CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07536/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19099/2022 r.g., propostoA. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 2, Roma, rappresentato e difeso dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroMaurino Edoardo, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 252/2022 pubblicata indata 20/05/2022, n.r.g. 79/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/01/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato come agente di [OSCURATO:SOCIETA] spadall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2019 per la zona di Torino e provincia.In tale qualità deduceva di aver diritto alla documentazione contabile, exart. 1749, co. 3, c.c., necessaria ai fini della rivendicazione delle provvigionidi cui era rimasto creditore e ai fini del calcolo della loro incidenza sugli istitutiNumero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026Data pubblicazione 29/03/2026di fine rapporto. Aggiungeva che la società non gli aveva consegnato lapredetta documentazione.Pertanto, adìva il Tribunale di Torino per ottenere l’accertamento del suodiritto alla consegna della documentazione contabile analiticamente indicatain ricorso e l’ordine alla società di esibire la medesima documentazione, conriserva di chiedere in separato giudizio le provvigioni di cui era rimastocreditore e gli istituti di fine rapporto di agenzia.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, in parziale accoglimento delladomanda, dichiarava il diritto del ricorrente ad ottenere dalla societàl’esibizione di copia delle fatture di vendita emesse nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], Ipercoop sc e Novacoop sc, relativamente ai punti vendita sitiin Torino e provincia, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2019; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai punti vendita siti in Torino e provincia, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]al 31/12/2019; nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2019;condannava [OSCURATO:SOCIETA] ad esibire al ricorrente la predettadocumentazione; rigettava la domanda di esibizione delle fatture relative aiprodotti destinati alla vendita nel canale VENDING (prodotti per distributoriautomatici) di Torino e provincia e al punto vendita PAM-Panorama di SanMauro Torinese, in quanto esclusi dall’incarico a seguito di riduzione delmandato disposto dalla preponente.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame principale interposto dalla società e, in accoglimento di quelloincidentale proposto dal Maurino, condannava la società ad esibire altresìcopia delle fatture di vendita emesse nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], relativamenteall’esercizio sito in [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2019 ecopia delle fatture di vendita emesse per il canale Vending di Torino eprovincia dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2019.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la controversia ruota intorno all’inclusione, o meno, di varie aziende diun certo rilievo nell’elenco dei clienti affidati in via esclusiva all’agente(per i quali dunque egli ha diritto all’esibizione della documentazionecontabile) e alla legittimità delle riduzioni del mandato via via dispostedalla preponente;Numero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026Data pubblicazione 29/03/2026b) la missiva del 09/06/2020, inviata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], responsabiledell’ufficio legale della società, al legale dell’agente, ha un indubbiovalore confessorio, come esattamente ritenuto dal Tribunale;c) in quella missiva l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ben chiarito quali erano i puntivendita della grande distribuzione che, in via d’eccezione, erano inclusinel mandato di agenzia, sicché sul punto la sentenza di primo grado vaconfermata;d) la circostanza che poi l’agente, soggetto debole del rapporto, abbiasilenziosamente subìto la progressiva erosione dei clienti della grandedistribuzione non può mutare il contenuto del contratto originario;e) il fatto che, in seguito, gli ordini di tali clienti siano stati centralizzatinon fa venire meno la circostanza che i prodotti erano comunqueconsegnati nella zona di esclusiva dell’agente, in virtù dell’attività da luisvolta e in seguito perpetuata nel tempo attraverso quell’impegno cherisulta documentalmente provato (docc. 15-26);f) dunque, come ha ritenuto il Tribunale, quella riduzione medianteaccentramento, che ebbe l’effetto di escludere l’agente, avvenne inaperta violazione dell’art. 6 AEC;g) in atti non vi è alcuna accettazione scritta, da parte dell’agente, di talipretese riduzioni e comunque la mancata contestazione, da partedell’agente, di quelle riduzioni avvenute di fatto è del tutto irrilevante,posto che ai sensi dell’art. 20.1 del contratto di agenzia “ogniconvenzione derogativa o complementare al presente contratto, orelativa a questioni comunque conseguenti ad esso, dovrà essere fattaper iscritto a pena di nullità”;h) in mancanza di una pattuizione scritta, resta irrilevante pure l’asseritacircostanza dell’erogazione di un compenso fisso di euro 12.000,00 perindennizzare l’agente della perdita di guadagno;i) quanto a [OSCURATO:SOCIETA], è infondata la tesi della società appellante secondocui la documentazione relativa a tale società non doveva essere esibitain quanto tale società non rientra fra i clienti affidati con il mandato diagenzia;j) infatti, se è vero che la [OSCURATO:SOCIETA] non compare fra i clienti, è altresìvero che risulta dal doc. 10 che lo stesso legale rappresentante dellaNumero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026Data pubblicazione 29/03/2026società ha dichiarato che Valenza (cliente originariamente incluso nelmandato di agenzia) aveva venduto i suoi 17 punti vendita (siti in Torinoe provincia) a [OSCURATO:SOCIETA] con effetto da maggio 2015;k) l’appellante non ha contestato che quei 17 punti vendita abbianocontinuato ad operare nella zona assegnata in esclusiva all’agente,sicché il fatto che la DIMAR ha sede in Cuneo e che non sia inclusanell’elenco del mandato di agenzia è irrilevante, ai sensi dell’art. 6 AEC;l) la collocazione territoriale di quei punti vendita, riforniti sempre daLoacker spa, e la successione di DIMAR alla società Valenza nellatitolarità di quei punti vendita consente di ritenere sussistente il dirittodell’agente alle relative provvigioni e, quindi, all’esibizione della relativadocumentazione contabile (Cass. n. 2288/2017, secondo cui anche intali casi vi è la violazione dell’esclusiva);m) infondato è pure il motivo con cui la società si duole del rigettodell’eccezione di prescrizione quinquennale, posto che la causa ha adoggetto il diritto all’esibizione della documentazione contabile e nonquello alle provvigioni;n) la condanna all’esibizione deve essere confermata almeno per il periododi dieci anni a ritroso dalla richiesta dell’agente del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindifin dal 09/05/2010;o) quanto all’appello incidentale, l’art. 3.3 del contratto ha attribuito allapreponente la facoltà di ridurre la zona ma non a sua totale discrezionebensì solo nel caso di cui all’art. 3.2, ossia quello in cui l’agente nonavesse sviluppato armonicamente le vendite in tutta la zona,circostanza mai contestata al Maurino; quindi, la riduzione relativaall’esercizio Panorama sito in [OSCURATO:PERSONA] dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al31/12/2019 è illegittima;p) quanto alla cliente [OSCURATO:SOCIETA] per il canale vending, dalla lettera dell’avv.Charisius essa risulta esclusa, ma tale esclusione unilaterale sarebbestata possibile solo in caso di violazione, da parte dell’agente, degliobblighi di cui al punto 3.1. del contratto, violazione che non vi è stata.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tredici motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026Data pubblicazione 29/03/20266.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservato la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare occorre dare atto che il ricorso è procedibile, avendo lasocietà ricorrente depositato nel fascicolo cartaceo, al momento dell’iscrizionea ruolo del ricorso per cassazione, copia della sentenza impugnata unitamentealla relata di notifica.1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2730 e2735 c.c. per avere la Corte territoriale qualificato come confessionestragiudiziale la missiva dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in mancanza deinecessari elementi soggettivo e oggettivo.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 437, co. 2,c.p.c. per avere la Corte territoriale implicitamente ritenuto che il pretesoconfitente avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse capace di disporre del diritto a cui i fatti siriferiscono, sulla base di un nuovo documento avversario (doc. 27), che nonpoteva fare ingresso in appello in quanto non indispensabile.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. laricorrente denunzia nullità della sentenza per omessa motivazionesull’ammissione del doc. 27 prodotto per la prima volta in appello.I tre motivi – da trattare congiuntamente per la loro connessione – sono inparte inammissibili, in parte infondati.L’inammissibilità discende dal difetto di pertinenza, non confrontandosi laricorrente con la ratio decidendi della decisione impugnata, incentrata sulleammissioni contenute negli scritti difensivi della società e sul rilievo che lestesse fossero avvalorate dalla lettera dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Sul piano processuale, poi, le doglianze sono infondate: il doc. 27 è quelloche dimostra la qualità di procuratore della società in capo all’avv. [OSCURATO:PERSONA],sicché è stato utilizzato dalla Corte territoriale sulla base dell’implicita mainequivoca valutazione di indispensabilità proprio per qualificare quel soggettocome “parte” e quindi legittimato, in ipotesi, a confessare.2.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denunzia nullità della sentenza per motivazione omessa oNumero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026Data pubblicazione 29/03/2026apparente in ordine alla qualificazione della missiva dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] come confessione stragiudiziale.Il motivo è infondato.Nella sentenza impugnata (p. 16) la Corte territoriale ha rinviato perrelationem alla valutazione espressa sul punto dal Tribunale (e riportatavirgolettata poco prima, a pag. 11), in cui quel Giudice evidenziava come inquella missiva il confitente aveva individuato precisamente quali fossero iclienti della grande distribuzione e discount assegnati in via esclusiva alMaurino e li aveva elencati uno ad uno. Dunque una motivazione, sia pure perrelationem, sussiste ed è ampiamente sufficiente ad integrare il “minimocostituzionale” (Cass. sez. un. n. 8053/2014), in quanto idonea a consentiredi ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dai Giudici d’appello.3.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2730, 2731e 2733 c.c. per avere la Corte territoriale qualificato come confessionegiudiziale le dichiarazioni rese dalla società per il tramite dei propri difensorinegli atti del giudizio di secondo grado.Il motivo è palesemente infondato.In primo luogo, nella sentenza impugnata (p. 16) la Corte territoriale haconsiderato unicamente la memoria difensiva di primo grado ed in ogni casosi è limitata a qualificare quelle deduzioni e allegazioni in termini non diconfessione, bensì di mera “ammissione”, confermativa dei fatti giàstragiudizialmente confessati dal procuratore della società (avv. [OSCURATO:PERSONA])nella missiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA].4.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 210 c.p.c.,1748, co. 2, 1749, co. 3, c.c. nonché 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corteterritoriale dichiarato il diritto dell’agente all’esibizione della documentazionecontabile, senza prima aver accertato l’esistenza del diritto dell’agente alleprovvigioni indirette e, in particolare, l’avvenuta conclusione di vendite diretteda parte della preponente nella zona di esclusiva assegnata all’agente, il cuionere probatorio incombe su quest’ultimo.Il motivo è infondato.Il ragionamento della ricorrente è viziato dall’inversione dei termini dellaNumero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026Data pubblicazione 29/03/2026fattispecie: proprio la disponibilità della documentazione contabile permettepoi all’agente di verificare se siano maturate provvigioni indirette. Al riguardoquesta Corte ha più volte affermato che, in materia di contratto di agenzia, ildiritto all'accesso ed alla documentazione contabile, di cui all'art. 1749 c.c.,come risultante dall'art. 4 del d.lgs. n. 65/1999, è funzionalmente estrumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni edalle indennità collegate al rapporto di agenzia, in quanto l'acquisizione delladocumentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabileper sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione adiritti determinati o determinabili, sicché quel diritto ha chiaramente naturastrumentale rispetto all’eventuale credito per provvigioni o altri titoli (Cass.ord. n. 18942/2024; Cass. ord. n. 20707/2018; Cass. n. 19319/2016).Quindi il ragionamento logico-giuridico corretto è esattamente invertitorispetto a quello della ricorrente: il diritto dell’agente alle informazioni ex art.1749, co. 3, c.c. è strumentale rispetto al diritto alle provvigioni ed èriconosciuto dal legislatore proprio in funzione accertativa e di quantificazionedi eventuali crediti per provvigioni, anche indirette. Quindi non richiede laprevia prova dell’avvenuta conclusione diretta di affari da parte dellapreponente nella zona di esclusiva dell’agente, prova che potrà essererappresentata – in ipotesi – proprio dalla documentazione contabile oggettodel diritto all’esibizione, una volta soddisfatto.5.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa o apparentemotivazione in ordine al riconosciuto diritto dell’agente all’esibizione deidocumenti contabili ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 1749, co. 3, c.c.Il motivo è infondato, posto che la motivazione è sufficientementearticolata con riferimento alle fonti normative che quel diritto riconoscono.Inoltre, va ribadito che, contrariamente all’assunto della ricorrente,l’accertamento di tale diritto non è subordinato alla previa prova di avermaturato provvigioni, prova che invece sarà rappresentata – in ipotesi –proprio dalla documentazione contabile oggetto del diritto all’esibizione.6.- Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1743 c.c.e 2, co. 1, A.E.C. del 2002 e del 2014, nonché degli artt. 115 c.p.c. e 2697Numero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026Data pubblicazione 29/03/2026c.c. per avere la Corte territoriale ravvisato una violazione di esclusiva inassenza dell’accertamento del presupposto essenziale, ossia le vendite direttedella preponente a clienti situati nel territorio assegnato in esclusiva all’agenteo comunque a clienti assegnati a quest’ultimo.Il motivo è infondato.La Corte territoriale si è limitata a individuare i soggetti per i quali, inipotesi, la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe emesso fatture, indicando in alcuni di loroquelli che erano stati unilateralmente, illegittimamente ed inefficacementeesclusi, da parte della società, dall’incarico di agenzia, ravvisando – in ipotesi– una violazione del diritto di esclusiva e, quindi, la sussistenza del diritto allaprovvigione. Ma anche a questo riguardo i Giudici d’appello hannoesattamente rimarcato la funzione prettamente strumentale delladocumentazione contabile oggetto dell’ordine di esibizione, proprio infunzione accertativa delle provvigioni eventualmente maturate.7.- Con il nono motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1748, co.2, 6, co. 8, AEC del 2002, 6, co. 9, AEC del 2014, nonché degli artt. 115 c.p.c.e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale affermato il diritto dell’agente alladocumentazione contabile unicamente sulla base dell’individuazione dei clienticontrattuali, senza verificare se l’agente avesse diritto alle provvigioniindirette per l’avvenuta vendita diretta da parte della preponente a clientisituati nel territorio affidato in esclusiva all’agente o comunque a lui assegnati.Con il decimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1748, co. 2,c.c., 6, co. 8, AEC del 2002, 6, co. 9, AEC del 2014, nonché degli artt. 115c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale riconosciuto il dirittodell’agente alle provvigioni indirette in relazione agli affari asseritamenteconclusi da essa società con [OSCURATO:SOCIETA]I due motivi – da trattare congiuntamente per la loro connessione – sonoinfondati per le medesime ragioni espresse in relazione ai motivi sesto,settimo e ottavo.8.- Con l’undicesimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 1749,co. 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale ordinato l’esibizione di un estrattoNumero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026Data pubblicazione 29/03/2026dei libri contabili al fine di verificare l’importo di provvigioni il cui relativodiritto è ormai prescritto.Il motivo è inammissibile nella parte in cui fa riferimento ad un “estrattodei libri contabili” che non risulta oggetto dell’ordine di esibizione. Dallo storicodi lite riportato dalla Corte territoriale si evince che sia la sentenza di primogrado, sia quella di secondo grado hanno ordinato l’esibizione di copia dellefatture emesse in un determinato periodo in favore di determinati clienti.Il motivo è nel resto infondato, posto che l’eccezione di prescrizione delleprovvigioni non è rilevabile d’ufficio. Dunque, non impedisce all’agente diottenere tutta la documentazione contabile ed eventualmente domandare ilpagamento di tutte le provvigioni rimaste inadempiute, salva ovviamente lafacoltà della preponente di eccepire tempestivamente la prescrizione in quelseparato giudizio. Ma si tratta di mere evenienze processuali future, come taliinidonee a pregiudicare o limitare il diritto dell’agente all’esibizione delladocumentazione contabile necessaria per l’accertamento dei propri eventualicrediti provvigionali.9.- Con il dodicesimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1362e 1363 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato l’art. 3,co. 1 e 2, del contratto di agenzia, inteso come impositivo di un requisito – laprevia contestazione all’agente – per la variazione di zona da parte dellapreponente, requisito invece insussistente.Con il tredicesimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denunzia nullità della sentenza per motivazione incomprensibilenella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto esistente l’onere dellapreventiva contestazione all’agente sulla base dell’art. 3, co. 1 e 2, delcontratto di agenzia.I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione– sono infondati.Nella sentenza impugnata la Corte territoriale si è limitata ad evidenziareche la predetta clausola contrattuale consente alla preponente di variareunilateralmente la zona assegnata nel solo caso in cui l’agente non abbiasviluppato armonicamente le vendite in tutta la zona (pp. 24 e 25). Ha poiaccertato che tale presupposto non si è verificato in concreto, traendo taleNumero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026convincimento anche dalla circostanza che la società non avesse maiData pubblicazione 29/03/2026contestato al Maurino uno sviluppo non armonico delle vendite in tutta lazona. Pertanto, contrariamente all’assunto della ricorrente, la Corteterritoriale non ha interpretato quella clausola contrattuale in termini dipreventivo onere di contestazione, ma si è limitata a considerare la mancanzadi tale contestazione come circostanza da cui desumere, in modo univoco,l’inesistenza del presupposto necessario per la riduzione unilaterale della zonaassegnata all’agente. Ciò consente di ritenere la motivazione sussistente eampiamente comprensibile.10.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.11.-Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per ilraddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).Numero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROcomposta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:OGGETTO:dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] rapporto di agenzia - dirittodell'agente alladott. [OSCURATO:PERSONA] rel. ed est. documentazione contabiledott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19099/2022 r.g., propostoA. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 2, Roma, rappresentato e difeso dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroMaurino Edoardo, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 252/2022 pubblicata indata 20/05/2022, n.r.g. 79/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/01/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato come agente di [OSCURATO:SOCIETA] spadall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2019 per la zona di Torino e provincia.In tale qualità deduceva di aver diritto alla documentazione contabile, exart. 1749, co. 3, c.c., necessaria ai fini della rivendicazione delle provvigionidi cui era rimasto creditore e ai fini del calcolo della loro incidenza sugli istitutiNumero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026Data pubblicazione 29/03/2026di fine rapporto. Aggiungeva che la società non gli aveva consegnato lapredetta documentazione.Pertanto, adìva il Tribunale di Torino per ottenere l’accertamento del suodiritto alla consegna della documentazione contabile analiticamente indicatain ricorso e l’ordine alla società di esibire la medesima documentazione, conriserva di chiedere in separato giudizio le provvigioni di cui era rimastocreditore e gli istituti di fine rapporto di agenzia.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, in parziale accoglimento delladomanda, dichiarava il diritto del ricorrente ad ottenere dalla societàl’esibizione di copia delle fatture di vendita emesse nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], Ipercoop sc e Novacoop sc, relativamente ai punti vendita sitiin Torino e provincia, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2019; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai punti vendita siti in Torino e provincia, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]al 31/12/2019; nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2019;condannava [OSCURATO:SOCIETA] ad esibire al ricorrente la predettadocumentazione; rigettava la domanda di esibizione delle fatture relative aiprodotti destinati alla vendita nel canale VENDING (prodotti per distributoriautomatici) di Torino e provincia e al punto vendita PAM-Panorama di SanMauro Torinese, in quanto esclusi dall’incarico a seguito di riduzione delmandato disposto dalla preponente.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame principale interposto dalla società e, in accoglimento di quelloincidentale proposto dal Maurino, condannava la società ad esibire altresìcopia delle fatture di vendita emesse nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], relativamenteall’esercizio sito in [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2019 ecopia delle fatture di vendita emesse per il canale Vending di Torino eprovincia dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2019.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la controversia ruota intorno all’inclusione, o meno, di varie aziende diun certo rilievo nell’elenco dei clienti affidati in via esclusiva all’agente(per i quali dunque egli ha diritto all’esibizione della documentazionecontabile) e alla legittimità delle riduzioni del mandato via via dispostedalla preponente;Numero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026Data pubblicazione 29/03/2026b) la missiva del 09/06/2020, inviata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], responsabiledell’ufficio legale della società, al legale dell’agente, ha un indubbiovalore confessorio, come esattamente ritenuto dal Tribunale;c) in quella missiva l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ben chiarito quali erano i puntivendita della grande distribuzione che, in via d’eccezione, erano inclusinel mandato di agenzia, sicché sul punto la sentenza di primo grado vaconfermata;d) la circostanza che poi l’agente, soggetto debole del rapporto, abbiasilenziosamente subìto la progressiva erosione dei clienti della grandedistribuzione non può mutare il contenuto del contratto originario;e) il fatto che, in seguito, gli ordini di tali clienti siano stati centralizzatinon fa venire meno la circostanza che i prodotti erano comunqueconsegnati nella zona di esclusiva dell’agente, in virtù dell’attività da luisvolta e in seguito perpetuata nel tempo attraverso quell’impegno cherisulta documentalmente provato (docc. 15-26);f) dunque, come ha ritenuto il Tribunale, quella riduzione medianteaccentramento, che ebbe l’effetto di escludere l’agente, avvenne inaperta violazione dell’art. 6 AEC;g) in atti non vi è alcuna accettazione scritta, da parte dell’agente, di talipretese riduzioni e comunque la mancata contestazione, da partedell’agente, di quelle riduzioni avvenute di fatto è del tutto irrilevante,posto che ai sensi dell’art. 20.1 del contratto di agenzia “ogniconvenzione derogativa o complementare al presente contratto, orelativa a questioni comunque conseguenti ad esso, dovrà essere fattaper iscritto a pena di nullità”;h) in mancanza di una pattuizione scritta, resta irrilevante pure l’asseritacircostanza dell’erogazione di un compenso fisso di euro 12.000,00 perindennizzare l’agente della perdita di guadagno;i) quanto a [OSCURATO:SOCIETA], è infondata la tesi della società appellante secondocui la documentazione relativa a tale società non doveva essere esibitain quanto tale società non rientra fra i clienti affidati con il mandato diagenzia;j) infatti, se è vero che la [OSCURATO:SOCIETA] non compare fra i clienti, è altresìvero che risulta dal doc. 10 che lo stesso legale rappresentante dellaNumero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026Data pubblicazione 29/03/2026società ha dichiarato che Valenza (cliente originariamente incluso nelmandato di agenzia) aveva venduto i suoi 17 punti vendita (siti in Torinoe provincia) a [OSCURATO:SOCIETA] con effetto da maggio 2015;k) l’appellante non ha contestato che quei 17 punti vendita abbianocontinuato ad operare nella zona assegnata in esclusiva all’agente,sicché il fatto che la DIMAR ha sede in Cuneo e che non sia inclusanell’elenco del mandato di agenzia è irrilevante, ai sensi dell’art. 6 AEC;l) la collocazione territoriale di quei punti vendita, riforniti sempre daLoacker spa, e la successione di DIMAR alla società Valenza nellatitolarità di quei punti vendita consente di ritenere sussistente il dirittodell’agente alle relative provvigioni e, quindi, all’esibizione della relativadocumentazione contabile (Cass. n. 2288/2017, secondo cui anche intali casi vi è la violazione dell’esclusiva);m) infondato è pure il motivo con cui la società si duole del rigettodell’eccezione di prescrizione quinquennale, posto che la causa ha adoggetto il diritto all’esibizione della documentazione contabile e nonquello alle provvigioni;n) la condanna all’esibizione deve essere confermata almeno per il periododi dieci anni a ritroso dalla richiesta dell’agente del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindifin dal 09/05/2010;o) quanto all’appello incidentale, l’art. 3.3 del contratto ha attribuito allapreponente la facoltà di ridurre la zona ma non a sua totale discrezionebensì solo nel caso di cui all’art. 3.2, ossia quello in cui l’agente nonavesse sviluppato armonicamente le vendite in tutta la zona,circostanza mai contestata al Maurino; quindi, la riduzione relativaall’esercizio Panorama sito in [OSCURATO:PERSONA] dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al31/12/2019 è illegittima;p) quanto alla cliente [OSCURATO:SOCIETA] per il canale vending, dalla lettera dell’avv.Charisius essa risulta esclusa, ma tale esclusione unilaterale sarebbestata possibile solo in caso di violazione, da parte dell’agente, degliobblighi di cui al punto 3.1. del contratto, violazione che non vi è stata.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tredici motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026Data pubblicazione 29/03/20266.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservato la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare occorre dare atto che il ricorso è procedibile, avendo lasocietà ricorrente depositato nel fascicolo cartaceo, al momento dell’iscrizionea ruolo del ricorso per cassazione, copia della sentenza impugnata unitamentealla relata di notifica.1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2730 e2735 c.c. per avere la Corte territoriale qualificato come confessionestragiudiziale la missiva dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in mancanza deinecessari elementi soggettivo e oggettivo.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 437, co. 2,c.p.c. per avere la Corte territoriale implicitamente ritenuto che il pretesoconfitente avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse capace di disporre del diritto a cui i fatti siriferiscono, sulla base di un nuovo documento avversario (doc. 27), che nonpoteva fare ingresso in appello in quanto non indispensabile.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. laricorrente denunzia nullità della sentenza per omessa motivazionesull’ammissione del doc. 27 prodotto per la prima volta in appello.I tre motivi – da trattare congiuntamente per la loro connessione – sono inparte inammissibili, in parte infondati.L’inammissibilità discende dal difetto di pertinenza, non confrontandosi laricorrente con la ratio decidendi della decisione impugnata, incentrata sulleammissioni contenute negli scritti difensivi della società e sul rilievo che lestesse fossero avvalorate dalla lettera dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Sul piano processuale, poi, le doglianze sono infondate: il doc. 27 è quelloche dimostra la qualità di procuratore della società in capo all’avv. [OSCURATO:PERSONA],sicché è stato utilizzato dalla Corte territoriale sulla base dell’implicita mainequivoca valutazione di indispensabilità proprio per qualificare quel soggettocome “parte” e quindi legittimato, in ipotesi, a confessare.2.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denunzia nullità della sentenza per motivazione omessa oNumero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026Data pubblicazione 29/03/2026apparente in ordine alla qualificazione della missiva dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] come confessione stragiudiziale.Il motivo è infondato.Nella sentenza impugnata (p. 16) la Corte territoriale ha rinviato perrelationem alla valutazione espressa sul punto dal Tribunale (e riportatavirgolettata poco prima, a pag. 11), in cui quel Giudice evidenziava come inquella missiva il confitente aveva individuato precisamente quali fossero iclienti della grande distribuzione e discount assegnati in via esclusiva alMaurino e li aveva elencati uno ad uno. Dunque una motivazione, sia pure perrelationem, sussiste ed è ampiamente sufficiente ad integrare il “minimocostituzionale” (Cass. sez. un. n. 8053/2014), in quanto idonea a consentiredi ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dai Giudici d’appello.3.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2730, 2731e 2733 c.c. per avere la Corte territoriale qualificato come confessionegiudiziale le dichiarazioni rese dalla società per il tramite dei propri difensorinegli atti del giudizio di secondo grado.Il motivo è palesemente infondato.In primo luogo, nella sentenza impugnata (p. 16) la Corte territoriale haconsiderato unicamente la memoria difensiva di primo grado ed in ogni casosi è limitata a qualificare quelle deduzioni e allegazioni in termini non diconfessione, bensì di mera “ammissione”, confermativa dei fatti giàstragiudizialmente confessati dal procuratore della società (avv. [OSCURATO:PERSONA])nella missiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA].4.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 210 c.p.c.,1748, co. 2, 1749, co. 3, c.c. nonché 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corteterritoriale dichiarato il diritto dell’agente all’esibizione della documentazionecontabile, senza prima aver accertato l’esistenza del diritto dell’agente alleprovvigioni indirette e, in particolare, l’avvenuta conclusione di vendite diretteda parte della preponente nella zona di esclusiva assegnata all’agente, il cuionere probatorio incombe su quest’ultimo.Il motivo è infondato.Il ragionamento della ricorrente è viziato dall’inversione dei termini dellaNumero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026Data pubblicazione 29/03/2026fattispecie: proprio la disponibilità della documentazione contabile permettepoi all’agente di verificare se siano maturate provvigioni indirette. Al riguardoquesta Corte ha più volte affermato che, in materia di contratto di agenzia, ildiritto all'accesso ed alla documentazione contabile, di cui all'art. 1749 c.c.,come risultante dall'art. 4 del d.lgs. n. 65/1999, è funzionalmente estrumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni edalle indennità collegate al rapporto di agenzia, in quanto l'acquisizione delladocumentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabileper sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione adiritti determinati o determinabili, sicché quel diritto ha chiaramente naturastrumentale rispetto all’eventuale credito per provvigioni o altri titoli (Cass.ord. n. 18942/2024; Cass. ord. n. 20707/2018; Cass. n. 19319/2016).Quindi il ragionamento logico-giuridico corretto è esattamente invertitorispetto a quello della ricorrente: il diritto dell’agente alle informazioni ex art.1749, co. 3, c.c. è strumentale rispetto al diritto alle provvigioni ed èriconosciuto dal legislatore proprio in funzione accertativa e di quantificazionedi eventuali crediti per provvigioni, anche indirette. Quindi non richiede laprevia prova dell’avvenuta conclusione diretta di affari da parte dellapreponente nella zona di esclusiva dell’agente, prova che potrà essererappresentata – in ipotesi – proprio dalla documentazione contabile oggettodel diritto all’esibizione, una volta soddisfatto.5.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa o apparentemotivazione in ordine al riconosciuto diritto dell’agente all’esibizione deidocumenti contabili ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 1749, co. 3, c.c.Il motivo è infondato, posto che la motivazione è sufficientementearticolata con riferimento alle fonti normative che quel diritto riconoscono.Inoltre, va ribadito che, contrariamente all’assunto della ricorrente,l’accertamento di tale diritto non è subordinato alla previa prova di avermaturato provvigioni, prova che invece sarà rappresentata – in ipotesi –proprio dalla documentazione contabile oggetto del diritto all’esibizione.6.- Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1743 c.c.e 2, co. 1, A.E.C. del 2002 e del 2014, nonché degli artt. 115 c.p.c. e 2697Numero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026Data pubblicazione 29/03/2026c.c. per avere la Corte territoriale ravvisato una violazione di esclusiva inassenza dell’accertamento del presupposto essenziale, ossia le vendite direttedella preponente a clienti situati nel territorio assegnato in esclusiva all’agenteo comunque a clienti assegnati a quest’ultimo.Il motivo è infondato.La Corte territoriale si è limitata a individuare i soggetti per i quali, inipotesi, la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe emesso fatture, indicando in alcuni di loroquelli che erano stati unilateralmente, illegittimamente ed inefficacementeesclusi, da parte della società, dall’incarico di agenzia, ravvisando – in ipotesi– una violazione del diritto di esclusiva e, quindi, la sussistenza del diritto allaprovvigione. Ma anche a questo riguardo i Giudici d’appello hannoesattamente rimarcato la funzione prettamente strumentale delladocumentazione contabile oggetto dell’ordine di esibizione, proprio infunzione accertativa delle provvigioni eventualmente maturate.7.- Con il nono motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1748, co.2, 6, co. 8, AEC del 2002, 6, co. 9, AEC del 2014, nonché degli artt. 115 c.p.c.e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale affermato il diritto dell’agente alladocumentazione contabile unicamente sulla base dell’individuazione dei clienticontrattuali, senza verificare se l’agente avesse diritto alle provvigioniindirette per l’avvenuta vendita diretta da parte della preponente a clientisituati nel territorio affidato in esclusiva all’agente o comunque a lui assegnati.Con il decimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1748, co. 2,c.c., 6, co. 8, AEC del 2002, 6, co. 9, AEC del 2014, nonché degli artt. 115c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale riconosciuto il dirittodell’agente alle provvigioni indirette in relazione agli affari asseritamenteconclusi da essa società con [OSCURATO:SOCIETA]I due motivi – da trattare congiuntamente per la loro connessione – sonoinfondati per le medesime ragioni espresse in relazione ai motivi sesto,settimo e ottavo.8.- Con l’undicesimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 1749,co. 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale ordinato l’esibizione di un estrattoNumero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026Data pubblicazione 29/03/2026dei libri contabili al fine di verificare l’importo di provvigioni il cui relativodiritto è ormai prescritto.Il motivo è inammissibile nella parte in cui fa riferimento ad un “estrattodei libri contabili” che non risulta oggetto dell’ordine di esibizione. Dallo storicodi lite riportato dalla Corte territoriale si evince che sia la sentenza di primogrado, sia quella di secondo grado hanno ordinato l’esibizione di copia dellefatture emesse in un determinato periodo in favore di determinati clienti.Il motivo è nel resto infondato, posto che l’eccezione di prescrizione delleprovvigioni non è rilevabile d’ufficio. Dunque, non impedisce all’agente diottenere tutta la documentazione contabile ed eventualmente domandare ilpagamento di tutte le provvigioni rimaste inadempiute, salva ovviamente lafacoltà della preponente di eccepire tempestivamente la prescrizione in quelseparato giudizio. Ma si tratta di mere evenienze processuali future, come taliinidonee a pregiudicare o limitare il diritto dell’agente all’esibizione delladocumentazione contabile necessaria per l’accertamento dei propri eventualicrediti provvigionali.9.- Con il dodicesimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1362e 1363 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato l’art. 3,co. 1 e 2, del contratto di agenzia, inteso come impositivo di un requisito – laprevia contestazione all’agente – per la variazione di zona da parte dellapreponente, requisito invece insussistente.Con il tredicesimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denunzia nullità della sentenza per motivazione incomprensibilenella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto esistente l’onere dellapreventiva contestazione all’agente sulla base dell’art. 3, co. 1 e 2, delcontratto di agenzia.I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione– sono infondati.Nella sentenza impugnata la Corte territoriale si è limitata ad evidenziareche la predetta clausola contrattuale consente alla preponente di variareunilateralmente la zona assegnata nel solo caso in cui l’agente non abbiasviluppato armonicamente le vendite in tutta la zona (pp. 24 e 25). Ha poiaccertato che tale presupposto non si è verificato in concreto, traendo taleNumero registro generale 19099/2022Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 7536/2026convincimento anche dalla circostanza che la società non avesse maiData pubblicazione 29/03/2026contestato al Maurino uno sviluppo non armonico delle vendite in tutta lazona. Pertanto, contrariamente all’assunto della ricorrente, la Corteterritoriale non ha interpretato quella clausola contrattuale in termini dipreventivo onere di contestazione, ma si è limitata a considerare la mancanzadi tale contestazione come circostanza da cui desumere, in modo univoco,l’inesistenza del presupposto necessario per la riduzione unilaterale della zonaassegnata all’agente. Ciò consente di ritenere la motivazione sussistente eampiamente comprensibile.10.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.11.-Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per ilraddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data28/01/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa Carla PonterioP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data28/01/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]