CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16257/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Perugia del 30 settembre 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Spoleto del 3 giugno 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Foligno il 4 ottobre 2018. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che la norma processuale in esame non è applicabile al caso di specie, in quanto entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ossia in epoca successiva alla data di emissione della sentenza impugnata; Osservato che anche il secondo motivo, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosservanza della legge penale, è manifestamente infondato, in quanto generico e assertivo, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente richiamato gli accertamenti svolti dagli operanti di RG. (in particolare dal verbalizzante [OSCURATO:PERSONA]) che hanno notato l'imputato, inseguito dagli agenti mentre si dileguava in bicicletta da una nota piazza di spaccio ubicata in un parco di Foligno, disfarsi di sei involucri di marijuana per un peso complessivo di 8,7 grammi, chiaramente destinati allo spaccio, e ciò anche in ragione del contestuale rinvenimento della somma di 515 euro, non giustificata dall'imputato. Considerato che il terzo motivo, con cui si duole dell'eccessività della pena, è a sua volta manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, in cui è stato sottolineato che la pena base, non ancorata al minimo in ragione del pur rudimentale capacità organizzativa di cui ha dato prova l'imputato, è pur sempre inferiore al medio edittale, essendo stata rimarcata altresì la non decisività della condizione di incensurato del ricorrente, in assenza di altri elementi suscettibili di positivo apprezzamento. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. r '7 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennai