CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 36787/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]' CESARE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2021 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di ROMA che depositando nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA]' CESARE insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Patti ha rigettato l'appello, proposto ai fini civili, da [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza con cui il Giudice di pace di Patti ha assolto, per non avere commesso il fatto, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. 2. Questa era stata chiamata a rispondere dell'anzidetto reato perché, dopo avere invaso la corsia opposta con una inversione ad "U", tamponava il motociclo condotto dal Trifilò che percorreva la S.S. 113, direzione Messina-Palermo, centro abitato Falcone, cagionandogli lesioni personali consistite in "frattura C4-05, contusione escoriata ginocchio e piede sx, contusione spalla sx ", giudicate guaribili in giorni 30 (in Falcone, il 26/06/2013). 3. Avverso la sentenza di appello ricorre, ai fini della responsabilità civile, il difensore della parte civile/che solleva tre motivi con cui deduce: 3.1. Violazione degli artt. 590 cod. pen., 154 cod. strada, 192 cod. proc. pen.: i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che la Rao non avesse violato le norme del codice della strada, pur avendo ella effettuato un'inversione ad U in un tratto di strada in cui vi era una linea continua di mezzeria. Lo stesso perito aveva concluso come fossero ravvisabili "possibili profili di responsabilità a carico dell'imputata". 3.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo agli artt. 590 cod. pen. e 154 cod. strada. Non sono state tenute in considerazione le doglianze contenute nell'atto di appello quanto alla violazione, da parte dell'imputata, dell'anzidetta norma del codice della strada. Appare, poi, manifestamente illogica la sentenza impugnata laddove, pur dando atto delle conclusioni cui era pervenuto il perito, confermava l'assoluzione disposta dal primo giudice. 3.3. Omessa motivazione con riguardo agli artt. 590 cod. pen. e 154 cod. strada, non avendo il Tribunale tenuto in considerazione la consulenza di parte. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Invero, tutte le censure sollevate dal ricorrente si risolvono in vizi della motivazione, in quanto tali inammissibili, atteso che, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 cod. proc. pen., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione.6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente per pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]