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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 06863/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINO&lato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato emesso dalla Corte di appello di Torino in data 01/06/2021.

Il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione.

Il ricorso per cassazione, invero, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 7 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINO&lato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato emesso dalla Corte di appello di Torino in data 01/06/2021. Il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione. Il ricorso per cassazione, invero, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 7 dicembre
Decreto Cassazione n. 06863/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris