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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10807/2026

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ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), inpersona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e Pinnella AngeloCesareo (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù diNumero registro generale 16897/2017Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 10807/2026Data pubblicazione 23/04/2026procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale in atti;– controricorrenti –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – SEZ.

DIST.

TARANTO, n. 1608/2016, depositata indata 17/6/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026;Al termine di una verifica fiscale condotta nei confronti della societàAutopin di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, anche“la contribuente”), esercente l’attività di commercio di autoveicoli, fuaccertato, a carico della stessa, un reddito d’impresa di euro 507.314da imputare ai soci, ai sensi dell’art. 5 Tuir, in proporzione allerispettive quote di partecipazione.Il reddito d’impresa era stato accertato ai sensi degli artt. 39, comma2, lett. d) e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973.I rilievi mossi alla società erano relativi ad un trasferimento effettuatoin data 26/11/2004, con scrittura privata autenticata, di un’autovetturacompetenza nell’esercizio 2004; a ricavi per euro 415.000 nonfatturati, non contabilizzati e non dichiarati, riferibili ad anticipazionidei soci di pari importo, effettuate per cassa, confluite nel conto n.2910002 “Operazioni soci”, che l’ufficio riteneva non fossero il frutto diricchezze personali dei soci stessi, bensì riconducibili a transazionicommerciali sottratte al fisco; a una sopravvenienza attiva per euro231.229 scaturente da un debito fittizio della società verso i soci,alimentato da “anticipazioni soci” effettuate negli anni passati, cher.g. n. 16897/2017 a.c. 17/2/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 16897/2017Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 10807/2026Data pubblicazione 23/04/2026l’ufficio riteneva non fossero veritiere; a costi indeducibili per difetto dicompetenza o inerenza per euro 34.982; a maggiori ricavi accertati pereuro 147.571.Conseguentemente, l’ufficio procedeva a riprese fiscali nei confronti diAngelo [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’annod’imposta 2004.La società e i soci impugnarono gli avvisi di accertamento notificatidall’ufficio.La C.T.P. di Taranto accolse in parte il ricorso proposto dalla società,mentre con diversa sentenza annullò gli avvisi di accertamentoimpugnati dai soci.La C.T.R. territoriale, previa riunione degli appelli dell’Agenzia delleEntrate e della società, riformò in parte le sentenze di primo grado,determinando in euro 48.191 il maggiore reddito della società e in euro24.095 i maggiori redditi imputati ai soci.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi.La società e i soci si difendono con controricorso.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Articolo 360, primo comma,n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione di norme di diritto: articolo109 del d.P.R. n. 917/1986 Tuir”, l’Agenzia delle Entrate contestaquanto affermato dai giudici di appello, che cioè l’autovettura era stataconsegnata il 10/1/2005.

In particolare, la C.T.R. non avrebbe tenutoconto che la consegna dell’autovettura Ferrari era avvenuta già nel2004 e che solo successivamente a una permuta la vendita si sarebbeperfezionata nel 2005.1.1.

Il motivo è inammissibile.r.g. n. 16897/2017 a.c. 17/2/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 16897/2017Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 10807/2026Data pubblicazione 23/04/2026Pur denunciando una violazione di norme di legge, l’Agenzia tenta disovvertire il giudizio di fatto espresso dal giudice di appello relativo almomento della consegna della vettura in questione e dunque all’annodi imputazione del ricavo della relativa vendita.

Il giudice di appello haaccertato che la consegna della vettura a titolo di vendita era stataeffettuata nel 2005.

Si tratta di un giudizio di fatto insindacabile inquesta sede.2.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Articolo 360, primocomma, n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c.”,l’Agenzia delle Entrate deduce che, quanto al capo della sentenzarelativo al recupero a tassazione degli importi di euro 415.000 ed euro231.229 riconducibili all’apporto dei soci, i giudici di appello hannoritenuto non giustificato, e dunque da recuperare a tassazione, solol’importo di euro 48.191 risultante dalla differenza tra i versamenti pariad euro 646.229 e le disponibilità finanziarie pari ad euro 598.038.La C.T.R. non avrebbe tenuto conto dell’orientamento della SupremaCorte secondo il quale gli atti di notorietà, se provenienti dal coniuge oda altri familiari, non sono idonei a fornire prova del finanziamentofamiliare.

La provvista necessaria per le anticipazioni alla società erastata giustificata con la produzione di atti notori, che secondo l’Agenzianon avrebbero efficacia probatoria.

Nessuna traccia documentalesarebbe stata offerta e prodotta a sostegno della provenienza dellaprovvista necessaria a tali anticipazioni.La società, secondo l’Agenzia, non avrebbe fornito prova documentaledella infondatezza del recupero a tassazione effettuato dall’ufficio.2.1.

Il motivo è inammissibile.Esso impinge nel merito, censurando il quomodo della valutazione delleprove da parte del giudice di appello.r.g. n. 16897/2017 a.c. 17/2/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 16897/2017Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 10807/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ai sensi dell’art. 116 c.p.c., valido anche per il giudizio tributario, “ilgiudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento,salvo che la legge disponga altrimenti”.Ne consegue che, salvo particolari norme di legge, nel nostroordinamento vige il principio della libertà delle prove, nel senso chenon esiste un valore inferenziale precostituito rispetto ai mezzi di provaprevisti dall’ordinamento processuale e che, dunque, tutti i mezzi diprova previsti possono essere valutati dal giudice, potendo tutticoncorrere alla formazione della sua decisione.Orbene, tra le prove documentali liberamente valutabili anche da partedel giudice tributario (art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992) rientrano anchegli atti notori (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 7107 del 20/07/1998, Rv.517360 - 01), sicché la valutazione delle prove si riflette, poi, nellamotivazione della decisione, che è censurabile solo nel caso in cui essanon soddisfi il “minimo costituzionale” (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014, Rv. 629830 - 01).Nel caso di specie, l’Agenzia non censura la sentenza impugnata sottoil profilo della carenza della motivazione, ma si duole unicamente, edinammissibilmente, del modo in cui i giudici di appello hanno valutatole prove prodotte dinanzi ad essi.3.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Articolo 360, primo comma,n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza di appello nella parte in cuiessa afferma che “…relativamente all’importo di euro 147.571 l’ufficionulla dice per cui la decisione di prime cure resta cosa giudicata…”.In particolare, deduce l’Agenzia che la somma indicata era la sommadi altri importi che pure erano stati imputati a maggiori ricavinell’avviso di accertamento, non adeguatamente contestato nelledifese della società.3.1.

Il motivo è inammissibile.r.g. n. 16897/2017 a.c. 17/2/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 16897/2017Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 10807/2026Data pubblicazione 23/04/2026Esso manca di specificità, limitandosi ad affermare che l’importoritenuto giustificato dai giudici di appello ed oggetto di acquiescenza daparte dell’Agenzia in sede di appello della sentenza di primo gradosarebbe risultato dalla somma di altri importi imputati a reddito edevoluti alla cognizione del giudice di appello, senza tuttavia metterequesta Corte in grado di valutare direttamente ed esattamente l’originedegli importi recuperati a tassazione, l’esatta composizione degli stessi,quelli esclusi dalla sentenza di primo grado e quelli fatti oggettodell’atto di appello.4.

Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Articolo 360, primocomma, n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R.n. 917/1986 Tuir”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenzaimpugnata per aver ritenuto deducibili dei costi in contrasto con ilprincipio della competenza.4.1.

Il motivo è inammissibile.Esso manca di specificità, è assertivo e non circostanziato.5.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto la distrazione, delle spese delgiudizio, che si liquidano in euro tredicimiladuecento, oltre al rimborsor.g. n. 16897/2017 a.c. 17/2/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 16897/2017Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 10807/2026Data pubblicazione 23/04/2026delle spese generali, iva e c.p.a., ed oltre ad euro duecento di spesevive.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 16897/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), inpersona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e Pinnella AngeloCesareo (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù diNumero registro generale 16897/2017Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 10807/2026Data pubblicazione 23/04/2026procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale in atti;– controricorrenti –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – SEZ. DIST. TARANTO, n. 1608/2016, depositata indata 17/6/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026;Al termine di una verifica fiscale condotta nei confronti della societàAutopin di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, anche“la contribuente”), esercente l’attività di commercio di autoveicoli, fuaccertato, a carico della stessa, un reddito d’impresa di euro 507.314da imputare ai soci, ai sensi dell’art. 5 Tuir, in proporzione allerispettive quote di partecipazione.Il reddito d’impresa era stato accertato ai sensi degli artt. 39, comma2, lett. d) e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973.I rilievi mossi alla società erano relativi ad un trasferimento effettuatoin data 26/11/2004, con scrittura privata autenticata, di un’autovetturacompetenza nell’esercizio 2004; a ricavi per euro 415.000 nonfatturati, non contabilizzati e non dichiarati, riferibili ad anticipazionidei soci di pari importo, effettuate per cassa, confluite nel conto n.2910002 “Operazioni soci”, che l’ufficio riteneva non fossero il frutto diricchezze personali dei soci stessi, bensì riconducibili a transazionicommerciali sottratte al fisco; a una sopravvenienza attiva per euro231.229 scaturente da un debito fittizio della società verso i soci,alimentato da “anticipazioni soci” effettuate negli anni passati, cher.g. n. 16897/2017 a.c. 17/2/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16897/2017Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 10807/2026Data pubblicazione 23/04/2026l’ufficio riteneva non fossero veritiere; a costi indeducibili per difetto dicompetenza o inerenza per euro 34.982; a maggiori ricavi accertati pereuro 147.571.Conseguentemente, l’ufficio procedeva a riprese fiscali nei confronti diAngelo [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’annod’imposta 2004.La società e i soci impugnarono gli avvisi di accertamento notificatidall’ufficio.La C.T.P. di Taranto accolse in parte il ricorso proposto dalla società,mentre con diversa sentenza annullò gli avvisi di accertamentoimpugnati dai soci.La C.T.R. territoriale, previa riunione degli appelli dell’Agenzia delleEntrate e della società, riformò in parte le sentenze di primo grado,determinando in euro 48.191 il maggiore reddito della società e in euro24.095 i maggiori redditi imputati ai soci.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi.La società e i soci si difendono con controricorso.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Articolo 360, primo comma,n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione di norme di diritto: articolo109 del d.P.R. n. 917/1986 Tuir”, l’Agenzia delle Entrate contestaquanto affermato dai giudici di appello, che cioè l’autovettura era stataconsegnata il 10/1/2005. In particolare, la C.T.R. non avrebbe tenutoconto che la consegna dell’autovettura Ferrari era avvenuta già nel2004 e che solo successivamente a una permuta la vendita si sarebbeperfezionata nel 2005.1.1. Il motivo è inammissibile.r.g. n. 16897/2017 a.c. 17/2/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16897/2017Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 10807/2026Data pubblicazione 23/04/2026Pur denunciando una violazione di norme di legge, l’Agenzia tenta disovvertire il giudizio di fatto espresso dal giudice di appello relativo almomento della consegna della vettura in questione e dunque all’annodi imputazione del ricavo della relativa vendita. Il giudice di appello haaccertato che la consegna della vettura a titolo di vendita era stataeffettuata nel 2005. Si tratta di un giudizio di fatto insindacabile inquesta sede.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Articolo 360, primocomma, n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c.”,l’Agenzia delle Entrate deduce che, quanto al capo della sentenzarelativo al recupero a tassazione degli importi di euro 415.000 ed euro231.229 riconducibili all’apporto dei soci, i giudici di appello hannoritenuto non giustificato, e dunque da recuperare a tassazione, solol’importo di euro 48.191 risultante dalla differenza tra i versamenti pariad euro 646.229 e le disponibilità finanziarie pari ad euro 598.038.La C.T.R. non avrebbe tenuto conto dell’orientamento della SupremaCorte secondo il quale gli atti di notorietà, se provenienti dal coniuge oda altri familiari, non sono idonei a fornire prova del finanziamentofamiliare. La provvista necessaria per le anticipazioni alla società erastata giustificata con la produzione di atti notori, che secondo l’Agenzianon avrebbero efficacia probatoria. Nessuna traccia documentalesarebbe stata offerta e prodotta a sostegno della provenienza dellaprovvista necessaria a tali anticipazioni.La società, secondo l’Agenzia, non avrebbe fornito prova documentaledella infondatezza del recupero a tassazione effettuato dall’ufficio.2.1. Il motivo è inammissibile.Esso impinge nel merito, censurando il quomodo della valutazione delleprove da parte del giudice di appello.r.g. n. 16897/2017 a.c. 17/2/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16897/2017Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 10807/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ai sensi dell’art. 116 c.p.c., valido anche per il giudizio tributario, “ilgiudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento,salvo che la legge disponga altrimenti”.Ne consegue che, salvo particolari norme di legge, nel nostroordinamento vige il principio della libertà delle prove, nel senso chenon esiste un valore inferenziale precostituito rispetto ai mezzi di provaprevisti dall’ordinamento processuale e che, dunque, tutti i mezzi diprova previsti possono essere valutati dal giudice, potendo tutticoncorrere alla formazione della sua decisione.Orbene, tra le prove documentali liberamente valutabili anche da partedel giudice tributario (art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992) rientrano anchegli atti notori (Cass., Sez. L, Sentenza n. 7107 del 20/07/1998, Rv.517360 - 01), sicché la valutazione delle prove si riflette, poi, nellamotivazione della decisione, che è censurabile solo nel caso in cui essanon soddisfi il “minimo costituzionale” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014, Rv. 629830 - 01).Nel caso di specie, l’Agenzia non censura la sentenza impugnata sottoil profilo della carenza della motivazione, ma si duole unicamente, edinammissibilmente, del modo in cui i giudici di appello hanno valutatole prove prodotte dinanzi ad essi.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Articolo 360, primo comma,n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza di appello nella parte in cuiessa afferma che “…relativamente all’importo di euro 147.571 l’ufficionulla dice per cui la decisione di prime cure resta cosa giudicata…”.In particolare, deduce l’Agenzia che la somma indicata era la sommadi altri importi che pure erano stati imputati a maggiori ricavinell’avviso di accertamento, non adeguatamente contestato nelledifese della società.3.1. Il motivo è inammissibile.r.g. n. 16897/2017 a.c. 17/2/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16897/2017Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 10807/2026Data pubblicazione 23/04/2026Esso manca di specificità, limitandosi ad affermare che l’importoritenuto giustificato dai giudici di appello ed oggetto di acquiescenza daparte dell’Agenzia in sede di appello della sentenza di primo gradosarebbe risultato dalla somma di altri importi imputati a reddito edevoluti alla cognizione del giudice di appello, senza tuttavia metterequesta Corte in grado di valutare direttamente ed esattamente l’originedegli importi recuperati a tassazione, l’esatta composizione degli stessi,quelli esclusi dalla sentenza di primo grado e quelli fatti oggettodell’atto di appello.4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Articolo 360, primocomma, n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R.n. 917/1986 Tuir”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenzaimpugnata per aver ritenuto deducibili dei costi in contrasto con ilprincipio della competenza.4.1. Il motivo è inammissibile.Esso manca di specificità, è assertivo e non circostanziato.5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto la distrazione, delle spese delgiudizio, che si liquidano in euro tredicimiladuecento, oltre al rimborsor.g. n. 16897/2017 a.c. 17/2/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 16897/2017Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 10807/2026Data pubblicazione 23/04/2026delle spese generali, iva e c.p.a., ed oltre ad euro duecento di spesevive.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 16897/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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