CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04396/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 1) e in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 2 e capo 3), lamentando, con il primo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per la detenzione di grammi 32 di cocaina (capo 1), posto che lo stupefacente è stato rinvenuto in un appartamento abitato da più soggetti; con il secondo motivo, contesta la mancata qualificazione di fatti ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990; con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con il quarto motivo, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Con riferimento alla prima doglianza il giudice a quo ha affermato che lo stupefacente era da attribuire anche all'imputato, in quanto rinvenuto all'interno di un mobile nella sala da pranzo in un'area comune della casa, in un punto facilmente accessibile a tutti i coinquilini. Peraltro, il giudice ha evidenziato che in cucina - luogo accessibile a tutti i coinquilini - vi erano bilancini e materiale per il confezionamento e una dose del peso di un grammo di sostanza del tipo cocaina. Inoltre, nella stanza del ricorrente è stata rinvenuta una considerevole somma di denaro in contanti, non giustificata - essendo egli disoccupato - e ben tre telefoni cellulari da cui risulta siano intercorse le comunicazioni con gli acquirenti di cocaina, la cui cessione è contestata nel capo 2 di imputazione. Il ricorrente ha inoltre ammesso di cedere sostanza stupefacente. Pertanto, il giudice territoriale ha ritenuto di ricondurre anche al ricorrente la detenzione dello stupefacente - della medesima tipologia di quello ceduto - rinvenuto presso gli spazi comuni dell'abitazione. In ordine alla richiesta di qualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità, il giudice territoriale ha richiamato il numero considerevole di dosi (oltre 170), il grado di purezza particolarmente elevato, pari a 96,4 %, ritenendo che il ricorrente non fosse un anello terminale del mercato illecito di stupefacenti ma partecipasse al circuito criminale in modo strutturato e non occasionale, come peraltro si desume dal fatto che le cessioni contestate nel presente procedimento investono un arco temporale ampio, dallo svolgimento dell'attività anche in zone e comuni diversi da quelle di residenza, nonché dalla perseveranza mostrata dal ricorrente il quale, dopo il sequestro della sostanza stupefacente, ha fornito ai propri clienti un nuovo numero telefonico in modo da proseguire la propria attività illecita.Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice a quo ha ritenuto congruo il discostamento dal minimo edittale in ragione del dato ponderale della sostanza sequestrata, del significativo principio attivo e del comportamento susseguente al reato tenuto dall'imputato che ha opposto resistenza alle forze dell'ordine pur di evitare di accertamenti e che subito dopo i fatti tentava di riprendere la propria attività illecita ricontattando i propri clienti da una nuova utenza telefonica. Con motivazione altrettapto adeguata, non sindacabile in questa sede, il giudice a quo ha 11.0. "so • Ar • constatato l'assenza di'/ positivi favorevoli al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tanto più che ricorrente ha opposto resistenza ai pubblici ufficiali nel corso della perquisizione eseguita a suo carico. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo