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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 19845/2025

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sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice d i sorveglianza di Macerata non dato avvisoalle parti; uditala relazione s volta dal C onsi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricor so è proposto avverso l ’ ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Macerata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in detenzione domiciliare con p ermesso di svolgere attività lavorativa , c on la quale è stat a rigettata l’istanza di permesso di uscire per indispensabili esigenze di vita il sabato e la domenica.

Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento per vizio di motivazione, violazione dell’art. 1 comma 6 Ord. pen. e 16-nonies legge n. 45 del 2001 , nonché art. 58 - ter Ord. pen., risulta proposto personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

Rilevatoche, in calce al ricorso, vi è so l o nomina di difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] elezione di domicilio, difensore che tuttavia, non sottoscri ve il ricorso.

Reputatoche, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice d i sorveglianza di Macerata non dato avvisoalle parti; uditala relazione s volta dal C onsi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricor so è proposto avverso l ’ ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Macerata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in detenzione domiciliare con p ermesso di svolgere attività lavorativa , c on la quale è stat a rigettata l’istanza di permesso di uscire per indispensabili esigenze di vita il sabato e la domenica. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento per vizio di motivazione, violazione dell’art. 1 comma 6 Ord. pen. e 16-nonies legge n. 45 del 2001 , nonché art. 58 - ter Ord. pen., risulta proposto personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Rilevatoche, in calce al ricorso, vi è so l o nomina di difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] elezione di domicilio, difensore che tuttavia, non sottoscri ve il ricorso. Reputatoche, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19845/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris