CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 11035/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Cambaren) Rilevato che l'unico motivo di censura articolato (illegalità della pena con riferimento agli artt. 62-bis e 69 cod. pen.) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto nei motivi di appello, concernenti esclusivamente l'invocata applicazione dell'esimente speciale di cui all'art. 131-bis cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 \ Il consigl• 1- e tensore [OSCURATO:PERSONA] (2) i Angelo C stanzo DEPoz;ITIrr, IN i1:4e,(,7 / .15,MAR , 2024 il F 4 ,,•.../ , z ,.