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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 36887/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] cgAla cAuticcoo fuh{ Dekk. u Elitc-iLdifeas o re [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 22 dicembre 2022 il GIP del Tribunale di Catanzaro - in sede di opposizione avverso il diniego di revoca del sequestro probatorio - ha disposto il mantenimento del vincolo, con rigetto della domanda di restituzione introdotta da [OSCURATO:PERSONA], indagata per il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen. 2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Si evidenzia che il provvedimento di sequestro probatorio ha ad oggetto una somma di denaro pari a circa tremila euro ed una carta di credito prepagata ma non è stata specificata - né nella decisione del P.M. nè in quella che ha deciso sulla opposizione - la riconducibilità di detti beni al reato per cui si procede.

Pur trattandosi di sequestro a fini di prova, si osserva, la motivazione sulla pertinenzialità con il reato e sulla necessità di mantenimento del vincolo non può essere omessa.

Si prospetta inoltre la probabile avvenuta decorrenza dei termini delle indagini preliminari.

3. Il ricorso è fondato. 3.1 La decisione impugnata non contiene riferimento alcuno alle, finalità probatorie che giustificano - in ipotesi - il mantenimento del vincolo e non vi è richiamo espresso a precedenti provvedimenti che consentano di ritenere realizzata una motivazione per relationem.

Né il fatto che la domanda di restituzione sia stata proposta nel corso delle indagini (e non attraverso lo strumento del riesame) esonera l'autorità procedente dal fornire motivazione espressa delle ragioni che impongono il mantenimento del vincolo di indisponibilità sulle res sequestrate.

Va infatti ricordato che per costante indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità il mantenimento del vincolo di indisponibilità originato dal sequestro probatorio, strumento finalizzato alla ricerca della prova, deve essere limitato al tempo strettamente necessario per il compimento degli accertamenti in vista dei quali lo stesso è stato disposto (v.

Sez.

IV n. 3306 del 22.11.2012, dep.2013, rv 255077).Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.

Così deciso il 5 luglio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] cgAla cAuticcoo fuh{ Dekk. u Elitc-iLdifeas o re [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 22 dicembre 2022 il GIP del Tribunale di Catanzaro - in sede di opposizione avverso il diniego di revoca del sequestro probatorio - ha disposto il mantenimento del vincolo, con rigetto della domanda di restituzione introdotta da [OSCURATO:PERSONA], indagata per il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Si evidenzia che il provvedimento di sequestro probatorio ha ad oggetto una somma di denaro pari a circa tremila euro ed una carta di credito prepagata ma non è stata specificata - né nella decisione del P.M. nè in quella che ha deciso sulla opposizione - la riconducibilità di detti beni al reato per cui si procede. Pur trattandosi di sequestro a fini di prova, si osserva, la motivazione sulla pertinenzialità con il reato e sulla necessità di mantenimento del vincolo non può essere omessa. Si prospetta inoltre la probabile avvenuta decorrenza dei termini delle indagini preliminari. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 La decisione impugnata non contiene riferimento alcuno alle, finalità probatorie che giustificano - in ipotesi - il mantenimento del vincolo e non vi è richiamo espresso a precedenti provvedimenti che consentano di ritenere realizzata una motivazione per relationem. Né il fatto che la domanda di restituzione sia stata proposta nel corso delle indagini (e non attraverso lo strumento del riesame) esonera l'autorità procedente dal fornire motivazione espressa delle ragioni che impongono il mantenimento del vincolo di indisponibilità sulle res sequestrate. Va infatti ricordato che per costante indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità il mantenimento del vincolo di indisponibilità originato dal sequestro probatorio, strumento finalizzato alla ricerca della prova, deve essere limitato al tempo strettamente necessario per il compimento degli accertamenti in vista dei quali lo stesso è stato disposto (v. Sez. IV n. 3306 del 22.11.2012, dep.2013, rv 255077).Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. Così deciso il 5 luglio 2023 Il Consigliere estensore
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