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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07198/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2867/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t.;- intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 5661/2021 depositata in data 15/06/2021, non notificata;Numero registro generale 2867/2022Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 7198/2026Data pubblicazione 25/03/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La causa ha ad oggetto originariamente una intimazione dipagamento, conseguente ad una cartella di pagamento emessa neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Agrigento rigettava ilricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale dellaSicilia ne rigettava l’appello.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione e si affida acinque motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.L’Agenzia delle entrate - Riscossione non svolge attività difensiva.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la quale il ricorrenteha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente propone cinque motivi di ricorso così rubricati.1.1.

Violazione o falsa applicazione art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.1.2.

Violazione o falsa applicazione art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992,artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.1.3.

Violazione o falsa applicazione artt. 115 e 116 cod. proc. civ,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.Numero registro generale 2867/2022Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 7198/2026Data pubblicazione 25/03/20261.4.

Violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 D.Lgs. n. 546 del1992 e artt. 83, 101 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ.1.5.

Violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 D.Lgs. n. 546 del1992 e artt. 83, 101 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ.2.

Con memoria depositata in atti il 20/02/2026, il ricorrente,sebbene evocando una proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., che non risulta essere stata emessa dall’ufficio, macomunque facendo riferimento all’adunanza camerale del 5 marzo2026, ha evidenziato che l’oggetto dell’impugnazione proposta risultaessere l’intimazione di pagamento n. 29120139001691433 che pone asuo fondamento la cartella di pagamento n. 29120110015767936 anno2011, dell’importo complessivo di € 7.552,77; di aver presentato, indata 29/06/2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolatacd. rottamazione quater, prot. n.

W-2023062908507153, per l’importoresiduo di € 5.972,82, relativa alla cartella di pagamento n.29120110015767936, e ha chiesto pronunciarsi l’estinzione delgiudizio e la cessazione della materia del contendere.3.

Dato atto del deposito di tali documenti, attestanti la ritualepresentazione della comunicazione di adesione alla cd. rottamazione dicui all’art. 1, commi della legge 197 del 2022, e della prova delpagamento delle prime rate, va fatta applicazione dell’art. 12-bis,comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazioneautentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/2022,con la conseguenza che la definizione è perfezionata e il giudizio vadichiarato estinto.La norma di interpretazione autentica, infatti, fugando ogni dubbionell’individuazione del momento di perfezionamento della fattispecieprocessuale dell’estinzione del giudizio a seguito di adesione da parteNumero registro generale 2867/2022Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 7198/2026Data pubblicazione 25/03/2026del contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti, hastabilito che «Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 dellalegge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli finidell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nelladichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui alcomma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con ilversamento della prima o unica rata delle somme dovute e chel'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, daparte del debitore o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia partenel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della leggen. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e delladocumentazione attestante il versamento della prima o unica rata.L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia dellesentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso delprocesso e non passati in giudicato.

Le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restanodefinitivamente acquisite e non sono rimborsabili».4.

Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.In ragione della definizione agevolata della controversia, non siravvisano i presupposti del pagamento del c.d. doppio contributounificato, applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità oimprocedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la suanatura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva oNumero registro generale 2867/2022Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 7198/2026Data pubblicazione 25/03/2026applicazione analogica (Cass. n. 19560/2015; Cass. n. 25485/2018;Cass. n. 10140/2020; Cass. n. 6400/2021).Numero registro generale 2867/2022Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 7198/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoDefinizione agevolataMARCELLO [OSCURATO:PERSONA] PresidenteSABRINA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANDREA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereALESSIA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2867/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t.;- intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 5661/2021 depositata in data 15/06/2021, non notificata;Numero registro generale 2867/2022Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 7198/2026Data pubblicazione 25/03/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La causa ha ad oggetto originariamente una intimazione dipagamento, conseguente ad una cartella di pagamento emessa neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Agrigento rigettava ilricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale dellaSicilia ne rigettava l’appello.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione e si affida acinque motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.L’Agenzia delle entrate - Riscossione non svolge attività difensiva.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la quale il ricorrenteha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente propone cinque motivi di ricorso così rubricati.1.1.

Violazione o falsa applicazione art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.1.2.

Violazione o falsa applicazione art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992,artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.1.3.

Violazione o falsa applicazione artt. 115 e 116 cod. proc. civ,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.Numero registro generale 2867/2022Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 7198/2026Data pubblicazione 25/03/20261.4.

Violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 D.Lgs. n. 546 del1992 e artt. 83, 101 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ.1.5.

Violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 D.Lgs. n. 546 del1992 e artt. 83, 101 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ.2.

Con memoria depositata in atti il 20/02/2026, il ricorrente,sebbene evocando una proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., che non risulta essere stata emessa dall’ufficio, macomunque facendo riferimento all’adunanza camerale del 5 marzo2026, ha evidenziato che l’oggetto dell’impugnazione proposta risultaessere l’intimazione di pagamento n. 29120139001691433 che pone asuo fondamento la cartella di pagamento n. 29120110015767936 anno2011, dell’importo complessivo di € 7.552,77; di aver presentato, indata 29/06/2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolatacd. rottamazione quater, prot. n.

W-2023062908507153, per l’importoresiduo di € 5.972,82, relativa alla cartella di pagamento n.29120110015767936, e ha chiesto pronunciarsi l’estinzione delgiudizio e la cessazione della materia del contendere.3.

Dato atto del deposito di tali documenti, attestanti la ritualepresentazione della comunicazione di adesione alla cd. rottamazione dicui all’art. 1, commi della legge 197 del 2022, e della prova delpagamento delle prime rate, va fatta applicazione dell’art. 12-bis,comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazioneautentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/2022,con la conseguenza che la definizione è perfezionata e il giudizio vadichiarato estinto.La norma di interpretazione autentica, infatti, fugando ogni dubbionell’individuazione del momento di perfezionamento della fattispecieprocessuale dell’estinzione del giudizio a seguito di adesione da parteNumero registro generale 2867/2022Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 7198/2026Data pubblicazione 25/03/2026del contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti, hastabilito che «Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 dellalegge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli finidell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nelladichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui alcomma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con ilversamento della prima o unica rata delle somme dovute e chel'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, daparte del debitore o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia partenel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della leggen. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e delladocumentazione attestante il versamento della prima o unica rata.L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia dellesentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso delprocesso e non passati in giudicato.

Le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restanodefinitivamente acquisite e non sono rimborsabili».4.

Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.In ragione della definizione agevolata della controversia, non siravvisano i presupposti del pagamento del c.d. doppio contributounificato, applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità oimprocedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la suanatura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva oNumero registro generale 2867/2022Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 7198/2026Data pubblicazione 25/03/2026applicazione analogica (Cass. n. 19560/2015; Cass. n. 25485/2018;Cass. n. 10140/2020; Cass. n. 6400/2021).

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma in data 5 marzo 2026.Il PresidenteMarcello Maria FracanzaniP.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma in data 5 marzo 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2867/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t.;- intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 5661/2021 depositata in data 15/06/2021, non notificata;Numero registro generale 2867/2022Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 7198/2026Data pubblicazione 25/03/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La causa ha ad oggetto originariamente una intimazione dipagamento, conseguente ad una cartella di pagamento emessa neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Agrigento rigettava ilricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale dellaSicilia ne rigettava l’appello.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione e si affida acinque motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.L’Agenzia delle entrate - Riscossione non svolge attività difensiva.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la quale il ricorrenteha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente propone cinque motivi di ricorso così rubricati.1.1. Violazione o falsa applicazione art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.1.2. Violazione o falsa applicazione art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992,artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.1.3. Violazione o falsa applicazione artt. 115 e 116 cod. proc. civ,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.Numero registro generale 2867/2022Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 7198/2026Data pubblicazione 25/03/20261.4. Violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 D.Lgs. n. 546 del1992 e artt. 83, 101 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ.1.5. Violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 D.Lgs. n. 546 del1992 e artt. 83, 101 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ.2. Con memoria depositata in atti il 20/02/2026, il ricorrente,sebbene evocando una proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., che non risulta essere stata emessa dall’ufficio, macomunque facendo riferimento all’adunanza camerale del 5 marzo2026, ha evidenziato che l’oggetto dell’impugnazione proposta risultaessere l’intimazione di pagamento n. 29120139001691433 che pone asuo fondamento la cartella di pagamento n. 29120110015767936 anno2011, dell’importo complessivo di € 7.552,77; di aver presentato, indata 29/06/2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolatacd. rottamazione quater, prot. n. W-2023062908507153, per l’importoresiduo di € 5.972,82, relativa alla cartella di pagamento n.29120110015767936, e ha chiesto pronunciarsi l’estinzione delgiudizio e la cessazione della materia del contendere.3. Dato atto del deposito di tali documenti, attestanti la ritualepresentazione della comunicazione di adesione alla cd. rottamazione dicui all’art. 1, commi della legge 197 del 2022, e della prova delpagamento delle prime rate, va fatta applicazione dell’art. 12-bis,comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazioneautentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/2022,con la conseguenza che la definizione è perfezionata e il giudizio vadichiarato estinto.La norma di interpretazione autentica, infatti, fugando ogni dubbionell’individuazione del momento di perfezionamento della fattispecieprocessuale dell’estinzione del giudizio a seguito di adesione da parteNumero registro generale 2867/2022Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 7198/2026Data pubblicazione 25/03/2026del contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti, hastabilito che «Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 dellalegge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli finidell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nelladichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui alcomma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con ilversamento della prima o unica rata delle somme dovute e chel'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, daparte del debitore o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia partenel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della leggen. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e delladocumentazione attestante il versamento della prima o unica rata.L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia dellesentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso delprocesso e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restanodefinitivamente acquisite e non sono rimborsabili».4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.In ragione della definizione agevolata della controversia, non siravvisano i presupposti del pagamento del c.d. doppio contributounificato, applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità oimprocedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la suanatura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva oNumero registro generale 2867/2022Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 7198/2026Data pubblicazione 25/03/2026applicazione analogica (Cass. n. 19560/2015; Cass. n. 25485/2018;Cass. n. 10140/2020; Cass. n. 6400/2021).Numero registro generale 2867/2022Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 7198/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati     OggettoDefinizione agevolataMARCELLO [OSCURATO:PERSONA] PresidenteSABRINA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANDREA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereALESSIA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2867/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t.;- intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 5661/2021 depositata in data 15/06/2021, non notificata;Numero registro generale 2867/2022Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 7198/2026Data pubblicazione 25/03/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La causa ha ad oggetto originariamente una intimazione dipagamento, conseguente ad una cartella di pagamento emessa neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Agrigento rigettava ilricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale dellaSicilia ne rigettava l’appello.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione e si affida acinque motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.L’Agenzia delle entrate - Riscossione non svolge attività difensiva.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la quale il ricorrenteha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente propone cinque motivi di ricorso così rubricati.1.1. Violazione o falsa applicazione art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.1.2. Violazione o falsa applicazione art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992,artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.1.3. Violazione o falsa applicazione artt. 115 e 116 cod. proc. civ,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.Numero registro generale 2867/2022Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 7198/2026Data pubblicazione 25/03/20261.4. Violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 D.Lgs. n. 546 del1992 e artt. 83, 101 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ.1.5. Violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 D.Lgs. n. 546 del1992 e artt. 83, 101 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ.2. Con memoria depositata in atti il 20/02/2026, il ricorrente,sebbene evocando una proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., che non risulta essere stata emessa dall’ufficio, macomunque facendo riferimento all’adunanza camerale del 5 marzo2026, ha evidenziato che l’oggetto dell’impugnazione proposta risultaessere l’intimazione di pagamento n. 29120139001691433 che pone asuo fondamento la cartella di pagamento n. 29120110015767936 anno2011, dell’importo complessivo di € 7.552,77; di aver presentato, indata 29/06/2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolatacd. rottamazione quater, prot. n. W-2023062908507153, per l’importoresiduo di € 5.972,82, relativa alla cartella di pagamento n.29120110015767936, e ha chiesto pronunciarsi l’estinzione delgiudizio e la cessazione della materia del contendere.3. Dato atto del deposito di tali documenti, attestanti la ritualepresentazione della comunicazione di adesione alla cd. rottamazione dicui all’art. 1, commi della legge 197 del 2022, e della prova delpagamento delle prime rate, va fatta applicazione dell’art. 12-bis,comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazioneautentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/2022,con la conseguenza che la definizione è perfezionata e il giudizio vadichiarato estinto.La norma di interpretazione autentica, infatti, fugando ogni dubbionell’individuazione del momento di perfezionamento della fattispecieprocessuale dell’estinzione del giudizio a seguito di adesione da parteNumero registro generale 2867/2022Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 7198/2026Data pubblicazione 25/03/2026del contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti, hastabilito che «Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 dellalegge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli finidell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nelladichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui alcomma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con ilversamento della prima o unica rata delle somme dovute e chel'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, daparte del debitore o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia partenel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della leggen. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e delladocumentazione attestante il versamento della prima o unica rata.L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia dellesentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso delprocesso e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restanodefinitivamente acquisite e non sono rimborsabili».4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.In ragione della definizione agevolata della controversia, non siravvisano i presupposti del pagamento del c.d. doppio contributounificato, applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità oimprocedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la suanatura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva oNumero registro generale 2867/2022Numero sezionale 2074/2026Numero di raccolta generale 7198/2026Data pubblicazione 25/03/2026applicazione analogica (Cass. n. 19560/2015; Cass. n. 25485/2018;Cass. n. 10140/2020; Cass. n. 6400/2021). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma in data 5 marzo 2026.Il PresidenteMarcello Maria FracanzaniP.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma in data 5 marzo 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07198/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris