CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 37043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto, circa il primo motivo di ricorso, che la Corte di appello ha adeguatamente argomentato il diniego della richiesta di esame testimoniale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiarendo come questi avrebbe potuto, al più, confermare le tesi telefonicamente prospettatagli dall'imputato circa l'allontanamento dalla comunità (p. 4) ritenuto che il secondo motiv056di ricorso non evidenzia manifeste illogicità nel ragionamento della Corte concernente l'esclu9one della buona fede del ricorrente nell'allontanarsi dalla comunità; ritenuto, circa il terzo motivo di ricorso, che la Corte ha idoneamente espresso i criteri adottati nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche (assenza di elementi di valutazione favorevoli e precedenti penali dell'imputato), mentre per altro verso, ha determinato la pena nel minimo edittale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente