CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12106/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza di condanna a mesi sei di arresto pronunciata dal Tribunale di Trapani del 19/10/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1, D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla incoerenza della valutazione in ordine alla giustificazione fornita dal ricorrente circa la mancata presenza a casa; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi emersi e, così, anche le circostanze circa la giustificazione fornita dal ricorrente e le ragioni esposte risultano logiche e coerenti, ciò anche considerata l'orario di accesso alla guardia medica e la totale assenza di elementi dai quali poter desumere che l'orario indicato dal medico non era corrispondente a quello reale, elementi questi che la difesa, al di là di formulare mere ipotesi alternative, non ha in alcun modo allegato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.