CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28688/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'11 novembre 1991; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 gennaio 1995; avverso la sentenza del 30 aprile 2021, della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del loro difensore, impugnano la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando la decisione di primo grado, li ha ritenuti responsabili dei reati di violenza privata e lesioni personali, commessi, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; reati aggravati dai futili motivi e dall'uso di un corpo contundente. I ricorrenti articolano due motivi di ricorso. 1.2. Il primo è formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 610 cod. pen.) e del difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità degli imputati per il fatto descritto al capo A). Con esso si deduce che la motivazione offerta dalla corte d'appello sarebbe solo apparente, in quanto supinamente adagiata sulle posizioni del giudice di primo grado e priva di una specifica confutazione delle tesi difensive contenute nei motivi d'appello. La Corte territoriale, secondo la difesa, non avrebbe in alcun modo motivato in ordine all'invocato assorbimento del reato contestato al capo A) nel successivo reato di lesioni personali contestato al capo B) e, comunque, sulle oggettive difformità, segnalate dalla difesa, tra le diverse ricostruzioni della dinamica dei fatti offerta dai testi Perrella, D'Eccelsis e [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella degli altri occupanti la stessa autovettura, Pelliccio (quanto meno in un primo momento) e [OSCURATO:PERSONA], che, descrivendo la strada come ad una sola corsia, mai avrebbero parlato di un sorpasso. Si tratta di difformità che, incidendo sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Perrella (sulle quali i giudici di merito avrebbero, poi, fondato la responsabilità degli imputati), minerebbero il complessivo impianto motivazionale della stessa decisione: tanto più che, essendosi il Parrella costituito parte civile, la relativa dichiarazione avrebbe dovuto essere valutata con criteri particolarmente stringenti, in ragione dell'interesse fatto valere in giudizio. 1.3. Il secondo è formulato solo sotto il profilo del vizio di motivazione ed è relativo al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alla concreta determinazione della pena irrogata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già oggetto di specifica censura da parte della difesa. 2. Sono state trasmesse le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In ultimo, con memoria depositata il 22 giugno 2022, la parte civile ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata, con condanna alla rifusione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorrenti, valorizzando le difformità tra le dichiarazioni rese dai singoli testi esaminati in dibattimento, deducono che non si sarebbe formata una prova piena in ordine alla ricostruzione della dinamica dei fatti.Il motivo è manifestamente infondato e privo di specificità. Preliminarmente, è necessario ribadire che è legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929 - 01). Ciò premesso, la Corte territoriale ha effettivamente fatto ampio rinvio alla motivazione resa in primo grado, evidenziando, però, come tutte le censure svolte nell'atto d'appello fossero state sostanzialmente già esaminate e risolte, nel senso della loro infondatezza, in quella sede. Ha, così, ricostruito nel dettaglio i fatti oggetto dei due capi d'imputazione sottolineando le due distinte condotte poste in essere dagli imputati (il sorpasso e la brusca frenata del veicolo condotto dal [OSCURATO:PERSONA], che costringeva il Perrella ad arrestare la marcia del veicolo da lui guidata, impedendone la ripartenza, anche con l'ausilio di altra autovettura posizionata dietro; il successivo colpo sferrato con l'uso di un corpo contundente che procurava al Parrella le lesioni al volto contestate nel capo d'imputazione). Due condotte, dunque: l'una diretta a comprimere la libertà della persona offesa (e quindi qualificabile in termini di violenza privata, ai sensi dell'art. 610 cod. pen.), l'altra lesiva della sua integrità fisica (e, quindi, qualificabile in termini di lesioni personali, ai sensi dell'art. 582 cod. pen.). E ricostruita in questi termini la dinamica dei fatti in contestazione, è ben possibile il concorso (anche formale) tra il reato di violenza privata e quello di lesioni personali (Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Rv. 273024). La Corte ha, in ultimo, dato conto delle argomentazioni, anche sotto il profilo dell'attendibilità delle diverse dichiarazioni, alla luce delle quali ha ritenuto raggiunta la prova dei fatti, evidenziando l'assenza di motivi di astio, la congruità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (con quelle rese dagli altri occupanti l'autovettura, [OSCURATO:PERSONA] e D'Eccelsis, e con gli esiti del referto medico) e la sostanziale irrilevanza delle limitate incongruità con quanto riferito dagli altri due occupanti l'autovettura (Pelliccio e [OSCURATO:PERSONA]). A fronte di ciò, la difesa si è limitata a dedurre nuovamente le dichiarazioni rese dal Pelliccio e dal [OSCURATO:PERSONA] e la diversa ricostruzione della dinamica dei fatti (nella parte in cui si escludeva la condotta di sorpasso). A prescindere dal fatto che l'incongruità è oggettivamente limitata, in quanto non esclude la condotta contestata (comunque integrata dalla brusca frenata del veicolo condotto dal [OSCURATO:PERSONA], condotta idonea, in sé, anche a voler escludere il sorpasso, a costringere il Perrella ad arrestare la marcia del veicolo da lui condotto, impedendone, con l'ausilio di altra autovettura posizionata dietro, la successiva ripartenza), le censure si risolvono in una nuova prospettata rivalutazione dei dati probatori acquisiti; una rivalutazione che postula apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19 settembre 2017, Rv. 271623). E la Corte distrettuale, valutando analiticamente i fatti oggetto della contestazione, ha offerto, per come si è detto, una motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici. Il motivo, quindi, è inammissibile. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Gli imputati sono stati condannati, ritenuta la continuazione tra i due reati contestati e negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno. La quantificazione della pena irrogata è sorretta da motivazione logica e coerente con i dei processuali (e quindi insindacabile in questa sede), avendo la corte territoriale evidenziato, fra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., i criteri ritenuti rilevanti in concreto (la gravità delle condotte e i danni fisici arrecati), atteso peraltro che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Analoghe considerazioni valgono anche per il diniego delle attenuanti generiche, in relazione alle quali è stata evidenziata la futilità dei motivi ed il disvalore sociale, e atteso che, anche in questo caso, il giudice ben può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle sue modalità di esecuzione può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163). 3. In ultimo, nulla può essere disposto in relazione alle richieste avanzate dalla parte civile, neppure ai fini della liquidazione delle spese, atteso che la relativa memoria è stata depositata solo il 22 giugno 2022, oltre il termine di cinque giorni "liberi" prima dell'udienza di cui all'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Termine che, come già precisato da questa Corte (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148 - 01, proprio con riferimento alla posizione della parte civile), deve essere inteso - in rapporto alla struttura della modalità procedimentale di trattazione scritta del giudizio di cui al citato art. 23 - quale termine perentorio per la stessa valida inserzione dell'atto nel processo relativo al giudizio di legittimità. 4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. E l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello (in concreto, il 18 giugno 2020), ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). P.Q.M. Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas