CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09787/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati di cui al capo b) dell'imputato e confermando, invece, nel resto, la sentenza con cui il Tribunale capitolino, in data 29 settembre 2014, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione; considerato che il primo motivo, in punto di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità della impugnazione, dall'art. 581 cod. proc. pen., limitandosi la difesa a prospettare deduzioni generiche, senza la puntuale indicazione delle ragioni di diritto, dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02 e Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879), non consentendo in tal modo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che le censure inerenti al riconoscimento della recidiva sono a loro volta del tutto generiche e comunque manifestamente infondate in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, non risulta che ha motivazione della sentenza impugnata sia affetta da violazioni di legge o profili di criticità motivazionali peraltro, in questi termini, nemmeno dedotte (si veda pag. 4 sulla accentuata pericolosità del recidivo); ritenuto che le doglianze avanzate con l'atto di appello e relative al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata, su cui pure la Corte di appello non ha svolto delle considerazioni esplicite, dovevano ritenersi manifestamente infondate alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui non è configurabile la particolare tenuità con riferimento alla ricettazione di assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbrai