CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 10951/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari in data 5/3/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4/1/2021, il Magistrato di sorveglianza di Bari aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Avverso tale provvedimento aveva proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Bari lo stesso detenuto, per mezzo del suo difensore di fiducia. 1.2. Il reclamo, tuttavia, era stato recapitato a un indirizzo "pec" diverso da quello individuato con il provvedimento del 9/11/2020 emesso dal Direttore generale dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Per tale ragione, il Magistrato di sorveglianza, in data 24/2/2021, ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 24, comma 6 -septies, d.l. del 28 ottobre 2020, n. 137. 1.3. Analoga declaratoria di inammissibilità è stata, poi, pronunciata, con decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari in data 5/3/2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto decreto di inammissibilità, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 69 -bis, 71 -sexies Ord. pen., 568 e 519 cod. proc. pen. nonché 666, comma 2 e 125 cod. proc. pen., per essere stata ipotizzata una causa di inammissibilità non contemplata espressamente dalla legge. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 69-bis, 71 -sexies Ord. pen., 568 e 591 cod. proc. pen., per essere stata la decisione assunta dal Presidente del Tribunale di sorveglianza in luogo dell'Organo collegiale. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso prospetta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 69 -bis, 71 -sexies Ord. pen., 568 e 591 cod. proc. pen., una violazione di legge per motivazione apparente, avendo il Tribunale di sorveglianza fondato la nuova declaratoria di inammissibilità sulla circostanza che la stessa fosse stata già disposta dal Magistrato di sorveglianza, senza richiamare le ragioni poste a fondamento del primo provvedimento. 3. In data 7/2/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 24, commi 4 e 6 -ter, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, devono essere trasmessi, nella vigenza della situazione di emergenza epidemiologica da covid-19, tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, come individuato nel provvedimento in data 9/11/2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.A mente del successivo comma 6-sexies dello stesso art. 24, lett. e), nei casi in cui l'atto non sia stato trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio che ha emesso il provvedimento, l'impugnazione è inammissibile. E in tali casi, il comma 6-septies, dispone che la inammissibilità dell'impugnazione sia dichiarata dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, il quale ne dispone altresì l'esecutività. 3. Orbene, nel caso in esame il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rilevato, con decreto del 24/2/2021, che il reclamo avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato inviato all'indirizzo PEC del Tribunale di sorveglianza di Bari e, dunque, a un ufficio diverso da quello stabilito per il deposito dell'impugnazione, sicché, correttamente, esso è stato dichiarato inammissibile. 3.1. Successivamente, il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha emesso un nuovo decreto di inammissibilità, oggetto dell'odierna impugnazione, il quale, adottato dall'Organo monocratico, funzionalmente incompetente (ex plurimis Sez. 1, n. 35319 del 12/3/2021, Esposito, Rv. 281896 - 01), era comunque meramente reiterativo della prima declaratoria di inammissibilità, che aveva disposto l'esecutività del provvedimento di diniego dell'istanza di liberazione anticipata e che avrebbe dovuto essere impugnato per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nondimeno, dalla lettura degli atti sussistono le condizioni per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», secondo quanto stabilito dalla sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale. Pertanto, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima deve consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., unicamente l'onere delle spese del procedimento e non anche quello del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci