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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12035/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 febbraio 2022, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale della stessa città il 9 settembre 2021, ha rideterminato, previa riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato, in nove anni di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato omicidio aggravato dal nesso teleologico e resistenza a pubblico ufficiale.

2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state pronunziate le sentenze testé menzionate è scaturito dall'arresto, avvenuto il 26 agosto 2020, di [OSCURATO:PERSONA] il quale, trovandosi alla guida di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], incappò in un posto di blocco demandato ad una pattuglia dei Carabinieri, al quale egli tentò di sfuggire imprimendo al mezzo una forte accelerazione e dirigendolo in direzione del Vice-[OSCURATO:PERSONA] che, paletta in mano, gli aveva fatto segno di fermarsi e che riuscì a sottrarsi all'impatto grazie alla prontezza di riflessi, che lo indusse a gettarsi a terra, sul lato destro della carreggiata. [OSCURATO:PERSONA], il quale viaggiava insieme ad un'altra persona, rimasta non identificata, tentò, dopo una fuga rocambolesca, interrotta dall'intervento di più unità dell'Arma, di dileguarsi a piedi, non riuscendo nell'intento perché bloccato all'interno del caseggiato nel quale egli si era rifugiato.

I giudici di merito hanno ritenuto che le emergenze istruttorie consentano di individuare nell'odierno imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il guidatore della [OSCURATO:PERSONA] e che i fatti, come accertati, integrino gli elementi costitutivi di entrambi i reati contestati.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge processuale per essere la Corte di appello pervenuta all'affermazione della sua penale responsabilità sulla base della sola deposizione della persona offesa e senza tenere nella debita considerazione i plurimi elementi che concorrono ad inficiare l'affidabilità dell'operato riconoscimento che, peraltro, ben può essere stato influenzato dalla concitazione del momento.

Eccepisce che, analogamente, è tutt'altro che certo che l'investimento sia stato evitato dallo spostamento della vittima, apparendo plausibile, invece, che il conducente dell'autovettura si sia reso autore di un'iniziativa con finalità meramente intimidatoria, seguita dal repentino e volontario cambio di direzione, sufficiente a consentire la prosecuzione della marcia.Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che i giudici di merito, dopo avere ritenuto la necessità dell'approfondimento istruttorio cui la richiesta di ammissione al rito abbreviato era stata condizionata, non hanno tenuto conto dell'esito dell'espletata perizia, attestante l'assenza delle sue impronte digitali sul volante e sul posto di guida della [OSCURATO:PERSONA], significativo della fondatezza della sua reiterata ed insistita protesta di innocenza.

Con il terzo ultimo motivo, si duole del diniego, in forza di motivazione illogica, delle circostanze attenuanti generiche e dell'eccessiva quantificazione della pena irrogata, a titolo di continuazione, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. I giudici di merito sono pervenuti all'identificazione nell'odierno ricorrente del conducente della [OSCURATO:PERSONA], autore materiale dei reati in contestazione, sulla base delle dichiarazioni del Vice-[OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito di avere notato che il soggetto che aveva tentato di investirlo (e che egli non aveva visto in faccia) indossava, diversamente dal passeggero dell'autovettura, una maglietta scura, così come l'imputato, ed ha aggiunto che il conducente del veicolo non era stato mai perso di vista dal momento in cui era uscito dall'auto e si era allontanato a piedi, per poi essere raggiunto e bloccato.

La Corte di appello, nel respingere il motivo di impugnazione articolato, sul punto, dall'imputato, ha confermato il giudizio di piena affidabilità della persona offesa, latrice di una narrazione precisa e coerente, nonché del tutto compatibile con le residue evidenze istruttorie.

Ha, per contro, stimato inattendibile la versione offerta in sede di interrogatorio dall'imputato il quale ha, per di più, omesso di fornire utili indicazione in ordine alla persona che, nell'occasione, era con lui e che, a suo dire, era alla guida della macchina.

3. A fronte di un percorso argomentativo in apparenza ineccepibile, il ricorrente svolge, con il primo motivo, considerazioni che si risolvono in una diversa lettura degli atti utilizzati ai fini della decisione e, in particolare, del verbale di arresto e di quello relativo alla deposizione resa dal Vice-[OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio abbreviato che, nondimeno, ha omesso di allegare al ricorso o trascrivere integralmente, sicché tangibile si palesa l'inammissibilità della censura — comunque ispirata ad un approccio contro-argomentativo non idoneo ad eccitare i poteri censori del giudice di legittimità — per genericità e carenza di autosufficienza, secondo quanto conformemente indicato dalla Corte di cassazione (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601).

4. Non meno infondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente tenta, impropriamente, di introdurre un vincolo di diretta derivazione tra il riconoscimento della necessità dell'integrazione istruttoria, sollecitata dalla parte con la richiesta di ammissione al rito abbreviato, ed il contenuto della prova acquisita.

Sul punto, è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «In tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda"» (Sez.

U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175 - 01; Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, Maxim, Rv. 274920 - 01; Sez. 4, n. 39492 del 18/06/2013, A., Rv. 256833 - 01).

Nel solco di tale indirizzo si pone la recente statuizione secondo cui «Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, e, pertanto, presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio» (Sez. 2, n. 10235 del 10/11/2020, dep. 2021, Fragalà, Rv. 280990 - 01; Sez. 5, n. 600 del 14/11/2013, dep. 2014, V., Rv. 258676 - 01).

Nel caso di specie, il Tribunale, nell'ammettere la perizia invocata dall'imputata, non ha in alcun modo preso le mosse, come infondatamente sostenuto dal ricorrente, dalla riconosciuta equivocità del quadro indiziario sino a quel momento posto a sua disposizione né dall'insufficienza degli elementi raccolti a consentire l'identificazione dell'autore materiale dei reati de quibus agitur, ma, più semplicemente, ha recepito l'istanza difensiva volta all'acquisizione di ulteriori informazioni potenzialmente idonee ad influire sull'accertamento in itinere.

L'ordinanza ammissiva della perizia, lungi dall'essere stata emessa in ragione dell'indispensabilità dell'approfondimento istruttorio in funzione del superamento di una situazione di impasse altrimenti ineludibile, costituisce, in altri termini, il portato della formulazione, da parte dell'organo giudicante, di una prognosi, per mutuare le parole del giudice di legittimità, «di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio» e, specificamente, dell'identità del guidatore della [OSCURATO:PERSONA].

Ora, posto che non sono state rinvenute tracce utili sul volante, sul cambio né, in generale, sul lato del guidatore, scevro dall'adombrato deficit logico appare il rilievo della Corte di appello in ordine alla neutralità degli esiti dell'accertamento, presumibilmente dovuta all'eliminazione delle impronte e del materiale biologico dovuta al decorso di circa un anno tra il fatto e l'esecuzione delle operazioni peritali.

Esente da fratture razionali è, del pari, l'ulteriore notazione, ascrivibile, stavolta, al Tribunale, che non ha mancato di notare come «Le impronte papillari di altro soggetto, trovate sul mazzo di carte lato passeggero, corroborano la tesi d'accusa, suffragando la presenza accanto all'imputato di un altro soggetto, seduto appunto sul lato passeggero, che non era alla guida dell'auto».

5. Palesemente inammissibili, per assoluta genericità, sono, infine, le censure che si appuntano sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha spiegato ponendo l'accento, in termini alieni da qualsivoglia profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sulla proditorietà della condotta illecita, sulla capacità a delinquere palesata dall'imputato — peraltro titolare di un preoccupante curriculum criminale in quanto già condannato per lesione personale, evasione e resistenza a pubblico ufficiale ed in passato rimasto, per un consistente torno di tempo, in stato di latitanza — nonché sull'assenza di sintomo alcuno di resipiscenza o positiva evoluzione della sua personalità.

Né, infine, può dubitarsi della legittimità della sentenza impugnata nella parte in cui fissa in un anno di reclusione la pena irrogata all'imputato, a titolo di aumento per la continuazione, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, avuto riguardo, si legge nella sentenza di primo grado, alla «oggettiva gravità dei fatti, come accertati nel corso delle indagini, caratterizzati da specifica offensività anche per il contesto in cui l'azione criminosa è stata posta in essere inizialmente così da costringere l'intervento di numerose volanti per sedarlo e consentire agli operanti di procedere alle operazioni di identificazione»; considerazioni, queste, che supportano adeguatamente la decisione, la cui tenuta razionale non è incrinata, come preteso dal ricorrente, dall'avere egli concorso con altra persona, rimasta ignota.6.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 febbraio 2022, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale della stessa città il 9 settembre 2021, ha rideterminato, previa riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato, in nove anni di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato omicidio aggravato dal nesso teleologico e resistenza a pubblico ufficiale. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state pronunziate le sentenze testé menzionate è scaturito dall'arresto, avvenuto il 26 agosto 2020, di [OSCURATO:PERSONA] il quale, trovandosi alla guida di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], incappò in un posto di blocco demandato ad una pattuglia dei Carabinieri, al quale egli tentò di sfuggire imprimendo al mezzo una forte accelerazione e dirigendolo in direzione del Vice-[OSCURATO:PERSONA] che, paletta in mano, gli aveva fatto segno di fermarsi e che riuscì a sottrarsi all'impatto grazie alla prontezza di riflessi, che lo indusse a gettarsi a terra, sul lato destro della carreggiata. [OSCURATO:PERSONA], il quale viaggiava insieme ad un'altra persona, rimasta non identificata, tentò, dopo una fuga rocambolesca, interrotta dall'intervento di più unità dell'Arma, di dileguarsi a piedi, non riuscendo nell'intento perché bloccato all'interno del caseggiato nel quale egli si era rifugiato. I giudici di merito hanno ritenuto che le emergenze istruttorie consentano di individuare nell'odierno imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il guidatore della [OSCURATO:PERSONA] e che i fatti, come accertati, integrino gli elementi costitutivi di entrambi i reati contestati. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge processuale per essere la Corte di appello pervenuta all'affermazione della sua penale responsabilità sulla base della sola deposizione della persona offesa e senza tenere nella debita considerazione i plurimi elementi che concorrono ad inficiare l'affidabilità dell'operato riconoscimento che, peraltro, ben può essere stato influenzato dalla concitazione del momento. Eccepisce che, analogamente, è tutt'altro che certo che l'investimento sia stato evitato dallo spostamento della vittima, apparendo plausibile, invece, che il conducente dell'autovettura si sia reso autore di un'iniziativa con finalità meramente intimidatoria, seguita dal repentino e volontario cambio di direzione, sufficiente a consentire la prosecuzione della marcia.Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che i giudici di merito, dopo avere ritenuto la necessità dell'approfondimento istruttorio cui la richiesta di ammissione al rito abbreviato era stata condizionata, non hanno tenuto conto dell'esito dell'espletata perizia, attestante l'assenza delle sue impronte digitali sul volante e sul posto di guida della [OSCURATO:PERSONA], significativo della fondatezza della sua reiterata ed insistita protesta di innocenza. Con il terzo ultimo motivo, si duole del diniego, in forza di motivazione illogica, delle circostanze attenuanti generiche e dell'eccessiva quantificazione della pena irrogata, a titolo di continuazione, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. I giudici di merito sono pervenuti all'identificazione nell'odierno ricorrente del conducente della [OSCURATO:PERSONA], autore materiale dei reati in contestazione, sulla base delle dichiarazioni del Vice-[OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito di avere notato che il soggetto che aveva tentato di investirlo (e che egli non aveva visto in faccia) indossava, diversamente dal passeggero dell'autovettura, una maglietta scura, così come l'imputato, ed ha aggiunto che il conducente del veicolo non era stato mai perso di vista dal momento in cui era uscito dall'auto e si era allontanato a piedi, per poi essere raggiunto e bloccato. La Corte di appello, nel respingere il motivo di impugnazione articolato, sul punto, dall'imputato, ha confermato il giudizio di piena affidabilità della persona offesa, latrice di una narrazione precisa e coerente, nonché del tutto compatibile con le residue evidenze istruttorie. Ha, per contro, stimato inattendibile la versione offerta in sede di interrogatorio dall'imputato il quale ha, per di più, omesso di fornire utili indicazione in ordine alla persona che, nell'occasione, era con lui e che, a suo dire, era alla guida della macchina. 3. A fronte di un percorso argomentativo in apparenza ineccepibile, il ricorrente svolge, con il primo motivo, considerazioni che si risolvono in una diversa lettura degli atti utilizzati ai fini della decisione e, in particolare, del verbale di arresto e di quello relativo alla deposizione resa dal Vice-[OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio abbreviato che, nondimeno, ha omesso di allegare al ricorso o trascrivere integralmente, sicché tangibile si palesa l'inammissibilità della censura — comunque ispirata ad un approccio contro-argomentativo non idoneo ad eccitare i poteri censori del giudice di legittimità — per genericità e carenza di autosufficienza, secondo quanto conformemente indicato dalla Corte di cassazione (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601). 4. Non meno infondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente tenta, impropriamente, di introdurre un vincolo di diretta derivazione tra il riconoscimento della necessità dell'integrazione istruttoria, sollecitata dalla parte con la richiesta di ammissione al rito abbreviato, ed il contenuto della prova acquisita. Sul punto, è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «In tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda"» (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175 - 01; Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, Maxim, Rv. 274920 - 01; Sez. 4, n. 39492 del 18/06/2013, A., Rv. 256833 - 01). Nel solco di tale indirizzo si pone la recente statuizione secondo cui «Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, e, pertanto, presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio» (Sez. 2, n. 10235 del 10/11/2020, dep. 2021, Fragalà, Rv. 280990 - 01; Sez. 5, n. 600 del 14/11/2013, dep. 2014, V., Rv. 258676 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale, nell'ammettere la perizia invocata dall'imputata, non ha in alcun modo preso le mosse, come infondatamente sostenuto dal ricorrente, dalla riconosciuta equivocità del quadro indiziario sino a quel momento posto a sua disposizione né dall'insufficienza degli elementi raccolti a consentire l'identificazione dell'autore materiale dei reati de quibus agitur, ma, più semplicemente, ha recepito l'istanza difensiva volta all'acquisizione di ulteriori informazioni potenzialmente idonee ad influire sull'accertamento in itinere. L'ordinanza ammissiva della perizia, lungi dall'essere stata emessa in ragione dell'indispensabilità dell'approfondimento istruttorio in funzione del superamento di una situazione di impasse altrimenti ineludibile, costituisce, in altri termini, il portato della formulazione, da parte dell'organo giudicante, di una prognosi, per mutuare le parole del giudice di legittimità, «di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio» e, specificamente, dell'identità del guidatore della [OSCURATO:PERSONA]. Ora, posto che non sono state rinvenute tracce utili sul volante, sul cambio né, in generale, sul lato del guidatore, scevro dall'adombrato deficit logico appare il rilievo della Corte di appello in ordine alla neutralità degli esiti dell'accertamento, presumibilmente dovuta all'eliminazione delle impronte e del materiale biologico dovuta al decorso di circa un anno tra il fatto e l'esecuzione delle operazioni peritali. Esente da fratture razionali è, del pari, l'ulteriore notazione, ascrivibile, stavolta, al Tribunale, che non ha mancato di notare come «Le impronte papillari di altro soggetto, trovate sul mazzo di carte lato passeggero, corroborano la tesi d'accusa, suffragando la presenza accanto all'imputato di un altro soggetto, seduto appunto sul lato passeggero, che non era alla guida dell'auto». 5. Palesemente inammissibili, per assoluta genericità, sono, infine, le censure che si appuntano sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha spiegato ponendo l'accento, in termini alieni da qualsivoglia profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sulla proditorietà della condotta illecita, sulla capacità a delinquere palesata dall'imputato — peraltro titolare di un preoccupante curriculum criminale in quanto già condannato per lesione personale, evasione e resistenza a pubblico ufficiale ed in passato rimasto, per un consistente torno di tempo, in stato di latitanza — nonché sull'assenza di sintomo alcuno di resipiscenza o positiva evoluzione della sua personalità. Né, infine, può dubitarsi della legittimità della sentenza impugnata nella parte in cui fissa in un anno di reclusione la pena irrogata all'imputato, a titolo di aumento per la continuazione, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, avuto riguardo, si legge nella sentenza di primo grado, alla «oggettiva gravità dei fatti, come accertati nel corso delle indagini, caratterizzati da specifica offensività anche per il contesto in cui l'azione criminosa è stata posta in essere inizialmente così da costringere l'intervento di numerose volanti per sedarlo e consentire agli operanti di procedere alle operazioni di identificazione»; considerazioni, queste, che supportano adeguatamente la decisione, la cui tenuta razionale non è incrinata, come preteso dal ricorrente, dall'avere egli concorso con altra persona, rimasta ignota.6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr
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