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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 36851/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36690-2019 proposto da: I [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. CHELINI n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1523/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 6.10.2008 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Avezzano aveva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore dello [OSCURATO:PERSONA], della somma di C 144.517,70 a fronte delle prestazioni rese dall'opposto in favore dell'opponente in relazione alla realizzazione di un centro commerciale.

L'opponente sosteneva, in particolare, che le parti avevano risolto i loro rapporti con scrittura del 21.2.2007, in seguito alla quale il coordinatore della sicurezza del cantiere, individuato e scelto dallo [OSCURATO:PERSONA], aveva a sua volta avanzato pretese di pagamento verso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che il saldo indicato nell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] comprendesse anche il compenso per l'attività di coordinatore per la sicurezza, aveva dunque sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

Nella resistenza di quest'ultimo, il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo che proprio l'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dimostrasse il credito dell'opposto, e che le successive vicende relative al diverso rapporto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed il coordinatore della sicurezza non potessero spiegare alcun effetto sulle obbligazioni derivanti dalla predetta scrittura tra nsattiva Interponeva appello avverso detta decisione la società I [OSCURATO:SOCIETA]., successore d titolo particolare di Albatro% ktc. 2019 n. 36690 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -2- [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte di Appello di L'Aquila, nella resistenza dell'appellato, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione I [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare [OSCURATO:PERSONA].

Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA' del ricorso.

Il Tribunale di Avezzano ha respinto l'opposizione proposta dalla società appellante avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dallo [OSCURATO:PERSONA]/li Associati per il compenso transattivamente riconosciuto in forza della scrittura privata intercorsa tra le parti in data 21.2.2007.

La Corte di Appello di l'Aquila, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'appello proposto da I [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la predetta sentenza.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione I [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosi a due motivi, con il primo dei quali censura la decisione di seconde cure nella parte in cui la Corte aquilana avrebbe configurato il riconoscimento, da parte della società ricorrente, della circostanza secondo cui lo statuto dello [OSCURATO:PERSONA], mai prodotto in atti del giudizio, conterrebbe una clausola che attribuisce la rappresentanza dell'associazione ad ogni associato.

Con il secondo motivo, invece, il ricorrente censura l'interpretazione che dell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata fornita dal giudice di merito.

La prima censura è inammissibile in quanto la Corte di Appello Ric. 2019 n. 36690 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -3- ha ritenuto sussistere la legittimazione dello [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due concorrenti considerazioni, la prima delle quali -relativa al fatto che il credito derivasse da un incarico conferito direttamente alla associazione professionale, e non al singolo associato- non risulta attinta dal motivo in esame.

Peraltro, il fatto che sia l'originario incarico professionale del 10.4.2004, che la successiva transazione del 21.2.2007, con la quale detto incarico fu risolto, fossero stati conclusi direttamente con lo [OSCURATO:PERSONA]/li Associati, risulta dal secondo motivo di ricorso, nel quale sono riportati i due documenti suindicati.

In presenza di tale ratio, non attinta dalla censura, è inammissibile la doglianza che si concentri sulla successiva affermazione di un profilo di non contestazione, che in realtà avrebbe potuto essere effettivamente configurato soltanto a fronte del deposito, in atti del giudizio, dello statuto dell'associazione, posta la natura di atto interno di quest'ultimo.

La seconda censura è del pari inammissibile in quanto l'interpretazione del contratto si articola in un procedimento logico-giuridico composto di due fasi, la prima delle quali - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti- è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 e ss. c.c., mentre la seconda -concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente- si risolve nell'applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di Ric. 2019 n. 36690 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -4- fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv. 646340; conf.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006, Rv. 586972).

Poiché nel caso di specie la parte ricorrente non contesta che la scrittura del 21.2.2007 abbia natura transattiva, ma attinge soltanto il carattere novativo di detto accordo, la censura è limitata alla prima fase del procedimento logico di cui anzidetto.

Il quale, peraltro, appare correttamente formulato e sorretto da motivazione immune da vizi logici, posto che la Corte di Appello ha ravvisato il carattere novativo del richiamato accordo sulla base della considerazione che esso prevedesse "elementi nuovi e del tutto svincolati rispetto a quelli previsti nell'originario contratto", in particolare rappresentati dalla determinazione del compenso secondo modalità diverse da quelle ab origine previste nella scrittura di conferimento dell'incarico e dalla volontà delle parti di chiudere il loro rapporto mediante riconoscimento di un importo omnicomprensivo a fronte della rinuncia al contratto e della garanzia di inesistenza di vizi.

Trattasi di accertamento di fatto incensurabile in questa sede". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, rilevando altresì che la decisione del giudice di merito appare in linea con i precedenti di questa Corte, secondo cui le associazioni non riconosciute, tra cui rientrano le associazioni tra professionisti, possono legittimamente stipulare contratti ed acquisire la titolarità di rapporti giuridici e, quando il giudice di merito accerti che ciò sia avvenuto -come è accaduto nel caso di specie- sussiste la legittimazione attiva dell'associazione professionale, cui la legge attribuisce la capacità di porsi come Ric. 2019 n. 36690 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -5-- autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, di agire e resistere in relazione alle pretese creditorie relative alle prestazioni professionali rese dai singoli professionisti associati, a favore del cliente conferente l'incarico (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15417 del 26/07/2016, Rv. 640947).

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi.

Per quanto attiene, in modo specifico, al tema dell'interpretazione della natura dell'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sviluppato in detto scritto difensivo, si deve osservare che la ricostruzione di quest'ultimo in termini transattivi -contestata dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso- costituisce un accertamento di merito, sottratto al sindacato di legittimità, a condizione che la motivazione consenta la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per giungere ad attribuire al negozio un determinato significato, che non si ravvisino ipotesi di violazione delle norme di ermeneutica di cui agli artt.1362 e ss. c.c. -soggette comunque a specifica contestazione di parte ricorrente- e che la decisione sia sorretta da una motivazione non apparente ed esente da insanabili contrasti logico (cfr. Cass. Sez.

L, Sentenza n. 17817 del 07/09/2005, Rv. 583824).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore Ric. 2019 n. 36690 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -6- della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 5.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta- 2 Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36690-2019 proposto da: I [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. CHELINI n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1523/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 6.10.2008 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Avezzano aveva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore dello [OSCURATO:PERSONA], della somma di C 144.517,70 a fronte delle prestazioni rese dall'opposto in favore dell'opponente in relazione alla realizzazione di un centro commerciale. L'opponente sosteneva, in particolare, che le parti avevano risolto i loro rapporti con scrittura del 21.2.2007, in seguito alla quale il coordinatore della sicurezza del cantiere, individuato e scelto dallo [OSCURATO:PERSONA], aveva a sua volta avanzato pretese di pagamento verso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che il saldo indicato nell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] comprendesse anche il compenso per l'attività di coordinatore per la sicurezza, aveva dunque sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Nella resistenza di quest'ultimo, il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo che proprio l'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dimostrasse il credito dell'opposto, e che le successive vicende relative al diverso rapporto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed il coordinatore della sicurezza non potessero spiegare alcun effetto sulle obbligazioni derivanti dalla predetta scrittura tra nsattiva Interponeva appello avverso detta decisione la società I [OSCURATO:SOCIETA]., successore d titolo particolare di Albatro% ktc. 2019 n. 36690 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte di Appello di L'Aquila, nella resistenza dell'appellato, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione I [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare [OSCURATO:PERSONA]. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso. Il Tribunale di Avezzano ha respinto l'opposizione proposta dalla società appellante avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dallo [OSCURATO:PERSONA]/li Associati per il compenso transattivamente riconosciuto in forza della scrittura privata intercorsa tra le parti in data 21.2.2007. La Corte di Appello di l'Aquila, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'appello proposto da I [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la predetta sentenza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione I [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosi a due motivi, con il primo dei quali censura la decisione di seconde cure nella parte in cui la Corte aquilana avrebbe configurato il riconoscimento, da parte della società ricorrente, della circostanza secondo cui lo statuto dello [OSCURATO:PERSONA], mai prodotto in atti del giudizio, conterrebbe una clausola che attribuisce la rappresentanza dell'associazione ad ogni associato. Con il secondo motivo, invece, il ricorrente censura l'interpretazione che dell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata fornita dal giudice di merito. La prima censura è inammissibile in quanto la Corte di Appello Ric. 2019 n. 36690 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- ha ritenuto sussistere la legittimazione dello [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due concorrenti considerazioni, la prima delle quali -relativa al fatto che il credito derivasse da un incarico conferito direttamente alla associazione professionale, e non al singolo associato- non risulta attinta dal motivo in esame. Peraltro, il fatto che sia l'originario incarico professionale del 10.4.2004, che la successiva transazione del 21.2.2007, con la quale detto incarico fu risolto, fossero stati conclusi direttamente con lo [OSCURATO:PERSONA]/li Associati, risulta dal secondo motivo di ricorso, nel quale sono riportati i due documenti suindicati. In presenza di tale ratio, non attinta dalla censura, è inammissibile la doglianza che si concentri sulla successiva affermazione di un profilo di non contestazione, che in realtà avrebbe potuto essere effettivamente configurato soltanto a fronte del deposito, in atti del giudizio, dello statuto dell'associazione, posta la natura di atto interno di quest'ultimo. La seconda censura è del pari inammissibile in quanto l'interpretazione del contratto si articola in un procedimento logico-giuridico composto di due fasi, la prima delle quali - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti- è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 e ss. c.c., mentre la seconda -concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente- si risolve nell'applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di Ric. 2019 n. 36690 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -4- fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv. 646340; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006, Rv. 586972). Poiché nel caso di specie la parte ricorrente non contesta che la scrittura del 21.2.2007 abbia natura transattiva, ma attinge soltanto il carattere novativo di detto accordo, la censura è limitata alla prima fase del procedimento logico di cui anzidetto. Il quale, peraltro, appare correttamente formulato e sorretto da motivazione immune da vizi logici, posto che la Corte di Appello ha ravvisato il carattere novativo del richiamato accordo sulla base della considerazione che esso prevedesse "elementi nuovi e del tutto svincolati rispetto a quelli previsti nell'originario contratto", in particolare rappresentati dalla determinazione del compenso secondo modalità diverse da quelle ab origine previste nella scrittura di conferimento dell'incarico e dalla volontà delle parti di chiudere il loro rapporto mediante riconoscimento di un importo omnicomprensivo a fronte della rinuncia al contratto e della garanzia di inesistenza di vizi. Trattasi di accertamento di fatto incensurabile in questa sede". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, rilevando altresì che la decisione del giudice di merito appare in linea con i precedenti di questa Corte, secondo cui le associazioni non riconosciute, tra cui rientrano le associazioni tra professionisti, possono legittimamente stipulare contratti ed acquisire la titolarità di rapporti giuridici e, quando il giudice di merito accerti che ciò sia avvenuto -come è accaduto nel caso di specie- sussiste la legittimazione attiva dell'associazione professionale, cui la legge attribuisce la capacità di porsi come Ric. 2019 n. 36690 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -5-- autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, di agire e resistere in relazione alle pretese creditorie relative alle prestazioni professionali rese dai singoli professionisti associati, a favore del cliente conferente l'incarico (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15417 del 26/07/2016, Rv. 640947). La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi. Per quanto attiene, in modo specifico, al tema dell'interpretazione della natura dell'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sviluppato in detto scritto difensivo, si deve osservare che la ricostruzione di quest'ultimo in termini transattivi -contestata dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso- costituisce un accertamento di merito, sottratto al sindacato di legittimità, a condizione che la motivazione consenta la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per giungere ad attribuire al negozio un determinato significato, che non si ravvisino ipotesi di violazione delle norme di ermeneutica di cui agli artt.1362 e ss. c.c. -soggette comunque a specifica contestazione di parte ricorrente- e che la decisione sia sorretta da una motivazione non apparente ed esente da insanabili contrasti logico (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17817 del 07/09/2005, Rv. 583824). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore Ric. 2019 n. 36690 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -6- della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 5.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta- 2 Sez
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