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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 19348/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29587/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 76, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Studio legale [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall’ avvocatoSALVATORE LOGGIA; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato- aavverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1048/2017,depositata il 29/05/2017 , R.G.N. 2225/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. con il quale la società aveva chiesto l'accertamento negativo delle infrazioni di cui al verbale di constatazione e contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative notificato il 16 novembre 2009 per € 103.344,98.

2. La Corte territoriale ha accertato che la società aveva pagato, con riserva di ripetizione, la sanzione irrogata oltre al termine assegnato e poi aveva anche pagato l'ulteriore importo chiesto per il ritardo.

Pertanto,al pari del giudice di primo grado, ha ritenuto i nsussistente l'interesse ad agire in accertamento negativo confermando l'inammissibilità già dichiarata.

3. Per la Cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. articolando tre motivi. l'[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Agrigento è rimasto intimato.

Successivamente al deposito del ricorso si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione falsa applicazione dell'art.100 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. e la conseguente nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c..

4.1. La ricorrente deduce che l'oggetto della domanda e la posizione sostanziale e processuale della Dedalo erano state travisatedal convenuto e dallo stesso giudice poiché non era stato impugnato un verbale di accertamento o le sanzioni ma era stato chiesto, piuttosto,l'accertamento negativo delle infrazioni contestate dall’amministrazioneal fine di ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di sanzione.

4.2. Inoltre, si sottolinea che la società era coobbligata a titolo di garanzia e non concorrente nell'illecito.

Conseguentementequesta aveva interesse a pagare la sanzione nella misura minore possibile e senza aggravi al fine di ottenere poi il ristoro con rivalsa sull’ obbligato principale ovvero mediante recupero delle somme che si fossero accertate comenon dovute.

4.3. Insiste nel ritenere che l'interesse all'accertamento della non debenza della somma pagata è ravvisabile nella possibilità di ripetizione degli importi all'esito dell'accertamento negativo con esclusione dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione nei confronti dell'autore e nei riguardi del coobbligato.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul merito della domanda di insussistenza della violazioneed in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la conseguente violazione e falsa applicazione dell'articolo 2969 c.c..

5.1. Deduce la ricorrente che la prova delle violazioni contestate incombe sull’ Ispettorato e che, comunque , con riguardo al ritar do nella presentazione del prospetto informatico di cui all'articolo 9 comma 1della legge n. 68 del 1999 era stata offerta la prova documentale dell’insussistenza del presupposto sanzionatorio .

C on riferimento al la sussistenza di un ritardo nell'assunzione dei lavoratori aventi titolo all'assunzione obbligatoria ex artt.3 e 18 della legge n . 68 del 19 99 deduce che nel verbale non sarebbe indicatoil dies a quo dal quale far decorrere il termine.

6. Con il terzo motivo di ricorso infine èdenunciatala nullità della sentenza per omessa pronuncia e la violazione e falsa applicazione dell'art.45 l.r.s. n. 2 del 2007 e degli artt. 17 comma 3 e 5 d.l. n. 78 del 2009, in relazione all’art. 360 primo comma n.3c.p.c., e sideduce che in base alle leggi citate la Dedalo, società a capitale interamente pubblico per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per l’igiene ambientale, non poteva procedere ad assunzioni anche obbligatorie con conseguente esenzione da ogni obbligo connesso.

7. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato restando perciò precluso l’esame delle ulteriori censure.

7.1. Occorre premettere che nel caso in esame, come si evince dalla sentenzaimpugnata e dal ricorso per cassazione, l' odierna ricorrente pur agendo per ottenere l’accertamento negativo delle infrazioni di cui al verbale dell’amministrazione del 10 settembre 2009 n. 9 con il quale erano state constatate sanzioni amministrative per infrazioni , che la società contesta di aver commesso, nella sostanza impugna detto verbale che prevedeva tra l’altro la possibilità, per l'autore della violazione, di accedere al pagamento in forma ridotta della sanzione entro sessanta giorni dalla notifica ex art. 16 legge 689 del 1981.

7.2. Ciò posto, va qui ribadito che il verbale di accertamento dell’Ispettorato del lavoro,seppur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale.

7.3. Si tratta infatti di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione.

Solo da tale momento, infatti, sorg e l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria(cfr. Cass.12/07/2010 16319 , 19/12/2018 n. 32886, 12/06/2020 n. 11369).

8. In conclusioneil ricorso deve essere rigettato.

La mancata costituzione dell’amministrazione esonera dal provvedere sulle spese del giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri corso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29587/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 76, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Studio legale [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall’ avvocatoSALVATORE LOGGIA; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato- aavverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1048/2017,depositata il 29/05/2017 , R.G.N. 2225/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. con il quale la società aveva chiesto l'accertamento negativo delle infrazioni di cui al verbale di constatazione e contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative notificato il 16 novembre 2009 per € 103.344,98. 2. La Corte territoriale ha accertato che la società aveva pagato, con riserva di ripetizione, la sanzione irrogata oltre al termine assegnato e poi aveva anche pagato l'ulteriore importo chiesto per il ritardo. Pertanto,al pari del giudice di primo grado, ha ritenuto i nsussistente l'interesse ad agire in accertamento negativo confermando l'inammissibilità già dichiarata. 3. Per la Cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. articolando tre motivi. l'[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Agrigento è rimasto intimato. Successivamente al deposito del ricorso si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione falsa applicazione dell'art.100 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. e la conseguente nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c.. 4.1. La ricorrente deduce che l'oggetto della domanda e la posizione sostanziale e processuale della Dedalo erano state travisatedal convenuto e dallo stesso giudice poiché non era stato impugnato un verbale di accertamento o le sanzioni ma era stato chiesto, piuttosto,l'accertamento negativo delle infrazioni contestate dall’amministrazioneal fine di ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di sanzione. 4.2. Inoltre, si sottolinea che la società era coobbligata a titolo di garanzia e non concorrente nell'illecito. Conseguentementequesta aveva interesse a pagare la sanzione nella misura minore possibile e senza aggravi al fine di ottenere poi il ristoro con rivalsa sull’ obbligato principale ovvero mediante recupero delle somme che si fossero accertate comenon dovute. 4.3. Insiste nel ritenere che l'interesse all'accertamento della non debenza della somma pagata è ravvisabile nella possibilità di ripetizione degli importi all'esito dell'accertamento negativo con esclusione dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione nei confronti dell'autore e nei riguardi del coobbligato. 5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul merito della domanda di insussistenza della violazioneed in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la conseguente violazione e falsa applicazione dell'articolo 2969 c.c.. 5.1. Deduce la ricorrente che la prova delle violazioni contestate incombe sull’ Ispettorato e che, comunque , con riguardo al ritar do nella presentazione del prospetto informatico di cui all'articolo 9 comma 1della legge n. 68 del 1999 era stata offerta la prova documentale dell’insussistenza del presupposto sanzionatorio . C on riferimento al la sussistenza di un ritardo nell'assunzione dei lavoratori aventi titolo all'assunzione obbligatoria ex artt.3 e 18 della legge n . 68 del 19 99 deduce che nel verbale non sarebbe indicatoil dies a quo dal quale far decorrere il termine. 6. Con il terzo motivo di ricorso infine èdenunciatala nullità della sentenza per omessa pronuncia e la violazione e falsa applicazione dell'art.45 l.r.s. n. 2 del 2007 e degli artt. 17 comma 3 e 5 d.l. n. 78 del 2009, in relazione all’art. 360 primo comma n.3c.p.c., e sideduce che in base alle leggi citate la Dedalo, società a capitale interamente pubblico per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per l’igiene ambientale, non poteva procedere ad assunzioni anche obbligatorie con conseguente esenzione da ogni obbligo connesso. 7. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato restando perciò precluso l’esame delle ulteriori censure. 7.1. Occorre premettere che nel caso in esame, come si evince dalla sentenzaimpugnata e dal ricorso per cassazione, l' odierna ricorrente pur agendo per ottenere l’accertamento negativo delle infrazioni di cui al verbale dell’amministrazione del 10 settembre 2009 n. 9 con il quale erano state constatate sanzioni amministrative per infrazioni , che la società contesta di aver commesso, nella sostanza impugna detto verbale che prevedeva tra l’altro la possibilità, per l'autore della violazione, di accedere al pagamento in forma ridotta della sanzione entro sessanta giorni dalla notifica ex art. 16 legge 689 del 1981. 7.2. Ciò posto, va qui ribadito che il verbale di accertamento dell’Ispettorato del lavoro,seppur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale. 7.3. Si tratta infatti di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione. Solo da tale momento, infatti, sorg e l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria(cfr. Cass.12/07/2010 16319 , 19/12/2018 n. 32886, 12/06/2020 n. 11369). 8. In conclusioneil ricorso deve essere rigettato. La mancata costituzione dell’amministrazione esonera dal provvedere sulle spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri corso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a nor
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