CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 15261/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28770/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e associati -intimati avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia 1893/2017 depositata il 3.05.2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].. RILEVATOCHE 1. Dal controllo sui modelli di pagamento unificato per l’anno di imposta 2006, risulta l‘utilizzo da parte dello studio associati Rossi associati di importi a credito in compensazione con l’IVA ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241/97 per un totale di euro 5.700,24;L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che detti crediti fossero inesistenti in quanto lo studio non era soggetto IRPEF e comuqnue lo Studio aveva ribaltato sul socio le eventuali residui di ritenute; chiariva difatti l’Agenzia che ai sensi dlla’rt. 5TUIR le ritenute previste dagli artt. 23 e ss del d.P.R. 600/73 dovrebbero essere trasferite ai soci in proporzione alal quota di partecipazione agli utili, così che costoro possano scomputarla dalla loro Irpef di periodo. Analogamente operava per l’annualità 2007 lo studio associato., con importi a credito in compensazione per euro 29.694,73, ritenuto anch’esso inesistente. [OSCURATO:PERSONA] proponeva distinti ricorsi chiedendo l’annullamento degli atti emessi dall’Agenzia , sul rilievo che il socio aveva retrocesso le ritenute per estinguere obbligazioni societarie. La CTP di Milano accoglieva i ricorsi del contribuente. Interposto gravame, la CTR della Lombardia respingeva l’appello dell’amministrazione finanziaria. Ricorre pe la cassazione della sentenza ind icata in epigrafe l’ente finanziario sulla base di quattro motivi. Il contribuente è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con la prima censura si deduce la nullità della sentenza della Regionale per violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/92 ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; per avere il decidente omesso di descrivere le circostanze fattuali della controversia ed esposto le argomentazioni che l’hanno indotta al rigetto del gravame, limitandosi ad affermare che l’Ufficio non aveva specificato i motivi della riforma, assumendo che essa aveva reiterato le difese già svolte in primo grado. A tal fine trascrive l’atto di appello a pagina 27/A in cui sono chiaramente individuati i motivi del ricorso in relazione alla illogicità della sentenza, assenza di soggettività ai fini Irpef dello studio associato, ribadendo che le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico e o scrittura privata autenticata di costituzione , di talchè il reddito va ripartito in base al principio di trasparenza tra i soci che risultano tali alla chiusura del periodo di imposta; in particolare ribadiva che le società subiscono in proprio le ritenute previste dagli artt. 23 e ss citati che in via ordinaria dovrebbero essere trasferite ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, così che questi possano scomputarla dalla loro IRPEf. 2. Con la seconda censura si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. 546/92, nonché dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., ex art. 360, n. 4, c.p.c.; per avere la Regionale ritenuto che l’appellante non avesse specificato i motivi del gravame, pur avendo censurato la sentenza di primo grado e con motivi specifici. 3. Il terzo strumento di ricorso lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. 546/92 ex art. 360, n.4), c.p.c. per avere la regionale dichiarato l’inammissibilità del gravame per assenza di motivi specifici di impugnazione. 4. L’ultimo mezzo prospetta nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/92 ex art. 360, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente , limitandosi ad affermare che difettano i motivi specifici della impugnazione. 5. Le ce nsure, in quanto tra loro osmotiche, possono essere trattate congiuntamente. 6. Questa Corte ha chiarito circa la specificità dei motivi di appello nel processo tributario che“Mutuando i risultati ermeneutici maturati nel settore processual- civilistico, in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza è ripetutamente intervenuta, e, con riguardo alla formulazionedell’art. 342 c.p.c., novellata dalla riforma del 2012, ne ha perimetrato il significato, chiarendo innanzitutto come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell’atto d’appello, recependo invece l’interpretazione che della norma (vigente anteriormente alD.L. 83 del 2012), aveva già elaborato la giurisprudenza della Corte, condivisa dalla dottrina maggioritaria (sulla portata della novella del 2012 cfr. innanzitutto Sez. U, sent. n. 27199/2017). Si è a tal fine chiarito che il nuovo testo dell’art. 342 cit., come già affermato nei precedenti arresti che avevano enucleato il significato del vecchio testo della norma (introdotti con la riforma del 1990), esige che “le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l’eventuale violazione di legge…… Va quindi riaffermato, recuperando enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, che nell’atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.” (da ultimo cfr. anche ord. n. 11197/2019). 7. Il principio enucleato è quello secondo cui la parte appellante deve porre il giudice superiore nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta,dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Tali conclusioni erano quelle cui la giurisprudenza era pervenuta nella vigenza della precedente formulazione della norma, che faceva un espresso richiamo ai “motivi specifici”, al pari di quanto richiede, nella materia tributaria, ild.Lgs. n. 546 del 1992,art. 53, (sin da Cass., sent. n. 887/1987; e poi 3809/1994; Sez. U, 16/2000; 11235/2002, sino a 22502/2014, secondo cui il requisito della specificità dei motivi, di cuiall’art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, con verifica da effettuarsi in concreto, quando l’atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta nè l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, nè una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione). Sicchè il giudizio, nel rispetto del principio del tantum devolutum quantum appellatum, resta inequivocabilmente nell’alveo di una revisio prioris instantiae, senza trasformare l’a ppello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione, che è a critica vincolata (cfr. ord. n. 13535/2018; Cass. 5161 del 26.02.2020). 8. I principi enucleati sono peraltro coerenti con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al contenzioso tributario, laddove si sostiene che la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione, che ai sensi deld.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sonoravvisabili qualora il gravame, benchè formulato sinteticamente, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco. Si sostiene a tal fine che gli elementi di specificità dei motivi possono essere ricavati anche per implicito dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass., ord. n. 20379/2017); e ancora più nettamente si sostiene che nel processo tributario il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, contestino il fondamento logico-giuridico di quest’ultima, mentre non è richiesta una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate, quando siano evincibili, anche implicitamente, dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso (Cass., sent. n. 32954/2018; 9083/2017), con l’unico concreto limite dell’atto di appello che riproduca le argomentazioni a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza neppure il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma e senza alcuna parte argomentativa che miri a contestare il percorso logico- giuridico della sentenza impugnata (Cass., ord. n. 1461/2017). In conclusione la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dalD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (ord. n. 30525/2018; 1200/2016; 3064/2012). Alla luce di quanto evidenziato nel caso de quo la lettura dell’atto d’appello consente di superare pienamente la denunciata sua inammissibilità per difetto di specificità dei motivi. E’ sufficiente evidenziare che nei passaggi dell’atto d’appello, riportati nel rispetto del principio di autosufficienza, i motivi di impugnazione ribadiscono anche quelli del ricorso introduttivo, ma con quasi costante riferimento alle argomentazioni utilizzate dal giudice provinciale (cfr. atto di appello trascritto nel ricorso).In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per il riesame alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il riesame, alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche a