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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28745/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata_in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.71 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta.. .e difende, per procura in atti. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZE -intimati- avverso la sentenza n.250/28/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 31 ottobre 2013. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: nella controversia originata dall'impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell'anno 2003, e con il quale era stato rideterminato con metodo sintetico il reddito imponibile, la Commissione tributaria regionale del Lazio (d'ora in poi, per brevità C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dall'Ufficio, riformava la decisione del giudice di prima istanza il quale aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, la C.T.R. riconosceva l'atto impositivo legittimo e fondato, in quanto la contribuente non aveva motivato e/o provato la provenienza non reddituale delle somme necessarie a giustificare il possesso dei beni in discussione.

Nello specifico, il Giudice di appello rilevava che l'atto con il quale il cognato ...ha dichiarato di volere estinguere il debito contratto con la contribuente è un mero accordo privato non registrato e con firma non autenticata: quindi privo di data e che, in quanto tale, non può assumere forza di prova.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, affidandolo a quattro motivi, ricorso cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate.

A ridosso dell'adunanza camerale fissata per il 5 novembre 2020 la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con estinzione del giudizio, ai sensi dell'art.6 del d.l. n.193/2016, conv. dalla legge n.225/2016, allegando la relativa documentazione a conforto.

Questa Corte, visto l'art.372 cod.proc.civ., ha assegnato termine alla ricorrente per la notificazione alla controparte dell'elenco della documentazione prodotta con la memoria.

Il ricorso è stato, quindi, nuovamente fissato per la trattazione ma, essendo nelle more deceduto l'unico difensore della ricorrente, questa Corte ha disposto nuovamente un rinvio dando mandato alla Cancelleria di notificare l'ordinanza alla parte personalmente Espletato l'adempimento, il ricorso è stato nuovamente fissato, ai sensi dell'art.380 bis.1 cod.proc.civ., per la trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la ricorrente, con l'assistenza di nuovo difensore, ha depositato memoria.

Considerato che: con la memoria la ricorrente insiste per la declaratoria di estinzione del giudizio per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito di rottamazione della cartella conseguente all'avviso di accertamento impugnato e il pagamento di quanto dovuto.

Dalla documentazione prodotta risulta la contribuente ha definito il contenzioso con il pagamento di quanto dovuto a seguito della rotta mazione della cartella portante il debito di imposta.

L'Agenzia delle entrate, alla quale è stato notificato l'elenco della documentazione versata in atti comprovante l'avvenuta definizione, nulla ha osservato.

Può, pertanto, dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate.

Non sussistono i presupposti per l'applicazione a carico della ricorrente del cd.doppio contributo unificato (cfr.Cass. n.31732 del 07/12/2018).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata_in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.71 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta.. .e difende, per procura in atti. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZE -intimati- avverso la sentenza n.250/28/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 31 ottobre 2013. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia originata dall'impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell'anno 2003, e con il quale era stato rideterminato con metodo sintetico il reddito imponibile, la Commissione tributaria regionale del Lazio (d'ora in poi, per brevità C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dall'Ufficio, riformava la decisione del giudice di prima istanza il quale aveva accolto il ricorso della contribuente. In particolare, la C.T.R. riconosceva l'atto impositivo legittimo e fondato, in quanto la contribuente non aveva motivato e/o provato la provenienza non reddituale delle somme necessarie a giustificare il possesso dei beni in discussione. Nello specifico, il Giudice di appello rilevava che l'atto con il quale il cognato ...ha dichiarato di volere estinguere il debito contratto con la contribuente è un mero accordo privato non registrato e con firma non autenticata: quindi privo di data e che, in quanto tale, non può assumere forza di prova. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, affidandolo a quattro motivi, ricorso cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate. A ridosso dell'adunanza camerale fissata per il 5 novembre 2020 la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con estinzione del giudizio, ai sensi dell'art.6 del d.l. n.193/2016, conv. dalla legge n.225/2016, allegando la relativa documentazione a conforto. Questa Corte, visto l'art.372 cod.proc.civ., ha assegnato termine alla ricorrente per la notificazione alla controparte dell'elenco della documentazione prodotta con la memoria. Il ricorso è stato, quindi, nuovamente fissato per la trattazione ma, essendo nelle more deceduto l'unico difensore della ricorrente, questa Corte ha disposto nuovamente un rinvio dando mandato alla Cancelleria di notificare l'ordinanza alla parte personalmente Espletato l'adempimento, il ricorso è stato nuovamente fissato, ai sensi dell'art.380 bis.1 cod.proc.civ., per la trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la ricorrente, con l'assistenza di nuovo difensore, ha depositato memoria. Considerato che: con la memoria la ricorrente insiste per la declaratoria di estinzione del giudizio per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito di rottamazione della cartella conseguente all'avviso di accertamento impugnato e il pagamento di quanto dovuto. Dalla documentazione prodotta risulta la contribuente ha definito il contenzioso con il pagamento di quanto dovuto a seguito della rotta mazione della cartella portante il debito di imposta. L'Agenzia delle entrate, alla quale è stato notificato l'elenco della documentazione versata in atti comprovante l'avvenuta definizione, nulla ha osservato. Può, pertanto, dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate. Non sussistono i presupposti per l'applicazione a carico della ricorrente del cd.doppio contributo unificato (cfr.Cass. n.31732 del 07/12/2018). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del cont
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