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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04770/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 202/ RG. 26460 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di BotAnama [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto deduce l'erronea quantificazione della continuazione nonostante sia la sentenza di primo grado (pag. 5) che quella di secondo grado (pag. 3) abbiano specificamente argomentato l'aumento, ex art. 81 cod. pen., in ragione della pluralità di resistenze; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 202/ RG. 26460 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di BotAnama [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto deduce l'erronea quantificazione della continuazione nonostante sia la sentenza di primo grado (pag. 5) che quella di secondo grado (pag. 3) abbiano specificamente argomentato l'aumento, ex art. 81 cod. pen., in ragione della pluralità di resistenze; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12
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