CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08053/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n.r.g. 24656/2023, proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controMINISTERO [OSCURATO:PERSONA]- intimati-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1080/2022,depositata il 10 marzo 2022;Numero registro generale 24656/2023Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 8053/2026Data pubblicazione 01/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], i due verbali di accertamento emessi nei suoi confronti daiCarabinieri di Poggioreale dopo che era stato sorpreso, l’11 ottobre2020, a circolare con un veicolo privo di copertura assicurativa,contestualmente sequestrato e affidato alla sua custodia e, il 14febbraio 2021, per aver circolato con il medesimo veicolo nonostanteil sequestro.In uno con i verbali, l’opponente impugnò anche il successivodecreto prefettizio di revoca della patente di guida.Il giudice di pace respinse l’opposizione, rilevando l’inammissibilitàdell’impugnazione proposta avverso il primo verbale, in quantotardiva, e l’infondatezza nel merito di quella relativa al secondo.2. Il successivo appello del Riccardi fu respinto dal Tribunale diTorre Annunziata, che ravvisò la legittimità intrinseca dei verbali.In particolare, il tribunale ritenne irrilevante il fatto che l’appellantenon avesse ben compreso la portata delle sue condotte, perché nonaveva piena contezza del precetto normativo, ed escluse la causa digiustificazione invocata dal medesimo, il quale assumeva di esserestato sorpreso alla guida del veicolo proprio mentre si stava recandonel luogo in cui avrebbe provveduto alla sua rottamazione.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati dasuccessiva memoria.[OSCURATO:PERSONA] intimate non hanno svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24656/2023Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 8053/2026Data pubblicazione 01/04/20261. Il primo motivo denunzia «vizio di motivazione e di travisamentodi una prova» e «mancanza di motivazione che ha dato luogo allaviolazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.».La censura evidenzia una serie di vizi e carenze nella motivazionedel primo verbale impugnato, che conseguentemente descrive come«inidoneo a costituirlo come custode giudiziario del bene inquestione».2. Il secondo mezzo denunzia violazione dell’art. 20 della l. n. 689del 1981.Il ricorrente assume l’illegittimità delle sanzioni comminategli, inquanto «applicate a soli dieci giorni dal verbale di contestazionedell’infrazione e durante il tempo di impugnabilità del verbale diconstatazione stesso, in piena violazione dell’art. 20 secondo commadella l. 689/81».2.1. Entrambi i motivi in scrutinio sono inammissibili.Il ricorrente, infatti, non rivolge le sue doglianze alla sentenzaimpugnata – ciò che, all’evidenza, sarebbe stato invece necessario nelpresente giudizio di legittimità – ma censura l’atto amministrativo nelsuo contenuto o nei profili formali, come se lo stesse impugnando exnovo davanti al giudice di merito.Le censure, in altri termini e al di là degli apodittici riferimenti aiparadigmi di cui all’art. 360, comma primo, numm. 3) e 4), c.p.c. inesse contenuti, non evidenziano alcun vizio della sentenza d’appello,della quale non vengono neppure indicate le parti sottoposte a critica.3. Con il terzo motivo, denunziando violazione dell’art. 4 della l. n.689 del 1981, il ricorrente assume che la sentenza impugnata sarebbeerronea nella parte in cui ha respinto il motivo d’appello che invocavala sussistenza di una causa di giustificazione idonea ad escludereNumero registro generale 24656/2023Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 8053/2026Data pubblicazione 01/04/2026l’illecito, consistente «nell’adempimento di un dovere o nell’eserciziodi una facoltà legittima».Osserva, al riguardo, che in occasione della seconda violazionecontestatagli egli non stava «circola[ndo] abusivamente, comesostenuto nel verbale di contestazione della violazione amministrativama […] esercitava il suo diritto/dovere di custode, ossia quello ditrasferire il veicolo affidatogli presso i luoghi deputati alla custodia econcordati con gli agenti accertatori (adempiendo al dovere prescrittodall’autorità amministrativa di portare il veicolo in via Picenna 17 in S.Giorgio a Cremano), ed esercitando una facoltà legittima di scelta dellemodalità e dei tempi di trasferimento dell’autoveicolo in assenza diprescrizioni amministrative al riguardo e di sigilli, operandodiligentemente i suoi doveri di custodia e ponendo l’autoveicolo,integro e senza alterazione alcuna, a disposizione dell’AutoritàAmministrativa che avrebbe dovuto provvedere all’esproprio e allarimozione dai luoghi di custodia concordati».3.1. La censura è manifestamente infondata.Sul punto la sentenza impugnata ha infatti così statuito: «nelverbale di sequestro amministrativo redatto in data 11.10.2020 venivaindicato in modo chiaro e inequivocabile che il veicolo venivasottoposto a sequestro e che ciò determinava l'impossibilità di circolareliberamente per raggiungere il luogo indicato dallo stesso trasgressore,prescrivendo che lo stesso avrebbe potuto avvalersi dell'intervento dicarroattrezzi per il trasporto dell’autovettura; veniva inoltre specificatoche, qualora non avesse avuto la possibilità di pagare la sanzionepecuniaria e/o di attivare una nuova polizza assicurativa RCA,l’interessato avrebbe potuto avviare le procedure per la rottamazionedel veicolo e recarsi presso gli uffici dei Carabinieri per avereinformazioni dettagliate al riguardo; da nessun punto del verbaleNumero registro generale 24656/2023Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 8053/2026Data pubblicazione 01/04/2026poteva, invece, evincersi che, decorso il termine di legge, e pur senzaaver ottemperato all’obbligo di stipulare polizza assicurativa, il custodeavrebbe potuto legittimamente scegliere di porsi alla guida del veicolo,fosse anche solo per metterlo in disponibilità dell’AutoritàAmministrativa».Questa ratio decidendi, espressa in termini chiari, completi eunivoci, non è minimamente scalfita dalla censura, che non ne tienealcun conto nelle argomentazioni che la supportano.4. Il quarto motivo denunzia la nullità della sentenza in quantopronunziata «senza la lettura del dispositivo».Il ricorrente assume che tale nullità, che affligge tanto la pronunziadi primo grado quanto quella d’appello, sarebbe insanabile e, cometale, rilevabile d’ufficio «in qualunque stato e grado delprocedimento»; richiama, in tal senso, alcune decisioni di questaCorte, secondo le quali, nei giudizi regolati dal rito del lavoro, dettoadempimento costituisce un requisito indispensabile per ilraggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze diconcentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione.4.1. Il motivo è infondato.Per quanto riguarda la decisione di primo grado, è la stessapremessa in fatto della sentenza a dare atto dell’avvenuta lettura deldispositivo in udienza.Né risulta il contrario dalla lettura della sentenza d’appello, rispettoalla quale lo scarto di un giorno fra la data della pronuncia (19 giugno2023) e quella della pubblicazione per via telematica (20 giugno 2023)non assume in sé alcun valore significativo, ben potendo dipenderedall’impossibilità, per il cancelliere tenuto al relativo incombente, diprovvedervi nello stesso giorno dell’udienza di discussione.Numero registro generale 24656/2023Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 8053/2026Data pubblicazione 01/04/2026D’altro canto, il ricorrente non ha supportato il proprio assunto conla riproduzione o l’indicazione di atti o verbali del giudizio d’appello checonsentissero di confermarlo; il che connota la censura di genericità inparte qua, ostando altresì a che la Corte provveda al relativoaccertamento mediante autonomo esame degli atti di merito.Siffatto scrutinio diretto, consentito dalla deduzione di un error inprocedendo, postula infatti che «la censura sia stata formulata nelrispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso» (così Cass.7/6/2023, n. 16028); pertanto, il ricorrente non è dispensatodall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenzaimpugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla basedell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenutanello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza diesso (ex plurimis, Cass. 6/9/2021, n. 24048; Cass. 29/9/2017, n.22880).5. Infine, il quinto motivo denunzia la nullità della sentenzaimpugnata per omessa pronunzia, ovvero per violazione dell’art. 132,num. 4), c.p.c., nonché violazione «della l. 241/90, del “giustoprocesso” […] e dell’art. 213 comma 8 del d.lgs. 30/4/1992 n. 285».Il ricorrente assume di aver chiesto al giudice d’appello di sollevareincidente di costituzionalità dell’art. 213, comma 8, c.d.s., nella partein cui prevede la revoca della patente come automatismo sanzionatorioin presenza delle violazioni stabilite dal legislatore, e lamenta che, sulpunto, non vi è stata invece alcuna statuizione.Nelle more è poi intervenuta la sentenza della Corte costituzionalen. 246 del 2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 213, comma 8,c.d.s. nella parte in cui prevede l’obbligatorietà della revoca comesanzione accessoria (in termini corrispondenti a quanto previsto per ilcaso di illecito penale) anziché la sua facoltatività; dal che il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24656/2023Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 8053/2026Data pubblicazione 01/04/2026deduce la necessità del ripristino di un criterio di proporzionalità fraviolazione e sanzione accessoria e, conseguentemente, che ilprovvedimento di revoca contenga una motivazione specifica su taleprofilo.In ogni caso, «l’efficacia retroattiva della correzione normativa inoggetto» imporrebbe l’annullamento degli atti amministrativiimpugnati, «poiché privi di istruttoria e di motivazione».5.1. La censura è fondata in relazione alla denunziata violazionedell’art. 132, num. 4), c.p.c.Dall’esame dell’atto di appello, richiamato nel ricorso e ad essoallegato, si evince che, in effetti, l’odierno ricorrente contestò laprevisione dell’art. 213, comma 8, c.d.s. illo tempore vigente, nellaparte in cui prevedeva l’automatica revoca della patente in caso dicircolazione abusiva sul veicolo oggetto di sequestro amministrativodel mezzo, chiedendo al tribunale di sollevare questione di legittimitàcostituzionale della norma.La sentenza impugnata, come si è rilevato, ha respinto l’appelloper ragioni di merito, nelle quali ha ritenuto «assorbita ogni altradoglianza».Quest’ultima statuizione non esprime, all’evidenza, unamotivazione adeguata sulla questione, che ineriva a un profilointrinseco del provvedimento di revoca, vale a dire alla necessità chelo stesso fosse motivato in relazione all’adozione della sanzioneaccessoria; su tale profilo il tribunale non ha svolto alcunaconsiderazione, quantunque la parte avesse evidenziatol’incongruenza del dato normativo rispetto al canone costituzionale diragionevolezza.La decisività del profilo, del resto, è poi emersa dalla successivasentenza della Corte costituzionale n. 246 del 2022, nella quale siNumero registro generale 24656/2023Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 8053/2026Data pubblicazione 01/04/2026afferma: «[i]l denunciato automatismo preclude al prefetto, e algiudice in sede di impugnazione, di valutare la necessità della revocadella patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto,impedendo di considerare la gravità della violazione dei doveri dicustodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni che larevoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella suaquotidianità, e del lavoro. Ciò costituisce violazione dell’art. 3 Cost.sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalità della sanzioneamministrativa. La reductio ad legitimitatem, come soluzionecostituzionalmente adeguata, non può che essere individuata […]nell’eliminazione dell’automatismo, sì che la revoca della patente“può”, e non già necessariamente “deve”, essere applicata comesanzione accessoria in aggiunta a quella principale».6. Il ricorso va dunque accolto in relazione al quinto motivo, conrigetto dei restanti.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo, inpersona di diverso magistrato, per un riesame alla luce dell’indicatoprincipio; lo stesso giudice provvederà a liquidare le spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione al quinto motivo,rigettandolo per il resto.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alTribunale di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci