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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27669/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 febbraio 2017, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 13 ottobre 2015 dal Tribunale di Ancona con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. commesso in Corinaldo il 14 luglio 2015 e, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alle contestate aggravanti, è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed € 200,00 di multa.

2. Contro la sentenza della Corte di appello Vaiotti ha proposto ricorso, per mezzo del proprio difensore, lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale e sostenendo che il fatto sarebbe stato erroneamente qualificato come furto consumato, non essendovi stato effettivo impossessamento della refurtiva.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è infondato.

5. Nel giudizio di merito i fatti sono stati ricostruiti come segue.

Intorno alle 22:30 del 14 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA], insospettito dall'abbaiare del proprio cane, si affacciò alla finestra dell'ufficio (dove era rimasto nonostante l'ora tarda) e vide: una macchina ferma nelle vicinanze di uno dei camion della ditta di cui è titolare (parcheggiato in strada) e un uomo che si avvicinava al camion collocandosi al lato dello stesso, in una posizione dalla quale Discepoli non poteva osservarlo.

Poco dopo l'uomo tornò verso la macchina, estrasse dal portabagagli una tanica e un tubo e si avvicinò nuovamente al camion.

Discepoli scese in strada e si avvicinò all'uomo, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli cosa stesse facendo.

Questi sostenne che stava facendo "un bisogno", ma quando seppe che era stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, gettò via la tanica cercando di risalire in macchina.

Discepoli constatò che il tappo del serbatoio del camion era stato danneggiato e aperto.

Il tubo di gomma e la tanica furono sequestrati dai carabinieri intervenuti e si accertò che nella tanica c'erano tre litri di gasolio.

6. Il ricorrente sostiene che il fatto dovrebbe essere qualificato come delitto tentato e non consumato: vuoi perché non è noto se i tre litri di gasolio rinvenuti nella tanica siano stati effettivamente sottratti dal serbatoio del camion (potrebbero essere stati già presenti nella tanica prima dell'arrivo di Vaiotti sul posto); vuoi perché l'intera operazione si svolse sotto la vigilanza della persona offesa sicché l'imputato non ebbe mai autonoma disponibilità dei beni sottratti.

La sentenza impugnata osserva in proposito: che le dichiarazioni di Discepoli sono coerenti e credibili; che egli constatò la rottura del tappo del serbatoio; che il tubo di gomma era sporco di gasolio e nella tanica erano presenti tre litri di tale prodotto.

Desume da ciò, con motivazione completa, non contraddittoria né illogica, che la persona offesa intervenne quando l'operazione di prelevamento era iniziata e non poté sorvegliarne l'integrale svolgimento sicché Vaiotti ebbe, sia pur per breve tempo, autonoma disponibilità del gasolio sottratto.

7. La motivazione è conforme ai principi di diritto che regolano la materia.

Se è vero, infatti che, per ritenere consumato il furto, è necessario l'impossessamento della cosa sottratta, è pur vero che tale impossessamento può avvenire anche per un breve periodo di tempo e non essere definitivo (Sez. 5, n.7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483).

Come è stato opportunamente sottolineato, infatti, perché si realizzi l'autonoma disponibilità della cosa «che segna il momento acquisitivo a cui l'impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l'agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l'esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi» (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 pag. 3 della motivazione).

In altri termini, quando il soggetto passivo del reato perde la detenzione della cosa, anche mediata attraverso forme indirette di vigilanza e custodia, l'agente ne acquisisce autonoma disponibilità e il furto si realizza in forma consumata.

Proprio questo si verificò nel caso di specie, atteso che il gasolio, fu trasferito dal camion alla tanica di proprietà di Vaiotti e quindi entrò nella piena disponibilità dell'imputato.

8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 febbraio 2017, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 13 ottobre 2015 dal Tribunale di Ancona con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. commesso in Corinaldo il 14 luglio 2015 e, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alle contestate aggravanti, è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed € 200,00 di multa. 2. Contro la sentenza della Corte di appello Vaiotti ha proposto ricorso, per mezzo del proprio difensore, lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale e sostenendo che il fatto sarebbe stato erroneamente qualificato come furto consumato, non essendovi stato effettivo impossessamento della refurtiva. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è infondato. 5. Nel giudizio di merito i fatti sono stati ricostruiti come segue. Intorno alle 22:30 del 14 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA], insospettito dall'abbaiare del proprio cane, si affacciò alla finestra dell'ufficio (dove era rimasto nonostante l'ora tarda) e vide: una macchina ferma nelle vicinanze di uno dei camion della ditta di cui è titolare (parcheggiato in strada) e un uomo che si avvicinava al camion collocandosi al lato dello stesso, in una posizione dalla quale Discepoli non poteva osservarlo. Poco dopo l'uomo tornò verso la macchina, estrasse dal portabagagli una tanica e un tubo e si avvicinò nuovamente al camion. Discepoli scese in strada e si avvicinò all'uomo, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli cosa stesse facendo. Questi sostenne che stava facendo "un bisogno", ma quando seppe che era stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, gettò via la tanica cercando di risalire in macchina. Discepoli constatò che il tappo del serbatoio del camion era stato danneggiato e aperto. Il tubo di gomma e la tanica furono sequestrati dai carabinieri intervenuti e si accertò che nella tanica c'erano tre litri di gasolio. 6. Il ricorrente sostiene che il fatto dovrebbe essere qualificato come delitto tentato e non consumato: vuoi perché non è noto se i tre litri di gasolio rinvenuti nella tanica siano stati effettivamente sottratti dal serbatoio del camion (potrebbero essere stati già presenti nella tanica prima dell'arrivo di Vaiotti sul posto); vuoi perché l'intera operazione si svolse sotto la vigilanza della persona offesa sicché l'imputato non ebbe mai autonoma disponibilità dei beni sottratti. La sentenza impugnata osserva in proposito: che le dichiarazioni di Discepoli sono coerenti e credibili; che egli constatò la rottura del tappo del serbatoio; che il tubo di gomma era sporco di gasolio e nella tanica erano presenti tre litri di tale prodotto. Desume da ciò, con motivazione completa, non contraddittoria né illogica, che la persona offesa intervenne quando l'operazione di prelevamento era iniziata e non poté sorvegliarne l'integrale svolgimento sicché Vaiotti ebbe, sia pur per breve tempo, autonoma disponibilità del gasolio sottratto. 7. La motivazione è conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Se è vero, infatti che, per ritenere consumato il furto, è necessario l'impossessamento della cosa sottratta, è pur vero che tale impossessamento può avvenire anche per un breve periodo di tempo e non essere definitivo (Sez. 5, n.7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483). Come è stato opportunamente sottolineato, infatti, perché si realizzi l'autonoma disponibilità della cosa «che segna il momento acquisitivo a cui l'impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l'agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l'esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi» (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 pag. 3 della motivazione). In altri termini, quando il soggetto passivo del reato perde la detenzione della cosa, anche mediata attraverso forme indirette di vigilanza e custodia, l'agente ne acquisisce autonoma disponibilità e il furto si realizza in forma consumata. Proprio questo si verificò nel caso di specie, atteso che il gasolio, fu trasferito dal camion alla tanica di proprietà di Vaiotti e quindi entrò nella piena disponibilità dell'imputato. 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 giugno
Sentenza Cassazione n. 27669/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris