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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:591
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0763_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 25 giugno 2024 –

[OSCURATO:PERSONA]

(causa C-763/23) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli da 306 a 308 – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Ambito di applicazione – Operazioni effettuate da agenzie di viaggi consistenti nella rivendita, a un prezzo comprendente una maggiorazione, di biglietti aerei acquistati presso terzi soggetti passivi – Assenza di prestazione supplementare»

1. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Ambito di applicazione – Rivendita da parte di agenzie di viaggio, a un prezzo comprendente una maggiorazione, di biglietti aerei acquistati presso terzi soggetti passivi – Inclusione – Presenza di cessioni di beni o di prestazioni di servizi che eventualmente accompagnano tale messa a disposizione – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 306-310) (v. punti 29-34, dispositivo 1)

2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Eccezione alla sua applicazione che accorda alle agenzie di viaggi un diritto di opzione per applicare il regime normale dell’IVA nel caso di trasporto internazionale di persone – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 306, § 1, e 308) (v. punto 43, dispositivo 2) Dispositivo 1) L’articolo 306 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: la prestazione di un soggetto passivo consistente nell’acquistare biglietti aerei presso altri soggetti passivi e nel rivenderli a persone fisiche a un prezzo che comprende una commissione rientra nel regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile alle agenzie di viaggio, indipendentemente dal fatto che tale prestazione non sia accompagnata da servizi supplementari diversi dai servizi di informazione e di consulenza. 2) L’articolo 306, paragrafo 1, e l’articolo 308 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che stabilisce un’eccezione all’applicazione del regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) delle agenzie di viaggio concedendo a queste ultime un diritto di opzione per applicare il regime normale di IVA in caso di trasporto internazionale di persone.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0763_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 25 giugno 2024 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C-763/23) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli da 306 a 308 – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Ambito di applicazione – Operazioni effettuate da agenzie di viaggi consistenti nella rivendita, a un prezzo comprendente una maggiorazione, di biglietti aerei acquistati presso terzi soggetti passivi – Assenza di prestazione supplementare» 1. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Ambito di applicazione – Rivendita da parte di agenzie di viaggio, a un prezzo comprendente una maggiorazione, di biglietti aerei acquistati presso terzi soggetti passivi – Inclusione – Presenza di cessioni di beni o di prestazioni di servizi che eventualmente accompagnano tale messa a disposizione – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 306-310) (v. punti 29-34, dispositivo 1) 2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Eccezione alla sua applicazione che accorda alle agenzie di viaggi un diritto di opzione per applicare il regime normale dell’IVA nel caso di trasporto internazionale di persone – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 306, § 1, e 308) (v. punto 43, dispositivo 2) Dispositivo 1) L’articolo 306 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: la prestazione di un soggetto passivo consistente nell’acquistare biglietti aerei presso altri soggetti passivi e nel rivenderli a persone fisiche a un prezzo che comprende una commissione rientra nel regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile alle agenzie di viaggio, indipendentemente dal fatto che tale prestazione non sia accompagnata da servizi supplementari diversi dai servizi di informazione e di consulenza. 2) L’articolo 306, paragrafo 1, e l’articolo 308 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che stabilisce un’eccezione all’applicazione del regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) delle agenzie di viaggio concedendo a queste ultime un diritto di opzione per applicare il regime normale di IVA in caso di trasporto internazionale di persone.
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