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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 34297/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Roma dichiarava inammissibile la richiesta proposta ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di conversione di sequestro probatorio in preventivo emesso il 14/2/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, con riguardo ai reati di cui agli artt. 633, 639-bis, 452-bis cod. pen., 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di presidente dell'associazione "[OSCURATO:PERSONA]", deducendo - con unico motivo - la mancanza, la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione, con travisamento dei fatti.

Il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta di riesame con motivazione evidentemente viziata e senza tener conto dell'insieme degli elementi prodotti, tali da consentire tutt'altra decisione; in forza di questi, di natura documentale, ampiamente richiamati, sarebbe infatti risultata evidente la piena legittimazione del ricorrente ad ottenere la restituzione non solo dell'area, ma anche degli automezzi, emergendo con riguardo a tutti questi beni un chiaro diritto in capo al [OSCURATO:PERSONA], in proprio o nella qualità citata.

In particolare, l'area sarebbe stata da tempo assegnata all'associazione, da parte del Comune di Fiumicino, peraltro sotto il continuo controllo di personale tecnico della stessa amministrazione, oltre che della polizia locale.

Quanto, poi, ai mezzi, risulterebbe ancora pienamente provata la legittimazione all'utilizzo in capo al ricorrente, in proprio e nella qualità, ancora richiamandosi la diffusa documentazione prodotta. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. In primo luogo, occorre ribadire che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di natura cautelare reale è ammesso soltanto per violazione di legge, tale dovendosi intendere - con riguardo alla motivazione - l'ipotesi in cui il percorso argomentativo risulti radicalmente assente o di mera apparenza, così da risultare la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 4.1.

Ne consegue che l'impugnazione in esame è inammissibile laddove, peraltro a più riprese (a muover dalla rubrica), censura la "contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione", così come il "travisamento dei fatti", trattandosi di profili che non sono consentiti nel ricorso per cassazione in materia cautelare reale, nei termini appena richiamati.

5. Lo stesso esito di inammissibilità, poi, segue alla parte del motivo che, legittimamente, contesta all'ordinanza la mancanza di motivazione: la questione, infatti, è posta in termini del tutto generici, privi di ogni specificità, richiamando l'omessa valutazione del "coacervo degli elementi" prodotti dalla difesa, diffusamente elencati lungo numerose pagine del ricorso, dai quali dovrebbe desumersi - per come perentoriamente affermato - la piena legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] a chiedere la restituzione non soltanto dell'area, ma anche dei veicoli in sequestro.

6. Una tale censura, così evidentemente astratta, non consente, dunque, di contestare gli argomenti che il Tribunale di Roma ha impiegato per dichiarare inammissibile la richiesta di riesame, che non risultano in alcun modo connotati da inesistenza o da mera apparenza.

6.1. L'ordinanza, in particolare, dopo aver esaminato la richiesta e la memoria prodotta, ha innanzitutto evidenziato che l'area in questione è di proprietà della Regione Lazio, da ciò risultando in capo al [OSCURATO:PERSONA], privo di titolarità sul bene, la mancanza di interesse - quindi di legittimazione - a presentare la richiesta ex art.324 cod. proc. pen.: l'immobile, infatti, non potrebbe comunque essergli restituito, anche qualora, in via ipotetica, si riscontrasse la radicale assenza dei presupposti del vincolo.

A questa conclusione l'ordinanza è giunta alla luce di un costante e ribadito indirizzo, in ragione del quale può proporre il gravame solo chi vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le molte, Sez. 3, n. 16352 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098).

6.1.1. In senso contrario, peraltro, non può opporsi neppure la recentissima pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], intervenuta nelle more della redazione di questa sentenza (e ad oggi conosciuta solo per la notizia di decisione), secondo la quale la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione: nessun interesse di tale natura, infatti, è stato avanzato o rivendicato dal ricorrente, né sono stati indicati eventuali elementi offerti al [OSCURATO:PERSONA] della cautela al riguardo.

6.2. Di seguito, lo stesso Tribunale del riesame ha sottolineato che nessun rilievo poteva esser riconosciuto all'argomento difensivo in forza del quale l'associazione "[OSCURATO:PERSONA]" avrebbe acquisito la disponibilità dell'area soltanto in epoca successiva alla realizzazione dei manufatti abusivi, della cui esecuzione, quindi, non sarebbe responsabile: in particolare, è stato precisato dal [OSCURATO:PERSONA] che tale circostanza, quand'anche confermata, non eliminerebbe il carattere illecito degli stessi beni, né ne legittimerebbe alcuna restituzione, per di più nei confronti di un soggetto (si ribadisce) non legittimato, stante il carattere prettamente reale della misura in corso.

6.3. Infine, l'ordinanza si è espressa anche con riguardo agli automezzi in sequestro e, con argomento in fatto insuscettibile di essere verificato in questa sede, ha rilevato che "non è stato prodotto alcun documento idoneo a dimostrare la sussistenza di un diritto su detti automezzi", di qualsiasi natura; diritto che - ha ancora precisato il Tribunale, con argomento tutt'altro che apparente, dunque non censurabile - non può esser ricavato solo dal fatto che tali beni si trovassero sull'area occupata dall'associazione.7.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Roma dichiarava inammissibile la richiesta proposta ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di conversione di sequestro probatorio in preventivo emesso il 14/2/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, con riguardo ai reati di cui agli artt. 633, 639-bis, 452-bis cod. pen., 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di presidente dell'associazione "[OSCURATO:PERSONA]", deducendo - con unico motivo - la mancanza, la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione, con travisamento dei fatti. Il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta di riesame con motivazione evidentemente viziata e senza tener conto dell'insieme degli elementi prodotti, tali da consentire tutt'altra decisione; in forza di questi, di natura documentale, ampiamente richiamati, sarebbe infatti risultata evidente la piena legittimazione del ricorrente ad ottenere la restituzione non solo dell'area, ma anche degli automezzi, emergendo con riguardo a tutti questi beni un chiaro diritto in capo al [OSCURATO:PERSONA], in proprio o nella qualità citata. In particolare, l'area sarebbe stata da tempo assegnata all'associazione, da parte del Comune di Fiumicino, peraltro sotto il continuo controllo di personale tecnico della stessa amministrazione, oltre che della polizia locale. Quanto, poi, ai mezzi, risulterebbe ancora pienamente provata la legittimazione all'utilizzo in capo al ricorrente, in proprio e nella qualità, ancora richiamandosi la diffusa documentazione prodotta. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. In primo luogo, occorre ribadire che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di natura cautelare reale è ammesso soltanto per violazione di legge, tale dovendosi intendere - con riguardo alla motivazione - l'ipotesi in cui il percorso argomentativo risulti radicalmente assente o di mera apparenza, così da risultare la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 4.1. Ne consegue che l'impugnazione in esame è inammissibile laddove, peraltro a più riprese (a muover dalla rubrica), censura la "contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione", così come il "travisamento dei fatti", trattandosi di profili che non sono consentiti nel ricorso per cassazione in materia cautelare reale, nei termini appena richiamati. 5. Lo stesso esito di inammissibilità, poi, segue alla parte del motivo che, legittimamente, contesta all'ordinanza la mancanza di motivazione: la questione, infatti, è posta in termini del tutto generici, privi di ogni specificità, richiamando l'omessa valutazione del "coacervo degli elementi" prodotti dalla difesa, diffusamente elencati lungo numerose pagine del ricorso, dai quali dovrebbe desumersi - per come perentoriamente affermato - la piena legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] a chiedere la restituzione non soltanto dell'area, ma anche dei veicoli in sequestro. 6. Una tale censura, così evidentemente astratta, non consente, dunque, di contestare gli argomenti che il Tribunale di Roma ha impiegato per dichiarare inammissibile la richiesta di riesame, che non risultano in alcun modo connotati da inesistenza o da mera apparenza. 6.1. L'ordinanza, in particolare, dopo aver esaminato la richiesta e la memoria prodotta, ha innanzitutto evidenziato che l'area in questione è di proprietà della Regione Lazio, da ciò risultando in capo al [OSCURATO:PERSONA], privo di titolarità sul bene, la mancanza di interesse - quindi di legittimazione - a presentare la richiesta ex art.324 cod. proc. pen.: l'immobile, infatti, non potrebbe comunque essergli restituito, anche qualora, in via ipotetica, si riscontrasse la radicale assenza dei presupposti del vincolo. A questa conclusione l'ordinanza è giunta alla luce di un costante e ribadito indirizzo, in ragione del quale può proporre il gravame solo chi vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le molte, Sez. 3, n. 16352 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098). 6.1.1. In senso contrario, peraltro, non può opporsi neppure la recentissima pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], intervenuta nelle more della redazione di questa sentenza (e ad oggi conosciuta solo per la notizia di decisione), secondo la quale la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione: nessun interesse di tale natura, infatti, è stato avanzato o rivendicato dal ricorrente, né sono stati indicati eventuali elementi offerti al [OSCURATO:PERSONA] della cautela al riguardo. 6.2. Di seguito, lo stesso Tribunale del riesame ha sottolineato che nessun rilievo poteva esser riconosciuto all'argomento difensivo in forza del quale l'associazione "[OSCURATO:PERSONA]" avrebbe acquisito la disponibilità dell'area soltanto in epoca successiva alla realizzazione dei manufatti abusivi, della cui esecuzione, quindi, non sarebbe responsabile: in particolare, è stato precisato dal [OSCURATO:PERSONA] che tale circostanza, quand'anche confermata, non eliminerebbe il carattere illecito degli stessi beni, né ne legittimerebbe alcuna restituzione, per di più nei confronti di un soggetto (si ribadisce) non legittimato, stante il carattere prettamente reale della misura in corso. 6.3. Infine, l'ordinanza si è espressa anche con riguardo agli automezzi in sequestro e, con argomento in fatto insuscettibile di essere verificato in questa sede, ha rilevato che "non è stato prodotto alcun documento idoneo a dimostrare la sussistenza di un diritto su detti automezzi", di qualsiasi natura; diritto che - ha ancora precisato il Tribunale, con argomento tutt'altro che apparente, dunque non censurabile - non può esser ricavato solo dal fatto che tali beni si trovassero sull'area occupata dall'associazione.7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Decreto Cassazione n. 34297/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris