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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15872/2026

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to a CAIVANO il 14/01/1960Cipolla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Gallo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Leodato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Natale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Pagnano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Pagnano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Sollami [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti i motivi di ricorso adeccezione dei motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per il quale chiede il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, giudicando sulleimpugnazioni proposte avverso la sentenza pronunciata in data 20 novembre 2023, aseguito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diNapoli, per quanto di interesse ai presenti fini,- ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B4), confermando nel resto lasentenza di primo grado, che lo aveva condannato alla pena di diciotto anni di reclusione,in ordine ai reati di cui ai capi A), B), B1), B2), B3), B5), B6), B8), B9), B11) e C12);- ha concesso le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], stimandoleequivalenti all’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen., e ha rideterminato lapena inflitta per i reati di cui ai capi A) e C12), in otto anni di reclusione;- ha concesso le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], stimandoleequivalenti all’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen., rideterminando la penainflitta per il reato di cui al capo A), in sei anni e otto mesi di reclusione;- ha concesso le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], stimandoleequivalenti all’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen., e ha rideterminato lapena inflitta per i reati di cui ai capi A), B), B2), B3), B4), B5), B6), C5), C6), C7), C9),C14), C15), C17), C18), C19) e C20) in quattordici anni di reclusione;- ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi C5), C6), C19) e C20) e, esclusa lacircostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione ai capi C), C1) e C7), ha rideterminato la pena inflitta per i reati di cui ai capi C), C1) e C7), in tre anni, cinquemesi e dieci giorni di reclusione ed € 10.000 di multa;- ha concesso le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], stimandoleequivalenti all’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen., ed ha rideterminato lapena inflitta per i reati di cui ai capi A) e B8) in sette anni e quattro mesi di reclusione;- ha concesso le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], stimandoleequivalenti all’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen., ed ha rideterminato lapena inflitta per i reati di cui ai capi A), C7), C19) e C20) in otto anni di reclusione;- ha concesso le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], stimandoleequivalenti all’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen., ed ha rideterminato lapena inflitta per i reati di cui ai capi A) e B) in sette anni e quattro mesi di reclusione;- ha concesso le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA],stimandole equivalenti all’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen., ed harideterminato la pena inflitta per i reati di cui ai capi A), C19) e C20) in otto anni e ottomesi di reclusione.- ha concesso le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], stimandoleequivalenti all’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen., ed ha rideterminato lapena inflitta per i reati di cui ai capi A), C16), C17), C18), C19) e C20) in otto anni e ottomesi di reclusione.2.

All’esito del presente giudizio, le due sentenze di merito hanno ricostruitol’operatività dell'associazione di stampo camorristico contestata al capo A), facente capoa [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che si era imposta a Caivano a partire dalnovembre 2019 immediatamente dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva proseguito lesulle estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti, potendo contare su una vastadisponibilità di armi, persino da guerra.Delineato il contesto storico in cui si è formato il sodalizio criminoso oggetto diindagine, sviluppatosi sullo sfondo del contrasto già insorto tra [OSCURATO:PERSONA] ed il clanSauttoCiccarelli, la Corte evidenziava come la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] l’8ottobre 2019 e, poco dopo, l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi affiliati il 12 novembre 2019,avessero lasciato “campo libero” alla nuova coppia AngelinoGallo.Le indagini — fondate in particolare sulle captazioni ambientali e telefoniche, oltreche sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia — consentivano di accertare numerosireati fine, sia nel settore del traffico di stupefacenti sia in quello delle estorsioni, oltre che inmateria di armi.La Corte d’appello di Napoli passava poi all’analisi delle posizioni dei singoliassociati, rilevando che molti di essi avevano rinunciato ai motivi di appello inerenti almerito assolutorio; tale condotta, ritenuta sintomatica di una minore capacità a delinquere,veniva valorizzata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche,giudicate equivalenti alle aggravanti contestate.All’esito della disamina dei motivi di gravame, venivano emesse le statuizioniprocessuali di cui in premessa nei confronti degli imputati.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, attraverso due distinti atti.

3.1. Il primo atto, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], consta di quattro motivi.3.1.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.proc. pen. e vizio della motivazione.La sentenza impugnata è palesemente viziata sia da difetto assoluto di motivazioneche da violazione di legge in ordine alle modalità con le quali si è proceduto allavalutazione delle prove.Le indagini poste a base ed a fondamento del presente procedimento hannoconsentito di acclarare l'esistenza e l'operatività da novembre 2019 a maggio 2020 di unaorganizzazione stabile, radicata e capillare dedita alle estorsioni sì allo spaccio di sostanzestupefacenti.Ciò che si contesta in ricorso è il coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nella consorteriacamorristica oggetto di indagine; evidenzia in particolare la difesa come l'attribuzione diuna posizione verticistica all'interno dell'associazione mafiosa oggetto di indagine è stata,dai Giudici di merito, desunta esclusivamente da intercettazioni indirette, mentre nessunacaptazione, perquisizione, sequestro, controllo, appostamento ha riguardato la figura diAntonio [OSCURATO:PERSONA].Precisamente, osserva il difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],direttamente intercettati, sfruttavano la figura dell'[OSCURATO:PERSONA], scarcerato dopo più ditrent'anni di reclusione, e spendevano il suo nome ad insaputa del medesimo e senzatener conto del nuovo percorso di vita dello stesso intrapreso; nuovo percorso di vitaconfermato dal provvedimento della Corte di appello di Napoli che revocavaanticipatamente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicatagli nelfebbraio 2020.La figura defilata dell ' imputato emergeva con chiarezza dal contenutodell'interrogatorio di garanzia reso il 12/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA], convivente diMassimo [OSCURATO:PERSONA], riportata nelle parti salienti a pagina 6 del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], quindi, millantava la conoscenza con l'[OSCURATO:PERSONA], tanto che le stessepresunte vittime delle estorsioni contestate oltre che i medesimi sodali lamentavano di nonriuscire ad interfacciarsi con l'imputato, mai presente alle riunioni ed al quale i presuntiregali estorti alle persone offese non pervenivano.

D'altronde lo stesso [OSCURATO:PERSONA] più volteribadisce di essere lui a comandare a Caivano, ad esempio nel corso della conversazioneambientale del 29 gennaio 2020.Ebbene, il compendio probatorio a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] è costituito dalle dichiarazionidei collaboratori di giustizia e dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali.Quanto ai collaboratori di giustizia, essi parlano della figura di [OSCURATO:PERSONA] solo derelato, non avendolo mai direttamente conosciuto, vista la lunga detenzione dell'imputato.Con riferimento invece alle intercettazioni le stesse, come già detto, sonoprevalentemente intercorrenti tra terze persone, mentre solo in due intercettazioni gliinquirenti hanno ritenuto che la voce captata appartenesse all’[OSCURATO:PERSONA].

Di talericonoscimento, tuttavia, non vi è alcuna prova non essendo dimostrato in che modo siricaverebbe la profonda conoscenza della voce dell'imputato, tanto più in ragione dellacircostanza che i fatti sarebbero avvenuti tra il novembre 2019 ed il maggio 2020, e quindiin epoca prossima alla scarcerazione dell'imputato medesimo.

Eppure, osserva la difesa,agli atti non vi è un'annotazione di servizio che attesti il riconoscimento vocale da partedegli operanti di polizia giudiziaria, né, essendo l’imputato da poco scarcerato, il suotimbro vocale poteva essere riconoscibile da parte degli operanti, dal momento che la suavoce non era mai stata oggetto di captazione investigative.La motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell’Angelinoè quindi manifestamente illogica e contraddittoria, oltre che strutturalmente carente rispettoalla prova della corretta sua identificazione.In ogni caso, quand'anche si ritenesse provata la partecipazione dell’imputato nellacontestata associazione, certamente erronea è l'attribuzione al medesimo del ruolo dicapo o promotore, dal momento che è lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nella già citata conversazione del29 gennaio 2020, ad affermare di essere lui a comandare; né la conversazione richiamatadalla Corte territoriale a fondamento del ruolo di vertice ricoperto dalla [OSCURATO:PERSONA] è idonea asupportare tale contestazione, dal momento che proprio detta conversazione, del04/12/2019, costituisce ulteriore conferma del fatto che il comando era completamenteaffidato al [OSCURATO:PERSONA], il quale strumentalizzava la figura dell'[OSCURATO:PERSONA] per affermarsi sulterritorio.3.1.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.proc. pen. e vizio della motivazione, con riferimento all’affermazione di responsabilità inordine ai reati sub B), B1), B2), B3), B5), B6), B8), B9), B11).Evidenzia in premessa la difesa come le richieste estorsive prevedessero una primafase, nel corso della quale gli autori facevano riferimento a regali da fare ad AntonioAngelino, scarcerato dopo una lunghissima detenzione, ed al quale si doveva rispetto; sela vittima non comprendeva immediatamente l'obbligatorietà del regalo si passava alleminacce esplicite; osserva tuttavia la difesa come i soggetti si presentavano a nomedell'[OSCURATO:PERSONA] all'insaputa di quest'ultimo, al quale infatti le condotte estorsive vengonocontestate in qualità di mandante, senza che vi sia alcuna prova in tal senso.In particolare, con riferimento al capo B) -tentata estorsione ai danni del titolare dellaunitamente a [OSCURATO:PERSONA], a dare le indicazioni operative agli esecutori materialidell’estorsione; ed è sempre [OSCURATO:PERSONA] a fare il nome dell'[OSCURATO:PERSONA] come fonte digaranzia.

Nessuna prova, tuttavia, sussiste che l'[OSCURATO:PERSONA] si fosse accordatoprecedentemente con il [OSCURATO:PERSONA].Anche nell’episodio di cui al capo B1) - estorsione consumata ai danni del titolaredella concessionaria AUTOMACAR, in epoca prossima al 25/11/2019 - è sempreMassimo [OSCURATO:PERSONA] ad utilizzare ed a servirsi della figura dell'[OSCURATO:PERSONA], ad insaputa diquest’ultimo, come risulta dal contenuto della conversazione del 25/11/2019, riportatanelle sentenze di merito.Quanto alle estorsioni contestate al capo B2), ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA]., dalla conversazione del 16/12/2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] emerge conchiarezza che non vi era alcun accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed anzi [OSCURATO:PERSONA] tratteneva iregali che riceveva asseritamente per l’[OSCURATO:PERSONA], il quale veniva quindi strumentalizzato asua insaputa.A fondamento dell’episodio estorsivo di cui al capo B3) — tentata estorsione ai dannidella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. — viene richiamata l’intercettazione ambientale del25/11/2019, che vede quali interlocutori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AntonioCeliento.

Proprio da tale conversazione, tuttavia, emerge il modus operandi di [OSCURATO:PERSONA],consistente nel millantare un rapporto di conoscenza e frequentazione con AntonioAngelino: infatti, parlando con la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] afferma di stare in quel momentocomunicando telefonicamente con l’[OSCURATO:PERSONA], circostanza che non ha trovato riscontronegli atti, poiché, pur essendo l’utenza di [OSCURATO:PERSONA] costantemente monitorata, non risultaalcuna comunicazione con l’odierno ricorrente.Con riferimento all'estorsione ai danni del gestore del bar Moschino di cui al capoB5), lamenta la difesa come nel provvedimento impugnato risulti completamente assente lamotivazione in riferimento alla responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA].Analogamente, con riferimento alle estorsioni ai danni di diversi esercizi commercialidi cui al capo B6), difetta alcuna prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente ricevutole somme di denaro, di cui parlano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corsodell'ambientale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], posta fondamento degli episodi.Quanto alla tentata estorsione ai danni del titolare della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., di cui alcapo B8), si contesta, come già argomentato nel precedente motivo di ricorso, l'assenza diprova in ordine al riconoscimento della voce dell'[OSCURATO:PERSONA] quale interlocutore dellaconversazione ambientale e intercettata, e posta a fondamento della sua responsabilità.Il capo B9) attiene alla contestazione della tentata estorsione ai danni dell'eserciziocommerciale MD Discount: anche in questo caso la responsabilità dell'imputato vienericavata dal contenuto di un ambientale in cui, secondo gli operanti, sarebbe statariconosciuta la voce dell'[OSCURATO:PERSONA], senza che di tale circostanza sia stata fornita provacerta, come già sopra argomentato.Con riferimento alla tentata estorsione ai danni del titolare di una gioielleria di cui alcapo B11), la prova della responsabilità viene nuovamente desunta dal contenuto diconversazioni intercettate tra terzi, nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento all'Angelinoad insaputa di quest’ultimo.

In ordine nello specifico episodio in oggetto, viene altresìrichiamata un'ulteriore conversazione ambientale alla quale avrebbe partecipato ancheAngelino; osserva tuttavia la difesa come, a margine delle problematiche già soprasviscerate relativamente alla identificazione dell'imputato, proprio dal contenuto di dettaconversazione si evince chiaramente come il [OSCURATO:PERSONA] agisse ad insaputa dell'odiernoricorrente.3.1.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.proc. pen. e vizio della motivazione, con riferimento all’affermazione di responsabilità inordine al reato di cui al capo C12).Sussiste il difetto assoluto di motivazione con riferimento all’affermazione diresponsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo di imputazione sub C12), attinente al reato didetenzione e porto di una pistola ed una mitragliatrice con munizioni.

Dalla conversazionedel 12/12/2019, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quand’anche siipotizzasse che l’uomo di sessantatré anni di cui gli interlocutori parlano sia propriol’odierno ricorrente, emerge tuttavia con chiarezza che, contrariamente a quanto ritenutodai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] non abbia offerto alcuna mitragliatrice all’imputato.3.1.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis,99 e 133 cod. pen. e vizio della motivazione, quanto all’omessa concessione dellecircostanze attenuanti generiche ed alla omessa esclusione della recidiva.Quanto alla mancata esclusione della recidiva, osserva la difesa come non possonoessere considerati espressione di una maggior pericolosità sociale e di colpevolezza iprecedenti ormai risalenti nel tempo riportati dall'imputato; in più la difesa aveva, nel corsodel dibattimento, allegato cospicua documentazione attestante il cambiamento di vita delricorrente, nonché il provvedimento della Corte d'appello di Napoli che aveva revocatoanticipatamente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata almedesimo.Tali elementi positivi di valutazione sono stati completamente pretermessi dallaCorte territoriale.In punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte d'appello nonha in alcun modo tenuto conto della documentazione attestante il nuovo percorso di vitadell'odierno ricorrente.3.2.

Il secondo atto, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è articolato in sette motivi.3.2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penaledell'imputato in relazione a tutte le ipotesi di reato in contestazione.Sotto un primo profilo la difesa lamenta come nel caso in esame non possa ritenersisussistente la contestata associazione di stampo camorristico che, secondo l’impostazioneaccusatoria, che i Giudici di merito hanno ritenuto fondata, operava nel territorio di Caivanoe zone limitrofe, gestendo in via esclusiva i settori delle estorsioni e dello spaccio disostanze stupefacenti, ed era capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalnovembre 2019 al maggio 2020.Dopo avere richiamato i criteri discretivi che distinguono i reati concorsuali da quelloassociativo, osserva la difesa come nel caso in esame non siano individuabili i tratti dellastruttura organizzativa attraverso la quale si sarebbe realizzata l'attività illecita ascritta agliimputati; né vi è corrispondenza tra quanto sostenuto nella sentenza di condanna e quantostatuito in altri provvedimenti emessi dal Tribunale di Napoli.Non corrisponde al vero, in particolare, l’affermazione per cui il clan oggettodell’odierno procedimento avrebbe operato in via esclusiva nella zona di Caivano dalnovembre 2019 a maggio 2020, dal momento che provvedimenti giudiziari irrevocabili(sentenza GIP Napoli del 26/07/2021) hanno acclarato che nella medesima zona il clanSautto- Ciccarelli risultava operativo dal 2014 sino a febbraio 2020.Anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Angelo, VincenzoIuorio e [OSCURATO:PERSONA] emerge che nella zona di Caivano operava il clan [OSCURATO:PERSONA] che, al più, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe occupato esclusivamente di estorsioni solodopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], e quindi da marzo del 2020, con conseguenteridimensionamento a soli tre mesi della contestata condotta.Quanto alla conversazione intrattenuta il 25/11/2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e FrancoGaglione, richiamata in sentenza a pag. 42, contesta la difesa che il soggetto chiamatoTobia, di cui i due interlocutori parlano, si identifichi in [OSCURATO:PERSONA], in assenza diprove certe in tal senso.Tutte le altre fonti di prova utilizzate al fine di identificare il prevenuto come capo epromotore del sodalizio in contestazione sono costituite da intercettazioni telefonicheinerenti ai singoli reati fine, che tuttavia necessitano di un’attenta valutazione.Nello specifico, quanto al capo B), la fonte di prova è costituita dalla captazioneambientale n. 7666642 del 25/11/2019, ore 18:41, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] con i sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; anche a voler ammettere che ilriferimento effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] a tale “Tubia” sia all'odierno ricorrente, è comunqueevidente, dalla lettura del testo della conversazione, che il riferimento che il [OSCURATO:PERSONA] fa adAngelino [OSCURATO:PERSONA], poggia su un mero interesse personale del [OSCURATO:PERSONA] stesso – unicomandante del delitto-, il quale evidentemente ritiene che il nome dell'[OSCURATO:PERSONA] possaindurre la persona offesa a consegnare una somma superiore.Il capo B1) si fonda su un’unica intercettazione (la n. 7667298 del 25/11/2019) nellaquale il ricorrente non figura tra i colloquianti; né dalla lettura del testo della conversazioneemerge alcuna prova del coinvolgimento nell’episodio estorsivo dell’[OSCURATO:PERSONA].Con riferimento al capo B2), l’unica conversazione nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA],parlando con la moglie, parla dell’[OSCURATO:PERSONA] (progr. 9490730 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), è chiaramentedimostrativa dell’estraneità dell’imputato dai fatti contestati.Quanto al capo B3), evidenzia in primo luogo la difesa come la persona offesa delreato si sia rivolta, per risolvere un proprio problema personale, al [OSCURATO:PERSONA] e non all’[OSCURATO:PERSONA];secondariamente si osserva che l’esame della conversazione intrattenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e lap.o. [OSCURATO:PERSONA], (progr. 7670048 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) evidenzia chiaramente come la richiestaestorsiva provenga solo da [OSCURATO:PERSONA], il quale spende il nome dell’[OSCURATO:PERSONA] solo per ottenereuna somma di denaro maggiore.

Infine, le dichiarazioni del collaboratore di giustiziaAntonio D’Angelo sono del tutto ininfluenti dal momento che esse riferiscono di un periodostorico (2004) diverso da quello in cui si collocano i fatti in contestazione.Il capo B5) si fonda su alcune conversazioni in cui si fa un generico riferimento aduno “zio”, ma non vi sono ulteriori dati dai quali poter desumere che il soggetto siaidentificabile nell'odierno imputato.Quanto al capo B6), secondo la Corte territoriale la fonte di prova sarebbe costituitada alcune conversazioni nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] parla a [OSCURATO:PERSONA] somme versate a “Tubia”: non vi sono tuttavia elementi sulla base dei quali poterdesumere che il “Tubia “al quale si fa riferimento sia effettivamente l'odierno imputato, néche le somme di denaro di cui i conversanti parlano siano state effettivamente incassatedal prevenuto e non siano invece mere illazioni del [OSCURATO:PERSONA].Dalle captazioni poste dai Giudici di merito a fondamento del reato di cui al capo B8)non emerge alcun diretto coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nei fatti contestati, ma, al più, unamera conoscenza di essi.

Con riferimento al capo B9), ritiene la difesa che, anche ammettendo che quandoRaffaele Chioccarelli parla di “Tibiuccio” faccia riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], in ognicaso non vi è prova che sia lui l'effettivo mandante dell'estorsione, e non invece che imandanti siano altri, i quali spendono il nome dell'[OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere rispetto nelterritorio di Caivano; ne è la dimostrazione che non viene mai contattato un'utenza chepossa essere collegata anche indirettamente all’imputato.Analogamente, quanto al capo B11), dall’esame delle conversazioni poste afondamento dell’episodio estorsivo, non emerge mai il coinvolgimento diretto delprevenuto.Venendo al capo C12), rileva innanzitutto la difesa come l’unica conversazionerilevante sia costituita dalla progr. 9132279, nel corso della quale gli operanti hannoindividuato la presenza dell’odierno imputato: si osserva tuttavia come, in assenza diservizi di o.c.p., non possa essere certa l’operata identificazione, non emergendo conchiarezza su quali elementi gli operanti abbiano potuto identificare, con certezza, chel’interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] era l’odierno imputato.In ogni caso il mero riferimento verbale al possesso di una pistola, in assenza disequestro, ben potrebbe costituire una mera millanteria da parte del conversante, stante ilcontesto criminale di riferimento.Quanto al mitragliatore, la sua detenzione non può essere ascritta all’[OSCURATO:PERSONA] dalmomento che è [OSCURATO:PERSONA] a sostenere di possederlo.Infine, quanto al capo A), l’estraneità dell’[OSCURATO:PERSONA] rispetto alle attività del [OSCURATO:PERSONA], cheutilizzava il suo nome per accrescere il proprio prestigio, è comprovata dalla già citataconversazione n. 9490730, oltre che dal provvedimento versato in atti con il quale la Corted’appello di Napoli ha revocato la misura della prevenzione speciale, ritenendo cessata lapericolosità sociale dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché da tutta la documentazione già depositata dalladifesa attestante che il prevenuto, dopo la sua lunga detenzione, aveva intrapreso unpercorso di vita regolare e rispettoso della legge.

Rilevante è infine la circostanza che ilprevenuto non figuri tra i soggetti indagati e poi condannati dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli, con sentenza ora definitiva, per l’associazione,capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], di cui all’art. 74 d..R. 309 del 1990, aggravato ex art. 416bis.1 cod. pen. con operatività da maggio 2019 a giugno 2020.3.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 416comma 2 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dellacondotta ascritta al prevenuto nell'ipotesi di partecipe al sodalizio anziché di promotoredello stesso.Per negare la riqualificazione del ruolo dell’imputato da promotore a mero partecipedel sodalizio contestato al capo A), la Corte d'appello ha valorizzato le captazioni dallequali emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano un potereorganizzativo e gestorio all'interno della compagine criminale; la Corte ha tuttavia omessodi considerare che in nessuna delle conversazioni citate vi è la presenza del prevenuto,essendo sempre terze persone a fare a lui riferimento.È poi pacifico che, diversamente da quanto indicato nel capo di imputazione,l'[OSCURATO:PERSONA] non fosse coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, di cui si occupava soloGallo con altri sodali; del pari è emerso dalle indagini svolte, come l'[OSCURATO:PERSONA] non sioccupasse del settore delle armi né che il prevenuto fosse mai direttamente coinvolto nellarisoluzione di questioni private tra gli abitanti di Caivano; sempre [OSCURATO:PERSONA] è poi il soggetto adorganizzare il c.d.

“banco alimentare” nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-Quanto alle condotte di natura estorsiva contestate al prevenuto, da nessuna dellecaptazioni si evince che fosse l'[OSCURATO:PERSONA] a stilare la lista delle vittime o a individuare lasomma che dovevano pagare.Quand'anche si ritenesse provato che effettivamente fossero state elargite somme didenaro in favore del prevenuto, questi era comunque privo di qualunque potereorganizzativo dirigenziale e gestorio.3.2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 416 biscomma 4 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadell'aggravante dell'associazione armata.Osserva la difesa come, con riferimento alla posizione del prevenuto, non sianoemersi elementi idonei a dimostrare che egli fosse a conoscenza della disponibilità di armida parte del sodalizio, né del luogo in cui le stesse erano custodite; ne consegue che nonsi è mai determinata una situazione di fatto tale da porre l’imputato nella condizione didisporre, anche autonomamente, delle armi in questione, non configurandosi quindineanche una connivenza con l'autore materiale del reato di detenzione.3.2.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 416 bis.1cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravantedell’agevolazione e metodologia mafiosa in relazione a tutti i reati satellite contestati alprevenuto.Sotto il profilo dell'agevolazione, difetta nei confronti del prevenuto l'accertamentocirca la sussistenza del dolo specifico costituito dalla volontà dell’[OSCURATO:PERSONA] di agevolare ilsodalizio.

Quanto al metodo mafioso, con riferimento ai delitti di detenzione e porto di armi,manca nel caso in esame la presenza di un soggetto passivo nei confronti del quale lacondotta agita sia idonea ad evocare la forza intimidatrice dell'associazione.Del pari, con riferimento ai delitti in materia di estorsione difettano del tutto glielementi che la giurisprudenza della Corte di legittimità, richiamata in ricorso, individua perritenere sussistente l'aggravante in argomento sotto il duplice profilo dell'agevolazione delclan mafioso e del metodo mafioso.3.2.5.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 99, 133cod. pen. e vizio della motivazione in ordine all'applicazione della contestata recidiva.Lamenta la difesa come la Corte territoriale non abbia fornito adeguata motivazionea sostegno della ritenuta sussistenza della contestata recidiva, tenuto anche conto che iprecedenti riportati dal prevenuto, seppur gravi, sono molto risalenti nel tempo.3.2.6.

Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis,133 cod. pen., e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche.La Corte d’appello ha omesso di fornire un’adeguata motivazione in ordine allamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.3.2.7.

Con il settimo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 132,133 e 81 cod. pen., e difetto di motivazione in ordine alla pena concretamente inflitta alprevenuto, anche a seguito del riconoscimento della disciplina della continuazione con ireati fine.La Corte d’appello ha omesso di fornire un’adeguata motivazione, tale da giustificarel’applicazione della pena concretamente inflitta ad [OSCURATO:PERSONA].La pena base per il più grave reato di cui al capo A) è stata stabilita in misuramaggiore rispetto al minimo edittale, senza che di tale discostamento sia stata data idoneagiustificazione; per i reati fine è stato applicato un aumento pari al minimo ai sensi dell'art.81 comma 4 cod. pen.

Evidenzia tuttavia la difesa come, se non fosse stata applicata alprevenuto la recidiva contestata, gli aumenti per la continuazione avrebbero potuto essereminimi.4. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi.4.1.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e133 cod. pen., e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche in misura prevalente alle aggravanti contestate.La Corte d’appello ha omesso di esplicitare le ragioni per le quali le concessecircostanze attenuanti generiche non possano essere valutate come prevalenti rispetto alleaggravanti.

In particolare, non è stato adeguatamente valorizzato il buon comportamentoprocessuale del prevenuto, il quale ha ammesso le sue responsabilità in ordine ai fatticontestati, rinunciando a tutti i motivi inerenti al merito.4.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133e 81 cod. pen., e difetto di motivazione in ordine alla pena concretamente inflitta alprevenuto anche a seguito del riconoscimento della disciplina della continuazione con lacondotta di cui al capo C12).La Corte d’appello ha omesso di fornire un’adeguata motivazione, tale da giustificarel’applicazione della pena concretamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, dopo avere riconosciuto il vincolo della continuazione tra il più grave reato dicui al capo A) ed il delitto di cui al capo C12), la Corte ha determinato la pena in aumentoper detto reato in anni due di reclusione, omettendo – in spregio alla più recentegiurisprudenza della Cassazione nella sua più autorevole composizione (cfr. Sez.

U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01) di fornire alcuna motivazione,essendosi limitata a richiamare genericamente la gravità del fatto per la tipologia di armidetenute.5. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi.5.1.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 589 cod.proc. pen., e vizio di motivazione con riferimento alla ravvisata e ritenuta rinuncia ai motiviassolutori da parte dell'imputato, che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha preannunciato dirinunciare ai motivi di appello afferenti alla richiesta assolutoria, mentre, alla successivaudienza del 03/12/2024, ha revocato tale volontà insistendo per la trattazione di tutte ledoglianze formulate con i motivi di appello.La difesa dell'imputato dapprima preannunciava, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], lavolontà di rinunciare ai motivi di appello sul merito; successivamente, anche sulla scorta diun rinvio appositamente concesso dalla Corte d'appello al fine di consentire ai difensori diinterloquire con i propri assistiti, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che, dopo un'interlocuzione con il proprio assistito, non intendeva piùrinunciare ai motivi di gravame afferenti alla richiesta assolutoria.

Ha quindi errato la Corted'appello nel ritenere che la rinuncia ai motivi principali resa all'udienza del 5 novembre2024 fosse irrevocabile, anche in considerazione del fatto che la dichiarazione di non volerpiù rinunciare a detti motivi avveniva prima delle conclusioni del Procuratore Generale.Tale rinuncia doveva quindi ritenersi effettuata nei termini, non avendo arrecato, tra l'altro,alcun pregiudizio alla speditezza del procedimento, né al giudizio della Corte.Non trova poi riscontro quanto sostenuto dalla Corte territoriale, secondo cui ladifesa avrebbe ribadito la volontà di rinunciare ai motivi assolutori all'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA].

La difesa ha infatti trattato oralmente tutti i motivi formulati nell'atto d'appello.5.2.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento al diniegodella richiesta di una pronuncia di bis in idem tra il reato associativo ex art. 416 bis cod.pen., contestato nel presente procedimento, e il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309 del1990, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 06/12/2024.Nel presente procedimento, il ricorrente risponde esclusivamente del reato di cuiall’art. 416 bis cod. pen., e il ruolo che nel capo di imputazione gli viene ascritto è quello diavere collaborato con il capo [OSCURATO:PERSONA], occupandosi principalmente delle attivitàlegate allo spaccio di sostanze stupefacenti.Le argomentazioni spese dalla Corte d’appello per respingere l’eccezione di ne bisin idem con riferimento alla condanna per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990,legate al diverso periodo temporale ed alla diversa compagine personale, sonomanifestamente illogiche, oltre che in contrasto con quanto affermato dalla Consulta nellasentenza n. 200 del 2016, e finiscono invero per confermare la correttezza dell’eccezione.In definitiva, la Corte d'appello omette di indicare quali condotte dell'imputatotravalichino la condotta associativa di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, e sianosignificative, in termini di affectio societatis, dell'ulteriore partecipazione all'associazione exart. 416 bis cod. pen., entrambe capeggiate da [OSCURATO:PERSONA].6. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce ununico motivo con il quale lamenta violazione di legge in relazione all’art. 416 bis, comma 2 cod. pen., e vizio di motivazione per essere stata ritenuta corretta la contestazione delruolo dirigenziale dell’imputato, nonostante dagli atti sia chiaramente emerso come ilricorrente fosse sottoposto ad una invincibile eterodirezione.

Si duole la difesa della totale obliterazione, da parte della Corte territoriale, diquanto gli stessi inquirenti hanno sostenuto nell’interpretazione dei dialoghi intercettati, daiquali emergeva con chiarezza il ruolo subalterno del [OSCURATO:PERSONA], che, in quanto vicario delGallo, a questi si doveva rapportare nello svolgimento delle attività illecite consumatenell’interesse dell’organizzazione.La difesa, a sostegno dell’assunto, aveva altresì sottolineato come nel paralleloprocedimento avente ad oggetto la commercializzazione dello stupefacente, la Corteterritoriale giudicante avesse preso atto dell’assenza di capacità di autodeterminazione delDi [OSCURATO:PERSONA], derubricando l’originaria incolpazione del ricorrente quale soggetto rivestenteruolo apicale nel sodalizio, a quello di mero partecipe, subalterno a [OSCURATO:PERSONA].

Evidenziava poi la difesa come le stesse informative di p.g., nel descriverel'organigramma criminale, definivano il [OSCURATO:PERSONA] come un fedelissimo gregario del [OSCURATO:PERSONA],pur inquadrandolo in un rapporto privilegiato con il capo indiscusso del gruppo.7. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi.7.1.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e133 cod. pen., e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche.La Corte d’appello ha omesso di fornire una motivazione in ordine alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, ignorando le plurime positiveargomentazioni a sostegno del loro riconoscimento, fornite dalla difesa del prevenuto.

Inparticolare, si era evidenziato il buon comportamento processuale del prevenuto, il qualesin dalle indagini preliminari ha ammesso gli addebiti; ed ancora la difesa evidenziavacome, a fronte di condotte criminose risalenti al febbraio 2017 (capi C e C1) ed asettembre 2019 (capo C7), il [OSCURATO:PERSONA] si era costituito in carcere il 4 ottobre 2019, e da alloraera sempre stato detenuto, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari anche a Caivano,fino all’esecuzione del provvedimenti restrittivo emesso nell’ambito del presenteprocedimento, senza mai incorrere in alcuna violazione.7.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133e 81 cod. pen., e difetto di motivazione in ordine alla pena concretamente inflitta alprevenuto, anche a seguito del riconoscimento della disciplina della continuazione con lecondotte di cui ai capi C1) e C7).La Corte d’appello ha omesso di fornire un’adeguata motivazione, tale da giustificarel’applicazione della pena concretamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA].La pena base per il più grave reato di cui al capo C) – quattro anni - è stata stabilitain misura maggiore rispetto al minimo edittale, senza che di tale discostamento sia statadata idonea giustificazione; dopo avere riconosciuto il vincolo della continuazione con i delitti di cui ai capi C1) e C7), la Corte ha determinato la pena in aumento per i reatisatellite in mesi sette di reclusione ed € 1500 di multa per ciascun illecito, omettendo – inspregio alla più recente giurisprudenza della Cassazione a sezioni unite (cfr. Sez.

U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01)- di fornire alcuna motivazione.8. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi.8.1.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e133 cod. pen., e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche in misura prevalente alle aggravanti contestate.La Corte d’appello ha omesso di esplicitare le ragioni per le quali le concessecircostanze attenuanti generiche non potessero essere valutate come prevalenti rispettoalle aggravanti.

In particolare, non è stato adeguatamente valorizzato il buoncomportamento processuale del prevenuto, il quale ha ammesso le sue responsabilità inordine ai fatti contestati, rinunciando a tutti i motivi inerenti al merito.8.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133e 81 cod. pen., e difetto di motivazione in ordine alla pena concretamente inflitta alprevenuto anche a seguito del riconoscimento della disciplina della continuazione con lacondotta di cui al capo B8).La Corte d’appello ha omesso di fornire un’adeguata motivazione, tale da giustificarel’applicazione della pena concretamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, dopo avere riconosciuto il vincolo della continuazione tra il più grave reato dicui al capo A) ed il delitto di cui al capo B8), la Corte ha determinato la pena in aumentoper detto reato in un anno di reclusione, omettendo di fornire alcuna motivazione, incontrasto con quanto recentemente affermato da Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269 – 01, per cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare lapena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reatisatellite.

9. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce un unicomotivo con il quale lamenta violazione di legge in relazione in relazione agli artt. 62 bis e125 comma 3 cod. pen., e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.La motivazione resa dalla Corte territoriale per negare la prevalenza alle circostanzeinnominate è meramente apparente.

La Corte d’appello di Napoli, in particolare, haomesso di valorizzare le considerazioni espresse dal primo giudice per escludere lacontestata recidiva, nonché ulteriori fattori positivi, quali la giovane età del prevenuto ed ilbuon comportamento processuale dimostrativo di ravvedimento e resipiscenza, per averel’imputato rinunciato ai motivi di appello sul merito assolutorio.10. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce un unico motivocon il quale lamenta violazione di legge vizio di motivazione con riferimento all'ipotesiestorsiva di cui al capo B) dell’imputazione; motivazione apodittica e contraddittoria con lerisultanze probatorie presenti in atti.Evidenzia la difesa come in relazione alla tentata estorsione in danno di AlfonsoNiscio, di cui al capo B) dell'imputazione, si sia già pronunciata la Suprema Corte diCassazione con sentenza sez. 6 n. 51232 del 22/11/2023, che ha annullato con rinviol'ordinanza cautelare emessa nei confronti dell'odierno ricorrente in relazione all'ipotesidelittuosa in argomento; il Tribunale del riesame di Napoli, in sede di rinvio, con ordinanzaemessa il 11/01/2024 ha quindi annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminarirelativamente al capo B) dell'imputazione per insussistenza della gravità indiziaria.

Inoltre,aggiunge la difesa, il capo e promotore dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA], a seguito digiudizio ordinario è stato assolto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] relativamente a tale vicendaestorsiva perché il fatto non sussiste.Manifestamente illogica è pertanto la motivazione resa dalla Corte d’appellonapoletana (pagg. 63 e ss., sentenza impugnata) laddove ritiene provato che la personaoffesa, che si trovava a Firenze, si fosse messa in contatto con gli estorsori, comecomprovato, secondo i giudici, dal tentativo di chiamata fatto sul telefonino di RussoSalvatore.

In realtà, evidenzia la difesa come non vi sia alcun elemento in atti per ritenereche la persona offesa, l'elettricista [OSCURATO:PERSONA], abbia tentato di chiamare il [OSCURATO:PERSONA] sulproprio cellulare.

Le argomentazioni rese sul punto dalla Corte di appello nella sentenza impugnatasono contraddittorie ed illogiche.11. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce un unicomotivo con il quale lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ed alla dosimetriasanzionatoria.La Corte d’appello, pur concedendo all’imputato, in accoglimento di motivo digravame, le circostanze attenuanti generiche, le ha valutate solo equivalenti rispetto alleaggravanti contestate, ed ha individuato una pena base sensibilmente superiore al minimoedittale, addivenendo sostanzialmente ad una riduzione della pena pressochéinconsistente rispetto a quella comminata in primo grado; ciò sulla base di una motivazionesommaria, adottata in modo generalizzato per la gran parte degli imputati, richiamandosolo la gravità delle condotte e la personalità del ricorrente.12. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce ununico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione all’art. 192 comma 1cod. proc. pen.Il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche nellamassima estensione, nonché la ritenuta sussistenza della recidiva.13.

All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di FabioPagnano e, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui al capo B) con rinvio per nuovo giudizio adaltra sezione della Corte di appello di Napoli; nonché deve essere annullata, sempre conrinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla quantificazione degliaumenti di pena per continuazione.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili nel resto.Parimenti inammissibili sono i ricorsi avanzati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre devono essere rigettati iricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

Sotto il profilo metodologico, giova brevemente ricordare quanto segue.In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen., nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità nonconsiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; laCorte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbianoesaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una correttainterpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti ese abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delleargomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza dialtre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 1, n. 42369 del16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

Esula quindi dai poteri della Corte di cassazione la formulazione di una nuova ediversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare ilgiudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice,accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lohanno condotto ad emettere la decisione.

Va poi osservato che il controllo in sede di legittimità viene esercitato, in viaesclusiva, sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi, attraverso i qualisi sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato; non sussiste possibilità,in questa sede, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove sianoeffettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie, come risultanti dagli atti delprocesso; sicché, nella verifica della eventuale fondatezza del motivo di ricorso ex art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non si sostanzianell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delleprove, coessenziale al giudizio di merito, bensì nel dovere – radicalmente differente - distabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b)abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; c) nell'interpretazione delleprove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, nonché le massime di comuneesperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire unagiustificazione razionale, circa la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Va ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative ol'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinareuna diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro caratteredi decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che noncostituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli datiestrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ognielemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività deglielementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impiantoargomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01;Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va, peraltro,ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quelladella decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primogrado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, inquanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementisu cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questionisommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato ilprimo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamentee criticamente censurate.In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello,fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile alquale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione,tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei aquelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni iviprese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenzedei due gradi di merito costituiscano una sola entità (sez. 2, n. 1309 del 22 novembre1993, dep. 1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250; sez. 3, n. 13926 del 1° dicembre 2011,dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).Quanto ai profili inerenti al trattamento sanzionatorio, va ribadito che la valutazionedei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena, compreso dunque ilgiudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., rientra nei poteri discrezionali del giudice ilcui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cuiall'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando, diversamente da quantoavvenuto, sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (Sez. 4, n. 16098 del22/02/2023, non massimata; Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, inmotivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione).

In ordine alle censure inerenti alle circostanze attenuanti generiche, rileva inveceevidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego siaquando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessielementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi,sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione(Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999 - 02; Sez. 4, n. 5875 del30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249 - 01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante,Rv. 182959 - 01.A quanto innanzi deve comunque aggiungersi che l'applicazione delle circostanzeconnotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cuiassenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 3, n. 24128del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339 - 01).

Il loro riconoscimento è difatti oggetto di ungiudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei afondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da partedel giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabilidagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso,rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01).3.

Passando ora alla disamina delle singole posizioni, pare opportuno iniziarel’analisi dall’esame del ricorso avanzato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il cuiaccoglimento riverbera effetti, ex art. 587 cod. proc. pen. anche in relazione alle posizionidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.

Il motivo unico proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce ilvizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del tentativo di estorsione contestatoal capo B), per l’assenza di riscontri sull’effettiva veicolazione della richiesta alla personaoffesa, è fondato.La ricostruzione accolta nelle sentenze di merito (cfr. pagg. 52, 53 sentenzad’appello e pagg. 102-104 sentenza di primo grado), come desunta dalle intercettazioniambientali, muove dalla premessa che [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato) eVincenzo [OSCURATO:PERSONA] avessero individuato in [OSCURATO:PERSONA] una potenziale vittima diestorsione e, quindi, avessero incaricato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di procederealla illecita richiesta.I due, recatisi il 25/11/2019, presso l’abitazione della persona offesa, non larinvenivano tuttavia in casa, perché la stessa si trovava a Firenze.La condanna è stata giustificata sul postulato che la richiesta estorsiva, pur nonformulata de visu dagli esecutori materiali, sarebbe stata comunque veicolata alla vittimada un terzo rimasto ignoto, sì che il [OSCURATO:PERSONA] – trovandosi a Firenze – si sarebbe messonell’immediatezza in contatto con [OSCURATO:PERSONA], come si è ritenuto di desumeredall’ambientale in cui [OSCURATO:PERSONA], avendo in mano il telefono di [OSCURATO:PERSONA], avverte unavibrazione/arrivo di chiamata e subito dopo fa il nome di “[OSCURATO:PERSONA]”.Sennonché tale ricostruzione si fonda su una catena inferenziale priva di adeguatoriscontro e, per come congegnata, assume carattere meramente congetturale: dall’esitoinfruttuoso della visita a domicilio e dall’arrivo di una chiamata sul telefono intestato aRusso non è logicamente dato ricavare, senza ulteriori elementi, né che la chiamataprovenisse dalla persona offesa, né che la persona offesa fosse stata raggiunta –direttamente o per interposta persona – dalla pretesa estorsiva (e non, più banalmente,dalla sola notizia della visita di terzi presso la propria abitazione).Il passaggio decisivo ipotizzato dai giudici (“qualcuno” avrebbe avvertito la vittimanon solo della visita, ma anche della sottesa richiesta estorsiva) resta, così, privo di basefattuale identificabile.In questa prospettiva, torna dirimente l’osservazione già posta in evidenza dallaCorte di cassazione (sez. 6, n. 51232 del 22/11/2023) in sede cautelare, circa i «vuoti eincongruenze logiche» del ragionamento probatorio, ove si sottolinea l’assenza di contenutisostanziali da assegnare alla «missione» compiuta presso l’abitazione della vittima, nonrinvenuta in casa, nonché la mancanza di elementi idonei a dimostrare l’effettivocoinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] – e, più in generale, l’effettiva proiezione all’esterno dellacondotta – nella fase in cui la richiesta illecita sarebbe stata portata a conoscenza deldestinatario.Ora, a prescindere dall’inequivoca emersione di atti preparatori (individuazione dellavittima, deliberazione del proposito e invio degli esecutori), la configurabilità del tentativo diestorsione richiede pur sempre l’accertamento di atti che, per idoneità e univoca direzione,siano effettivamente proiettati verso la costrizione della persona offesa; nel caso di specie,invece, l’elemento decisivo – vale a dire la prova che la richiesta estorsiva sia giunta,direttamente o per interposta persona, a conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] – resta sullo sfondo eviene surrogato da una mera supposizione (qualcuno avrebbe avvertito la persona offesadella visita e, insieme, della “sottesa” pretesa).Né vale osservare che, nella ricostruzione del delitto tentato, la soglia di punibilitàpossa talora essere anticipata sino a ricomprendere atti ancora qualificabili comepreparatori: secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, tali atti assumonorilievo ai sensi dell’art. 56 cod. pen. solo quando, avuto riguardo alle modalità concretedell’azione, al contesto spazio-temporale e ai mezzi impiegati, si traducano in una condottaoggettivamente idonea e univocamente diretta alla consumazione, sì da segnare l’iniziodell’esecuzione, restando altrimenti confinati nella sfera meramente prodromica (cfr., tra lealtre, Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv. 269963; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Rv.264589; Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Rv. 262768).

Ne discende che, quando l’azioneresti priva di effettiva proiezione verso il destinatario della coartazione e non presenti,valutata ex ante e in concreto, quella significativa probabilità di conseguire l’obiettivoprogrammato che sola giustifica l’anticipazione della tutela penale, difetta l’offensività tipicarichiesta per la configurabilità del tentativo (Sez. 1, n. 37091 del 19/07/2023, Caminiti, Rv.285282 – 01; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Rv. 269930; Sez. 2, n. 52189 del14/09/2016, Rv. 268644; Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Rv. 267006; Sez. 6, n. 25065del 17/02/2011, Rv. 250421; Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011, Rv. 251145).E infatti, anche volendo ritenere che la chiamata pervenuta sul telefono di Russoprovenisse proprio dall’utenza in uso alla persona offesa, resterebbe indimostrato ilcontenuto informativo trasmesso: non vi è prova che la persona offesa fosse statadestinataria di un messaggio estorsivo (e non, ad esempio, della sola notizia di una visitadi terzi presso la propria abitazione, veicolata da un vicino o da persona rimasta ignota).Manca, in altri termini, quel passaggio – logico e fattuale – che consente di collegarel’arrivo della chiamata alla ricezione di una pretesa illecita connotata da minaccia.Ne consegue che la sentenza impugnata, sul capo B), si regge su un percorsoargomentativo apodittico e internamente incoerente, incentrato su un’illazione non sorrettada specifici dati probatori, e non consente di ritenere adeguatamente dimostrata – sulpiano della materialità del fatto – l’avvenuta “veicolazione” della richiesta estorsiva allapersona offesa.La decisione deve pertanto essere annullata con rinvio, limitatamente al capo B),affinché il giudice del rinvio proceda a nuovo esame, colmando le evidenziate lacunemotivazionali e verificando, alla luce del compendio probatorio, se e in quale forma larichiesta estorsiva sia stata effettivamente portata a conoscenza della persona offesa e,conseguentemente, se la condotta accertata possa qualificarsi come tentativo punibileovvero resti confinata nella sfera del mero proposito criminoso e degli atti preparatori.Resta fermo che l’esito demolitorio sul capo B) spiega effetti anche nei confronti deiconcorrenti non ricorrenti – sul punto specifico inerente alla sussistenza del fatto estorsivo,sia pure nella forma tentata, contestato al capo B) -, ricorrendone i presupposti, ai sensidell’art. 587 cod. proc. pen.La sentenza impugnata deve quindi essere annullata, con riferimento al capo B),anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].È appena il caso di osservare che, se è pur vero che [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto unmotivo di ricorso anche in relazione al capo B), tale censura era circoscritta al profilo dellapartecipazione dell’imputato al fatto (in particolare, alla sua veste di concorrente/mandantee alla riferibilità soggettiva dell’episodio estorsivo), senza investire, invece, la sussistenzadel reato sotto il versante oggettivo-materiale: in altri termini, non veniva specificamentecontestato il segmento decisivo inerente all’effettiva “proiezione all’esterno” della condottae alla veicolazione della richiesta estorsiva alla persona offesa, presupposto indefettibileperché gli atti compiuti possano qualificarsi come tentativo punibile e non restare confinatinella sfera del mero proposito criminoso e degli atti preparatori.5.

I motivi di ricorso articolati nei due atti proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],che contengono anche censure generiche, aspecifiche e meramente reiterative didoglianze già scrutinate in modo congruo dalla Corte territoriale, sono nel complessoinfondati.

5.1. In particolare, la doglianza che (primo motivo avv. [OSCURATO:PERSONA]) deduce la pretesainsussistenza stessa dell’associazione contestata al capo A) risulta formulata in terminimeramente confutativi e, nel complesso, infondati, difettando di un effettivo confronto conl’argomentazione sviluppata dalla Corte d’appello in ordine alla sussistenza del sodalizio.Dopo avere ricostruito l’avvicendamento delle principali compagini criminali dimatrice camorristica operanti nel territorio di Caivano, la Corte ha evidenziato come, per unlungo arco temporale (dal 2014 al febbraio 2020), il gruppo egemone fosse rappresentatodal clan Ciccarelli–[OSCURATO:PERSONA].In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA] risultava promotore e capo di un autonomo sodaliziofinalizzato al traffico di sostanze stupefacenti: in una prima fase egli aveva stretto unaccordo con i Ciccarelli per l’approvvigionamento delle “piazze” di Caivano;successivamente, a seguito di contrasti interni e dopo essersi temporaneamenteallontanato dal territorio, aveva ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione a proseguirel’attività di spaccio in Caivano, sia pure al di fuori dell’area del [OSCURATO:PERSONA].All’atto della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] (8 ottobre 2019), [OSCURATO:PERSONA] – comedesumibile da plurime captazioni – lo individuava quale figura funzionale alla realizzazionedi un progetto di riorganizzazione e rafforzamento del gruppo.

Pochi giorni dopo, in data 12novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e i suoi affiliati venivano tratti in arresto, determinandosi unvuoto di potere che agevolava l’emersione del nuovo asse [OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:PERSONA].È in tale frangente che veniva siglata l’alleanza tra [OSCURATO:PERSONA] e AntonioAngelino, i quali – sino al maggio 2020 – risultano avere proseguito le attività criminose giàgestite dagli uscenti Ciccarelli–[OSCURATO:PERSONA], sia nel settore del narcotraffico, sia nell’area delleestorsioni.Quanto all’asserito contrasto con altri provvedimenti irrevocabili (in particolare, lasentenza del GIP di Napoli del 26/07/2021), la Corte d’appello ha espressamente disattesoil corrispondente motivo di gravame, rilevando, da un lato, che la deduzione difensiva nontiene conto delle fisiologiche dinamiche di avvicendamento tra gruppi criminali operanti sulmedesimo territorio e, dall’altro, che, nel caso di specie, l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] e lascarcerazione dell’[OSCURATO:PERSONA] hanno favorito l’affermazione del nuovo sodalizio, che haassunto una posizione predominante in Caivano valorizzando l’“eredità” criminale lasciatadal clan [OSCURATO:PERSONA]–Ciccarelli.La Corte ha inoltre osservato che il contenuto delle conversazioni intercettate –corroborate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia – dimostra che, nel periodo diinteresse, il settore estorsivo era effettivamente controllato dal nuovo gruppo, anche inragione dell’acquisizione della lista delle vittime da sottoporre ad estorsione.Né, infine, tale quadro esclude che il precedente gruppo abbia continuato ad operarein forma più marginale attraverso gli esponenti rimasti liberi, giungendosi a concludere che«il fatto che le due organizzazioni possano aver convissuto per alcuni mesi non assumealcuna valenza dimostrativa della inesistenza del clan oggi in esame» (pag. 46, sentenzaimpugnata).In particolare, la Corte ha valorizzato (anche sulla base delle dichiarazioni delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], rese nell’interrogatorio del 6 giugno 2022) il datodell’acquisita disponibilità della lista delle vittime in precedenza predisposta dal [OSCURATO:PERSONA],circostanza riscontrata altresì in sede captativa, a conferma del subentro del nuovo grupponella gestione delle iniziative estorsive.In tal senso, nella conversazione progressivo 7758106 del 26 novembre 2019,[OSCURATO:PERSONA] rassicurava l’interlocutore che il clan [OSCURATO:PERSONA]–Ciccarelli avesse ormai«ceduto», precisando che «ha dato la lista e tutto quanto»; nello stesso giorno, eglicomunicava inoltre che «ora c’era Tubia», cioè [OSCURATO:PERSONA], a lavorare con lui.Ancora, la conversazione progressivo 7656373 del 25 novembre 2019 è statacorrettamente reputata di peculiare rilievo probatorio, poiché vi si palesa la struttura ormaidefinita del nuovo gruppo: [OSCURATO:PERSONA] affermava infatti che avrebbero “preso il controllo delpaese» e, successivamente, sarebbero «passati anche a controllare il [OSCURATO:PERSONA]».A ulteriore riscontro dell’esistenza e della piena funzionalità dell’organizzazione, laCorte richiamava inoltre le captazioni dalle quali emergeva l’istituzione di una cassacomune e di una contabilità interna destinata, da un lato, alla corresponsione delle«mesate» agli affiliati (cfr. conversazione progressivo 9132935 del 12 dicembre 2019, incui [OSCURATO:PERSONA] disponeva il versamento di euro 2.000 a ciascun associato per il [OSCURATO:PERSONA]) e,dall’altro, al sostentamento dei detenuti (cfr. conversazione progressivo 1299914 del 2giugno 2020).Parimenti, risultava acquisita la predisposizione di mezzi strumentali per l’eserciziodelle attività illecite, come evidenziato dall’ambientale progressivo 8096512 del 30novembre 2019, nella quale [OSCURATO:PERSONA] discuteva con [OSCURATO:PERSONA] dellemotociclette acquistate per il monitoraggio del territorio.Infine, le sentenze di merito valorizzavano, quali ulteriori elementi convergenti, sia ireati-fine contestati ai singoli partecipi e le attività investigative culminate in sequestri didroga e armi, sia le dichiarazioni dei più recenti collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA],riscontrate sul piano oggettivo.Ciò posto, la pretesa incompatibilità con diverse ricostruzioni affermate in altriprocedimenti – invocata dalla difesa per negare, in radice, la stessa configurabilità delsodalizio nel periodo in contestazione – non incide sulla tenuta dell’accertamento quicompiuto, fondato su un autonomo e plurimo compendio indiziario e dichiarativo.Il rilievo è, dunque, già assorbito dalle considerazioni che precedono, che tengonoconto dell’alternanza delle compagini operanti sul territorio e del subentro del nuovogruppo nel segmento estorsivo.La coesistenza temporanea di due compagini, per pochi mesi, non vale quindi adimostrare l’inesistenza del clan oggetto del presente procedimento, come espressamentechiarito dalla Corte.5.2.

Parimenti infondate risultano le censure (primo motivo avv. [OSCURATO:PERSONA]; primomotivo avv. [OSCURATO:PERSONA]) – con le quali si contesta il profilo partecipativo dell’Angelinonell’associazione di cui al capo A) – incentrate, da un lato, sull’identificazione del soggettoevocato nelle intercettazioni come «Tobia/Tubia/Tibiuccio» e, dall’altro, sul pretesocarattere millantatorio delle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA].Sul primo profilo, la Corte d’appello ha valorizzato plurimi elementi convergenti (pag.42): in numerose conversazioni intrattenute da [OSCURATO:PERSONA], «Tobia» è descritto comeun soggetto di Caivano, di circa 64 anni, da poco scarcerato, caratteristiche pienamentesovrapponibili all’imputato; in aggiunta, i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Angelo, AntonioGerardi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito che l’[OSCURATO:PERSONA] era conosciutoanche come «Tibiuccio», «Tubia» o «lo zio».In ulteriori captazioni [OSCURATO:PERSONA] risulta direttamente presente e identificabileproprio perché appellato con tali soprannomi; in un’occasione (progr. 1299965 del02/06/2020), egli stesso richiama, inoltre, la propria detenzione trentacinquennale.Per altro verso, la deduzione difensiva circa la pretesa mancanza di prova delriconoscimento della voce dell’[OSCURATO:PERSONA] si appalesa declinata sul piano del fatto e, inquanto tale, meramente rivalutativa: essa sollecita, infatti, una diversa lettura dellerisultanze captative e dei criteri utilizzati per l’identificazione dell’interlocutore, profili rimessial giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità a fronte di motivazione nonmanifestamente illogica.Quanto, poi, alla partecipazione e al ruolo svolto dall’imputato nella perpetrazionedei delitti estorsivi, la Corte ha adeguatamente escluso che il coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] mera millanteria, sulla base di una pluralità di elementi convergenti.In primo luogo, veniva valorizzata la conversazione ambientale n. 1300159 del 2giugno 2020, nella quale [OSCURATO:PERSONA] interloquiva con [OSCURATO:PERSONA] in ordine allascelta di un soggetto di intraprendere la collaborazione con la giustizia.

A fronte dellapreoccupazione manifestata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] lo rassicurava, sottolineando che soltantolui si fosse «esposto»; nel prosieguo, la frase di [OSCURATO:PERSONA] «perché quello non parla chestiamo insieme?» si risolveva in una chiara, ancorché non intenzionale, ammissione delcomune vincolo con [OSCURATO:PERSONA].Venivano poi valorizzate le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia FrancescoCapasso (interrogatorio del 23/03/2022), il quale aveva riferito che l’[OSCURATO:PERSONA] («Tibiuccio»)avrebbe preso il posto di [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA]; e che egli, tornato liberodopo una prolungata carcerazione, non si interessava più in prima persona delle attivitàillecite sul territorio, ma si avvaleva di persone che gli garantivano uno «stipendio» inragione della sua posizione apicale.

Capasso aggiungeva, inoltre, che sarebbe statol’[OSCURATO:PERSONA] a porre [OSCURATO:PERSONA] a capo del «sistema» e [OSCURATO:PERSONA] a gestire leestorsioni, dovendo ciascuno di essi quantificare un risultato finale mensile da portare a«Tibiuccio».Infine, in altre occasioni, nel corso di ambientali veniva registrata la presenza dellostesso [OSCURATO:PERSONA]; ad esempio, nelle conversazioni ambientali (progressivi 9131135 e9131790 del 12/12/2019), nelle quali si discuteva espressamente di mezzi a disposizionedel clan (motociclette e armi) e di iniziative estorsive.

Altre conversazioni, richiamate allepagg. 43-44 della sentenza impugnata, davano, del pari, chiara evidenza dell’effettivitàdella partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio.Ne deriva che la prospettazione difensiva, nella parte in cui qualifica comemillantatorie le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], si mantiene su un piano meramente congetturale enon scalfisce la motivazione della Corte territoriale, che ha fornito risposta puntuale edesaustiva sul tema; sicché il ricorso, sul punto, si pone in termini soltanto confutativi,risolvendosi in una non consentita sollecitazione a una diversa lettura del compendioprobatorio.A tali conclusioni non si oppongono, nel presente giudizio, né la revoca anticipata della misura di prevenzionedella sorveglianza speciale applicatagli nel febbraio 2020 –espressione di una valutazione prognostica sulla pericolosità sociale, ontologicamentedistinta dall’accertamento penale dei fatti oggetto di contestazione – né la documentazioneallegata dalla difesa circa un asserito percorso di vita regolare dopo la scarcerazione,trattandosi di elementi, al più, neutri e comunque non incompatibili con le emergenzecaptative e dichiarative valorizzate in sentenza in relazione al periodo oggettod’imputazione.Parimenti, la circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] non risulti incluso tra gli imputati (e poicondannati) nel distinto procedimento definito con sentenza del GIP di Napoli ex art. 74d.P.R. n. 309/1990, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., non presenta valenzadimostrativa dell’estraneità al sodalizio qui in esame, atteso che si tratta di diversoperimetro oggettivo e soggettivo e, soprattutto, di un accertamento non idoneo a travolgerel’autonomo compendio probatorio posto a base della decisione impugnata.5.3.

Sul ruolo apicale rivestito dall’[OSCURATO:PERSONA], infine, la motivazione (pagg. 49 e ss.) èampia e supportata da puntuali riferimenti alle conversazioni ambientali, sicché ledoglianze sul punto (primo motivo avv. [OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo avv. [OSCURATO:PERSONA]) si risolvono inuna critica del tutto generica e reiterativa.In particolare, la Corte d’appello ha richiamato la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA], inprima persona, a riunioni operative nelle quali venivano definite le strategie estorsive eindividuate le vittime da sottoporre a pressione (ambientale progr. 9131135 del12/12/2019); nonché ulteriori conversazioni nelle quali l’imputato avanzava pretese erichieste (quali la consegna di una “regalia” e la disponibilità di un mitragliatore) ritenutecompatibili soltanto con una posizione di comando (ambientale progr. 9132279 del12/12/2019).Ancora, la conversazione progr. 887365 del 09/12/2019 è stata valorizzata qualeindice del ruolo di co-gestione del sodalizio, poiché [OSCURATO:PERSONA] si doleva del fatto chel’[OSCURATO:PERSONA] selezionasse i propri uomini senza previo confronto con lui, manifestando – alcontempo – la propria indisponibilità ad essere relegato in posizione subalterna.Ulteriore riscontro del ruolo apicale dell’[OSCURATO:PERSONA] è stato, infine, tratto dall’ambientaleprogr. 8453470 del 04/12/2019, nella quale [OSCURATO:PERSONA] discorre con [OSCURATO:PERSONA] consistenti somme di denaro consegnate all’[OSCURATO:PERSONA] quali provento delle estorsioni.A tali elementi si affiancano le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,che hanno ricostruito l’ascesa del nuovo gruppo quale esito dell’accordo criminoso traGallo e [OSCURATO:PERSONA], entrambi titolari di funzioni direttive.Ne consegue che i ricorsi, sul punto, non scalfiscono la ricostruzione effettuata daigiudici di merito, risolvendosi in rilievi generici e reiterativi che si pongono in terminimeramente confutativi e sollecitano, inammissibilmente, una diversa rivalutazione delcompendio probatorio.5.4.

Quanto ai reati fine (secondo e terzo motivo avv. [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo avv.[OSCURATO:PERSONA]), la Corte ha correttamente rilevato come le doglianze ripropongano, senzaapportare elementi nuovi, profili già vagliati e disattesi in sede di gravame (asseritastrumentalizzazione della figura dell’[OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA]; pretesa mancataidentificazione certa dell’imputato quale interlocutore delle captazioni ovvero qualesoggetto in esse evocato), risolvendosi, in definitiva, in una sollecitazione a una rilettura delmateriale probatorio.Richiamate le considerazioni svolte trattando il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordinealle criticità riscontrate nella valutazione operata dai Giudici di merito in relazione allasussistenza del reato sub capo B), che ha condotto all’accoglimento del corrispondentemotivo di ricorso, osserva il Collegio come la motivazione della sentenza impugnata (dapag. 52 e ss.) affronti, invece, in modo analitico ed adeguato i singoli capi sub B1), B2),B3), B5), B6), B8), B9), B11) e C12).In particolare, quanto alle estorsioni, la Corte d’appello partenopea ha evidenziatoche, nei casi in cui l’[OSCURATO:PERSONA] è indicato quale destinatario delle “regalie”, risulta provato unsottostante accordo con i materiali esecutori, alla luce, segnatamente, dell’ambientaleprogr. 9131135 del 12/12/2019 (nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle strategie per individuare le vittime e costringerle a pagare) edell’ambientale progr. 8453470 del 04/12/2019 (ove [OSCURATO:PERSONA] riferisce a [OSCURATO:PERSONA] delle sommeconsegnate all’[OSCURATO:PERSONA] quale provento delle estorsioni).Il ricorrente, laddove non mira a sostituire a quelle dei giudici di merito, peraltro inmaniera meramente assertiva e in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», proprie valutazionianche di natura probatoria, non si confronta con l'apparato motivazionale sotteso allasentenza impugnata.Va, peraltro, ribadito che l’interpretazione del contenuto delle intercettazioni e ilsignificato da attribuire alle espressioni utilizzate dagli interlocutori costituiscono, di regola,questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e, come tale, sottratta alsindacato di legittimità, salvo che la motivazione risulti manifestamente illogica ovvero siaspecificamente dedotto un travisamento della prova.Ebbene, ciò premesso, del tutto generiche, oltre che meramente rivalutative,confutative e aspecifiche, si appalesano le doglianze mosse in entrambi i ricorsi daidifensori dell’imputato, con riferimento a tutti i capi inerenti le estorsioni, atteso che dalleconversazioni specificatamente indicate in sentenza emerge che in tutti i casi alle vittimeveniva imposto di pagare somme di denaro destinate almeno in parte anche all’[OSCURATO:PERSONA](indicato variamente come «zio», «Tubia» o «Tobia» o «Tibiuccio»), in alcuni casi, comead esempio nell’episodio estorsivo di cui a capo B8) direttamente intervenuto.Vale la pena aggiungere come risultino irrilevanti ed aspecifiche le considerazionisvolte dalla difesa dell’imputato, con riferimento al capo B2), in ordine al contenuto dellaconversazione intrattenuta dal [OSCURATO:PERSONA] con la moglie il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e certamente non in gradodi disarticolare il granitico costrutto probatorio delineato dai Giudici di merito a fondamentodella responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] in relazione a detto episodio.

È sufficiente sul puntorichiamare, oltre alle considerazioni svolte dalla Corte d’appello a pag. 53, l’estesamotivazione resa dal primo Giudice (pagg. 104 - 107), da cui emerge con cristallinachiarezza come l’estorsione consumata ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA]. di Ilaria DiGiacomo fosse stata commissionata anche da [OSCURATO:PERSONA], che quale provento deldelitto aveva ricevuto la somma di € 5.000 (come chiarito nel corso della conversazioneprogr. 8453470 del 04/12/2019, allorquando [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] somme aveva consegnato a «Tubia» ed il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva «ha preso 5.000 euro daDi Giacomo»).Quanto al capo B3), l’asserita mancanza di riscontro al contatto intervenuto traMassimo [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione con la persona offesaCeliento si rivela del tutto congetturale, non essendo noto da quale telefono [OSCURATO:PERSONA] avevachiamato l’[OSCURATO:PERSONA], se lo stesso fosse monitorato, né se ne fossero stati acquisiti itabulati.Quanto alle doglianze mosse in merito al riferimento, operato dai giudici di merito,alle dichiarazioni rese, nel 2004, dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Angelo, giovachiarire che tale richiamo era finalizzato unicamente a suffragare l’affermazione cheCeliento, nel corso della conversazione intrattenuta con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA](progr. 7670048, riportata a pag. 108 della sentenza di primo grado), aveva svolto in meritoalla sua pregressa conoscenza di «Tibiuccio».Quanto alle doglianze mosse in merito al capo C12), va osservato che ladisponibilità, da parte dell’imputato, delle armi ivi descritte è stata desunta – conargomentazione lineare e non manifestamente illogica – dalle intercettazioni ambientalirichiamate in sentenza (nn. 9132279 e 9133545 del 12/12/2019); le censure difensive, percontro, si risolvono nel tentativo di sminuirne la portata dimostrativa e di sostituireall’interpretazione dei giudici di merito una diversa lettura del contenuto captativo,operazione preclusa in questa sede.In particolare, nel corso della prima conversazione intercettata (n. 9132279), era lostesso [OSCURATO:PERSONA], colloquiando con [OSCURATO:PERSONA], ad affermare «una pistola latengo»; nel prosieguo chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] anche una mitraglietta, ed il sodale rispondeva diaverne diverse.

La stabile riferibilità del compendio d’armi a una sfera collettiva – e,dunque, la loro concreta fruibilità anche da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] – veniva poi ulteriormentechiarita dalla successiva conversazione (n. 9133545), allorquando [OSCURATO:PERSONA], parlando conVincenzo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della mitraglietta richiesta da [OSCURATO:PERSONA],affermava testualmente «quella è la nostra, mica è la mia! Quella è nostra, la piglio io, lapiglia lui, la vuole lui, chi la vuole se la piglia, noi la teniamo qua…».Da ciò deriva che, alla luce delle chiare evidenze emergenti dalle citateconversazioni, non solo l’imputato ammetteva il possesso della pistola, ma risultava altresìche la mitragliatrice oggetto di richiesta era inserita in un circuito di disponibilità comunedel gruppo e, perciò, concretamente accessibile all’[OSCURATO:PERSONA] secondo le modalità operativeinterne al sodalizio.Pertanto, alla luce delle conversazioni richiamate, [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersiavere la concreta disponibilità dell’arma, ancorché mediata dall’organizzazione, potendonedisporre in ragione dell’inserimento della mitragliatrice nel compendio di armi “nostre”custodite e stabilmente poste a disposizione del gruppo (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019,Susino, Rv. 274806).5.5.

Coerentemente, anche la sussistenza dell’aggravante dell’associazione armata(motivo 3 avv. [OSCURATO:PERSONA]) è stata congruamente argomentata dalla Corte d’appello (pag. 51).Come già evidenziato in relazione al capo C12), la conversazione ambientale n. 9133545del 12/12/2019 restituisce, in modo testuale e non equivoco, la riconducibilità delle armi auna sfera di disponibilità collettiva (“quella è la nostra, mica è la mia! Quella è nostra, lapiglio io, la piglia lui, la vuole lui, chi la vuole se la piglia, noi la teniamo qua…”),incompatibile con l’idea di un possesso esclusivo e personale in capo al solo [OSCURATO:PERSONA] e,invece, indicativa della stabile messa a disposizione del compendio di armi in favore delsodalizio.Né, del resto, dal dialogo emergono elementi dai quali inferire che [OSCURATO:PERSONA] ignaro dell’imbosco: il dato che, all’occorrenza, egli si rivolga a [OSCURATO:PERSONA] perottenere l’arma attiene unicamente alle modalità concrete di reperimento all’interno delgruppo e non elide la disponibilità “associativa” delle armi, che – per quanto mediatadall’interlocuzione con un sodale – restavano accessibili e utilizzabili in funzione delleesigenze del sodalizio.5.6.

Del pari inammissibile, perché generica, aspecifica e sostanzialmente reiterativadi doglianze già disattese in appello, è la censura relativa all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (motivo 4 avv. [OSCURATO:PERSONA]), a fronte di una motivazione sintetica ma nonapparente e complessivamente adeguata (pag. 56).In particolare, la Corte ha rilevato come l’aggravante in parola sia risultata integrata,da un lato, nella forma dell’agevolazione dell’associazione, trattandosi di condottedelittuose obiettivamente funzionali a garantire la sopravvivenza e il rafforzamento delgruppo (pag. 56); e, dall’altro, con riguardo alle vicende estorsive, anche nella formadell’avvalimento del metodo mafioso, essendo le imposizioni rivolte alle persone offesechiaramente sorrette dall’evocazione, esplicita o comunque percepibile, dell’appartenenzaa un contesto criminale organizzato in grado di esercitare un controllo diffuso sul territorio.La diversa lettura prospettata in ricorso si risolve, pertanto, in una censura di merito,poiché attiene alla qualificazione in concreto delle modalità intimidatorie e del lorosignificato nel contesto ambientale, profili che costituiscono tipicamente valutazioni di fattorimesse al giudice del merito e non rivalutabili in sede di legittimità se sorrette damotivazione non manifestamente illogica.5.7.

Gli ulteriori motivi attinenti al trattamento sanzionatorio (motivo 4 avv. [OSCURATO:PERSONA];motivi 5, 6 e 7 avv. [OSCURATO:PERSONA]) risultano anch’essi inammissibili, poiché non si confrontano inmodo puntuale con le ragioni poste dalla Corte a fondamento delle proprie determinazioni,risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

Deve, al riguardo, ribadirsiche la commisurazione della pena (ivi compreso il giudizio di bilanciamento) rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi in cuirisulti frutto di mero arbitrio o di ragguaglio manifestamente illogico, a fronte del rispetto deiparametri di cui all’art. 133 cod. pen..Sulla recidiva, la motivazione, pur concisa, sussiste (pag. 57), avendo la Cortevalorizzato il dato dei numerosissimi precedenti (anche specifici) in rapporto alle nuovevicende delittuose, traendone la più spiccata capacità a delinquere.Analogamente, il diniego delle attenuanti generiche (pag. 57) risulta congruamentegiustificato con riferimento alle gravi modalità dei fatti, al contributo rilevante dell’imputato ealla sua complessiva biografia criminale; né può pretendersi una motivazione ulterioreladdove l’impugnazione si limiti a riproporre gli stessi elementi già sottoposti al primogiudice o insista apoditticamente per il riconoscimento, senza addurre specifiche ragioni.Deve, peraltro, rimarcarsi che il riconoscimento delle generiche non costituisce effettoautomatico dell’assenza di elementi negativi, richiedendo, piuttosto, l’emersione ol’allegazione di elementi positivi di segno contrario, la cui mancanza legittima il diniego.Quanto, infine, alla dosimetria sanzionatoria, la Corte ha motivato il discostamentodal minimo edittale con riferimento alla pena base (pessima biografia penale e intensità deldolo) e ha chiarito che, nonostante l’assoluzione dal capo B4), non fosse possibile alcunariduzione di pena, poiché l’aumento per la continuazione con i reati satellite era già statodeterminato nella misura minima ex art. 81, comma 4, cod. pen.Anche sotto tale profilo, le censure si risolvono in una doglianza di merito, in quantosollecitano una differente modulazione del trattamento sanzionatorio, a fronte di unamotivazione che indica gli elementi ritenuti decisivi e, pertanto, non è censurabile in sede dilegittimità se non per manifesta illogicità.Ne consegue che le doglianze sul trattamento sanzionatorio, non misurandosi conl’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale e non evidenziando profili di arbitrio omanifesta illogicità, restano confinate in una mera contrapposizione valutativa e sono,pertanto, inammissibili in questa sede.6.

Il ricorso avanzato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato.6.1.

Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 589 cod.proc. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto che l’imputato avesserinunciato ai motivi di appello assolutori, è infondato.L’esame degli atti, ed in particolare dei verbali di udienza, consentito in ragione dellanatura dell’eccezione, ha consentito di accertare che, all’udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], allapresenza dell’imputato in videoconferenza, «il difensore per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di rinunciare ai motivi tranne quelli quoad poenam».

In seno al medesimo verbalesi dava atto che «i difensori chiedono rinvio per procedere alle valutazioni dellepreannunciate rinunce con i propri assistiti».All’udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di revocare larinuncia.Alla successiva udienza del 06/02/2025, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ribadiva larinuncia ai motivi di merito, ad eccezione di quello inerente al ne bis in idem.Ciò chiarito, va evidenziato come, in tema di giudizio di appello, la dichiarazione dirinuncia ai motivi proposti non è suscettibile di revoca, nemmeno implicita, in ragione dellairrevocabilità dei negozi processuali, ancorché unilaterali (Sez. 2, n. 27926 del 12/04/2019,Barrino, Rv. 276728).Da ciò discende che l’effetto della revoca dei motivi assolutori si era già verificata sindal 05/11/2024, con conseguente irrilevanza della successiva dichiarazione di “revocadella rinuncia” avvenuta nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (peraltro come visto,comunque superata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorquando la rinuncia è stata inveceribadita).Ne discende che la doglianza – insistendo su profili di merito ormai abbandonati –non merita accoglimento, restando peraltro precluse – per effetto della rinuncia ai motivi dimerito – le doglianze che investono la ricostruzione del ruolo dell’imputato nel capo A).6.2.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto meramente reiterativo dicorrispondente doglianza avanzata in sede di gravame e risolta con motivazione affattoillogica della Corte di appello partenopea.

La Corte territoriale ha infatti dato puntuale risposta all’eccezione di ne bis in idem(pagg. 68 e ss.), muovendo dal corretto parametro dell’idem factum (e non dell’idemlegale), inteso come identità del fatto storico nella sua dimensione naturalistica, connotatada condotta, nesso e contesto spaziotemporale, oltre che dai soggetti coinvolti.In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata ha escluso la sovrapponibilitàtra i due procedimenti sulla base di plurimi e distinti indici fattuali: la diversità delle condotteoggetto di contestazione (nel presente giudizio, art. 416 bis cod. pen.; nell’altro, giàdefinito, art. 74 d.P.R. 309 del 1990); la non coincidenza del periodo temporale dioperatività dei rispettivi sodalizi; nonché la differente compagine personale – salval’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] – e il diverso radicamento territoriale.

Si tratta di motivazionespecifica e tutt’altro che apparente, idonea ad escludere in radice l’identità del fatto storicorilevante ai fini della preclusione.Né giova, in senso contrario, il richiamo a Corte cost. n. 200 del 2016: con talepronuncia la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen.,nella parte in cui – secondo il diritto vivente – considerava non identico il fatto per la solapresenza di un concorso formale di reati tra quello oggetto del primo giudicato e quello delnuovo procedimento penale.

La Corte ha affermato che, per applicare il divieto di unsecondo giudizio, ciò che conta non è la qualificazione giuridica del fatto (idem legale), mala sua realtà storiconaturalistica (idem factum), come richiesto dall’art. 4 del Protocollo n. 7CEDU..Orbene, nel caso di specie, il rigetto dell’eccezione si fonda proprio sulla ritenutainsussistenza dell’idem factum, avendo la Corte d’appello escluso l’identità del fattostoriconaturalistico in ragione della non coincidenza – nei due procedimenti – dellecondotte contestate (e delle relative qualificazioni), dei soggetti coinvolti, del contestoterritoriale e dell’arco temporale di operatività dei sodalizi.Il motivo, per contro, si limita ad affermare apoditticamente la coincidenza deiprocedimenti, senza misurarsi con i singoli argomenti decisivi (diversa struttura e finalitàassociativa, diverso perimetro operativo, non coincidenza temporale e personale), e finisceper sollecitare una rivalutazione del merito in ordine alla ricostruzione del fatto: ciò che, insede di legittimità, si traduce in una censura meramente confutativa e dunqueinammissibile.Non è poi ultroneo, a tale proposito, evidenziare come, avendo il [OSCURATO:PERSONA] rinunciato almotivo volto a conseguire l’assoluzione dal capo A), la sentenza impugnata –correttamente – non è stata chiamata a ripercorrere nel dettaglio la ricostruzione del ruolorivestito dall’imputato nel sodalizio mafioso.

Cionondimeno, ai soli fini di una migliorevalutazione in merito all’eccezione di ne bis in idem, giova richiamare la motivazione diprimo grado (pagg. 78-81), che dà conto, con specifico riferimento alle emergenzeintercettive, della stabile contiguità dell’imputato al vertice del gruppo, indicandolo qualeuomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e soggetto pienamente inserito nelle dinamicheassociative.

In particolare, l’ambientale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è valorizzata dai primi giudici qualeindice della piena consapevolezza dell’imputato delle linee operative del sodalizio, tanto sulversante degli stupefacenti quanto su quello delle estorsioni; ulteriori conversazioni,parimenti richiamate nella prima sentenza, evidenziano la concreta disponibilità del Cipollaa porsi al servizio del gruppo e a interagire con il “nuovo” contesto criminoso.

Ne discendeche, sebbene tale profilo non sia stato oggetto di specifica devoluzione in appello pereffetto della rinuncia, gli elementi fattuali già accertati in prime cure confermano, anche inchiave di raffronto tra procedimenti, l’autonomia delle condotte qui in contestazione ecorroborano la conclusione – fatta propria dalla Corte territoriale – circa la non identità delfatto storico rispetto all’altro giudizio.7.

L’unico motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo al rilievoapicale rivestito nell’associazione di cui al capo A), è infondato.La Corte ha, infatti, sorretto l’affermazione del ruolo dirigenziale del [OSCURATO:PERSONA] conuna motivazione ampia, analitica e puntuale (pagg. 58-61).In particolare, la Corte ha evidenziato che, alla luce del compendio probatorio, DiPaola rivestiva un ruolo di organizzatore, sia pure in posizione gerarchicamentesubordinata ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], desumendolo da un insieme dicondotte sintomatiche di funzioni di coordinamento e gestione dell’attività estorsiva: egliconcorreva all’individuazione delle vittime, alla determinazione delle somme da richiedere,alla sistematica ricezione e ripartizione dei proventi illeciti, nonché all’impartizione didirettive operative agli altri sodali.A tal fine, i Giudici d’appello richiamavano la conversazione progr. 7667954 del25/11/2019, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] forniva indicazioni sulle modalità diperpetrazione delle estorsioni, sollecitando i sodali ad approcciare le vittime con«educazione», salvo poi passare alle maniere forti in caso di rifiuto.Veniva poi valorizzata la conversazione progr. 8020087 del 29/11/2019, ritenutadalla Corte «emblematica del ruolo preminente del [OSCURATO:PERSONA]», nel corso della qualeMassimo [OSCURATO:PERSONA] affermava che i proventi delle estorsioni dovevano essere divisi tra loro tre([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in parti uguali.Si evidenziava, inoltre, il delicato ruolo di tesoriere svolto dal [OSCURATO:PERSONA] unitamente alGallo, desumibile dalla conversazione progr. 7667298 del 25/11/2019.Ancora, la sentenza richiamava conversazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] sollecitava Galload adottare iniziative per l’espansione del gruppo nel settore degli stupefacenti (progr.7669342 del 25/11/2019); nelle quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si poneva sul medesimo piano diMassimo [OSCURATO:PERSONA], affermando di essere anche lui «una sola cosa» con [OSCURATO:PERSONA];nonché quelle in cui forniva indicazioni a [OSCURATO:PERSONA] sugli imprenditori da sottoporread estorsione, sollecitando il sodale a individuare ulteriori vittime (progr. 7827425 del27/11/2019).Sotto il profilo giuridico, tali elementi risultano del tutto coerenti con i principielaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di qualifica di “capo” e di“organizzatore”.Giova, infatti, ricordare che “capo” è non solo il vertice dell’organizzazione, maanche colui che assuma incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nelsuo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839del 12/2/2021, Serio, Rv. 280890 – 01; Sez. 4, n. 29628 del 21/6/2016, Pugliese, Rv.267464 - 01).

È stato altresì affermato, in termini coerenti, che, in tema di associazione perdelinquere, la qualifica di organizzatore spetta all’affiliato che, sia pure nell’ambito delledirettive impartite dai capi e non necessariamente fin dalla costituzione del sodaliziocriminoso, esplichi con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell’attività deglialtri aderenti ovvero l’impiego razionale delle strutture e delle risorse associative (Sez. 5, n.37370 del 7/6/2011, Bianchi, Rv. 250491 – 01; Sez. 6, n. 1793 del 3/6/1993, dep. 1994, DeTommasi e altri, Rv. 198579 – 01).In definitiva, il ruolo di organizzatore non compete esclusivamente all’iniziatoredell’associazione, ma anche a colui che, rispetto al gruppo già costituito, assuma — ancheprogressivamente — una posizione tale da sovrintendere alla sua gestione ovvero daesercitare, di volta in volta, funzioni decisionali.Ebbene, alla luce di tali coordinate, la sentenza impugnata espone in modoadeguato le ragioni per le quali gli elementi emersi a carico di [OSCURATO:PERSONA] sianoidonei a integrare una condotta “qualificata” di partecipazione associativa, con motivazionenon manifestamente illogica né contraddittoria e senza incorrere in alcuna violazione dellalegge penale.Né, ai fini che qui interessano, può attribuirsi rilievo all’avvenuta derubricazione alruolo di partecipe nell’ambito dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990, poiché laqualifica di organizzatore è stata specificamente ricostruita proprio con riguardo al settorecriminoso delle estorsioni.

In altri termini, il ridimensionamento intervenuto con riferimentoal diverso segmento associativo relativo agli stupefacenti non incide sulla tenuta dell’iterargomentativo seguito dalla Corte quanto al profilo — autonomo e puntualmente motivato— della direzione e del coordinamento delle condotte estorsive, come desumibile dalleconversazioni richiamate e dalla sistematica gestione dei proventi; sicché la censuradifensiva si risolve, in definitiva, in una diversa lettura del materiale probatorio, nonconsentita in questa sede.8.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è solo parzialmente fondato con riferimento alsecondo motivo.8.1.

Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta infatti sorretto damotivazione adeguata e non apparente, fondata su elementi di sicuro rilievo qualil’«allarmante gravità dei fatti» e la «negativa personalità dell’imputato», valorizzata allaluce dei «plurimi precedenti penali».Va, sul punto, richiamato il principio consolidato secondo cui non è necessario che ilgiudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, essendo invece sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivio comunque rilevanti, dovendosi intendere disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).8.2.

Quanto al secondo motivo, la censura relativa al discostamento dal minimoedittale della pena-base è manifestamente infondata, atteso che l’apprezzamento risultagiustificato dal richiamo all’«allarmante gravità dei fatti».

È invece fondato il rilievo concernente la mancata motivazione sugli aumenti per lacontinuazione in relazione ai reati satellite.In particolare, manca del tutto la motivazione in ordine alla dosimetria sanzionatoriaper i due residui reati satellite, di cui ai capi C1) e C7).Dalla verifica dell’atto di appello, risulta che in sede di gravame era statospecificamente devoluto il profilo concernente l’entità degli aumenti per la continuazione;ne consegue che la Corte territoriale era tenuta a fornire una motivazione puntuale suisingoli aumenti.Sul punto deve ribadirsi che, secondo quanto affermato da questa Corte nella suapiù autorevole composizione, «il giudice, nel determinare la pena complessiva in caso direato continuato, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reatisatellite, in modo che sia rispettato il rapporto di proporzione tra le pene anche in relazioneagli altri illeciti accertati» (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 — 01).

Nediscende che «il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale - è tenuto a motivareanche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, affinché sia possibileeffettuare un controllo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione dellapena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo dellapena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216).La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata relativamente allaquantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite, con rinvio al giudice di merito alfine di colmare il rilevato vuoto motivazionale.9.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è solo parzialmente fondato con riferimentoal secondo motivo.9.1.

Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche (concesse «in ragionedel corretto comportamento processuale») e contestate aggravanti risulta sorretto damotivazione adeguata, ancorata alla allarmante gravità dei fatti e alla negativa personalitàdell’imputato, valorizzata anche in ragione del fatto che egli è gravato da un precedente intema di stupefacenti per il quale ha riportato «severa condanna».9.2.

Il secondo motivo è parzialmente fondato.Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla pena-base, atteso che lastessa è stata determinata nel minimo edittale (dieci anni di reclusione).È invece fondato il motivo nella parte in cui denuncia il difetto di motivazionesull’aumento applicato ex art. 81 cod. pen. per il reato satellite (capo B8), aumentoquantificato in anni uno di reclusione, in assenza di specifica giustificazione, risultando sulpunto del tutto assente ogni argomentazione sia nella sentenza di primo grado sia in quelladi appello.Poiché la relativa questione risultava specificamente devoluta con l’atto di appello, laCorte territoriale era tenuta a dar conto dei criteri seguiti nella determinazione del predettoincremento, in applicazione del principio affermato da Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone – secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice deve calcolare e motivaredistintamente l’aumento per ciascun reato satellite – e per le medesime ragioni giàillustrate al punto 8.2 in relazione all’analogo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente allaquantificazione dell’aumento per il capo B8).10.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto imotivi proposti, attinenti al trattamento sanzionatorio, sono generici, reiterativi emanifestamente infondati.10.1.

Con il primo motivo il ricorrente si duole del giudizio di equivalenza tracircostanze attenuanti generiche (concesse in ragione del corretto comportamentoprocessuale) ed aggravanti.Va ricordato, come già chiarito in premessa, che le statuizioni relative al giudizio dicomparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica delgiudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendoritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla lapiù idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).Ebbene, la motivazione resa dalla Corte territoriale a fondamento dell’operatogiudizio di equivalenza tra circostanze è sorretta da adeguata motivazione – e, dunque,esente da censure in sede di legittimità in difetto di deduzione di profili di manifestaillogicità o di mero arbitrio – avendo i Giudici d’appello evidenziato l’allarmante gravità deifatti e la negativa personalità dell’imputato, gravato da diversi precedenti penali.10.2.

Parimenti inammissibile si appalesa il secondo motivo, con il quale il ricorrenteaggredisce la dosimetria sanzionatoria: la pena base stabilita per il più grave reato di cui alcapo A), – dieci anni – è assestata sul minimo edittale.L’aumento di due anni per la continuazione con il capo C12) è sufficientementemotivato dalla gravità dei fatti, con specifico ed espresso riferimento alla detenzione eporto illegali di un mitragliatore.11.

Anche i ricorsi avanzati rispettivamente nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diinfondati.Entrambi i ricorrenti contestano il giudizio di bilanciamento tra circostanze.Richiamate le considerazioni già svolte trattando dei ricorsi avanzati nell’interesse diGaetano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso il giudizio di equivalenza traaggravanti è sorretto da adeguata motivazione.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha valorizzato l’allarmante gravitàdei fatti e la negativa personalità dell’imputato, gravato da diversi precedenti penali inmateria di stupefacenti.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha sottolineato, nuovamente,l’allarmante gravità dei fatti e la negativa personalità dell’imputato, gravato da precedentiper rapina e in materia di stupefacenti.12.

Infine inammissibile è il ricorso avanzato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], inquanto generico ed aspecifico.Il motivo con il quale la difesa si duole della mancata concessione delle generichenella massima estensione è solo enunciato senza alcuna argomentazione a supporto:esso appare quindi del tutto privo del necessario requisito di specificità.Quanto alla doglianza inerente la ritenuta sussistenza della recidiva, premesso chedall’incontestata sintesi dei motivi d’appello riportata nella sentenza impugnata il suddettomotivo non risulta essere stato proposto, va comunque osservato come il ricorso incorracomunque nel vizio di genericità ed aspecificità.Anche in questo caso, infatti, il ricorrente si è limitato ad enunciare il motivo,limitandosi ad affermare che la recidiva sarebbe in realtà “insussistente” senzaulteriormente argomentare.13.

In conclusione, deve essere annullata la sentenza impugnata: - nei confronti diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle statuizioni relative al reato di cui al capo B) con rinvioper nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; - nei confronti di CiroGallo e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla quantificazione degli aumenti di pena percontinuazione (ferma restando l'inammissibilità dei ricorsi nel resto).Devono essere invece dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna deidetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaciascuno in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc.pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nelladeterminazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzievidenziati).I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devonoinfine essere respinti, con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, ai sensi dell'art.587 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente alreato di cui al capo B), oltre che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamentealla quantificazione degli aumenti di pena per continuazione, con rinvio per nuovo giudiziosul capo e sui punti prima menzionati ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta i ricorsi diAngelino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], NatalePasquale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a CAIVANO il 14/01/1960Cipolla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Gallo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Leodato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Natale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Pagnano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Pagnano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Sollami [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti i motivi di ricorso adeccezione dei motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per il quale chiede il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, giudicando sulleimpugnazioni proposte avverso la sentenza pronunciata in data 20 novembre 2023, aseguito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diNapoli, per quanto di interesse ai presenti fini,- ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B4), confermando nel resto lasentenza di primo grado, che lo aveva condannato alla pena di diciotto anni di reclusione,in ordine ai reati di cui ai capi A), B), B1), B2), B3), B5), B6), B8), B9), B11) e C12);- ha concesso le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], stimandoleequivalenti all’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen., e ha rideterminato lapena inflitta per i reati di cui ai capi A) e C12), in otto anni di reclusione;- ha concesso le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], stimandoleequivalenti all’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen., rideterminando la penainflitta per il reato di cui al capo A), in sei anni e otto mesi di reclusione;- ha concesso le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], stimandoleequivalenti all’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen., e ha rideterminato lapena inflitta per i reati di cui ai capi A), B), B2), B3), B4), B5), B6), C5), C6), C7), C9),C14), C15), C17), C18), C19) e C20) in quattordici anni di reclusione;- ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi C5), C6), C19) e C20) e, esclusa lacircostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione ai capi C), C1) e C7), ha rideterminato la pena inflitta per i reati di cui ai capi C), C1) e C7), in tre anni, cinquemesi e dieci giorni di reclusione ed € 10.000 di multa;- ha concesso le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], stimandoleequivalenti all’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen., ed ha rideterminato lapena inflitta per i reati di cui ai capi A) e B8) in sette anni e quattro mesi di reclusione;- ha concesso le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], stimandoleequivalenti all’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen., ed ha rideterminato lapena inflitta per i reati di cui ai capi A), C7), C19) e C20) in otto anni di reclusione;- ha concesso le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], stimandoleequivalenti all’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen., ed ha rideterminato lapena inflitta per i reati di cui ai capi A) e B) in sette anni e quattro mesi di reclusione;- ha concesso le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA],stimandole equivalenti all’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen., ed harideterminato la pena inflitta per i reati di cui ai capi A), C19) e C20) in otto anni e ottomesi di reclusione.- ha concesso le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], stimandoleequivalenti all’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen., ed ha rideterminato lapena inflitta per i reati di cui ai capi A), C16), C17), C18), C19) e C20) in otto anni e ottomesi di reclusione.2. All’esito del presente giudizio, le due sentenze di merito hanno ricostruitol’operatività dell'associazione di stampo camorristico contestata al capo A), facente capoa [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che si era imposta a Caivano a partire dalnovembre 2019 immediatamente dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva proseguito lesulle estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti, potendo contare su una vastadisponibilità di armi, persino da guerra.Delineato il contesto storico in cui si è formato il sodalizio criminoso oggetto diindagine, sviluppatosi sullo sfondo del contrasto già insorto tra [OSCURATO:PERSONA] ed il clanSauttoCiccarelli, la Corte evidenziava come la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] l’8ottobre 2019 e, poco dopo, l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi affiliati il 12 novembre 2019,avessero lasciato “campo libero” alla nuova coppia AngelinoGallo.Le indagini — fondate in particolare sulle captazioni ambientali e telefoniche, oltreche sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia — consentivano di accertare numerosireati fine, sia nel settore del traffico di stupefacenti sia in quello delle estorsioni, oltre che inmateria di armi.La Corte d’appello di Napoli passava poi all’analisi delle posizioni dei singoliassociati, rilevando che molti di essi avevano rinunciato ai motivi di appello inerenti almerito assolutorio; tale condotta, ritenuta sintomatica di una minore capacità a delinquere,veniva valorizzata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche,giudicate equivalenti alle aggravanti contestate.All’esito della disamina dei motivi di gravame, venivano emesse le statuizioniprocessuali di cui in premessa nei confronti degli imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, attraverso due distinti atti. 3.1. Il primo atto, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], consta di quattro motivi.3.1.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.proc. pen. e vizio della motivazione.La sentenza impugnata è palesemente viziata sia da difetto assoluto di motivazioneche da violazione di legge in ordine alle modalità con le quali si è proceduto allavalutazione delle prove.Le indagini poste a base ed a fondamento del presente procedimento hannoconsentito di acclarare l'esistenza e l'operatività da novembre 2019 a maggio 2020 di unaorganizzazione stabile, radicata e capillare dedita alle estorsioni sì allo spaccio di sostanzestupefacenti.Ciò che si contesta in ricorso è il coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nella consorteriacamorristica oggetto di indagine; evidenzia in particolare la difesa come l'attribuzione diuna posizione verticistica all'interno dell'associazione mafiosa oggetto di indagine è stata,dai Giudici di merito, desunta esclusivamente da intercettazioni indirette, mentre nessunacaptazione, perquisizione, sequestro, controllo, appostamento ha riguardato la figura diAntonio [OSCURATO:PERSONA].Precisamente, osserva il difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],direttamente intercettati, sfruttavano la figura dell'[OSCURATO:PERSONA], scarcerato dopo più ditrent'anni di reclusione, e spendevano il suo nome ad insaputa del medesimo e senzatener conto del nuovo percorso di vita dello stesso intrapreso; nuovo percorso di vitaconfermato dal provvedimento della Corte di appello di Napoli che revocavaanticipatamente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicatagli nelfebbraio 2020.La figura defilata dell ' imputato emergeva con chiarezza dal contenutodell'interrogatorio di garanzia reso il 12/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA], convivente diMassimo [OSCURATO:PERSONA], riportata nelle parti salienti a pagina 6 del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], quindi, millantava la conoscenza con l'[OSCURATO:PERSONA], tanto che le stessepresunte vittime delle estorsioni contestate oltre che i medesimi sodali lamentavano di nonriuscire ad interfacciarsi con l'imputato, mai presente alle riunioni ed al quale i presuntiregali estorti alle persone offese non pervenivano. D'altronde lo stesso [OSCURATO:PERSONA] più volteribadisce di essere lui a comandare a Caivano, ad esempio nel corso della conversazioneambientale del 29 gennaio 2020.Ebbene, il compendio probatorio a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] è costituito dalle dichiarazionidei collaboratori di giustizia e dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali.Quanto ai collaboratori di giustizia, essi parlano della figura di [OSCURATO:PERSONA] solo derelato, non avendolo mai direttamente conosciuto, vista la lunga detenzione dell'imputato.Con riferimento invece alle intercettazioni le stesse, come già detto, sonoprevalentemente intercorrenti tra terze persone, mentre solo in due intercettazioni gliinquirenti hanno ritenuto che la voce captata appartenesse all’[OSCURATO:PERSONA]. Di talericonoscimento, tuttavia, non vi è alcuna prova non essendo dimostrato in che modo siricaverebbe la profonda conoscenza della voce dell'imputato, tanto più in ragione dellacircostanza che i fatti sarebbero avvenuti tra il novembre 2019 ed il maggio 2020, e quindiin epoca prossima alla scarcerazione dell'imputato medesimo. Eppure, osserva la difesa,agli atti non vi è un'annotazione di servizio che attesti il riconoscimento vocale da partedegli operanti di polizia giudiziaria, né, essendo l’imputato da poco scarcerato, il suotimbro vocale poteva essere riconoscibile da parte degli operanti, dal momento che la suavoce non era mai stata oggetto di captazione investigative.La motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell’Angelinoè quindi manifestamente illogica e contraddittoria, oltre che strutturalmente carente rispettoalla prova della corretta sua identificazione.In ogni caso, quand'anche si ritenesse provata la partecipazione dell’imputato nellacontestata associazione, certamente erronea è l'attribuzione al medesimo del ruolo dicapo o promotore, dal momento che è lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nella già citata conversazione del29 gennaio 2020, ad affermare di essere lui a comandare; né la conversazione richiamatadalla Corte territoriale a fondamento del ruolo di vertice ricoperto dalla [OSCURATO:PERSONA] è idonea asupportare tale contestazione, dal momento che proprio detta conversazione, del04/12/2019, costituisce ulteriore conferma del fatto che il comando era completamenteaffidato al [OSCURATO:PERSONA], il quale strumentalizzava la figura dell'[OSCURATO:PERSONA] per affermarsi sulterritorio.3.1.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.proc. pen. e vizio della motivazione, con riferimento all’affermazione di responsabilità inordine ai reati sub B), B1), B2), B3), B5), B6), B8), B9), B11).Evidenzia in premessa la difesa come le richieste estorsive prevedessero una primafase, nel corso della quale gli autori facevano riferimento a regali da fare ad AntonioAngelino, scarcerato dopo una lunghissima detenzione, ed al quale si doveva rispetto; sela vittima non comprendeva immediatamente l'obbligatorietà del regalo si passava alleminacce esplicite; osserva tuttavia la difesa come i soggetti si presentavano a nomedell'[OSCURATO:PERSONA] all'insaputa di quest'ultimo, al quale infatti le condotte estorsive vengonocontestate in qualità di mandante, senza che vi sia alcuna prova in tal senso.In particolare, con riferimento al capo B) -tentata estorsione ai danni del titolare dellaunitamente a [OSCURATO:PERSONA], a dare le indicazioni operative agli esecutori materialidell’estorsione; ed è sempre [OSCURATO:PERSONA] a fare il nome dell'[OSCURATO:PERSONA] come fonte digaranzia. Nessuna prova, tuttavia, sussiste che l'[OSCURATO:PERSONA] si fosse accordatoprecedentemente con il [OSCURATO:PERSONA].Anche nell’episodio di cui al capo B1) - estorsione consumata ai danni del titolaredella concessionaria AUTOMACAR, in epoca prossima al 25/11/2019 - è sempreMassimo [OSCURATO:PERSONA] ad utilizzare ed a servirsi della figura dell'[OSCURATO:PERSONA], ad insaputa diquest’ultimo, come risulta dal contenuto della conversazione del 25/11/2019, riportatanelle sentenze di merito.Quanto alle estorsioni contestate al capo B2), ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA]., dalla conversazione del 16/12/2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] emerge conchiarezza che non vi era alcun accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed anzi [OSCURATO:PERSONA] tratteneva iregali che riceveva asseritamente per l’[OSCURATO:PERSONA], il quale veniva quindi strumentalizzato asua insaputa.A fondamento dell’episodio estorsivo di cui al capo B3) — tentata estorsione ai dannidella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. — viene richiamata l’intercettazione ambientale del25/11/2019, che vede quali interlocutori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AntonioCeliento. Proprio da tale conversazione, tuttavia, emerge il modus operandi di [OSCURATO:PERSONA],consistente nel millantare un rapporto di conoscenza e frequentazione con AntonioAngelino: infatti, parlando con la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] afferma di stare in quel momentocomunicando telefonicamente con l’[OSCURATO:PERSONA], circostanza che non ha trovato riscontronegli atti, poiché, pur essendo l’utenza di [OSCURATO:PERSONA] costantemente monitorata, non risultaalcuna comunicazione con l’odierno ricorrente.Con riferimento all'estorsione ai danni del gestore del bar Moschino di cui al capoB5), lamenta la difesa come nel provvedimento impugnato risulti completamente assente lamotivazione in riferimento alla responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA].Analogamente, con riferimento alle estorsioni ai danni di diversi esercizi commercialidi cui al capo B6), difetta alcuna prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente ricevutole somme di denaro, di cui parlano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corsodell'ambientale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], posta fondamento degli episodi.Quanto alla tentata estorsione ai danni del titolare della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., di cui alcapo B8), si contesta, come già argomentato nel precedente motivo di ricorso, l'assenza diprova in ordine al riconoscimento della voce dell'[OSCURATO:PERSONA] quale interlocutore dellaconversazione ambientale e intercettata, e posta a fondamento della sua responsabilità.Il capo B9) attiene alla contestazione della tentata estorsione ai danni dell'eserciziocommerciale MD Discount: anche in questo caso la responsabilità dell'imputato vienericavata dal contenuto di un ambientale in cui, secondo gli operanti, sarebbe statariconosciuta la voce dell'[OSCURATO:PERSONA], senza che di tale circostanza sia stata fornita provacerta, come già sopra argomentato.Con riferimento alla tentata estorsione ai danni del titolare di una gioielleria di cui alcapo B11), la prova della responsabilità viene nuovamente desunta dal contenuto diconversazioni intercettate tra terzi, nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento all'Angelinoad insaputa di quest’ultimo. In ordine nello specifico episodio in oggetto, viene altresìrichiamata un'ulteriore conversazione ambientale alla quale avrebbe partecipato ancheAngelino; osserva tuttavia la difesa come, a margine delle problematiche già soprasviscerate relativamente alla identificazione dell'imputato, proprio dal contenuto di dettaconversazione si evince chiaramente come il [OSCURATO:PERSONA] agisse ad insaputa dell'odiernoricorrente.3.1.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.proc. pen. e vizio della motivazione, con riferimento all’affermazione di responsabilità inordine al reato di cui al capo C12).Sussiste il difetto assoluto di motivazione con riferimento all’affermazione diresponsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo di imputazione sub C12), attinente al reato didetenzione e porto di una pistola ed una mitragliatrice con munizioni. Dalla conversazionedel 12/12/2019, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quand’anche siipotizzasse che l’uomo di sessantatré anni di cui gli interlocutori parlano sia propriol’odierno ricorrente, emerge tuttavia con chiarezza che, contrariamente a quanto ritenutodai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] non abbia offerto alcuna mitragliatrice all’imputato.3.1.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis,99 e 133 cod. pen. e vizio della motivazione, quanto all’omessa concessione dellecircostanze attenuanti generiche ed alla omessa esclusione della recidiva.Quanto alla mancata esclusione della recidiva, osserva la difesa come non possonoessere considerati espressione di una maggior pericolosità sociale e di colpevolezza iprecedenti ormai risalenti nel tempo riportati dall'imputato; in più la difesa aveva, nel corsodel dibattimento, allegato cospicua documentazione attestante il cambiamento di vita delricorrente, nonché il provvedimento della Corte d'appello di Napoli che aveva revocatoanticipatamente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata almedesimo.Tali elementi positivi di valutazione sono stati completamente pretermessi dallaCorte territoriale.In punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte d'appello nonha in alcun modo tenuto conto della documentazione attestante il nuovo percorso di vitadell'odierno ricorrente.3.2. Il secondo atto, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è articolato in sette motivi.3.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penaledell'imputato in relazione a tutte le ipotesi di reato in contestazione.Sotto un primo profilo la difesa lamenta come nel caso in esame non possa ritenersisussistente la contestata associazione di stampo camorristico che, secondo l’impostazioneaccusatoria, che i Giudici di merito hanno ritenuto fondata, operava nel territorio di Caivanoe zone limitrofe, gestendo in via esclusiva i settori delle estorsioni e dello spaccio disostanze stupefacenti, ed era capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalnovembre 2019 al maggio 2020.Dopo avere richiamato i criteri discretivi che distinguono i reati concorsuali da quelloassociativo, osserva la difesa come nel caso in esame non siano individuabili i tratti dellastruttura organizzativa attraverso la quale si sarebbe realizzata l'attività illecita ascritta agliimputati; né vi è corrispondenza tra quanto sostenuto nella sentenza di condanna e quantostatuito in altri provvedimenti emessi dal Tribunale di Napoli.Non corrisponde al vero, in particolare, l’affermazione per cui il clan oggettodell’odierno procedimento avrebbe operato in via esclusiva nella zona di Caivano dalnovembre 2019 a maggio 2020, dal momento che provvedimenti giudiziari irrevocabili(sentenza GIP Napoli del 26/07/2021) hanno acclarato che nella medesima zona il clanSautto- Ciccarelli risultava operativo dal 2014 sino a febbraio 2020.Anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Angelo, VincenzoIuorio e [OSCURATO:PERSONA] emerge che nella zona di Caivano operava il clan [OSCURATO:PERSONA] che, al più, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe occupato esclusivamente di estorsioni solodopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], e quindi da marzo del 2020, con conseguenteridimensionamento a soli tre mesi della contestata condotta.Quanto alla conversazione intrattenuta il 25/11/2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e FrancoGaglione, richiamata in sentenza a pag. 42, contesta la difesa che il soggetto chiamatoTobia, di cui i due interlocutori parlano, si identifichi in [OSCURATO:PERSONA], in assenza diprove certe in tal senso.Tutte le altre fonti di prova utilizzate al fine di identificare il prevenuto come capo epromotore del sodalizio in contestazione sono costituite da intercettazioni telefonicheinerenti ai singoli reati fine, che tuttavia necessitano di un’attenta valutazione.Nello specifico, quanto al capo B), la fonte di prova è costituita dalla captazioneambientale n. 7666642 del 25/11/2019, ore 18:41, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] con i sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; anche a voler ammettere che ilriferimento effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] a tale “Tubia” sia all'odierno ricorrente, è comunqueevidente, dalla lettura del testo della conversazione, che il riferimento che il [OSCURATO:PERSONA] fa adAngelino [OSCURATO:PERSONA], poggia su un mero interesse personale del [OSCURATO:PERSONA] stesso – unicomandante del delitto-, il quale evidentemente ritiene che il nome dell'[OSCURATO:PERSONA] possaindurre la persona offesa a consegnare una somma superiore.Il capo B1) si fonda su un’unica intercettazione (la n. 7667298 del 25/11/2019) nellaquale il ricorrente non figura tra i colloquianti; né dalla lettura del testo della conversazioneemerge alcuna prova del coinvolgimento nell’episodio estorsivo dell’[OSCURATO:PERSONA].Con riferimento al capo B2), l’unica conversazione nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA],parlando con la moglie, parla dell’[OSCURATO:PERSONA] (progr. 9490730 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), è chiaramentedimostrativa dell’estraneità dell’imputato dai fatti contestati.Quanto al capo B3), evidenzia in primo luogo la difesa come la persona offesa delreato si sia rivolta, per risolvere un proprio problema personale, al [OSCURATO:PERSONA] e non all’[OSCURATO:PERSONA];secondariamente si osserva che l’esame della conversazione intrattenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e lap.o. [OSCURATO:PERSONA], (progr. 7670048 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) evidenzia chiaramente come la richiestaestorsiva provenga solo da [OSCURATO:PERSONA], il quale spende il nome dell’[OSCURATO:PERSONA] solo per ottenereuna somma di denaro maggiore. Infine, le dichiarazioni del collaboratore di giustiziaAntonio D’Angelo sono del tutto ininfluenti dal momento che esse riferiscono di un periodostorico (2004) diverso da quello in cui si collocano i fatti in contestazione.Il capo B5) si fonda su alcune conversazioni in cui si fa un generico riferimento aduno “zio”, ma non vi sono ulteriori dati dai quali poter desumere che il soggetto siaidentificabile nell'odierno imputato.Quanto al capo B6), secondo la Corte territoriale la fonte di prova sarebbe costituitada alcune conversazioni nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] parla a [OSCURATO:PERSONA] somme versate a “Tubia”: non vi sono tuttavia elementi sulla base dei quali poterdesumere che il “Tubia “al quale si fa riferimento sia effettivamente l'odierno imputato, néche le somme di denaro di cui i conversanti parlano siano state effettivamente incassatedal prevenuto e non siano invece mere illazioni del [OSCURATO:PERSONA].Dalle captazioni poste dai Giudici di merito a fondamento del reato di cui al capo B8)non emerge alcun diretto coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nei fatti contestati, ma, al più, unamera conoscenza di essi. Con riferimento al capo B9), ritiene la difesa che, anche ammettendo che quandoRaffaele Chioccarelli parla di “Tibiuccio” faccia riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], in ognicaso non vi è prova che sia lui l'effettivo mandante dell'estorsione, e non invece che imandanti siano altri, i quali spendono il nome dell'[OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere rispetto nelterritorio di Caivano; ne è la dimostrazione che non viene mai contattato un'utenza chepossa essere collegata anche indirettamente all’imputato.Analogamente, quanto al capo B11), dall’esame delle conversazioni poste afondamento dell’episodio estorsivo, non emerge mai il coinvolgimento diretto delprevenuto.Venendo al capo C12), rileva innanzitutto la difesa come l’unica conversazionerilevante sia costituita dalla progr. 9132279, nel corso della quale gli operanti hannoindividuato la presenza dell’odierno imputato: si osserva tuttavia come, in assenza diservizi di o.c.p., non possa essere certa l’operata identificazione, non emergendo conchiarezza su quali elementi gli operanti abbiano potuto identificare, con certezza, chel’interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] era l’odierno imputato.In ogni caso il mero riferimento verbale al possesso di una pistola, in assenza disequestro, ben potrebbe costituire una mera millanteria da parte del conversante, stante ilcontesto criminale di riferimento.Quanto al mitragliatore, la sua detenzione non può essere ascritta all’[OSCURATO:PERSONA] dalmomento che è [OSCURATO:PERSONA] a sostenere di possederlo.Infine, quanto al capo A), l’estraneità dell’[OSCURATO:PERSONA] rispetto alle attività del [OSCURATO:PERSONA], cheutilizzava il suo nome per accrescere il proprio prestigio, è comprovata dalla già citataconversazione n. 9490730, oltre che dal provvedimento versato in atti con il quale la Corted’appello di Napoli ha revocato la misura della prevenzione speciale, ritenendo cessata lapericolosità sociale dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché da tutta la documentazione già depositata dalladifesa attestante che il prevenuto, dopo la sua lunga detenzione, aveva intrapreso unpercorso di vita regolare e rispettoso della legge. Rilevante è infine la circostanza che ilprevenuto non figuri tra i soggetti indagati e poi condannati dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli, con sentenza ora definitiva, per l’associazione,capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], di cui all’art. 74 d..R. 309 del 1990, aggravato ex art. 416bis.1 cod. pen. con operatività da maggio 2019 a giugno 2020.3.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 416comma 2 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dellacondotta ascritta al prevenuto nell'ipotesi di partecipe al sodalizio anziché di promotoredello stesso.Per negare la riqualificazione del ruolo dell’imputato da promotore a mero partecipedel sodalizio contestato al capo A), la Corte d'appello ha valorizzato le captazioni dallequali emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano un potereorganizzativo e gestorio all'interno della compagine criminale; la Corte ha tuttavia omessodi considerare che in nessuna delle conversazioni citate vi è la presenza del prevenuto,essendo sempre terze persone a fare a lui riferimento.È poi pacifico che, diversamente da quanto indicato nel capo di imputazione,l'[OSCURATO:PERSONA] non fosse coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, di cui si occupava soloGallo con altri sodali; del pari è emerso dalle indagini svolte, come l'[OSCURATO:PERSONA] non sioccupasse del settore delle armi né che il prevenuto fosse mai direttamente coinvolto nellarisoluzione di questioni private tra gli abitanti di Caivano; sempre [OSCURATO:PERSONA] è poi il soggetto adorganizzare il c.d. “banco alimentare” nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-Quanto alle condotte di natura estorsiva contestate al prevenuto, da nessuna dellecaptazioni si evince che fosse l'[OSCURATO:PERSONA] a stilare la lista delle vittime o a individuare lasomma che dovevano pagare.Quand'anche si ritenesse provato che effettivamente fossero state elargite somme didenaro in favore del prevenuto, questi era comunque privo di qualunque potereorganizzativo dirigenziale e gestorio.3.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 416 biscomma 4 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadell'aggravante dell'associazione armata.Osserva la difesa come, con riferimento alla posizione del prevenuto, non sianoemersi elementi idonei a dimostrare che egli fosse a conoscenza della disponibilità di armida parte del sodalizio, né del luogo in cui le stesse erano custodite; ne consegue che nonsi è mai determinata una situazione di fatto tale da porre l’imputato nella condizione didisporre, anche autonomamente, delle armi in questione, non configurandosi quindineanche una connivenza con l'autore materiale del reato di detenzione.3.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 416 bis.1cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravantedell’agevolazione e metodologia mafiosa in relazione a tutti i reati satellite contestati alprevenuto.Sotto il profilo dell'agevolazione, difetta nei confronti del prevenuto l'accertamentocirca la sussistenza del dolo specifico costituito dalla volontà dell’[OSCURATO:PERSONA] di agevolare ilsodalizio. Quanto al metodo mafioso, con riferimento ai delitti di detenzione e porto di armi,manca nel caso in esame la presenza di un soggetto passivo nei confronti del quale lacondotta agita sia idonea ad evocare la forza intimidatrice dell'associazione.Del pari, con riferimento ai delitti in materia di estorsione difettano del tutto glielementi che la giurisprudenza della Corte di legittimità, richiamata in ricorso, individua perritenere sussistente l'aggravante in argomento sotto il duplice profilo dell'agevolazione delclan mafioso e del metodo mafioso.3.2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 99, 133cod. pen. e vizio della motivazione in ordine all'applicazione della contestata recidiva.Lamenta la difesa come la Corte territoriale non abbia fornito adeguata motivazionea sostegno della ritenuta sussistenza della contestata recidiva, tenuto anche conto che iprecedenti riportati dal prevenuto, seppur gravi, sono molto risalenti nel tempo.3.2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis,133 cod. pen., e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche.La Corte d’appello ha omesso di fornire un’adeguata motivazione in ordine allamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.3.2.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 132,133 e 81 cod. pen., e difetto di motivazione in ordine alla pena concretamente inflitta alprevenuto, anche a seguito del riconoscimento della disciplina della continuazione con ireati fine.La Corte d’appello ha omesso di fornire un’adeguata motivazione, tale da giustificarel’applicazione della pena concretamente inflitta ad [OSCURATO:PERSONA].La pena base per il più grave reato di cui al capo A) è stata stabilita in misuramaggiore rispetto al minimo edittale, senza che di tale discostamento sia stata data idoneagiustificazione; per i reati fine è stato applicato un aumento pari al minimo ai sensi dell'art.81 comma 4 cod. pen. Evidenzia tuttavia la difesa come, se non fosse stata applicata alprevenuto la recidiva contestata, gli aumenti per la continuazione avrebbero potuto essereminimi.4. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi.4.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e133 cod. pen., e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche in misura prevalente alle aggravanti contestate.La Corte d’appello ha omesso di esplicitare le ragioni per le quali le concessecircostanze attenuanti generiche non possano essere valutate come prevalenti rispetto alleaggravanti. In particolare, non è stato adeguatamente valorizzato il buon comportamentoprocessuale del prevenuto, il quale ha ammesso le sue responsabilità in ordine ai fatticontestati, rinunciando a tutti i motivi inerenti al merito.4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133e 81 cod. pen., e difetto di motivazione in ordine alla pena concretamente inflitta alprevenuto anche a seguito del riconoscimento della disciplina della continuazione con lacondotta di cui al capo C12).La Corte d’appello ha omesso di fornire un’adeguata motivazione, tale da giustificarel’applicazione della pena concretamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, dopo avere riconosciuto il vincolo della continuazione tra il più grave reato dicui al capo A) ed il delitto di cui al capo C12), la Corte ha determinato la pena in aumentoper detto reato in anni due di reclusione, omettendo – in spregio alla più recentegiurisprudenza della Cassazione nella sua più autorevole composizione (cfr. Sez. U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01) di fornire alcuna motivazione,essendosi limitata a richiamare genericamente la gravità del fatto per la tipologia di armidetenute.5. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi.5.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 589 cod.proc. pen., e vizio di motivazione con riferimento alla ravvisata e ritenuta rinuncia ai motiviassolutori da parte dell'imputato, che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha preannunciato dirinunciare ai motivi di appello afferenti alla richiesta assolutoria, mentre, alla successivaudienza del 03/12/2024, ha revocato tale volontà insistendo per la trattazione di tutte ledoglianze formulate con i motivi di appello.La difesa dell'imputato dapprima preannunciava, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], lavolontà di rinunciare ai motivi di appello sul merito; successivamente, anche sulla scorta diun rinvio appositamente concesso dalla Corte d'appello al fine di consentire ai difensori diinterloquire con i propri assistiti, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che, dopo un'interlocuzione con il proprio assistito, non intendeva piùrinunciare ai motivi di gravame afferenti alla richiesta assolutoria. Ha quindi errato la Corted'appello nel ritenere che la rinuncia ai motivi principali resa all'udienza del 5 novembre2024 fosse irrevocabile, anche in considerazione del fatto che la dichiarazione di non volerpiù rinunciare a detti motivi avveniva prima delle conclusioni del Procuratore Generale.Tale rinuncia doveva quindi ritenersi effettuata nei termini, non avendo arrecato, tra l'altro,alcun pregiudizio alla speditezza del procedimento, né al giudizio della Corte.Non trova poi riscontro quanto sostenuto dalla Corte territoriale, secondo cui ladifesa avrebbe ribadito la volontà di rinunciare ai motivi assolutori all'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La difesa ha infatti trattato oralmente tutti i motivi formulati nell'atto d'appello.5.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento al diniegodella richiesta di una pronuncia di bis in idem tra il reato associativo ex art. 416 bis cod.pen., contestato nel presente procedimento, e il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309 del1990, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 06/12/2024.Nel presente procedimento, il ricorrente risponde esclusivamente del reato di cuiall’art. 416 bis cod. pen., e il ruolo che nel capo di imputazione gli viene ascritto è quello diavere collaborato con il capo [OSCURATO:PERSONA], occupandosi principalmente delle attivitàlegate allo spaccio di sostanze stupefacenti.Le argomentazioni spese dalla Corte d’appello per respingere l’eccezione di ne bisin idem con riferimento alla condanna per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990,legate al diverso periodo temporale ed alla diversa compagine personale, sonomanifestamente illogiche, oltre che in contrasto con quanto affermato dalla Consulta nellasentenza n. 200 del 2016, e finiscono invero per confermare la correttezza dell’eccezione.In definitiva, la Corte d'appello omette di indicare quali condotte dell'imputatotravalichino la condotta associativa di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, e sianosignificative, in termini di affectio societatis, dell'ulteriore partecipazione all'associazione exart. 416 bis cod. pen., entrambe capeggiate da [OSCURATO:PERSONA].6. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce ununico motivo con il quale lamenta violazione di legge in relazione all’art. 416 bis, comma 2 cod. pen., e vizio di motivazione per essere stata ritenuta corretta la contestazione delruolo dirigenziale dell’imputato, nonostante dagli atti sia chiaramente emerso come ilricorrente fosse sottoposto ad una invincibile eterodirezione. Si duole la difesa della totale obliterazione, da parte della Corte territoriale, diquanto gli stessi inquirenti hanno sostenuto nell’interpretazione dei dialoghi intercettati, daiquali emergeva con chiarezza il ruolo subalterno del [OSCURATO:PERSONA], che, in quanto vicario delGallo, a questi si doveva rapportare nello svolgimento delle attività illecite consumatenell’interesse dell’organizzazione.La difesa, a sostegno dell’assunto, aveva altresì sottolineato come nel paralleloprocedimento avente ad oggetto la commercializzazione dello stupefacente, la Corteterritoriale giudicante avesse preso atto dell’assenza di capacità di autodeterminazione delDi [OSCURATO:PERSONA], derubricando l’originaria incolpazione del ricorrente quale soggetto rivestenteruolo apicale nel sodalizio, a quello di mero partecipe, subalterno a [OSCURATO:PERSONA]. Evidenziava poi la difesa come le stesse informative di p.g., nel descriverel'organigramma criminale, definivano il [OSCURATO:PERSONA] come un fedelissimo gregario del [OSCURATO:PERSONA],pur inquadrandolo in un rapporto privilegiato con il capo indiscusso del gruppo.7. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi.7.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e133 cod. pen., e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche.La Corte d’appello ha omesso di fornire una motivazione in ordine alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, ignorando le plurime positiveargomentazioni a sostegno del loro riconoscimento, fornite dalla difesa del prevenuto. Inparticolare, si era evidenziato il buon comportamento processuale del prevenuto, il qualesin dalle indagini preliminari ha ammesso gli addebiti; ed ancora la difesa evidenziavacome, a fronte di condotte criminose risalenti al febbraio 2017 (capi C e C1) ed asettembre 2019 (capo C7), il [OSCURATO:PERSONA] si era costituito in carcere il 4 ottobre 2019, e da alloraera sempre stato detenuto, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari anche a Caivano,fino all’esecuzione del provvedimenti restrittivo emesso nell’ambito del presenteprocedimento, senza mai incorrere in alcuna violazione.7.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133e 81 cod. pen., e difetto di motivazione in ordine alla pena concretamente inflitta alprevenuto, anche a seguito del riconoscimento della disciplina della continuazione con lecondotte di cui ai capi C1) e C7).La Corte d’appello ha omesso di fornire un’adeguata motivazione, tale da giustificarel’applicazione della pena concretamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA].La pena base per il più grave reato di cui al capo C) – quattro anni - è stata stabilitain misura maggiore rispetto al minimo edittale, senza che di tale discostamento sia statadata idonea giustificazione; dopo avere riconosciuto il vincolo della continuazione con i delitti di cui ai capi C1) e C7), la Corte ha determinato la pena in aumento per i reatisatellite in mesi sette di reclusione ed € 1500 di multa per ciascun illecito, omettendo – inspregio alla più recente giurisprudenza della Cassazione a sezioni unite (cfr. Sez. U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01)- di fornire alcuna motivazione.8. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi.8.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e133 cod. pen., e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche in misura prevalente alle aggravanti contestate.La Corte d’appello ha omesso di esplicitare le ragioni per le quali le concessecircostanze attenuanti generiche non potessero essere valutate come prevalenti rispettoalle aggravanti. In particolare, non è stato adeguatamente valorizzato il buoncomportamento processuale del prevenuto, il quale ha ammesso le sue responsabilità inordine ai fatti contestati, rinunciando a tutti i motivi inerenti al merito.8.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133e 81 cod. pen., e difetto di motivazione in ordine alla pena concretamente inflitta alprevenuto anche a seguito del riconoscimento della disciplina della continuazione con lacondotta di cui al capo B8).La Corte d’appello ha omesso di fornire un’adeguata motivazione, tale da giustificarel’applicazione della pena concretamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, dopo avere riconosciuto il vincolo della continuazione tra il più grave reato dicui al capo A) ed il delitto di cui al capo B8), la Corte ha determinato la pena in aumentoper detto reato in un anno di reclusione, omettendo di fornire alcuna motivazione, incontrasto con quanto recentemente affermato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269 – 01, per cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare lapena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reatisatellite. 9. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce un unicomotivo con il quale lamenta violazione di legge in relazione in relazione agli artt. 62 bis e125 comma 3 cod. pen., e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.La motivazione resa dalla Corte territoriale per negare la prevalenza alle circostanzeinnominate è meramente apparente. La Corte d’appello di Napoli, in particolare, haomesso di valorizzare le considerazioni espresse dal primo giudice per escludere lacontestata recidiva, nonché ulteriori fattori positivi, quali la giovane età del prevenuto ed ilbuon comportamento processuale dimostrativo di ravvedimento e resipiscenza, per averel’imputato rinunciato ai motivi di appello sul merito assolutorio.10. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce un unico motivocon il quale lamenta violazione di legge vizio di motivazione con riferimento all'ipotesiestorsiva di cui al capo B) dell’imputazione; motivazione apodittica e contraddittoria con lerisultanze probatorie presenti in atti.Evidenzia la difesa come in relazione alla tentata estorsione in danno di AlfonsoNiscio, di cui al capo B) dell'imputazione, si sia già pronunciata la Suprema Corte diCassazione con sentenza sez. 6 n. 51232 del 22/11/2023, che ha annullato con rinviol'ordinanza cautelare emessa nei confronti dell'odierno ricorrente in relazione all'ipotesidelittuosa in argomento; il Tribunale del riesame di Napoli, in sede di rinvio, con ordinanzaemessa il 11/01/2024 ha quindi annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminarirelativamente al capo B) dell'imputazione per insussistenza della gravità indiziaria. Inoltre,aggiunge la difesa, il capo e promotore dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA], a seguito digiudizio ordinario è stato assolto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] relativamente a tale vicendaestorsiva perché il fatto non sussiste.Manifestamente illogica è pertanto la motivazione resa dalla Corte d’appellonapoletana (pagg. 63 e ss., sentenza impugnata) laddove ritiene provato che la personaoffesa, che si trovava a Firenze, si fosse messa in contatto con gli estorsori, comecomprovato, secondo i giudici, dal tentativo di chiamata fatto sul telefonino di RussoSalvatore. In realtà, evidenzia la difesa come non vi sia alcun elemento in atti per ritenereche la persona offesa, l'elettricista [OSCURATO:PERSONA], abbia tentato di chiamare il [OSCURATO:PERSONA] sulproprio cellulare. Le argomentazioni rese sul punto dalla Corte di appello nella sentenza impugnatasono contraddittorie ed illogiche.11. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce un unicomotivo con il quale lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ed alla dosimetriasanzionatoria.La Corte d’appello, pur concedendo all’imputato, in accoglimento di motivo digravame, le circostanze attenuanti generiche, le ha valutate solo equivalenti rispetto alleaggravanti contestate, ed ha individuato una pena base sensibilmente superiore al minimoedittale, addivenendo sostanzialmente ad una riduzione della pena pressochéinconsistente rispetto a quella comminata in primo grado; ciò sulla base di una motivazionesommaria, adottata in modo generalizzato per la gran parte degli imputati, richiamandosolo la gravità delle condotte e la personalità del ricorrente.12. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce ununico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione all’art. 192 comma 1cod. proc. pen.Il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche nellamassima estensione, nonché la ritenuta sussistenza della recidiva.13. All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di FabioPagnano e, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui al capo B) con rinvio per nuovo giudizio adaltra sezione della Corte di appello di Napoli; nonché deve essere annullata, sempre conrinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla quantificazione degliaumenti di pena per continuazione. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili nel resto.Parimenti inammissibili sono i ricorsi avanzati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre devono essere rigettati iricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Sotto il profilo metodologico, giova brevemente ricordare quanto segue.In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen., nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità nonconsiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; laCorte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbianoesaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una correttainterpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti ese abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delleargomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza dialtre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 1, n. 42369 del16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Esula quindi dai poteri della Corte di cassazione la formulazione di una nuova ediversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare ilgiudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice,accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lohanno condotto ad emettere la decisione. Va poi osservato che il controllo in sede di legittimità viene esercitato, in viaesclusiva, sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi, attraverso i qualisi sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato; non sussiste possibilità,in questa sede, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove sianoeffettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie, come risultanti dagli atti delprocesso; sicché, nella verifica della eventuale fondatezza del motivo di ricorso ex art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non si sostanzianell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delleprove, coessenziale al giudizio di merito, bensì nel dovere – radicalmente differente - distabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b)abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; c) nell'interpretazione delleprove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, nonché le massime di comuneesperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire unagiustificazione razionale, circa la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Va ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative ol'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinareuna diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro caratteredi decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che noncostituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli datiestrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ognielemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività deglielementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impiantoargomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01;Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va, peraltro,ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quelladella decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primogrado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, inquanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementisu cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questionisommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato ilprimo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamentee criticamente censurate.In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello,fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile alquale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione,tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei aquelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni iviprese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenzedei due gradi di merito costituiscano una sola entità (sez. 2, n. 1309 del 22 novembre1993, dep. 1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250; sez. 3, n. 13926 del 1° dicembre 2011,dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).Quanto ai profili inerenti al trattamento sanzionatorio, va ribadito che la valutazionedei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena, compreso dunque ilgiudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., rientra nei poteri discrezionali del giudice ilcui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cuiall'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando, diversamente da quantoavvenuto, sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (Sez. 4, n. 16098 del22/02/2023, non massimata; Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, inmotivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). In ordine alle censure inerenti alle circostanze attenuanti generiche, rileva inveceevidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego siaquando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessielementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi,sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione(Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999 - 02; Sez. 4, n. 5875 del30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249 - 01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante,Rv. 182959 - 01.A quanto innanzi deve comunque aggiungersi che l'applicazione delle circostanzeconnotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cuiassenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 3, n. 24128del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339 - 01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di ungiudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei afondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da partedel giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabilidagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso,rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01).3. Passando ora alla disamina delle singole posizioni, pare opportuno iniziarel’analisi dall’esame del ricorso avanzato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il cuiaccoglimento riverbera effetti, ex art. 587 cod. proc. pen. anche in relazione alle posizionidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4. Il motivo unico proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce ilvizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del tentativo di estorsione contestatoal capo B), per l’assenza di riscontri sull’effettiva veicolazione della richiesta alla personaoffesa, è fondato.La ricostruzione accolta nelle sentenze di merito (cfr. pagg. 52, 53 sentenzad’appello e pagg. 102-104 sentenza di primo grado), come desunta dalle intercettazioniambientali, muove dalla premessa che [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato) eVincenzo [OSCURATO:PERSONA] avessero individuato in [OSCURATO:PERSONA] una potenziale vittima diestorsione e, quindi, avessero incaricato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di procederealla illecita richiesta.I due, recatisi il 25/11/2019, presso l’abitazione della persona offesa, non larinvenivano tuttavia in casa, perché la stessa si trovava a Firenze.La condanna è stata giustificata sul postulato che la richiesta estorsiva, pur nonformulata de visu dagli esecutori materiali, sarebbe stata comunque veicolata alla vittimada un terzo rimasto ignoto, sì che il [OSCURATO:PERSONA] – trovandosi a Firenze – si sarebbe messonell’immediatezza in contatto con [OSCURATO:PERSONA], come si è ritenuto di desumeredall’ambientale in cui [OSCURATO:PERSONA], avendo in mano il telefono di [OSCURATO:PERSONA], avverte unavibrazione/arrivo di chiamata e subito dopo fa il nome di “[OSCURATO:PERSONA]”.Sennonché tale ricostruzione si fonda su una catena inferenziale priva di adeguatoriscontro e, per come congegnata, assume carattere meramente congetturale: dall’esitoinfruttuoso della visita a domicilio e dall’arrivo di una chiamata sul telefono intestato aRusso non è logicamente dato ricavare, senza ulteriori elementi, né che la chiamataprovenisse dalla persona offesa, né che la persona offesa fosse stata raggiunta –direttamente o per interposta persona – dalla pretesa estorsiva (e non, più banalmente,dalla sola notizia della visita di terzi presso la propria abitazione).Il passaggio decisivo ipotizzato dai giudici (“qualcuno” avrebbe avvertito la vittimanon solo della visita, ma anche della sottesa richiesta estorsiva) resta, così, privo di basefattuale identificabile.In questa prospettiva, torna dirimente l’osservazione già posta in evidenza dallaCorte di cassazione (sez. 6, n. 51232 del 22/11/2023) in sede cautelare, circa i «vuoti eincongruenze logiche» del ragionamento probatorio, ove si sottolinea l’assenza di contenutisostanziali da assegnare alla «missione» compiuta presso l’abitazione della vittima, nonrinvenuta in casa, nonché la mancanza di elementi idonei a dimostrare l’effettivocoinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] – e, più in generale, l’effettiva proiezione all’esterno dellacondotta – nella fase in cui la richiesta illecita sarebbe stata portata a conoscenza deldestinatario.Ora, a prescindere dall’inequivoca emersione di atti preparatori (individuazione dellavittima, deliberazione del proposito e invio degli esecutori), la configurabilità del tentativo diestorsione richiede pur sempre l’accertamento di atti che, per idoneità e univoca direzione,siano effettivamente proiettati verso la costrizione della persona offesa; nel caso di specie,invece, l’elemento decisivo – vale a dire la prova che la richiesta estorsiva sia giunta,direttamente o per interposta persona, a conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] – resta sullo sfondo eviene surrogato da una mera supposizione (qualcuno avrebbe avvertito la persona offesadella visita e, insieme, della “sottesa” pretesa).Né vale osservare che, nella ricostruzione del delitto tentato, la soglia di punibilitàpossa talora essere anticipata sino a ricomprendere atti ancora qualificabili comepreparatori: secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, tali atti assumonorilievo ai sensi dell’art. 56 cod. pen. solo quando, avuto riguardo alle modalità concretedell’azione, al contesto spazio-temporale e ai mezzi impiegati, si traducano in una condottaoggettivamente idonea e univocamente diretta alla consumazione, sì da segnare l’iniziodell’esecuzione, restando altrimenti confinati nella sfera meramente prodromica (cfr., tra lealtre, Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv. 269963; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Rv.264589; Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Rv. 262768). Ne discende che, quando l’azioneresti priva di effettiva proiezione verso il destinatario della coartazione e non presenti,valutata ex ante e in concreto, quella significativa probabilità di conseguire l’obiettivoprogrammato che sola giustifica l’anticipazione della tutela penale, difetta l’offensività tipicarichiesta per la configurabilità del tentativo (Sez. 1, n. 37091 del 19/07/2023, Caminiti, Rv.285282 – 01; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Rv. 269930; Sez. 2, n. 52189 del14/09/2016, Rv. 268644; Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Rv. 267006; Sez. 6, n. 25065del 17/02/2011, Rv. 250421; Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011, Rv. 251145).E infatti, anche volendo ritenere che la chiamata pervenuta sul telefono di Russoprovenisse proprio dall’utenza in uso alla persona offesa, resterebbe indimostrato ilcontenuto informativo trasmesso: non vi è prova che la persona offesa fosse statadestinataria di un messaggio estorsivo (e non, ad esempio, della sola notizia di una visitadi terzi presso la propria abitazione, veicolata da un vicino o da persona rimasta ignota).Manca, in altri termini, quel passaggio – logico e fattuale – che consente di collegarel’arrivo della chiamata alla ricezione di una pretesa illecita connotata da minaccia.Ne consegue che la sentenza impugnata, sul capo B), si regge su un percorsoargomentativo apodittico e internamente incoerente, incentrato su un’illazione non sorrettada specifici dati probatori, e non consente di ritenere adeguatamente dimostrata – sulpiano della materialità del fatto – l’avvenuta “veicolazione” della richiesta estorsiva allapersona offesa.La decisione deve pertanto essere annullata con rinvio, limitatamente al capo B),affinché il giudice del rinvio proceda a nuovo esame, colmando le evidenziate lacunemotivazionali e verificando, alla luce del compendio probatorio, se e in quale forma larichiesta estorsiva sia stata effettivamente portata a conoscenza della persona offesa e,conseguentemente, se la condotta accertata possa qualificarsi come tentativo punibileovvero resti confinata nella sfera del mero proposito criminoso e degli atti preparatori.Resta fermo che l’esito demolitorio sul capo B) spiega effetti anche nei confronti deiconcorrenti non ricorrenti – sul punto specifico inerente alla sussistenza del fatto estorsivo,sia pure nella forma tentata, contestato al capo B) -, ricorrendone i presupposti, ai sensidell’art. 587 cod. proc. pen.La sentenza impugnata deve quindi essere annullata, con riferimento al capo B),anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].È appena il caso di osservare che, se è pur vero che [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto unmotivo di ricorso anche in relazione al capo B), tale censura era circoscritta al profilo dellapartecipazione dell’imputato al fatto (in particolare, alla sua veste di concorrente/mandantee alla riferibilità soggettiva dell’episodio estorsivo), senza investire, invece, la sussistenzadel reato sotto il versante oggettivo-materiale: in altri termini, non veniva specificamentecontestato il segmento decisivo inerente all’effettiva “proiezione all’esterno” della condottae alla veicolazione della richiesta estorsiva alla persona offesa, presupposto indefettibileperché gli atti compiuti possano qualificarsi come tentativo punibile e non restare confinatinella sfera del mero proposito criminoso e degli atti preparatori.5. I motivi di ricorso articolati nei due atti proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],che contengono anche censure generiche, aspecifiche e meramente reiterative didoglianze già scrutinate in modo congruo dalla Corte territoriale, sono nel complessoinfondati. 5.1. In particolare, la doglianza che (primo motivo avv. [OSCURATO:PERSONA]) deduce la pretesainsussistenza stessa dell’associazione contestata al capo A) risulta formulata in terminimeramente confutativi e, nel complesso, infondati, difettando di un effettivo confronto conl’argomentazione sviluppata dalla Corte d’appello in ordine alla sussistenza del sodalizio.Dopo avere ricostruito l’avvicendamento delle principali compagini criminali dimatrice camorristica operanti nel territorio di Caivano, la Corte ha evidenziato come, per unlungo arco temporale (dal 2014 al febbraio 2020), il gruppo egemone fosse rappresentatodal clan Ciccarelli–[OSCURATO:PERSONA].In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA] risultava promotore e capo di un autonomo sodaliziofinalizzato al traffico di sostanze stupefacenti: in una prima fase egli aveva stretto unaccordo con i Ciccarelli per l’approvvigionamento delle “piazze” di Caivano;successivamente, a seguito di contrasti interni e dopo essersi temporaneamenteallontanato dal territorio, aveva ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione a proseguirel’attività di spaccio in Caivano, sia pure al di fuori dell’area del [OSCURATO:PERSONA].All’atto della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] (8 ottobre 2019), [OSCURATO:PERSONA] – comedesumibile da plurime captazioni – lo individuava quale figura funzionale alla realizzazionedi un progetto di riorganizzazione e rafforzamento del gruppo. Pochi giorni dopo, in data 12novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e i suoi affiliati venivano tratti in arresto, determinandosi unvuoto di potere che agevolava l’emersione del nuovo asse [OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:PERSONA].È in tale frangente che veniva siglata l’alleanza tra [OSCURATO:PERSONA] e AntonioAngelino, i quali – sino al maggio 2020 – risultano avere proseguito le attività criminose giàgestite dagli uscenti Ciccarelli–[OSCURATO:PERSONA], sia nel settore del narcotraffico, sia nell’area delleestorsioni.Quanto all’asserito contrasto con altri provvedimenti irrevocabili (in particolare, lasentenza del GIP di Napoli del 26/07/2021), la Corte d’appello ha espressamente disattesoil corrispondente motivo di gravame, rilevando, da un lato, che la deduzione difensiva nontiene conto delle fisiologiche dinamiche di avvicendamento tra gruppi criminali operanti sulmedesimo territorio e, dall’altro, che, nel caso di specie, l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] e lascarcerazione dell’[OSCURATO:PERSONA] hanno favorito l’affermazione del nuovo sodalizio, che haassunto una posizione predominante in Caivano valorizzando l’“eredità” criminale lasciatadal clan [OSCURATO:PERSONA]–Ciccarelli.La Corte ha inoltre osservato che il contenuto delle conversazioni intercettate –corroborate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia – dimostra che, nel periodo diinteresse, il settore estorsivo era effettivamente controllato dal nuovo gruppo, anche inragione dell’acquisizione della lista delle vittime da sottoporre ad estorsione.Né, infine, tale quadro esclude che il precedente gruppo abbia continuato ad operarein forma più marginale attraverso gli esponenti rimasti liberi, giungendosi a concludere che«il fatto che le due organizzazioni possano aver convissuto per alcuni mesi non assumealcuna valenza dimostrativa della inesistenza del clan oggi in esame» (pag. 46, sentenzaimpugnata).In particolare, la Corte ha valorizzato (anche sulla base delle dichiarazioni delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], rese nell’interrogatorio del 6 giugno 2022) il datodell’acquisita disponibilità della lista delle vittime in precedenza predisposta dal [OSCURATO:PERSONA],circostanza riscontrata altresì in sede captativa, a conferma del subentro del nuovo grupponella gestione delle iniziative estorsive.In tal senso, nella conversazione progressivo 7758106 del 26 novembre 2019,[OSCURATO:PERSONA] rassicurava l’interlocutore che il clan [OSCURATO:PERSONA]–Ciccarelli avesse ormai«ceduto», precisando che «ha dato la lista e tutto quanto»; nello stesso giorno, eglicomunicava inoltre che «ora c’era Tubia», cioè [OSCURATO:PERSONA], a lavorare con lui.Ancora, la conversazione progressivo 7656373 del 25 novembre 2019 è statacorrettamente reputata di peculiare rilievo probatorio, poiché vi si palesa la struttura ormaidefinita del nuovo gruppo: [OSCURATO:PERSONA] affermava infatti che avrebbero “preso il controllo delpaese» e, successivamente, sarebbero «passati anche a controllare il [OSCURATO:PERSONA]».A ulteriore riscontro dell’esistenza e della piena funzionalità dell’organizzazione, laCorte richiamava inoltre le captazioni dalle quali emergeva l’istituzione di una cassacomune e di una contabilità interna destinata, da un lato, alla corresponsione delle«mesate» agli affiliati (cfr. conversazione progressivo 9132935 del 12 dicembre 2019, incui [OSCURATO:PERSONA] disponeva il versamento di euro 2.000 a ciascun associato per il [OSCURATO:PERSONA]) e,dall’altro, al sostentamento dei detenuti (cfr. conversazione progressivo 1299914 del 2giugno 2020).Parimenti, risultava acquisita la predisposizione di mezzi strumentali per l’eserciziodelle attività illecite, come evidenziato dall’ambientale progressivo 8096512 del 30novembre 2019, nella quale [OSCURATO:PERSONA] discuteva con [OSCURATO:PERSONA] dellemotociclette acquistate per il monitoraggio del territorio.Infine, le sentenze di merito valorizzavano, quali ulteriori elementi convergenti, sia ireati-fine contestati ai singoli partecipi e le attività investigative culminate in sequestri didroga e armi, sia le dichiarazioni dei più recenti collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA],riscontrate sul piano oggettivo.Ciò posto, la pretesa incompatibilità con diverse ricostruzioni affermate in altriprocedimenti – invocata dalla difesa per negare, in radice, la stessa configurabilità delsodalizio nel periodo in contestazione – non incide sulla tenuta dell’accertamento quicompiuto, fondato su un autonomo e plurimo compendio indiziario e dichiarativo.Il rilievo è, dunque, già assorbito dalle considerazioni che precedono, che tengonoconto dell’alternanza delle compagini operanti sul territorio e del subentro del nuovogruppo nel segmento estorsivo.La coesistenza temporanea di due compagini, per pochi mesi, non vale quindi adimostrare l’inesistenza del clan oggetto del presente procedimento, come espressamentechiarito dalla Corte.5.2. Parimenti infondate risultano le censure (primo motivo avv. [OSCURATO:PERSONA]; primomotivo avv. [OSCURATO:PERSONA]) – con le quali si contesta il profilo partecipativo dell’Angelinonell’associazione di cui al capo A) – incentrate, da un lato, sull’identificazione del soggettoevocato nelle intercettazioni come «Tobia/Tubia/Tibiuccio» e, dall’altro, sul pretesocarattere millantatorio delle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA].Sul primo profilo, la Corte d’appello ha valorizzato plurimi elementi convergenti (pag.42): in numerose conversazioni intrattenute da [OSCURATO:PERSONA], «Tobia» è descritto comeun soggetto di Caivano, di circa 64 anni, da poco scarcerato, caratteristiche pienamentesovrapponibili all’imputato; in aggiunta, i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Angelo, AntonioGerardi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito che l’[OSCURATO:PERSONA] era conosciutoanche come «Tibiuccio», «Tubia» o «lo zio».In ulteriori captazioni [OSCURATO:PERSONA] risulta direttamente presente e identificabileproprio perché appellato con tali soprannomi; in un’occasione (progr. 1299965 del02/06/2020), egli stesso richiama, inoltre, la propria detenzione trentacinquennale.Per altro verso, la deduzione difensiva circa la pretesa mancanza di prova delriconoscimento della voce dell’[OSCURATO:PERSONA] si appalesa declinata sul piano del fatto e, inquanto tale, meramente rivalutativa: essa sollecita, infatti, una diversa lettura dellerisultanze captative e dei criteri utilizzati per l’identificazione dell’interlocutore, profili rimessial giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità a fronte di motivazione nonmanifestamente illogica.Quanto, poi, alla partecipazione e al ruolo svolto dall’imputato nella perpetrazionedei delitti estorsivi, la Corte ha adeguatamente escluso che il coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] mera millanteria, sulla base di una pluralità di elementi convergenti.In primo luogo, veniva valorizzata la conversazione ambientale n. 1300159 del 2giugno 2020, nella quale [OSCURATO:PERSONA] interloquiva con [OSCURATO:PERSONA] in ordine allascelta di un soggetto di intraprendere la collaborazione con la giustizia. A fronte dellapreoccupazione manifestata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] lo rassicurava, sottolineando che soltantolui si fosse «esposto»; nel prosieguo, la frase di [OSCURATO:PERSONA] «perché quello non parla chestiamo insieme?» si risolveva in una chiara, ancorché non intenzionale, ammissione delcomune vincolo con [OSCURATO:PERSONA].Venivano poi valorizzate le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia FrancescoCapasso (interrogatorio del 23/03/2022), il quale aveva riferito che l’[OSCURATO:PERSONA] («Tibiuccio»)avrebbe preso il posto di [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA]; e che egli, tornato liberodopo una prolungata carcerazione, non si interessava più in prima persona delle attivitàillecite sul territorio, ma si avvaleva di persone che gli garantivano uno «stipendio» inragione della sua posizione apicale. Capasso aggiungeva, inoltre, che sarebbe statol’[OSCURATO:PERSONA] a porre [OSCURATO:PERSONA] a capo del «sistema» e [OSCURATO:PERSONA] a gestire leestorsioni, dovendo ciascuno di essi quantificare un risultato finale mensile da portare a«Tibiuccio».Infine, in altre occasioni, nel corso di ambientali veniva registrata la presenza dellostesso [OSCURATO:PERSONA]; ad esempio, nelle conversazioni ambientali (progressivi 9131135 e9131790 del 12/12/2019), nelle quali si discuteva espressamente di mezzi a disposizionedel clan (motociclette e armi) e di iniziative estorsive. Altre conversazioni, richiamate allepagg. 43-44 della sentenza impugnata, davano, del pari, chiara evidenza dell’effettivitàdella partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio.Ne deriva che la prospettazione difensiva, nella parte in cui qualifica comemillantatorie le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], si mantiene su un piano meramente congetturale enon scalfisce la motivazione della Corte territoriale, che ha fornito risposta puntuale edesaustiva sul tema; sicché il ricorso, sul punto, si pone in termini soltanto confutativi,risolvendosi in una non consentita sollecitazione a una diversa lettura del compendioprobatorio.A tali conclusioni non si oppongono, nel presente giudizio, né la revoca anticipata della misura di prevenzionedella sorveglianza speciale applicatagli nel febbraio 2020 –espressione di una valutazione prognostica sulla pericolosità sociale, ontologicamentedistinta dall’accertamento penale dei fatti oggetto di contestazione – né la documentazioneallegata dalla difesa circa un asserito percorso di vita regolare dopo la scarcerazione,trattandosi di elementi, al più, neutri e comunque non incompatibili con le emergenzecaptative e dichiarative valorizzate in sentenza in relazione al periodo oggettod’imputazione.Parimenti, la circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] non risulti incluso tra gli imputati (e poicondannati) nel distinto procedimento definito con sentenza del GIP di Napoli ex art. 74d.P.R. n. 309/1990, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., non presenta valenzadimostrativa dell’estraneità al sodalizio qui in esame, atteso che si tratta di diversoperimetro oggettivo e soggettivo e, soprattutto, di un accertamento non idoneo a travolgerel’autonomo compendio probatorio posto a base della decisione impugnata.5.3. Sul ruolo apicale rivestito dall’[OSCURATO:PERSONA], infine, la motivazione (pagg. 49 e ss.) èampia e supportata da puntuali riferimenti alle conversazioni ambientali, sicché ledoglianze sul punto (primo motivo avv. [OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo avv. [OSCURATO:PERSONA]) si risolvono inuna critica del tutto generica e reiterativa.In particolare, la Corte d’appello ha richiamato la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA], inprima persona, a riunioni operative nelle quali venivano definite le strategie estorsive eindividuate le vittime da sottoporre a pressione (ambientale progr. 9131135 del12/12/2019); nonché ulteriori conversazioni nelle quali l’imputato avanzava pretese erichieste (quali la consegna di una “regalia” e la disponibilità di un mitragliatore) ritenutecompatibili soltanto con una posizione di comando (ambientale progr. 9132279 del12/12/2019).Ancora, la conversazione progr. 887365 del 09/12/2019 è stata valorizzata qualeindice del ruolo di co-gestione del sodalizio, poiché [OSCURATO:PERSONA] si doleva del fatto chel’[OSCURATO:PERSONA] selezionasse i propri uomini senza previo confronto con lui, manifestando – alcontempo – la propria indisponibilità ad essere relegato in posizione subalterna.Ulteriore riscontro del ruolo apicale dell’[OSCURATO:PERSONA] è stato, infine, tratto dall’ambientaleprogr. 8453470 del 04/12/2019, nella quale [OSCURATO:PERSONA] discorre con [OSCURATO:PERSONA] consistenti somme di denaro consegnate all’[OSCURATO:PERSONA] quali provento delle estorsioni.A tali elementi si affiancano le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,che hanno ricostruito l’ascesa del nuovo gruppo quale esito dell’accordo criminoso traGallo e [OSCURATO:PERSONA], entrambi titolari di funzioni direttive.Ne consegue che i ricorsi, sul punto, non scalfiscono la ricostruzione effettuata daigiudici di merito, risolvendosi in rilievi generici e reiterativi che si pongono in terminimeramente confutativi e sollecitano, inammissibilmente, una diversa rivalutazione delcompendio probatorio.5.4. Quanto ai reati fine (secondo e terzo motivo avv. [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo avv.[OSCURATO:PERSONA]), la Corte ha correttamente rilevato come le doglianze ripropongano, senzaapportare elementi nuovi, profili già vagliati e disattesi in sede di gravame (asseritastrumentalizzazione della figura dell’[OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA]; pretesa mancataidentificazione certa dell’imputato quale interlocutore delle captazioni ovvero qualesoggetto in esse evocato), risolvendosi, in definitiva, in una sollecitazione a una rilettura delmateriale probatorio.Richiamate le considerazioni svolte trattando il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordinealle criticità riscontrate nella valutazione operata dai Giudici di merito in relazione allasussistenza del reato sub capo B), che ha condotto all’accoglimento del corrispondentemotivo di ricorso, osserva il Collegio come la motivazione della sentenza impugnata (dapag. 52 e ss.) affronti, invece, in modo analitico ed adeguato i singoli capi sub B1), B2),B3), B5), B6), B8), B9), B11) e C12).In particolare, quanto alle estorsioni, la Corte d’appello partenopea ha evidenziatoche, nei casi in cui l’[OSCURATO:PERSONA] è indicato quale destinatario delle “regalie”, risulta provato unsottostante accordo con i materiali esecutori, alla luce, segnatamente, dell’ambientaleprogr. 9131135 del 12/12/2019 (nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle strategie per individuare le vittime e costringerle a pagare) edell’ambientale progr. 8453470 del 04/12/2019 (ove [OSCURATO:PERSONA] riferisce a [OSCURATO:PERSONA] delle sommeconsegnate all’[OSCURATO:PERSONA] quale provento delle estorsioni).Il ricorrente, laddove non mira a sostituire a quelle dei giudici di merito, peraltro inmaniera meramente assertiva e in ipotesi di c.d. «doppia conforme», proprie valutazionianche di natura probatoria, non si confronta con l'apparato motivazionale sotteso allasentenza impugnata.Va, peraltro, ribadito che l’interpretazione del contenuto delle intercettazioni e ilsignificato da attribuire alle espressioni utilizzate dagli interlocutori costituiscono, di regola,questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e, come tale, sottratta alsindacato di legittimità, salvo che la motivazione risulti manifestamente illogica ovvero siaspecificamente dedotto un travisamento della prova.Ebbene, ciò premesso, del tutto generiche, oltre che meramente rivalutative,confutative e aspecifiche, si appalesano le doglianze mosse in entrambi i ricorsi daidifensori dell’imputato, con riferimento a tutti i capi inerenti le estorsioni, atteso che dalleconversazioni specificatamente indicate in sentenza emerge che in tutti i casi alle vittimeveniva imposto di pagare somme di denaro destinate almeno in parte anche all’[OSCURATO:PERSONA](indicato variamente come «zio», «Tubia» o «Tobia» o «Tibiuccio»), in alcuni casi, comead esempio nell’episodio estorsivo di cui a capo B8) direttamente intervenuto.Vale la pena aggiungere come risultino irrilevanti ed aspecifiche le considerazionisvolte dalla difesa dell’imputato, con riferimento al capo B2), in ordine al contenuto dellaconversazione intrattenuta dal [OSCURATO:PERSONA] con la moglie il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e certamente non in gradodi disarticolare il granitico costrutto probatorio delineato dai Giudici di merito a fondamentodella responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] in relazione a detto episodio. È sufficiente sul puntorichiamare, oltre alle considerazioni svolte dalla Corte d’appello a pag. 53, l’estesamotivazione resa dal primo Giudice (pagg. 104 - 107), da cui emerge con cristallinachiarezza come l’estorsione consumata ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA]. di Ilaria DiGiacomo fosse stata commissionata anche da [OSCURATO:PERSONA], che quale provento deldelitto aveva ricevuto la somma di € 5.000 (come chiarito nel corso della conversazioneprogr. 8453470 del 04/12/2019, allorquando [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] somme aveva consegnato a «Tubia» ed il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva «ha preso 5.000 euro daDi Giacomo»).Quanto al capo B3), l’asserita mancanza di riscontro al contatto intervenuto traMassimo [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione con la persona offesaCeliento si rivela del tutto congetturale, non essendo noto da quale telefono [OSCURATO:PERSONA] avevachiamato l’[OSCURATO:PERSONA], se lo stesso fosse monitorato, né se ne fossero stati acquisiti itabulati.Quanto alle doglianze mosse in merito al riferimento, operato dai giudici di merito,alle dichiarazioni rese, nel 2004, dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Angelo, giovachiarire che tale richiamo era finalizzato unicamente a suffragare l’affermazione cheCeliento, nel corso della conversazione intrattenuta con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA](progr. 