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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2025

Cassazione n. 25660/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] MONACO Sent. n.sez. 1803/2025 CC - 22/05/2025 R.G.N. 11436/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte di appello di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25660/2025 Roma, lì, 11/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 03 marzo 2025 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 07 maggio 2024, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso in data 08/02/2021.

La Corte ha ritenuto provato il fatto dall’attestazione dei Carabinieri circa il mancato rintraccio dell'imputato nella sua abitazione in ora notturna, senza che egli abbia mai giustificato la sua assenza.

Ha altresì ritenuto non concedibile la richiesta assoluzione per la particolare tenuità del fatto, per la gravità della violazione e la pericolosità sociale dell’imputato, e insussistenti ragioni per un’attenuazione della pena, sia sotto il profilo della concessione delle attenuanti generiche, sia sotto quello della eliminazione della recidiva.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale e la nullità del giudizio di secondo grado, per avere la Corte di appello omesso di disporre la trattazione orale, benché tempestivamente richiesta dal difensore, e di rinviare il dibattimento in accoglimento della richiesta di rinvio presentata dal medesimo difensore per un concomitante impegno professionale.

Trattasi, in entrambi i casi, di nullità ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La sentenza impugnata ha motivato il giudizio negativo, già espresso dal giudice di primo grado, con una frase che costituisce una mera clausola di stile, senza valutare l’occasionalità della violazione e l’esiguità del pericolo causato.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la carenza e illogicità della motivazione in merito all’omessa concessione delle attenuanti generiche.

La sentenza impugnata ha negato anche questo beneficio con mere clausole di stile, riferendosi alla capacità a delinquere del ricorrente dedotta dai suoi precedenti penali e all’assenza di elementi idonei a giustificarne la concessione, mentre la Corte di appello avrebbe dovuto valutare anche la condotta tenuta dopo la commissione del reato e nel corso del processo.

3. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, nel complesso dei suoi motivi, è infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato.

Dagli atti allegati dallo stesso ricorrente risulta che egli in data 23/12/2024, dopo la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, inviò la richiesta di trattazione orale del procedimento non alla Corte di appello, a cui doveva essere diretta, ma al Tribunale che aveva emesso la sentenza di primo grado, e non risulta che la cancelleria di quest'ultimo ufficio l'abbia mai trasmessa al giudice procedente, cioè la Corte di appello.

Trattandosi di un'istanza, e non di un'impugnazione, non sussiste l'obbligo di trasmissione al giudice competente, previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; era onere dell'istante verificare che essa fosse pervenuta al giudice procedente, atteso anche l'evidente errore nel suo invio ad un ufficio diverso dal destinatario.

La giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ha più volte affermato che la richiesta di trattazione orale deve essere formulata con apposita istanza inviata alla cancelleria della corte di appello (Sez. 5, n. 34695 del 11/07/2024, Rv. 286932; Sez. 3, n. 20575 del 22/03/2024, Rv.286435; Sez. 5, n. 43782 del 17/10/2023, Rv. 285774).

L'istanza di rinvio dell'udienza per la concomitanza di un legittimo impedimento del difensore fu inviata, correttamente, alla Corte di appello, ma i giudici la respinsero, con ordinanza inserita nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché non risultava essere stata loro richiesta la trattazione orale del procedimento, unica circostanza che giustificava l'accoglimento della richiesta di rinvio finalizzata a poter partecipare al dibattimento.

Deve anche precisarsi che «la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato non può ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di legittimo impedimento del difensore pur se presentata nei quindi giorni liberi antecedenti l'udienza» (Sez. 5, n. 37711 del 23/05/2023, Rv. 285170; principio da ritenersi tuttora applicabile, anche se espresso nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19).

La mancata ricezione della richiesta di trattazione orale, che appare confermata dai documenti allegati dal ricorrente al ricorso, i quali attestano il suo invio ad un ufficio diverso da quello interessato, rende legittima la decisione della Corte di appello, e assente la dedotta nullità.

Questa Corte ha stabilito, infatti, che «Nel giudizio di appello, ove si proceda con rito cartolare non partecipato per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale» (Sez. 6, n. 38270 del 09/07/2024, Rv. 286969).

La doglianza proposta, pertanto, è infondata, e questo motivo di ricorso deve essere rigettato.

3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono generici, aspecifici e manifestamente infondati, e devono perciò essere dichiarati inammissibili.

Costituisce un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634)- Analogamente, questa Corte ha sempre affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).

Il ricorrente, nel dedurre il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'omessa applicazione del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e all'omessa concessione delle attenuanti generiche, reitera i motivi di appello con affermazioni generiche e senza confrontarsi con il provvedimento impugnato, che ha respinto tali doglianze con una motivazione sufficientemente approfondita, logica e non contraddittoria.

3.1. In merito al diniego del proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, il ricorrente ripete che detta tenuità sarebbe dimostrata dalla occasionalità della violazione, mentre la sentenza, riprendendo e approfondendo le ragioni esposte dal giudice di primo grado, ne ha escluso l'applicabilità per la personalità criminale del ricorrente, dimostrata dai suoi precedenti penali e dalla stessa applicazione della misura di prevenzione, per la gravità della condotta, concretizzatasi nella radicale inosservanza di una prescrizione diretta a contenere la sua pericolosità sociale, e per la conseguente rilevanza dell'offesa arrecata all'interesse tutelato dalla norma violata.

La sentenza, quindi, ha compiuto esattamente quella valutazione complessa, in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, considerando tutte le peculiarità del caso concreto, che lo stesso ricorrente indica come necessaria.

Il ricorso, però, non si confronta con tale motivazione, limitandosi a ribadire una personale valutazione della gravità del fatto, che asserisce essere stato di particolare tenuità senza ancorare tale giudizio ad alcun elemento oggettivo.

3.2. In merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche, poi, il ricorrente si limita a riportare una serie di pronunce della giurisprudenza di legittimità, senza indicarne la rilevanza per la propria posizione, senza confrontasi con la motivazione della sentenza impugnata e senza, peraltro, indicare alcun elemento positivo, che giustifichi la richiesta di riconoscimento del beneficio, citando genericamente la necessità di valutare la sua condotta processuale e quella successiva al reato, che non vengono però in alcun modo descritte, né emergono dagli atti.

La Corte di appello, invece, ha respinto tale richiesta per la rilevante capacità a delinquere del ricorrente, desunta dai suoi precedenti penali, e per l'assenza di elementi valutabili in senso favorevole.

Sul punto, deve ribadirsi che «L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).

La sentenza impugnata ha applicato correttamente tali principi, fornendo una motivazione precisa ed esaustiva; non sussistono, pertanto, ragioni per il suo annullamento.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santalucia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] MONACO Sent. n.sez. 1803/2025 CC - 22/05/2025 R.G.N. 11436/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte di appello di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25660/2025 Roma, lì, 11/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 03 marzo 2025 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 07 maggio 2024, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso in data 08/02/2021. La Corte ha ritenuto provato il fatto dall’attestazione dei Carabinieri circa il mancato rintraccio dell'imputato nella sua abitazione in ora notturna, senza che egli abbia mai giustificato la sua assenza. Ha altresì ritenuto non concedibile la richiesta assoluzione per la particolare tenuità del fatto, per la gravità della violazione e la pericolosità sociale dell’imputato, e insussistenti ragioni per un’attenuazione della pena, sia sotto il profilo della concessione delle attenuanti generiche, sia sotto quello della eliminazione della recidiva. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale e la nullità del giudizio di secondo grado, per avere la Corte di appello omesso di disporre la trattazione orale, benché tempestivamente richiesta dal difensore, e di rinviare il dibattimento in accoglimento della richiesta di rinvio presentata dal medesimo difensore per un concomitante impegno professionale. Trattasi, in entrambi i casi, di nullità ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen. La sentenza impugnata ha motivato il giudizio negativo, già espresso dal giudice di primo grado, con una frase che costituisce una mera clausola di stile, senza valutare l’occasionalità della violazione e l’esiguità del pericolo causato. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la carenza e illogicità della motivazione in merito all’omessa concessione delle attenuanti generiche. La sentenza impugnata ha negato anche questo beneficio con mere clausole di stile, riferendosi alla capacità a delinquere del ricorrente dedotta dai suoi precedenti penali e all’assenza di elementi idonei a giustificarne la concessione, mentre la Corte di appello avrebbe dovuto valutare anche la condotta tenuta dopo la commissione del reato e nel corso del processo. 3. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nel complesso dei suoi motivi, è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. Dagli atti allegati dallo stesso ricorrente risulta che egli in data 23/12/2024, dopo la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, inviò la richiesta di trattazione orale del procedimento non alla Corte di appello, a cui doveva essere diretta, ma al Tribunale che aveva emesso la sentenza di primo grado, e non risulta che la cancelleria di quest'ultimo ufficio l'abbia mai trasmessa al giudice procedente, cioè la Corte di appello. Trattandosi di un'istanza, e non di un'impugnazione, non sussiste l'obbligo di trasmissione al giudice competente, previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; era onere dell'istante verificare che essa fosse pervenuta al giudice procedente, atteso anche l'evidente errore nel suo invio ad un ufficio diverso dal destinatario. La giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ha più volte affermato che la richiesta di trattazione orale deve essere formulata con apposita istanza inviata alla cancelleria della corte di appello (Sez. 5, n. 34695 del 11/07/2024, Rv. 286932; Sez. 3, n. 20575 del 22/03/2024, Rv.286435; Sez. 5, n. 43782 del 17/10/2023, Rv. 285774). L'istanza di rinvio dell'udienza per la concomitanza di un legittimo impedimento del difensore fu inviata, correttamente, alla Corte di appello, ma i giudici la respinsero, con ordinanza inserita nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché non risultava essere stata loro richiesta la trattazione orale del procedimento, unica circostanza che giustificava l'accoglimento della richiesta di rinvio finalizzata a poter partecipare al dibattimento. Deve anche precisarsi che «la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato non può ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di legittimo impedimento del difensore pur se presentata nei quindi giorni liberi antecedenti l'udienza» (Sez. 5, n. 37711 del 23/05/2023, Rv. 285170; principio da ritenersi tuttora applicabile, anche se espresso nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19). La mancata ricezione della richiesta di trattazione orale, che appare confermata dai documenti allegati dal ricorrente al ricorso, i quali attestano il suo invio ad un ufficio diverso da quello interessato, rende legittima la decisione della Corte di appello, e assente la dedotta nullità. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «Nel giudizio di appello, ove si proceda con rito cartolare non partecipato per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale» (Sez. 6, n. 38270 del 09/07/2024, Rv. 286969). La doglianza proposta, pertanto, è infondata, e questo motivo di ricorso deve essere rigettato. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono generici, aspecifici e manifestamente infondati, e devono perciò essere dichiarati inammissibili. Costituisce un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634)- Analogamente, questa Corte ha sempre affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Il ricorrente, nel dedurre il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'omessa applicazione del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e all'omessa concessione delle attenuanti generiche, reitera i motivi di appello con affermazioni generiche e senza confrontarsi con il provvedimento impugnato, che ha respinto tali doglianze con una motivazione sufficientemente approfondita, logica e non contraddittoria. 3.1. In merito al diniego del proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, il ricorrente ripete che detta tenuità sarebbe dimostrata dalla occasionalità della violazione, mentre la sentenza, riprendendo e approfondendo le ragioni esposte dal giudice di primo grado, ne ha escluso l'applicabilità per la personalità criminale del ricorrente, dimostrata dai suoi precedenti penali e dalla stessa applicazione della misura di prevenzione, per la gravità della condotta, concretizzatasi nella radicale inosservanza di una prescrizione diretta a contenere la sua pericolosità sociale, e per la conseguente rilevanza dell'offesa arrecata all'interesse tutelato dalla norma violata. La sentenza, quindi, ha compiuto esattamente quella valutazione complessa, in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, considerando tutte le peculiarità del caso concreto, che lo stesso ricorrente indica come necessaria. Il ricorso, però, non si confronta con tale motivazione, limitandosi a ribadire una personale valutazione della gravità del fatto, che asserisce essere stato di particolare tenuità senza ancorare tale giudizio ad alcun elemento oggettivo. 3.2. In merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche, poi, il ricorrente si limita a riportare una serie di pronunce della giurisprudenza di legittimità, senza indicarne la rilevanza per la propria posizione, senza confrontasi con la motivazione della sentenza impugnata e senza, peraltro, indicare alcun elemento positivo, che giustifichi la richiesta di riconoscimento del beneficio, citando genericamente la necessità di valutare la sua condotta processuale e quella successiva al reato, che non vengono però in alcun modo descritte, né emergono dagli atti. La Corte di appello, invece, ha respinto tale richiesta per la rilevante capacità a delinquere del ricorrente, desunta dai suoi precedenti penali, e per l'assenza di elementi valutabili in senso favorevole. Sul punto, deve ribadirsi che «L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). La sentenza impugnata ha applicato correttamente tali principi, fornendo una motivazione precisa ed esaustiva; non sussistono, pertanto, ragioni per il suo annullamento. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santalucia
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