CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 33541/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MIRCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Genova che aveva riconosciuto FURCHI' Mirco responsabile de reato di concorso furto pluriaggravato di un rilevante quantitativo di semi di cannabis e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti con particolare riferimento al giudizio di attendibilità del correo MANCUSO Emanuele che aveva fatto dichiarazioni etero accusatorie e alla ricorrenza di elementi di riscontro, ai sensi dell'art.192 comma 3 cod.proc.pen. Con una seconda articolazione assume vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva indicando motivi nuovi di ricorso con cui ha ribadito, ampliandoli, gli argomenti difensivi articolati con l'impugnazione principale. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi dì confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale in punto di responsabilità penale appare coerente con le plurime evidenze processuali, degli accertamenti di PG, dei riconoscimenti personali, della presenza del FURCHI' sia nelle fasi immediatamente precedenti la realizzazione del reato, secondo le scansioni indicate dallo stesso co-autore MANCUSO, sia nella giornata successiva alla sua commissione in compagnia del MANCUSO e del possesso della refurtiva, trattandosi di riscontri diretti, individualizzanti e univoci rispetto ad una chiamata in correità di cui i giudici di merito, con motivazione conforme e priva di illogicità evidenti, hanno riconosciuto la precisione, la coerenza e la logicità, dopo avere correttamente misurato la credibilità intrinseca del dichiarante. 3.1 Quanto alle circostanze attenuanti generiche i giudici di merito hanno fatto corretto esercizio della discrezionalità agli stessi riservata, escludendo elementi positivi da valorizzare nel comportamento processuale del prevenuto e valorizzando i plurimi precedenti penali del reo 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatoria del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]