7670048, riportata a pag. 108 della sentenza di primo grado), aveva svolto in meritoalla sua pregressa conoscenza di «Tibiuccio».Quanto alle doglianze mosse in merito al capo C12), va osservato che ladisponibilità, da parte dell’imputato, delle armi ivi descritte è stata desunta – conargomentazione lineare e non manifestamente illogica – dalle intercettazioni ambientalirichiamate in sentenza (nn. 9132279 e 9133545 del 12/12/2019); le censure difensive, percontro, si risolvono nel tentativo di sminuirne la portata dimostrativa e di sostituireall’interpretazione dei giudici di merito una diversa lettura del contenuto captativo,operazione preclusa in questa sede.In particolare, nel corso della prima conversazione intercettata (n. 9132279), era lostesso [OSCURATO:PERSONA], colloquiando con [OSCURATO:PERSONA], ad affermare «una pistola latengo»; nel prosieguo chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] anche una mitraglietta, ed il sodale rispondeva diaverne diverse. La stabile riferibilità del compendio d’armi a una sfera collettiva – e,dunque, la loro concreta fruibilità anche da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] – veniva poi ulteriormentechiarita dalla successiva conversazione (n. 9133545), allorquando [OSCURATO:PERSONA], parlando conVincenzo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della mitraglietta richiesta da [OSCURATO:PERSONA],affermava testualmente «quella è la nostra, mica è la mia! Quella è nostra, la piglio io, lapiglia lui, la vuole lui, chi la vuole se la piglia, noi la teniamo qua…».Da ciò deriva che, alla luce delle chiare evidenze emergenti dalle citateconversazioni, non solo l’imputato ammetteva il possesso della pistola, ma risultava altresìche la mitragliatrice oggetto di richiesta era inserita in un circuito di disponibilità comunedel gruppo e, perciò, concretamente accessibile all’[OSCURATO:PERSONA] secondo le modalità operativeinterne al sodalizio.Pertanto, alla luce delle conversazioni richiamate, [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersiavere la concreta disponibilità dell’arma, ancorché mediata dall’organizzazione, potendonedisporre in ragione dell’inserimento della mitragliatrice nel compendio di armi “nostre”custodite e stabilmente poste a disposizione del gruppo (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019,Susino, Rv. 274806).5.5. Coerentemente, anche la sussistenza dell’aggravante dell’associazione armata(motivo 3 avv. [OSCURATO:PERSONA]) è stata congruamente argomentata dalla Corte d’appello (pag. 51).Come già evidenziato in relazione al capo C12), la conversazione ambientale n. 9133545del 12/12/2019 restituisce, in modo testuale e non equivoco, la riconducibilità delle armi auna sfera di disponibilità collettiva (“quella è la nostra, mica è la mia! Quella è nostra, lapiglio io, la piglia lui, la vuole lui, chi la vuole se la piglia, noi la teniamo qua…”),incompatibile con l’idea di un possesso esclusivo e personale in capo al solo [OSCURATO:PERSONA] e,invece, indicativa della stabile messa a disposizione del compendio di armi in favore delsodalizio.Né, del resto, dal dialogo emergono elementi dai quali inferire che [OSCURATO:PERSONA] ignaro dell’imbosco: il dato che, all’occorrenza, egli si rivolga a [OSCURATO:PERSONA] perottenere l’arma attiene unicamente alle modalità concrete di reperimento all’interno delgruppo e non elide la disponibilità “associativa” delle armi, che – per quanto mediatadall’interlocuzione con un sodale – restavano accessibili e utilizzabili in funzione delleesigenze del sodalizio.5.6. Del pari inammissibile, perché generica, aspecifica e sostanzialmente reiterativadi doglianze già disattese in appello, è la censura relativa all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (motivo 4 avv. [OSCURATO:PERSONA]), a fronte di una motivazione sintetica ma nonapparente e complessivamente adeguata (pag. 56).In particolare, la Corte ha rilevato come l’aggravante in parola sia risultata integrata,da un lato, nella forma dell’agevolazione dell’associazione, trattandosi di condottedelittuose obiettivamente funzionali a garantire la sopravvivenza e il rafforzamento delgruppo (pag. 56); e, dall’altro, con riguardo alle vicende estorsive, anche nella formadell’avvalimento del metodo mafioso, essendo le imposizioni rivolte alle persone offesechiaramente sorrette dall’evocazione, esplicita o comunque percepibile, dell’appartenenzaa un contesto criminale organizzato in grado di esercitare un controllo diffuso sul territorio.La diversa lettura prospettata in ricorso si risolve, pertanto, in una censura di merito,poiché attiene alla qualificazione in concreto delle modalità intimidatorie e del lorosignificato nel contesto ambientale, profili che costituiscono tipicamente valutazioni di fattorimesse al giudice del merito e non rivalutabili in sede di legittimità se sorrette damotivazione non manifestamente illogica.5.7. Gli ulteriori motivi attinenti al trattamento sanzionatorio (motivo 4 avv. [OSCURATO:PERSONA];motivi 5, 6 e 7 avv. [OSCURATO:PERSONA]) risultano anch’essi inammissibili, poiché non si confrontano inmodo puntuale con le ragioni poste dalla Corte a fondamento delle proprie determinazioni,risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione del merito. Deve, al riguardo, ribadirsiche la commisurazione della pena (ivi compreso il giudizio di bilanciamento) rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi in cuirisulti frutto di mero arbitrio o di ragguaglio manifestamente illogico, a fronte del rispetto deiparametri di cui all’art. 133 cod. pen..Sulla recidiva, la motivazione, pur concisa, sussiste (pag. 57), avendo la Cortevalorizzato il dato dei numerosissimi precedenti (anche specifici) in rapporto alle nuovevicende delittuose, traendone la più spiccata capacità a delinquere.Analogamente, il diniego delle attenuanti generiche (pag. 57) risulta congruamentegiustificato con riferimento alle gravi modalità dei fatti, al contributo rilevante dell’imputato ealla sua complessiva biografia criminale; né può pretendersi una motivazione ulterioreladdove l’impugnazione si limiti a riproporre gli stessi elementi già sottoposti al primogiudice o insista apoditticamente per il riconoscimento, senza addurre specifiche ragioni.Deve, peraltro, rimarcarsi che il riconoscimento delle generiche non costituisce effettoautomatico dell’assenza di elementi negativi, richiedendo, piuttosto, l’emersione ol’allegazione di elementi positivi di segno contrario, la cui mancanza legittima il diniego.Quanto, infine, alla dosimetria sanzionatoria, la Corte ha motivato il discostamentodal minimo edittale con riferimento alla pena base (pessima biografia penale e intensità deldolo) e ha chiarito che, nonostante l’assoluzione dal capo B4), non fosse possibile alcunariduzione di pena, poiché l’aumento per la continuazione con i reati satellite era già statodeterminato nella misura minima ex art. 81, comma 4, cod. pen.Anche sotto tale profilo, le censure si risolvono in una doglianza di merito, in quantosollecitano una differente modulazione del trattamento sanzionatorio, a fronte di unamotivazione che indica gli elementi ritenuti decisivi e, pertanto, non è censurabile in sede dilegittimità se non per manifesta illogicità.Ne consegue che le doglianze sul trattamento sanzionatorio, non misurandosi conl’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale e non evidenziando profili di arbitrio omanifesta illogicità, restano confinate in una mera contrapposizione valutativa e sono,pertanto, inammissibili in questa sede.6. Il ricorso avanzato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato.6.1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 589 cod.proc. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto che l’imputato avesserinunciato ai motivi di appello assolutori, è infondato.L’esame degli atti, ed in particolare dei verbali di udienza, consentito in ragione dellanatura dell’eccezione, ha consentito di accertare che, all’udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], allapresenza dell’imputato in videoconferenza, «il difensore per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di rinunciare ai motivi tranne quelli quoad poenam». In seno al medesimo verbalesi dava atto che «i difensori chiedono rinvio per procedere alle valutazioni dellepreannunciate rinunce con i propri assistiti».All’udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di revocare larinuncia.Alla successiva udienza del 06/02/2025, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ribadiva larinuncia ai motivi di merito, ad eccezione di quello inerente al ne bis in idem.Ciò chiarito, va evidenziato come, in tema di giudizio di appello, la dichiarazione dirinuncia ai motivi proposti non è suscettibile di revoca, nemmeno implicita, in ragione dellairrevocabilità dei negozi processuali, ancorché unilaterali (Sez. 2, n. 27926 del 12/04/2019,Barrino, Rv. 276728).Da ciò discende che l’effetto della revoca dei motivi assolutori si era già verificata sindal 05/11/2024, con conseguente irrilevanza della successiva dichiarazione di “revocadella rinuncia” avvenuta nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (peraltro come visto,comunque superata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorquando la rinuncia è stata inveceribadita).Ne discende che la doglianza – insistendo su profili di merito ormai abbandonati –non merita accoglimento, restando peraltro precluse – per effetto della rinuncia ai motivi dimerito – le doglianze che investono la ricostruzione del ruolo dell’imputato nel capo A).6.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto meramente reiterativo dicorrispondente doglianza avanzata in sede di gravame e risolta con motivazione affattoillogica della Corte di appello partenopea. La Corte territoriale ha infatti dato puntuale risposta all’eccezione di ne bis in idem(pagg. 68 e ss.), muovendo dal corretto parametro dell’idem factum (e non dell’idemlegale), inteso come identità del fatto storico nella sua dimensione naturalistica, connotatada condotta, nesso e contesto spaziotemporale, oltre che dai soggetti coinvolti.In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata ha escluso la sovrapponibilitàtra i due procedimenti sulla base di plurimi e distinti indici fattuali: la diversità delle condotteoggetto di contestazione (nel presente giudizio, art. 416 bis cod. pen.; nell’altro, giàdefinito, art. 74 d.P.R. 309 del 1990); la non coincidenza del periodo temporale dioperatività dei rispettivi sodalizi; nonché la differente compagine personale – salval’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] – e il diverso radicamento territoriale. Si tratta di motivazionespecifica e tutt’altro che apparente, idonea ad escludere in radice l’identità del fatto storicorilevante ai fini della preclusione.Né giova, in senso contrario, il richiamo a Corte cost. n. 200 del 2016: con talepronuncia la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen.,nella parte in cui – secondo il diritto vivente – considerava non identico il fatto per la solapresenza di un concorso formale di reati tra quello oggetto del primo giudicato e quello delnuovo procedimento penale. La Corte ha affermato che, per applicare il divieto di unsecondo giudizio, ciò che conta non è la qualificazione giuridica del fatto (idem legale), mala sua realtà storiconaturalistica (idem factum), come richiesto dall’art. 4 del Protocollo n. 7CEDU..Orbene, nel caso di specie, il rigetto dell’eccezione si fonda proprio sulla ritenutainsussistenza dell’idem factum, avendo la Corte d’appello escluso l’identità del fattostoriconaturalistico in ragione della non coincidenza – nei due procedimenti – dellecondotte contestate (e delle relative qualificazioni), dei soggetti coinvolti, del contestoterritoriale e dell’arco temporale di operatività dei sodalizi.Il motivo, per contro, si limita ad affermare apoditticamente la coincidenza deiprocedimenti, senza misurarsi con i singoli argomenti decisivi (diversa struttura e finalitàassociativa, diverso perimetro operativo, non coincidenza temporale e personale), e finisceper sollecitare una rivalutazione del merito in ordine alla ricostruzione del fatto: ciò che, insede di legittimità, si traduce in una censura meramente confutativa e dunqueinammissibile.Non è poi ultroneo, a tale proposito, evidenziare come, avendo il [OSCURATO:PERSONA] rinunciato almotivo volto a conseguire l’assoluzione dal capo A), la sentenza impugnata –correttamente – non è stata chiamata a ripercorrere nel dettaglio la ricostruzione del ruolorivestito dall’imputato nel sodalizio mafioso. Cionondimeno, ai soli fini di una migliorevalutazione in merito all’eccezione di ne bis in idem, giova richiamare la motivazione diprimo grado (pagg. 78-81), che dà conto, con specifico riferimento alle emergenzeintercettive, della stabile contiguità dell’imputato al vertice del gruppo, indicandolo qualeuomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e soggetto pienamente inserito nelle dinamicheassociative. In particolare, l’ambientale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è valorizzata dai primi giudici qualeindice della piena consapevolezza dell’imputato delle linee operative del sodalizio, tanto sulversante degli stupefacenti quanto su quello delle estorsioni; ulteriori conversazioni,parimenti richiamate nella prima sentenza, evidenziano la concreta disponibilità del Cipollaa porsi al servizio del gruppo e a interagire con il “nuovo” contesto criminoso. Ne discendeche, sebbene tale profilo non sia stato oggetto di specifica devoluzione in appello pereffetto della rinuncia, gli elementi fattuali già accertati in prime cure confermano, anche inchiave di raffronto tra procedimenti, l’autonomia delle condotte qui in contestazione ecorroborano la conclusione – fatta propria dalla Corte territoriale – circa la non identità delfatto storico rispetto all’altro giudizio.7. L’unico motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo al rilievoapicale rivestito nell’associazione di cui al capo A), è infondato.La Corte ha, infatti, sorretto l’affermazione del ruolo dirigenziale del [OSCURATO:PERSONA] conuna motivazione ampia, analitica e puntuale (pagg. 58-61).In particolare, la Corte ha evidenziato che, alla luce del compendio probatorio, DiPaola rivestiva un ruolo di organizzatore, sia pure in posizione gerarchicamentesubordinata ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], desumendolo da un insieme dicondotte sintomatiche di funzioni di coordinamento e gestione dell’attività estorsiva: egliconcorreva all’individuazione delle vittime, alla determinazione delle somme da richiedere,alla sistematica ricezione e ripartizione dei proventi illeciti, nonché all’impartizione didirettive operative agli altri sodali.A tal fine, i Giudici d’appello richiamavano la conversazione progr. 7667954 del25/11/2019, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] forniva indicazioni sulle modalità diperpetrazione delle estorsioni, sollecitando i sodali ad approcciare le vittime con«educazione», salvo poi passare alle maniere forti in caso di rifiuto.Veniva poi valorizzata la conversazione progr. 8020087 del 29/11/2019, ritenutadalla Corte «emblematica del ruolo preminente del [OSCURATO:PERSONA]», nel corso della qualeMassimo [OSCURATO:PERSONA] affermava che i proventi delle estorsioni dovevano essere divisi tra loro tre([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in parti uguali.Si evidenziava, inoltre, il delicato ruolo di tesoriere svolto dal [OSCURATO:PERSONA] unitamente alGallo, desumibile dalla conversazione progr. 7667298 del 25/11/2019.Ancora, la sentenza richiamava conversazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] sollecitava Galload adottare iniziative per l’espansione del gruppo nel settore degli stupefacenti (progr.7669342 del 25/11/2019); nelle quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si poneva sul medesimo piano diMassimo [OSCURATO:PERSONA], affermando di essere anche lui «una sola cosa» con [OSCURATO:PERSONA];nonché quelle in cui forniva indicazioni a [OSCURATO:PERSONA] sugli imprenditori da sottoporread estorsione, sollecitando il sodale a individuare ulteriori vittime (progr. 7827425 del27/11/2019).Sotto il profilo giuridico, tali elementi risultano del tutto coerenti con i principielaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di qualifica di “capo” e di“organizzatore”.Giova, infatti, ricordare che “capo” è non solo il vertice dell’organizzazione, maanche colui che assuma incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nelsuo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839del 12/2/2021, Serio, Rv. 280890 – 01; Sez. 4, n. 29628 del 21/6/2016, Pugliese, Rv.267464 - 01). È stato altresì affermato, in termini coerenti, che, in tema di associazione perdelinquere, la qualifica di organizzatore spetta all’affiliato che, sia pure nell’ambito delledirettive impartite dai capi e non necessariamente fin dalla costituzione del sodaliziocriminoso, esplichi con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell’attività deglialtri aderenti ovvero l’impiego razionale delle strutture e delle risorse associative (Sez. 5, n.37370 del 7/6/2011, Bianchi, Rv. 250491 – 01; Sez. 6, n. 1793 del 3/6/1993, dep. 1994, DeTommasi e altri, Rv. 198579 – 01).In definitiva, il ruolo di organizzatore non compete esclusivamente all’iniziatoredell’associazione, ma anche a colui che, rispetto al gruppo già costituito, assuma — ancheprogressivamente — una posizione tale da sovrintendere alla sua gestione ovvero daesercitare, di volta in volta, funzioni decisionali.Ebbene, alla luce di tali coordinate, la sentenza impugnata espone in modoadeguato le ragioni per le quali gli elementi emersi a carico di [OSCURATO:PERSONA] sianoidonei a integrare una condotta “qualificata” di partecipazione associativa, con motivazionenon manifestamente illogica né contraddittoria e senza incorrere in alcuna violazione dellalegge penale.Né, ai fini che qui interessano, può attribuirsi rilievo all’avvenuta derubricazione alruolo di partecipe nell’ambito dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990, poiché laqualifica di organizzatore è stata specificamente ricostruita proprio con riguardo al settorecriminoso delle estorsioni. In altri termini, il ridimensionamento intervenuto con riferimentoal diverso segmento associativo relativo agli stupefacenti non incide sulla tenuta dell’iterargomentativo seguito dalla Corte quanto al profilo — autonomo e puntualmente motivato— della direzione e del coordinamento delle condotte estorsive, come desumibile dalleconversazioni richiamate e dalla sistematica gestione dei proventi; sicché la censuradifensiva si risolve, in definitiva, in una diversa lettura del materiale probatorio, nonconsentita in questa sede.8. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è solo parzialmente fondato con riferimento alsecondo motivo.8.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta infatti sorretto damotivazione adeguata e non apparente, fondata su elementi di sicuro rilievo qualil’«allarmante gravità dei fatti» e la «negativa personalità dell’imputato», valorizzata allaluce dei «plurimi precedenti penali».Va, sul punto, richiamato il principio consolidato secondo cui non è necessario che ilgiudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, essendo invece sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivio comunque rilevanti, dovendosi intendere disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).8.2. Quanto al secondo motivo, la censura relativa al discostamento dal minimoedittale della pena-base è manifestamente infondata, atteso che l’apprezzamento risultagiustificato dal richiamo all’«allarmante gravità dei fatti». È invece fondato il rilievo concernente la mancata motivazione sugli aumenti per lacontinuazione in relazione ai reati satellite.In particolare, manca del tutto la motivazione in ordine alla dosimetria sanzionatoriaper i due residui reati satellite, di cui ai capi C1) e C7).Dalla verifica dell’atto di appello, risulta che in sede di gravame era statospecificamente devoluto il profilo concernente l’entità degli aumenti per la continuazione;ne consegue che la Corte territoriale era tenuta a fornire una motivazione puntuale suisingoli aumenti.Sul punto deve ribadirsi che, secondo quanto affermato da questa Corte nella suapiù autorevole composizione, «il giudice, nel determinare la pena complessiva in caso direato continuato, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reatisatellite, in modo che sia rispettato il rapporto di proporzione tra le pene anche in relazioneagli altri illeciti accertati» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 — 01). Nediscende che «il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale - è tenuto a motivareanche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, affinché sia possibileeffettuare un controllo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione dellapena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo dellapena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216).La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata relativamente allaquantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite, con rinvio al giudice di merito alfine di colmare il rilevato vuoto motivazionale.9. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è solo parzialmente fondato con riferimentoal secondo motivo.9.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche (concesse «in ragionedel corretto comportamento processuale») e contestate aggravanti risulta sorretto damotivazione adeguata, ancorata alla allarmante gravità dei fatti e alla negativa personalitàdell’imputato, valorizzata anche in ragione del fatto che egli è gravato da un precedente intema di stupefacenti per il quale ha riportato «severa condanna».9.2. Il secondo motivo è parzialmente fondato.Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla pena-base, atteso che lastessa è stata determinata nel minimo edittale (dieci anni di reclusione).È invece fondato il motivo nella parte in cui denuncia il difetto di motivazionesull’aumento applicato ex art. 81 cod. pen. per il reato satellite (capo B8), aumentoquantificato in anni uno di reclusione, in assenza di specifica giustificazione, risultando sulpunto del tutto assente ogni argomentazione sia nella sentenza di primo grado sia in quelladi appello.Poiché la relativa questione risultava specificamente devoluta con l’atto di appello, laCorte territoriale era tenuta a dar conto dei criteri seguiti nella determinazione del predettoincremento, in applicazione del principio affermato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone – secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice deve calcolare e motivaredistintamente l’aumento per ciascun reato satellite – e per le medesime ragioni giàillustrate al punto 8.2 in relazione all’analogo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente allaquantificazione dell’aumento per il capo B8).10. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto imotivi proposti, attinenti al trattamento sanzionatorio, sono generici, reiterativi emanifestamente infondati.10.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole del giudizio di equivalenza tracircostanze attenuanti generiche (concesse in ragione del corretto comportamentoprocessuale) ed aggravanti.Va ricordato, come già chiarito in premessa, che le statuizioni relative al giudizio dicomparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica delgiudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendoritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla lapiù idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).Ebbene, la motivazione resa dalla Corte territoriale a fondamento dell’operatogiudizio di equivalenza tra circostanze è sorretta da adeguata motivazione – e, dunque,esente da censure in sede di legittimità in difetto di deduzione di profili di manifestaillogicità o di mero arbitrio – avendo i Giudici d’appello evidenziato l’allarmante gravità deifatti e la negativa personalità dell’imputato, gravato da diversi precedenti penali.10.2. Parimenti inammissibile si appalesa il secondo motivo, con il quale il ricorrenteaggredisce la dosimetria sanzionatoria: la pena base stabilita per il più grave reato di cui alcapo A), – dieci anni – è assestata sul minimo edittale.L’aumento di due anni per la continuazione con il capo C12) è sufficientementemotivato dalla gravità dei fatti, con specifico ed espresso riferimento alla detenzione eporto illegali di un mitragliatore.11. Anche i ricorsi avanzati rispettivamente nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diinfondati.Entrambi i ricorrenti contestano il giudizio di bilanciamento tra circostanze.Richiamate le considerazioni già svolte trattando dei ricorsi avanzati nell’interesse diGaetano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso il giudizio di equivalenza traaggravanti è sorretto da adeguata motivazione.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha valorizzato l’allarmante gravitàdei fatti e la negativa personalità dell’imputato, gravato da diversi precedenti penali inmateria di stupefacenti.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha sottolineato, nuovamente,l’allarmante gravità dei fatti e la negativa personalità dell’imputato, gravato da precedentiper rapina e in materia di stupefacenti.12. Infine inammissibile è il ricorso avanzato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], inquanto generico ed aspecifico.Il motivo con il quale la difesa si duole della mancata concessione delle generichenella massima estensione è solo enunciato senza alcuna argomentazione a supporto:esso appare quindi del tutto privo del necessario requisito di specificità.Quanto alla doglianza inerente la ritenuta sussistenza della recidiva, premesso chedall’incontestata sintesi dei motivi d’appello riportata nella sentenza impugnata il suddettomotivo non risulta essere stato proposto, va comunque osservato come il ricorso incorracomunque nel vizio di genericità ed aspecificità.Anche in questo caso, infatti, il ricorrente si è limitato ad enunciare il motivo,limitandosi ad affermare che la recidiva sarebbe in realtà “insussistente” senzaulteriormente argomentare.13. In conclusione, deve essere annullata la sentenza impugnata: - nei confronti diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle statuizioni relative al reato di cui al capo B) con rinvioper nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; - nei confronti di CiroGallo e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla quantificazione degli aumenti di pena percontinuazione (ferma restando l'inammissibilità dei ricorsi nel resto).Devono essere invece dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna deidetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaciascuno in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc.pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nelladeterminazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzievidenziati).I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devonoinfine essere respinti, con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, ai sensi dell'art.587 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente alreato di cui al capo B), oltre che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamentealla quantificazione degli aumenti di pena per continuazione, con rinvio per nuovo giudiziosul capo e sui punti prima menzionati ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta i ricorsi diAngelino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], NatalePasquale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15872/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris