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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09402/2026

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proprio, condomicilio telematico al proprio indirizzo [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in concordato preventivo-intimata-avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 945/2025depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 26/02/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24978/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 9402/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 12/04/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proprio, condomicilio telematico al proprio indirizzo [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in concordato preventivo-intimata-avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 945/2025depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 26/02/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24978/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 9402/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 12/04/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09402/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris