della sospensione necessaria, rilevando come la prosecuzionedei due giudizi non avrebbe determinato un conflitto tra giudicati perché,anche ove fosse accertata l’illegittimità dell’atto di riscatto dei soci el’inclusione della quota di partecipazione della de cuius nell’asse ereditario,potrebbe darsi luogo alla divisione parziale, non versandosi in un’ipotesi dipregiudizialità tecnica, ai sensi dell’art.295 c.p.c.3. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente,sono infondati.3.1. In punto di fatto, deve essere precisato che, secondo quanto risultadagli atti di causa, il cui esame è consentito in sede di regolamento dicompetenza, la compagine originaria della [OSCURATO:SOCIETA]. era costituita dallaNumero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/2026socia defunta [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], da BruniElena e da [OSCURATO:PERSONA].Avvenuto il decesso di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], i socisuperstiti accrebbero la loro quota e, in data 24.10.2023, con atto pernotar Orlandi, trasferirono l’8,33% del capitale sociale a [OSCURATO:PERSONA].Nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], Irma SerenaBarile e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto accertarsi che i soci superstitiBruni, Ramacci e Folgore non avevano esercitato, nel termine di 90 giorniprevisto dall’art. 8 dello statuto della società, il diritto di opzione perl’acquisto della quota sociale appartenuta alla de cuius Mariangela RossellaBarile, con conseguente nullità e l’inefficacia degli atti compiuti dai soci diaccrescimento della quota della loro dante causa.3.2. La questione relativa alla tardività della domanda dei convenuti voltaall’inserimento nell’asse ereditario della quota di partecipazione detenutadalla de cuius nella [OSCURATO:SOCIETA]. non costituiva un’eccezione in sensostretto, da proporsi nel termine di cui all’art. 167 c.p.c., ma unaprecisazione dell’unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta alloscioglimento della comunione.La finalità del giudizio di divisione ereditaria è di giungere al completoscioglimento della comunione, e, pur facendo salva l'operatività dellepreclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, è ammessa l'indicazionedei beni anche da parte del condividente che non abbia proposta taledomanda; l’indicazione dei beni costituisce una precisazione dell'unitariaistanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione(Cass. n. 9869/2025; Cass. n. 1065/2022; Cass. n. 6931/2016).Le parti possono, dunque, indicare i beni oggetto della divisione anchedopo aver introdotto la domanda, ma sempre nei limiti delle preclusioniprocessuali, e dunque entro i termini in cui è consentita la precisazione ol'integrazione delle rispettive domande (Cass. n. 28272 /2018).Numero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/2026Ne consegue che l’indicazione, da parte dei convenuti delle quote dipartecipazione della de cuius nella [OSCURATO:SOCIETA]., ai fini della formazionedell’asse ereditario, poteva avvenire con comparsa di costituzionetardivamente depositata, non essendo maturata alcuna preclusione.A seguito dell’indicazione della quota di partecipazione detenuta dalla decuius nella [OSCURATO:SOCIETA]., si pone il problema del rapporto di pregiudizialitàdel giudizio introdotto dai convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo Barile innanzi al Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le quote di partecipazione sociale della de cuius poiché, in talegiudizio, essi avevano lamentato la nullità e l’inefficacia ovvero lasimulazione dell’atto di riscatto da parte dei predetti.3.3. La quaestio iuris che si pone, dunque, è se la domanda diaccertamento dell’appartenenza del bene alla comunione ereditaria o alcondividente o ad un terzo costituisca questione pregiudiziale che legittimila sospensione del giudizio di divisione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.Deve essere opportunamente rilevato che la problematica relativa al nessodi pregiudizialità tra cause ed alla sospensione del giudizio pregiudicato èstata oggetto di interventi da parte della giurisprudenza di questa Corte,che, dopo la risalente sentenza delle Sezioni Unite N. 2619/1975, èintervenuta con altre due pronunce, la sentenza N. 10027/2012, ribaditain parte qua con la sentenza delle Sezioni Unite N. 21763/21.In tali decisioni è stato affermato che la sospensione ex art. 295 c.p.c.della causa dipendente è necessaria fintanto che la causa pregiudicantependa in primo grado, mentre, una volta che questa sia stata definita consentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può,alternativamente, scegliere di conformarsi alla predetta decisione, ovveroperò, il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previstodall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero, ancora, decidere in senso difformeNumero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/2026quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga chela sentenza emessa nella causa pregiudicante possa essere riformata ocassata.L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di limitare icasi di sospensione, qualora sussista un rapporto di pregiudizialità tecnica,alla contemporanea pendenza dei giudizi in primo grado.Esse si pongono nella giusta ottica di limitare per quanto possibile i casi diapplicazione dell'art. 295 c.p.c., per evitare la dilatazione della durata deiprocessi che la sospensione necessaria comporterebbe e, quindi, perassicurare, nella sua effettività, il principio della durata ragionevole delprocesso, nella specie di quello "pregiudicato", esigenza alla qualecontribuisce una razionale e mirata concezione dell'ambito e deipresupposti di operatività dell'art. 337 c.p.c., comma 2.L'interpretazione di cui alla sentenza delle Sezioni Unite N. 10027/2012 hacercato di coordinare la disciplina dell'art. 295 c.p.c. con le norme e iprincipi che hanno inciso sulla nuova impostazione del sistemaprocessualcivilistico in generale, implicante la necessaria valorizzazione diun'interpretazione costituzionalmente orientata come imposta dalla direttaapplicazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., commi 1 e 2.dipendente resterà comunque soggetta a sospensione ai sensi dell'art. 295c.p.c. mentre, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causapregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, quandofra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quellopregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, lasospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria aisensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere adottata, in via facoltativa, aisensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso delsopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art.336 c.p.c., comma 2.Numero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/20263.4. Tali principi trovano applicazione anche nel giudizio di divisione, siapure con qualche oscillazione giurisprudenziale, in ordine alla sussistenzadi un rapporto di pregiudizialità tecnica tra giudizio di divisione e giudiziodi accertamento dell’appartenenza del bene alla comunione.È opportuno precisare che il giudizio di divisione si compone di una fasedichiarativa, avente ad oggetto l'accertamento della comunione e delrelativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva,volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali dicomproprietà sul bene comune.Con riferimento alla prima fase, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 785c.p.c., disponga la divisione, al pari della sentenza che, in base all'ultimoinciso della menzionata disposizione, statuisca in maniera espressa suldiritto allo scioglimento della comunione, ancorché non possieda efficaciadi giudicato, preclude un diverso accertamento in altra sede giudiziale, inquanto la non contestazione attribuisce all'esito finale del procedimento,che si concluda con l'ordinanza non impugnabile ex art. 789, comma 3,c.p.c., la medesima stabilità del giudicato sul diritto allo scioglimento dellacomunione pronunciato con sentenza (Cass., n. 2951/2018).Il giudizio di divisione, pur potendo articolarsi in una molteplicità di fasiper la risoluzione delle varie controversie che possono sorgere tra icondividenti, presenta, tuttavia, un carattere unitario e nell'ambito di essonon possono essere riproposte questioni, la decisione delle quali siadivenuta irrevocabile per l'esaurimento rispetto ad esse dei mezzi diimpugnazione.Costituisce tipicamente contestazione del diritto alla divisione, da risolverecon sentenza non definitiva, la deduzione con la quale uno dei condividentineghi l'appartenenza alla massa di un singolo bene oggetto della domanda(Cass. n. 6960/1996).Coerentemente con tale impostazione è stato affermato che il soggettoche vanti l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapioneNumero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/2026non può, nel contempo, introdurre un giudizio per la divisione del benestesso, poiché la relativa domanda si pone in termini di assolutaincompatibilità con l'originaria pretesa di usucapione (Cass. n.8815/1998).Nello stesso modo, il compartecipe che si ritenga proprietario perusucapione di un bene in comunione non può iniziare il giudizio didivisione e, nel caso in cui sia convenuto da uno o più degli altricomproprietari, deve fare valere l'avvenuta usucapione in tale giudiziopoiché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di unacomunione di beni indivisi, presuppone il riconoscimento dell'appartenenzadelle cose in comunione; ove egli, al contrario, non contesti il diritto alladivisione di quel determinato cespite o resti contumace, non può opporresuccessivamente l'usucapione al condividente cui detto bene sia statoassegnato o al terzo aggiudicatario dello stesso in seguito a venditaall'incanto, salvo che non possa impugnare la divisione contestandone ilpresupposto e deducendo un titolo di possesso diverso da ogni altro chepossa derivargli dalla disciolta comunione (Sez. 2 , Sentenza n. 15504 del13/06/2018).Il giudizio di divisione presuppone, quindi, il riconoscimentodell'appartenenza delle cose in comunione.Tale orientamento è stato delineato da Cass. n. 8641/2024 (nonmassimata), cui è seguita Cass. n. 12258/2025, che, sulla base dellanatura del giudizio di divisione e delle sue peculiarità procedimentali, haaffermato l’esistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza in sensotecnico-giuridico tra il giudizio di usucapione e quello di divisione,richiamando gli approdi cui sono giunte le Sezioni Unite con sentenza N.10027/2012, ribadita in parte qua dalla sentenza delle Sezioni UniteN.21763/21 e dall'ordinanza n. 9470/22. In tale decisione, applicativadella sentenza delle Sezioni Unite n. 21763/2021, si afferma che, qualoratra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art.Numero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/2026295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causapregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa siadefinita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice dellacausa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione,sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte delgiudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la suastabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato disospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'eserciziodel potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2,c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di unaragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possaessere riformata o cassata.3.5. Le citate pronunce hanno composto il contrasto giurisprudenziale chesi era determinato in seguito all’enunciazione del principio di diritto,secondo cui tra la domanda di scioglimento di una comunione immobiliaree la domanda di usucapione di uno degli immobili da dividere non sussisteun rapporto di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c (Cass. n.4183/2016).In consapevole contrasto con tale principio si era posta Cass. n.2951/2018, rilevando le implicazioni dell’affermazione secondo cui ladecisione della causa di usucapione di alcuni dei beni oggetto dellacomunione non impediva la decisione della causa di divisione ereditaria,ben potendo successivamente, ove la causa di usucapione fosse statadecisa in senso favorevole, ripartirsi diversamente le quote tra i coeredi,ferma restando la possibilità di procedere a una divisione parziale dei beninon oggetto di contestazione. Si osserva in sentenza come taleaffermazione finiva per ammettere l'influenza della sentenza di usucapionesul processo divisionale, senza considerare che, qualora la divisione siapronunciata con sentenza e non con l’approvazione del progetto didivisione, sia ineludibile la potenzialità di giudicati contraddittori.Numero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/20264. Nel caso di specie, esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica tra ilgiudizio di divisione pendente innanzi al Tribunale di Milano tra Robertodi nullità, inefficacia ovvero di simulazione dell’atto di riscatto da parte deisoci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA] inrelazione alla quota di partecipazione del 25% del capitale sociale dellaBrefis s.r.l., già appartenuta alla de cuius [OSCURATO:PERSONA], che iconvenuti hanno chiesto inserirsi nell’asse ereditario.Il giudizio pregiudicato, pendente innanzi al Tribunale di Milano, è statocorrettamente sospeso con l’ordinanza impugnata in attesa delladefinizione del giudizio pregiudicato pendente innanzi al Tribunale diRoma.Una volta che la causa innanzi al Tribunale di Roma sia stata definita consentenza non passata in giudicato, spetterà al giudice della causadipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo ilvincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudiziopregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la suastabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato disospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'eserciziodel potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2,c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di unaragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possaessere riformata o cassata.5. Il ricorso per regolamento di competenza deve, pertanto, essererigettato, confermandosi il provvedimento di sospensione.In ragione del suindicato contrasto giurisprudenziale, le spese del presentegiudizio devono essere integralmente compensate.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 23719/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 24842/2026Data pubblicazione 28/08/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13,se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese delpresente regolamento.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 14 maggio 2026.Il Presidente