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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2021

Cassazione n. 38172/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, per intervenuta prescrizione; lette per l'imputato le conclusioni scritte degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso riportandosi al ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. ì [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza emessa il 09/11/2019 dal Tribunale di Salerno, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli arti. 81 cpv cod.pen. e 2 I 638/1983 - perché quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]" con sede in Battipaglia ometteva di versare all'Inps le ritenute contributive operate nei confronti dei lavoratori dipendenti per complessivi euro 17.468,00 in relazione al periodo da gennaio a settembre 2012- e condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 157 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che erroneamente i Giudici di appello non avevano dichiarato il reato estinto per prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado, come eccepito dall'imputato e rilevato dal Procuratore generale nelle rispettive conclusioni scritte.

Con il secondo motivo deduce erronea qualificazione giuridica del fatto e vizio di motivazione, lamentando che, a fronte del motivo di appello con il quale si contestava la nullità degli avvisi di contestazione spediti dall'INPS per illeggibilità delle sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento, la Corte di appello aveva disatteso la censura con motivazione illogica.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando l'erronea valutazione da parte della Corte di appello di una prova decisiva, costituita dalle dichiarazioni rese dal teste Laganà, che comprovavano, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale l'inoffensività del fatto per mancato superamento della soglia di punibilità.

Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 131 bis cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva denegato l'applicazione della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ritenendo, in maniera erronea, quale elemento ostativo le modalità di realizzazione del fatto si erano estrinsecate in un arco di tempo, ed omettendo di valutare, i presupposti di operatività dell'istituto.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo della prescrizione per i fatti pregressi alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 6 , del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma quarto, cod. pen., va individuata, nel caso in cui non sia stata superata la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, nella nuova previsione normativa, mentre nell'ipotesi di superamento di detta soglia, nella normativa previgente, secondo la quale il momento consumativo del reato coincideva con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (Sez.3,n.47902 del 18/07/2017,Rv.271446 Sez. 3, n. 37232 del 11/5/2016, Lanzoni, Rv. 268308).

Nella specie, applicata la normativa previgente vertendosi in ipotesi di superamento della soglia di punibilità, al momento della pronuncia della sentenza di appello erano estinti tutti i reati commessi (periodi da gennaio a settembre 2012); è sufficiente osservare che risultava già maturata la prescrizione per la mensilità più recente (settembre 2012) il 20.5.2021 (tenuto conto del periodo di sospensione di tre mesi di cui all'art. 2, comma 1 quater del d.I n. 463/1983, del termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei nonchè dei periodi di sospensione del termine prescrizionale ex art. 159 n. 3 cod.proc.pen., pari ad 308 giorni), mentre la sentenza di appello veniva pronunciata in data 21.6.2021; risulta evidente che era, quindi, già maturata la prescrizione anche per le mensilità precedenti .

2. A fronte di tale rilievo gli ulteriori motivi si appalesano inammissibili, in quanto volti a far valere vizi di motivazione della sentenza impugnata.

Secondo la assolutamente costante giurisprudenza di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione o nullità di ordine generale della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 244275; Sez.U, n.28954 del 27/04/2017,Rv.269810; Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 21/01/2015, Riotto, Rv. 262277; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Luongo, Rv. 256625).

Va anche osservato, con riferimento al quarto motivo, che questa Corte ha già avuto modo di escludere che in relazione ad un reato già estinto per il decorso del termine di prescrizione, possa essere rilevata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (Sez.3, n.27055 del 26/05/2015, Rv.263885; Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sani, non mass.)

3. Non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr Sez.6, n.48461 del 28/11/2013, Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), deve pervenirsi alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., di estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, per intervenuta prescrizione; lette per l'imputato le conclusioni scritte degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso riportandosi al ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. ì [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza emessa il 09/11/2019 dal Tribunale di Salerno, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli arti. 81 cpv cod.pen. e 2 I 638/1983 - perché quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]" con sede in Battipaglia ometteva di versare all'Inps le ritenute contributive operate nei confronti dei lavoratori dipendenti per complessivi euro 17.468,00 in relazione al periodo da gennaio a settembre 2012- e condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 157 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che erroneamente i Giudici di appello non avevano dichiarato il reato estinto per prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado, come eccepito dall'imputato e rilevato dal Procuratore generale nelle rispettive conclusioni scritte. Con il secondo motivo deduce erronea qualificazione giuridica del fatto e vizio di motivazione, lamentando che, a fronte del motivo di appello con il quale si contestava la nullità degli avvisi di contestazione spediti dall'INPS per illeggibilità delle sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento, la Corte di appello aveva disatteso la censura con motivazione illogica. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando l'erronea valutazione da parte della Corte di appello di una prova decisiva, costituita dalle dichiarazioni rese dal teste Laganà, che comprovavano, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale l'inoffensività del fatto per mancato superamento della soglia di punibilità. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 131 bis cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva denegato l'applicazione della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ritenendo, in maniera erronea, quale elemento ostativo le modalità di realizzazione del fatto si erano estrinsecate in un arco di tempo, ed omettendo di valutare, i presupposti di operatività dell'istituto. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo della prescrizione per i fatti pregressi alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 6 , del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma quarto, cod. pen., va individuata, nel caso in cui non sia stata superata la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, nella nuova previsione normativa, mentre nell'ipotesi di superamento di detta soglia, nella normativa previgente, secondo la quale il momento consumativo del reato coincideva con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (Sez.3,n.47902 del 18/07/2017,Rv.271446 Sez. 3, n. 37232 del 11/5/2016, Lanzoni, Rv. 268308). Nella specie, applicata la normativa previgente vertendosi in ipotesi di superamento della soglia di punibilità, al momento della pronuncia della sentenza di appello erano estinti tutti i reati commessi (periodi da gennaio a settembre 2012); è sufficiente osservare che risultava già maturata la prescrizione per la mensilità più recente (settembre 2012) il 20.5.2021 (tenuto conto del periodo di sospensione di tre mesi di cui all'art. 2, comma 1 quater del d.I n. 463/1983, del termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei nonchè dei periodi di sospensione del termine prescrizionale ex art. 159 n. 3 cod.proc.pen., pari ad 308 giorni), mentre la sentenza di appello veniva pronunciata in data 21.6.2021; risulta evidente che era, quindi, già maturata la prescrizione anche per le mensilità precedenti . 2. A fronte di tale rilievo gli ulteriori motivi si appalesano inammissibili, in quanto volti a far valere vizi di motivazione della sentenza impugnata. Secondo la assolutamente costante giurisprudenza di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione o nullità di ordine generale della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 244275; Sez.U, n.28954 del 27/04/2017,Rv.269810; Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 21/01/2015, Riotto, Rv. 262277; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Luongo, Rv. 256625). Va anche osservato, con riferimento al quarto motivo, che questa Corte ha già avuto modo di escludere che in relazione ad un reato già estinto per il decorso del termine di prescrizione, possa essere rilevata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (Sez.3, n.27055 del 26/05/2015, Rv.263885; Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sani, non mass.) 3. Non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr Sez.6, n.48461 del 28/11/2013, Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), deve pervenirsi alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., di estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza i
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