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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 03088/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2018 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Brindisi, in data 8 febbraio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 81, 612, comma 2, cod. pen. (capi a e c) alla pena di seicento euro di multa, commessi in data 18 gennaio 2012, oltre al risaricimento del danno liquidato equitativamente, in favore della parte civile.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo due vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 612 cod. pen.

La stessa parte lesa ha esposto di non essersi sentita intimorita dalle minacce ricevute, provenienti da una persona nota, tanto che non aveva nemmeno interrotto la sua relazione con la moglie dell'imputato (indicata come movente delle minacce).

Quanto alle minacce rivolte al coniuge della persona offesa, si tratterebbe di espressioni generiche, poco concrete e prive di contenuto intrinsecamente intimidatorio.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla richiesta applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

La Corte territoriale ha rigettato la richiesta per il carattere reiterato delle minacce e la circostanza che queste erano rivolte a più persone, in esecuzione di medesimo disegno criminoso.

Sul punto, si denuncia il contrasto della motivazione con l'orientamento assunto da questa Suprema Corte a Sezioni unite, secondo il quale è ammessa la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche in caso di pluralità di condotte (due illeciti oltre quello preso in esame).

Si osserva che, nel caso di specie, due illeciti sono quasi contestuali e che, ad una telefonata minatoria, era seguita una successiva chiamata di scuse.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, in quanto è sopraggiunta rinuncia all'impugnazione (cfr. rinuncia del 9 giugno 2020).

4. All'inammissibilità per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2018 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Brindisi, in data 8 febbraio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 81, 612, comma 2, cod. pen. (capi a e c) alla pena di seicento euro di multa, commessi in data 18 gennaio 2012, oltre al risaricimento del danno liquidato equitativamente, in favore della parte civile. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo due vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 612 cod. pen. La stessa parte lesa ha esposto di non essersi sentita intimorita dalle minacce ricevute, provenienti da una persona nota, tanto che non aveva nemmeno interrotto la sua relazione con la moglie dell'imputato (indicata come movente delle minacce). Quanto alle minacce rivolte al coniuge della persona offesa, si tratterebbe di espressioni generiche, poco concrete e prive di contenuto intrinsecamente intimidatorio. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla richiesta applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale ha rigettato la richiesta per il carattere reiterato delle minacce e la circostanza che queste erano rivolte a più persone, in esecuzione di medesimo disegno criminoso. Sul punto, si denuncia il contrasto della motivazione con l'orientamento assunto da questa Suprema Corte a Sezioni unite, secondo il quale è ammessa la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche in caso di pluralità di condotte (due illeciti oltre quello preso in esame). Si osserva che, nel caso di specie, due illeciti sono quasi contestuali e che, ad una telefonata minatoria, era seguita una successiva chiamata di scuse. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, in quanto è sopraggiunta rinuncia all'impugnazione (cfr. rinuncia del 9 giugno 2020). 4. All'inammissibilità per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 03088/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris